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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00049 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00375/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento datato 8.3.2024 e notificato il 14.3.2024, con il quale la Questura di Mantova ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. N. 00375/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. SS FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino del Marocco presente in Italia dal 2002, sposato con una connazionale munita di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con la quale ha avuto quattro figli minorenni, nati tra il 2009 e il 2014, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione valido fino al
31.12.2022, e il 25.10.2022 ne ha chiesto il rinnovo per lavoro autonomo.
2.- Tuttavia la Questura di Mantova, con il provvedimento qui impugnato datato
8.3.2024 e notificato il 14.3.2024, ha respinto l'istanza perché ha ritenuto che il ricorrente costituisca “un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
2.1.- La Questura ha infatti rilevato che a carico del ricorrente esistono tre precedenti penali irrevocabili per fatti commessi nel 2014:
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Rovigo del 3.12.2014 (irrevocabile dal 24.4.2015) per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (pena di 8 mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa); N. 00375/2024 REG.RIC.
b) sentenza di condanna del Tribunale di Mantova del 12.9.2018 (irrevocabile dal
30.10.2018) per porto abusivo di armi ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 110/1975 (pena dell'ammenda di euro 1.000,00);
c) sentenza di condanna della Corte d'Appello di Venezia del 19.2.2021 (irrevocabile dal 3.7.2021) per acquisto illecito di sostanze stupefacenti in concorso ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (pena di 2 mesi di reclusione ed euro
200,00 di multa, aggiunta in continuazione a quella del 3.12.2014).
Secondo la Questura, queste condanne includono lo straniero nella categoria delle persone abitualmente dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o la sicurezza e la tranquillità pubblica, di cui all'art. 1 d.lgs.
159/2011.
2.2.- Inoltre nel provvedimento si rileva che lo stesso Questore di Mantova ha applicato allo straniero la misura di prevenzione dell'avviso orale, emesso il 7.10.2022
e notificato il 26.7.2023.
2.3.- Ancora, nel provvedimento si evidenzia che “lo straniero, nel corso degli anni, non ha manifestato l'intenzione di voler cambiare condotta, continuando a seguire un modello di vita improntato ad un elevato disinteresse alle norme dello Stato; in particolare da accertamenti esperiti tramite la banca dati interforze risultano, a carico di -OMISSIS-, svariate segnalazioni di polizia che evidenziano la sua inclinazione a delinquere o più in generale il suo comportamento contrario al rispetto dei dettami normativi, che sebbene, in alcuni casi, non abbiano rilevanza penale denotano ugualmente comportamenti socialmente pericolosi, quali ad esempio
l'irrogazione di una misura di prevenzione”. Le citate segnalazioni di polizia, al netto di quelle riguardanti i procedimenti sfociati nelle tre sentenze penali definitive di cui sopra, riguardano:
- due illeciti amministrativi del 19.3.2014 e del 15.4.2020 per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma 2, lett. a, codice della strada); N. 00375/2024 REG.RIC.
- una condanna del Tribunale di Mantova in data 14.11.2022 alla pena di 6 mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti nel 2020 (art. 187, comma 1 quater, codice della strada);
- tre illeciti amministrativi per violazione delle misure di contenimento del Covid-19
(art. 4, comma 5, d.l. 19/2020) del 26.4.2020, del 4.5.2020 e del 12.5.2020;
- una comunicazione di notizia di reato del 12.3.2021 per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (artt. 699 - 707 c.p.), che ha generato il procedimento penale -OMISSIS- R.G.N.R. attualmente pendente;
- un illecito amministrativo del 4.2.2023 per detenzione di stupefacenti ad uso personale.
2.4.- Oltre ai precedenti penali e agli illeciti amministrativi di cui sopra, nel provvedimento si rileva che il ricorrente è stato sottoposto a controlli di polizia, dai quali è emerso che “è solito accompagnarsi con soggetti aventi a proprio carico precedenti penali e/o di polizia”.
2.5.- Alla luce di quanto esposto, il Questore ha rilevato che il possesso di un titolo di soggiorno e la presenza di familiari non hanno impedito al ricorrente di tenere un comportamento antigiuridico continuando a delinquere, e “di conseguenza, la valutazione dell'Autorità di P.S. non può essere modificata sulla scorta del esistenza di un nucleo familiare”.
2.6.- In replica alle osservazioni svolte dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, il Questore ha rilevato che: (a) l'estinzione del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
309/1990 per il quale è stata emessa la sentenza definitiva di condanna del Tribunale di Rovigo (estinzione avvenuta ai sensi degli artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p.) non fa venire meno il fatto storico, che denota la pericolosità dello straniero; (b) la condanna per il reato di cui all'art. 4 l. 110/1975, seppur di per sé non ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, rappresenta un ulteriore elemento comprovante la pericolosità sociale dell'istante; (c) la formazione di una famiglia sul territorio italiano N. 00375/2024 REG.RIC.
non può costituire garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, esistendo una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l'id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale dello straniero diviene intollerabile.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 12.5.2024.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato dei documenti.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- dell'8.6.2024, non impugnata.
Le parti non hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e all'udienza pubblica del
18.12.2025 nessuno è comparso.
