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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI FORLI'
in composizione monocratica nella persona del Giudice MA BE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 702 TER comma V c.p.c.
nella causa civile di I° grado iscritta al numero di ruolo generale 2907 dell'anno 2022 e passata in decisione in data 25.11.2025, proposta da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Davide Milanesi (a Cesena in vicolo del Cannone n. 3) che lo rappresenta e difende per procura allegata alla citazione
ATTORE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
CONTUMACE
CONVENUTO avente ad oggetto
“RISARCIMENTO DANNI da lesioni e minaccia” sulle conclusioni che seguono.
Per parte attrice: come da note conclusive depositate il 27.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio per sentirlo dichiarare Parte_1 CP_1 responsabile dei danni patìti in data 28.2.2016 conseguenti alle lesioni e alle minacce infertegli dal convenuto.
L'istruttoria ha dimostrato che effettivamente il ha cagionato gli eventi di CP_1 cui trattasi. La prova diretta si ricava dalla deposizione di il quale ha dichiarato Testimone_1 quanto segue.
“Il 28.2.2016 mi trovavo nelle ore serali in un bar a Forlì assieme al e ad altri Pt_1 amici.
Ad un certo punto mentre eravamo seduti al tavolo è venuto questo signore, visibilmente ubriaco, che senza motivo, dopo essersi seduto al nostro tavolo, ha cominciato ad offenderci, minacciarci e prenderci in giro, rovesciando anche le bibite che erano sul tavolo.
Il predetto ha continuato nella sua condotta nonostante i nostri ripetuti inviti a smettere.
Ad un certo punto il si è alzato dal tavolo e, senza né toccarlo né offenderlo, gli Pt_1 ha detto di lasciarci in pace, ma l'uomo per tutta risposta ha sferrato un pugno al volto al colpendo anche . Il pugno è stato dato con una certa energia e Pt_1 Persona_1 inoltre a causa del pugno ricevuto il è andato a sbattere la testa sul tavolo. Il Pt_1
a seguito di ciò sanguinava dalla fronte e dal sopracciglio. Pt_1
Ho assistito quando i Carabinieri lo hanno arrestato. Lo stesso aveva infatti continuato col suo atteggiamento anche dopo che eravamo usciti dal locale”.
I fatti riferiti dal teste trovano abbondanza di riscontri:
-anzitutto nel decreto penale di condanna divenuto esecutivo;
-poi nella relazione di servizio della Stazione Carabinieri di Ronco che aveva provveduto ad identificare i protagonisti della vicenda;
-ed infine nelle s.i.t., oltre che dello stesso anche di altri testi tra cui Tes_1 [...]
. Tes_2
Le conseguenze della percossa sono comprovate dal referto del pronto soccorso del 28.2.2016 che ha diagnosticato la frattura delle ossa nasali e trauma contusivo in regione sopraciliare, e definitivamente accertate dalla c.t.u. medico legale che ha verificato durata e grado dell'inabilità temporanea, i postumi permanenti e le spese occorse.
Stabilita la responsabilità del può passarsi a liquidare il danno. CP_1
Esso ammonta ad euro 11.737,25 all'attualità, di cui:
a) euro 1.000 per sofferenza inerente le minacce;
b) euro 391 per spese;
c) euro 7.902,50 per invalidità permanente;
d) euro 2.443,75 per inabilità temporanea.
Sub a) Al viene sferrato un pugno nel locale, ma la condotta molesta e minacciosa Pt_1 prosegue per rilevante periodo di tempo anche fuori dal locale (v. relazione di servizio dei Carabinieri), e di ciò si deve tenere conto nella quantificazione della sofferenza interiore per le minacce.
Sub b) Del danno conseguenza debbono ritenersi parte anche i costi inerenti la visita medica presso professionista di fiducia, essendo onere del danneggiato verificare il presumibile esito delle lesioni al fine di evitare la proposizione di cause per domande sproporzionate al danno e anche al fine di poter conciliare eventualmente la lite.
Sub c) Si fa riferimento alle tabelle milanesi del 2024 e si opera una media tra l'importo riferibile al 4% (euro 6825) e quello riferibile al 5% (euro 8.980) del danno permanente in relazione a soggetto che aveva compiuto 36 anni al momento del fatto.
Nella cifra complessiva le tabelle milanesi inglobano anche il pregiudizio inerente la sofferenza soggettiva interiore o danno morale.
Sub c) e Sub d) Dagli atti e dalla relazione del c.t.u. non si ricavano elementi utili ai fini della personalizzazione del danno.
Sub d) Il punto giornaliero di i.t. è calcolato in euro 86,25 per i.t. al 75%, euro 57,50 per i.t. al 50%, e euro 28,75 per i.t. al 25%.
La durata ed il grado dei giorni di i.t. è indicata dal c.t.u. in giorni 40 complessivi, di cui 15 al 75%, 15 al 50%, e 10 al 25%.
La moltiplicazione del valore di punto per il numero dei giorni realizza la complessiva cifra di euro 2.443,75.
Al spetteranno altresì gli interessi compensativi per il ritardato pagamento dal Pt_1
28.2.2016 al saldo, che si calcolano in euro 1.346,85 per il periodo fino al 31.10.2025, devalutando l'attuale importo del risarcimento in euro 9.620,70 al 28.2.2016 e calcolando poi gli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno fino al 31.10.2025 mediante indici I.s.t.a.t. inerenti al costo della vita.
Spetteranno poi gli ulteriori interessi sulla somma di euro 11.737,25 rivalutata anno per anno dall'1.11.2025 fino al saldo.
All'esito del giudizio compete all'attore anche il rimborso delle spese legali.
Gli onorari dell'attore vengono liquidati in euro 919 per fase di studio, euro 777 per fase introduttiva, euro 1.680 per fase istruttoria ed euro 1.701 per fase decisionale, per complessivi euro 5.077.
Le spese vive vengono liquidate in euro 755,50 come da nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione, istanza e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA responsabile delle lesioni e delle CP_1 minacce subìte in data 28.2.2016 da;
Parte_1
2) CONDANNA a pagare a CP_1 [...]
: Parte_1
a) euro 11.737,25 a titolo di risarcimento del danno;
b) euro 1.346,85 a titolo di interesse compensativi per il ritardato pagamento dal 28.2.2016 al 31.10.2025;
c) gli ulteriori interessi legali sulla somma di euro 11.737,25 rivalutata annualmente mediante indici I.s.t.a.t. relativi al costo della vita dall'1.11.2025 fino al saldo;
3) CONDANNA a pagare a CP_1 [...]
le spese processuali, che liquida in euro 5.077 per Parte_1 onorario ed euro 755,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in data 13/12/2025.
IL GIUDICE
MA BE