TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 49
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 per mancata considerazione dell'estinzione del reato

    L'estinzione del reato non fa venir meno il fatto storico né lo rende irrilevante ai fini della valutazione di pericolosità sociale. La riabilitazione richiede un accertamento di buona condotta, mentre l'estinzione ex art. 445 c.p.p. presuppone solo il non aver commesso reati della stessa indole. La giurisprudenza citata dal ricorrente non supporta la sua tesi, poiché conferma che il reato può continuare ad avere rilievo ai fini del giudizio di pericolosità sociale anche dopo l'estinzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 8 CEDU per mancata o insufficiente valutazione della durata del soggiorno, dell'inserimento familiare e lavorativo

    La Questura ha considerato la situazione familiare, ma ha ritenuto che le esigenze di pubblica sicurezza prevalgano, valutazione non irragionevole o sproporzionata alla luce dei precedenti del ricorrente. Inoltre, l'assunto che il ricorrente sia l'unica fonte di sostentamento appare smentito dalla dichiarazione dei redditi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998 sui permessi per lungosoggiornanti

    Il motivo è infondato poiché il ricorrente non possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo, pertanto la normativa invocata non è applicabile al suo caso.

  • Rigettato
    Rispetto del dettato di Corte Cost. 88/2023

    Il dettato della Corte Costituzionale è stato rispettato poiché il patteggiamento e la condanna non sono stati considerati automaticamente ostativi, ma è stata effettuata una valutazione della pericolosità sociale in concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 49
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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