DIRITTO
1.- Il primo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma
3 e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, e valorizza la sopravvenuta estinzione del reato per il quale il ricorrente aveva patteggiato nel 2014, dichiarata dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 20.1.2024.
Il ricorrente sostiene che tale estinzione, avvenuta ai sensi dell'art. 445, comma 2,
c.p.p., sarebbe equiparabile alla riabilitazione.
Osserva poi che l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 contiene una clausola di salvaguardia (“salvo che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”) alla luce della quale, se una condanna irrevocabile per uno dei reati di cui all'art. 4, comma 3 è elemento ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno, allora rileva anche l'eventuale intervenuta dichiarazione di estinzione del reato pronunciata dal giudice dell'esecuzione.
Ricorda infine che Corte cost. 88/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui prevedono che la condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all'art. 73, comma N. 00375/2024 REG.RIC.
5, D.P.R. 309/1990 sia ritenuta automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.- Il motivo è infondato, perché non sussiste alcuna violazione delle due disposizioni citate.
L'estinzione del reato, infatti, non fa venire meno il relativo fatto storico, come giustamente evidenziato nel provvedimento impugnato, né rende il reato irrilevante ai fini della valutazione di pericolosità sociale del ricorrente: mentre la riabilitazione viene concessa dopo avere accertato che, nell'arco di tempo previsto dalla legge, successivo all'espiazione o all'estinzione in altro modo della pena principale, “il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta” (art. 179, 1° comma, c.p.), l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. presuppone soltanto che, nell'arco di tempo rilevante, il condannato non commetta un delitto o una contravvenzione “della stessa indole”.
2.1.- La giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente non è di supporto alla sua tesi, perché:
- Cons. Stato, sez. III, 7.12.2011 n. 5453 non riguarda il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, bensì l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e dunque non ha alcuna attinenza con le questioni sollevate con il motivo qui in esame;
- Cons. Stato, sez. III, 16.2.2013 n. 948, ha affermato che l'estinzione ex art. 445 c.p.p. dell'unico reato commesso dallo straniero, ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs.
286/1998, comporta che “il criterio di automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno recepito dall' art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 … va temperato con la necessità di motivare in ordine alla sussistenza di concrete ragioni di pericolo per le condizioni di sicurezza ed ordine pubblico derivanti dalla permanenza in Italia dello straniero”: la sentenza quindi conferma che, nonostante l'estinzione ex art. 445 N. 00375/2024 REG.RIC.
c.p.p., il reato può continuare ad avere rilievo ai fini del giudizio di pericolosità sociale, e pertanto non giova alla tesi del ricorrente, ma la smentisce;
- Cons. Stato, sez. III, 24.9.2013 n. 4685 concerne la riabilitazione, e non l'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p.; peraltro la sentenza afferma che con la riabilitazione “viene meno l'automatismo della preclusione, ma resta integro il potere dell'Amministrazione di negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata della personalità dell'interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa”: pertanto anche questa sentenza smentisce la tesi del ricorrente;
- analogamente Cons. Stato, sez. III, 23.10.2014 n. 5220, ha affermato che “la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce a tali condanne, in quanto attiene direttamente alla stessa valutazione della pericolosità sociale in rapporto ai precedenti penali dell'interessato, che viene operata ai fini del permesso di soggiorno”: merita di essere sottolineato l'inciso “pur non operando automaticamente in senso opposto”, con il quale la pronuncia afferma che la riabilitazione non esclude automaticamente la permanenza della pericolosità sociale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
- Cons. Stato, sez. III, 12.4.2016 n. 1423 effettivamente attribuisce all'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. una rilevanza equivalente a quella della riabilitazione, ma, a proposito di tale rilevanza, fa proprio l'orientamento espresso dalle pronunce sopra citate, nel senso che l'estinzione del reato fa solo venire meno l'automatismo ostativo della condanna, e non esclude che della condanna si possa comunque tenere conto nel giudizio di pericolosità sociale.
2.2.- Nel caso in esame, conformemente ai principi espressi dalle sentenze appena richiamate, la valutazione di pericolosità sociale non è stata effettuata dalla Questura N. 00375/2024 REG.RIC.
esclusivamente sulla base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 3.12.2014, rispetto alla quale è avvenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. e dell'art. 167 c.p., ma è stata compiuta tenendo conto di un complesso di ulteriori elementi, quali le altre condanne riportate (due definitive e una no), un ulteriore procedimento penale a carico ancora pendente e un avviso orale del Questore, oltre a svariati illeciti amministrativi, di cui uno sempre in materia di stupefacenti.
2.3.- È stato rispettato anche il dettato di Corte cost. 88/2023, perché il patteggiamento e la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 non sono stati considerati automaticamente ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, ma è stata compiuta una valutazione della pericolosità sociale in concreto, sulla base degli elementi ricordati poco sopra.
3.- Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 8 CEDU, per mancata o insufficiente valutazione della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento familiare e lavorativo dello straniero; lamenta anche un eccesso di potere per insufficiente comparazione fra l'interesse alla sicurezza pubblica e l'aspettativa dello straniero al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.
