Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4442/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4442/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Pirozzi, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Caserta – San Leucio, alla via Giardini Reali n. 43/45
-Attore-
Nei confronti di nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni di Controparte_1
competenza del FGVS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Fabozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Marcellino (CE), alla via
Galatina n. 3
-Convenuta-
Avente ad OGGETTO: Lesioni personali
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.03.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
quale impresa designata per la liquidazione dei danni di competenza del F.G.V.S., al fine CP_1
di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi in data 27.09.2017 in
Via L. Da Vinci, nel Comune di San Nicola La Strada (CE).
pagina 1 di 7
Per effetto del sinistro, l'attore subiva lesioni personali, tant'è vero che veniva trasportato al P.S. dell'ospedale di Caserta, ove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta del gomito destro e frattura scomposta dell'epifisi distale destro”. Veniva ricoverato e poi sottoposto ad intervento chirurgico in cui la frattura scomposta dell'ulna prossimale del gomito destro veniva ridotta chirurgicamente con osteosintesi, con placca e viti e la frattura pluriframmentaria dell'epifisi distale del radio destro veniva ridotta con fili di Kirchner, con associato distacco dello stiloide ulnare.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea e contestandone nel Controparte_1 merito la fondatezza. In via subordinata, chiedeva di dichiararsi la responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro.
La causa istruita attraverso la prova testimoniale, nonché l'espletamento di Ctu medico legale, all'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Pregiudizialmente, va sottolineato che l'art. 287 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) prevede che nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Tale onere risulta regolarmente assolto da parte attrice (vedi ricevute raccomandate in atti), tenuto conto che l'atto di citazione è stato notificato in data 04.05.2018, quindi quando era ampiamente decorso il termine di cui alla citata norma, sicché la domanda deve ritenersi proponibile.
pagina 2 di 7 L'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato, impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez. III 25.07.1995 n. 8086;
Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del 10.06.2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di
Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Anche tale onere può ritenersi assolto, infatti, agli atti vi è la denuncia del sinistro alle forze dell'ordine da parte dell'attore, anche se la stessa appare irrilevante ai fini decisori, in quanto la Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che <In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima>> (Cass. sez. 6 - 3, Ord. n. 9873 del
15/04/2021; Cass. Sez. 3, Sent. n. 18308 del 18/09/2015).
La Corte di Cassazione ha richiamato l'indirizzo ermeneutico prelevante, secondo cui la vittima di un sinistro stradale, causato da un veicolo non identificato, non ha l'obbligo di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, in quanto l'accertamento da parte del Giudice deve riferirsi esclusivamente alla circostanza che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto non identificato (ex multis, Sez.
III, 17 febbraio 2016, n. 3019).
Secondo le risultanze dell'istruttoria espletata in corso di giudizio, il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato in data 27.09.2017, alle ore 12:30 circa, allorquando il sig. si trovava in Via Parte_1
L. Da Vinci, nel tenimento del comune di San Nicola La Strada, sulle strisce pedonali in procinto di attraversare la strada e sopraggiungeva a forte velocità un'autovettura che lo investiva, provocandone la caduta, per poi allontanarsi repentinamente.
pagina 3 di 7 La dinamica del sinistro, così ricostruita, veniva confermata dai testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto non risultano contrastati da elementi probatori di segno contrario e le deposizioni dei testi, pienamente concordanti tra loro, risultano particolarmente attendibili, in quanto rese da soggetti che hanno assistito visivamente ai fatti di causa.
Il teste escusso all'udienza del 18.10.2021 riferiva: “So della circostanza in quanto ero Testimone_1
presente anche io, eravamo in tre, io, mio cugino ed un altro signore di nome . Stavamo Per_1 attraversando la strada per andare a prendere un caffè e procedevamo in fila indiana: avanti c'era mio cugino poi io e dietro di me . Stavamo a meno di un metro di distanza. Preciso Pt_1 Per_1
che stavamo attraversando sulle strisce e non stava sopravvenendo alcuna macchina. cap. 2: si è vero.
Ricordo che era un suv di colore scuro ma non sono riuscito a prendere il numero di targa perché ho pensato a soccorrere mio cugino. L'auto proveniva da sinistra. aveva appena iniziato Pt_1
l'attraversamento quando sopraggiunse il suv ad alta velocità e ricordo che mise le mani tra Pt_1
cofano e parafango spingendosi indietro per non essere investito e cadde sul lato destro cercando di proteggersi con il braccio destro. Il suv non si è nemmeno fermato, ma me ne sono accorto solo successivamente perché come ho già detto ho pensato solo a prestare soccorso a mio cugino. Ricordo che si è subito lamentato per il dolore al braccio”. In modo conforme riferiva anche il secondo Pt_1 teste escusso, sig. : “ …eravamo in tre: io, e Procedevamo Testimone_2 Pt_1 Tes_1 in fila indiana. Prima c'era poi io e che eravamo vicini perché stavamo parlando. Pt_1 Tes_1
Preciso che eravamo distanti da circa un paio di passi. Cap. 2: si è vero. preciso che l'auto Pt_1
proveniva da sinistra. Ricordo solo che era scura e grande e procedeva ad alta velocità. Ricordo che per evitare l'auto ha spinto con le mani la macchina ed è andato indietro cadendo sulla destra. Pt_1
Si è subito lamentato per il dolore al braccio. Ricordo che io stesso l'ho accompagnato in Ospedale con la mia macchina”.
