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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 4 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA SO è comparso l'avv. Silvio Sbragaglia per parte appellante. Nessuno è comparso per la parte appellata che è rimasta contumace.
L'Avv. Sbragaglia, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(CF , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 presso la sede comunale sita in Piazzale Guglielmotti n. 7, che lo Parte_1 rappresenta e lo difende in virt atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
ATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, regolarmente notificato, il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 54 Civitavecchia depositata il 3.05.2024 che aveva accolto il ricorso di
[...]
per l'annullamento della sanzione amministrativa per v CP_1 del Codice della Strada emessa dal , condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite. Deduceva che la sentenza era nulla in quanto alcuna notifica era stata effettuata e prova in favore del , anzi vi era prova che Parte_1 la notifica era stata fatta nei co Controparte_2
Sosteneva, inoltre, che nel merito il ricorso era comunque infondato in quanto vi era chiara prova fotografica che il ricorrente era transitato con il rosso semaforico.
2.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “dichiarare la nullità o annullabilità della sentenza del Giudice di Pace di
, Dott.ssa Maria Pia De Benedictis, n. 546/2024, depositata in Parte_1
n data 3 maggio 2024, che ha deciso il ricorso iscritto al n. 3073/2023 RG, e del relativo procedimento, stante il difetto d'integrità del contraddittorio, e rimettere le parti davanti al Giudice di primo grado;
in via subordinata, qualora si ritenesse di non rimettere la causa al Giudice di primo grado e decidere la causa nel merito, voglia rigettare il ricorso proposto dal Sign.
avverso il verbale di accertamento n. 8729/F del 22 maggio 2023 CP_1 siccome del tutto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 43.00, pagato in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che Controparte_1 rimaneva contumace in grado di appello no one.
4.All'esito della prima udienza la causa veniva rinviata per la discussione orale.
5.L'appello è fondato in punto preliminare di rito a fronte della dedotta mancata notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di primo grado, la quale invece veniva effettuata nei confronti del diverso Controparte_2
6.La carenza di notifica e il difetto di contraddittorio comporta la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al Giudice di Pace di ai sensi dell'art. 354 c.p.c. secondo cui “Il giudice Parte_1
d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza”.
7. va condannato alla restituzione in favore del Controparte_1 [...] ma di euro 43,00 laddove ricevuta (per rim Parte_1 cato) in esecuzione della sentenza di primo grado.
8.Le spese di lite del giudizio di appello vanno compensate sussistendo eccezionali e gravi ragioni, essendo il difetto di notifica estraneo alla condotta della parte ricorrente, la quale non si è neppure costituita in giudizio contestando il profilo di nullità evidenziato dal appellante. Pt_1
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, pronunciando in grado d'appello, così provvede:
-DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, la nullità della sentenza di primo grado, RIMETTENDO gli atti al Giudice di Pace di ai sensi Parte_1 dell'art. 354 c.p.c.; CONDANNA alla restituzione al Controparte_1
d dove ricevuta (per Parte_1 ificato) in esecuzione della sentenza di primo grado;
-COMPENSA le spese di lite del giudizio di appello.
Si comunichi.
Il giudice
DA SO
All'udienza del giorno 4 dicembre 2025 dinanzi al G.I. dott. DA SO è comparso l'avv. Silvio Sbragaglia per parte appellante. Nessuno è comparso per la parte appellata che è rimasta contumace.
L'Avv. Sbragaglia, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. DA SO,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(CF , elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 presso la sede comunale sita in Piazzale Guglielmotti n. 7, che lo Parte_1 rappresenta e lo difende in virt atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
ATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, regolarmente notificato, il Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 54 Civitavecchia depositata il 3.05.2024 che aveva accolto il ricorso di
[...]
per l'annullamento della sanzione amministrativa per v CP_1 del Codice della Strada emessa dal , condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite. Deduceva che la sentenza era nulla in quanto alcuna notifica era stata effettuata e prova in favore del , anzi vi era prova che Parte_1 la notifica era stata fatta nei co Controparte_2
Sosteneva, inoltre, che nel merito il ricorso era comunque infondato in quanto vi era chiara prova fotografica che il ricorrente era transitato con il rosso semaforico.
2.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “dichiarare la nullità o annullabilità della sentenza del Giudice di Pace di
, Dott.ssa Maria Pia De Benedictis, n. 546/2024, depositata in Parte_1
n data 3 maggio 2024, che ha deciso il ricorso iscritto al n. 3073/2023 RG, e del relativo procedimento, stante il difetto d'integrità del contraddittorio, e rimettere le parti davanti al Giudice di primo grado;
in via subordinata, qualora si ritenesse di non rimettere la causa al Giudice di primo grado e decidere la causa nel merito, voglia rigettare il ricorso proposto dal Sign.
avverso il verbale di accertamento n. 8729/F del 22 maggio 2023 CP_1 siccome del tutto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di € 43.00, pagato in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado”.
3.Nessuno si costituiva in giudizio per che Controparte_1 rimaneva contumace in grado di appello no one.
4.All'esito della prima udienza la causa veniva rinviata per la discussione orale.
5.L'appello è fondato in punto preliminare di rito a fronte della dedotta mancata notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di primo grado, la quale invece veniva effettuata nei confronti del diverso Controparte_2
6.La carenza di notifica e il difetto di contraddittorio comporta la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione degli atti al Giudice di Pace di ai sensi dell'art. 354 c.p.c. secondo cui “Il giudice Parte_1
d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice. Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza”.
7. va condannato alla restituzione in favore del Controparte_1 [...] ma di euro 43,00 laddove ricevuta (per rim Parte_1 cato) in esecuzione della sentenza di primo grado.
8.Le spese di lite del giudizio di appello vanno compensate sussistendo eccezionali e gravi ragioni, essendo il difetto di notifica estraneo alla condotta della parte ricorrente, la quale non si è neppure costituita in giudizio contestando il profilo di nullità evidenziato dal appellante. Pt_1
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, pronunciando in grado d'appello, così provvede:
-DICHIARA, per le causali di cui in motivazione, la nullità della sentenza di primo grado, RIMETTENDO gli atti al Giudice di Pace di ai sensi Parte_1 dell'art. 354 c.p.c.; CONDANNA alla restituzione al Controparte_1
d dove ricevuta (per Parte_1 ificato) in esecuzione della sentenza di primo grado;
-COMPENSA le spese di lite del giudizio di appello.
Si comunichi.
Il giudice
DA SO