Ciò premesso, si ritiene che non vi siano elementi da cui poter evincere che la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza.
Pertanto, non essendovi prova che la mancata identificazione del veicolo sia imputabile alla negligenza del sig. deve ritenersi provato che il sinistro de quo abbia visto coinvolto un veicolo non Pt_1 identificato e, per l'effetto, deve ritenersi provata la legittimazione passiva del Fondo.
pagina 4 di 7 Non vi sono agli atti elementi probatori tali da indurre a ritenere concorrente la responsabilità nel sinistro per cui è causa dell'attore, il quale, come risulta dalle testimonianze in atti, ha osservato un comportamento diligente e prudente, senza specifiche contravvenzioni al codice della strada, per cui allo stesso non appare imputabile alcuna precisa violazione né delle norme del codice della strada né delle regole di normale diligenza e prudenza. Di contro il conducente del veicolo ignoto, con una condotta di guida imprudente, ha coscientemente provocato il sinistro.
Pertanto, considerato che in caso di investimento del pedone vi è una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore, va affermata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo ignoto e la nella incontestata qualità di impresa designata per la Controparte_1
Campania, in nome e per conto della Consap Spa, Fondo di Garanzia per le vittime della strada, è tenuta al risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dal sig. il C.T.U. dott. Pt_1 [...]
nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, in quanto ritenuto Per_2
immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità diretta tra la dinamica dell'incidente e le lesioni riportate dall'attore, precisando che quest'ultimo ebbe a riportare “frattura pluriframmentaria scomposta dell'ulna prossimale al gomito destro con piccola esposizione puntiforme poi trattata con applicazione di placca e viti ancora in situ e frattura scomposta dell'epifisi distale del radio destro trattata con fili di K poi rimossi.” (Cfr. p. 20 elaborato peritale). Riguardo al quesito n. 2: “Se tali lesioni siano compatibili con la dinamica dei fatti e se abbiano causato un periodo di invalidità temporanea, di che percentuale e di quale durata” il Ctu rispondeva: “La causale di una simile lesione può essere costituita da qualsivoglia caduta che può conseguire agli eventi più disparati. Infatti, un po' tutte le cadute riportate per qualsivoglia causa in avanti può determinare lesioni simili. Per di più il p. non è stato soccorso dal Servizio del 118 nonostante le lesioni inziali non fossero del tutto trascurabili e certamente foriere di dolore. Certo ci sarebbe stato forse da attendersi in una simile ipotesi più escoriazioni pluriframmentarie che, nel caso in esame, non sono affatto descritte in sede di PS. Ma questa assenza non è dirimente o sufficiente per negare la sussistenza di un possibile nesso causale fra i fatti traumatici riferiti dalla parte e le lesioni riportate dallo stesso. Ciò premesso, pertanto, non si può escludere che una ipotetica caduta al suolo dopo un impatto da parte di un'auto ad un pedone possa determinare in quest'ultimo simili lesioni.
Infatti, una simile dinamica soddisfa, almeno in teoria, i criteri medico legali per accettare la sussistenza di un nesso causale fra un evento e le lesioni riportate dalla parte lesa”.
pagina 5 di 7 Il Consulente ha riscontrato quindi un danno biologico complessivo pari al 10%, un periodo di I.T.T. di
8 gg., di I.T.P. al 75% di gg. 35, al 50% di gg. 30 ed al 25% di ulteriori gg. 40 (Cfr. elaborato peritale pag. 21).
Pertanto, si ritiene che l'attore abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 26.928,75 di cui €
20.115,00 per danno non patrimoniale (anni 47 al momento del sinistro), € 6.813,75 per danno biologico temporaneo. Non risultano spese mediche documentate.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Trattandosi di un debito di valore, la somma andrà devalutata al momento del sinistro (27.09.2017) e sulla somma devalutata andrà corrisposta la rivalutazione di anno in anno, secondo gli indici Istat, unitamente agli interessi compensativi, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad €
52.000,00) e dell'attività posta in essere.
Le spese della C.T.U. medico-legale sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1. Accoglie la domanda;
2. Dichiara la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo non identificato, nei fatti per cui è causa e, per l'effetto, condanna la , quale impresa designata per la liquidazione dei danni di Controparte_1 competenza del FGVS, a pagare in favore del sig. la somma complessiva di € Parte_1
26.928,75 oltre rivalutazione come da parte motiva e interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
pagina 6 di 7 3. Condanna la convenuta , quale impresa designata per la liquidazione dei danni di Controparte_1 competenza del FGVS, alla refusione delle spese legali del presente giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 7616,00 per compensi ed € 793,95 per spese oltre Iva e C.p.a. da attribuirsi al procuratore antistatario;
4. Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, a carico della compagnia soccombente, con eventuali oneri restitutori
S.M.C.V., 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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