Fa leva sul fatto che è in Italia dal 2002, lavora, è sposato e ha 4 figli minori, i quali a suo dire riceverebbero un pregiudizio gravissimo dalla sua espulsione.
Sostiene che la ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesti dall'art. 8 della CEDU implichino la valutazione della natura e della gravità del reato commesso, comparata alla durata del soggiorno dell'interessato e all'effettività della vita familiare, al fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e alla loro età, alle difficoltà che il coniuge e i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, all'interesse dei figli. Nel caso in esame, il ricorrente costituirebbe con il proprio lavoro l'unica fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare, i reati in materia di N. 00375/2024 REG.RIC.
stupefacenti rientrano nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/1990, i reati di porto d'armi e di guida sotto l'influenza di stupefacenti hanno natura contravvenzionale e non sono ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, come pure non lo sono le violazioni amministrative contestate.
4.- Anche questo motivo è infondato, perché la Questura ha specificamente considerato la situazione familiare del ricorrente, che egli aveva rappresentato nelle osservazioni ex art. 10 bis legge 241/1990, ma ha ritenuto che le esigenze di pubblica sicurezza abbiano prevalenza, e questa valutazione non appare irragionevole né sproporzionata, alla luce degli elementi a carico del ricorrente.
Peraltro merita di essere evidenziato che l'assunto del ricorrente, secondo cui egli costituirebbe con il proprio lavoro l'unica fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare, appare smentito dalla dichiarazione dei redditi modello persone fisiche 2023 relativa al 2022, prodotta in giudizio (v. pag. 4), dalla quale risulta che i figli sono a suo carico solo per il 50%.
5.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs.
286/1998, sui permessi per lungosoggiornanti, in forza del quale, a suo avviso, deve essere compiuta “una valutazione in concreto dei singoli casi, che tenga conto, tra
l'altro, ai fini del rinnovo dei titoli di soggiorno, della durata della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, nonché del suo inserimento sociale e lavorativo”.
6.- Il motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente non ha un permesso di soggiorno di lungo periodo, e dunque la disposizione normativa di cui assume la violazione non si applica al suo caso.
7.- In conclusione, il ricorso va respinto.
8.- Le spese possono essere compensate, considerato che l'Amministrazione ha depositato solo alcuni documenti, senza una relazione e senza deduzioni scritte, e ha già beneficiato della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare. N. 00375/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
SS FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS FE GE CC N. 00375/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/01/2026
N. 00049 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00375/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Tallarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Mantova e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento datato 8.3.2024 e notificato il 14.3.2024, con il quale la Questura di Mantova ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. N. 00375/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Mantova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. SS FE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente, cittadino del Marocco presente in Italia dal 2002, sposato con una connazionale munita di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con la quale ha avuto quattro figli minorenni, nati tra il 2009 e il 2014, era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione valido fino al
31.12.2022, e il 25.10.2022 ne ha chiesto il rinnovo per lavoro autonomo.
2.- Tuttavia la Questura di Mantova, con il provvedimento qui impugnato datato
8.3.2024 e notificato il 14.3.2024, ha respinto l'istanza perché ha ritenuto che il ricorrente costituisca “un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”, ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
2.1.- La Questura ha infatti rilevato che a carico del ricorrente esistono tre precedenti penali irrevocabili per fatti commessi nel 2014:
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Rovigo del 3.12.2014 (irrevocabile dal 24.4.2015) per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (pena di 8 mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa); N. 00375/2024 REG.RIC.
b) sentenza di condanna del Tribunale di Mantova del 12.9.2018 (irrevocabile dal
30.10.2018) per porto abusivo di armi ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 110/1975 (pena dell'ammenda di euro 1.000,00);
c) sentenza di condanna della Corte d'Appello di Venezia del 19.2.2021 (irrevocabile dal 3.7.2021) per acquisto illecito di sostanze stupefacenti in concorso ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (pena di 2 mesi di reclusione ed euro
200,00 di multa, aggiunta in continuazione a quella del 3.12.2014).
Secondo la Questura, queste condanne includono lo straniero nella categoria delle persone abitualmente dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o la sicurezza e la tranquillità pubblica, di cui all'art. 1 d.lgs.
159/2011.
2.2.- Inoltre nel provvedimento si rileva che lo stesso Questore di Mantova ha applicato allo straniero la misura di prevenzione dell'avviso orale, emesso il 7.10.2022
e notificato il 26.7.2023.
2.3.- Ancora, nel provvedimento si evidenzia che “lo straniero, nel corso degli anni, non ha manifestato l'intenzione di voler cambiare condotta, continuando a seguire un modello di vita improntato ad un elevato disinteresse alle norme dello Stato; in particolare da accertamenti esperiti tramite la banca dati interforze risultano, a carico di -OMISSIS-, svariate segnalazioni di polizia che evidenziano la sua inclinazione a delinquere o più in generale il suo comportamento contrario al rispetto dei dettami normativi, che sebbene, in alcuni casi, non abbiano rilevanza penale denotano ugualmente comportamenti socialmente pericolosi, quali ad esempio
l'irrogazione di una misura di prevenzione”. Le citate segnalazioni di polizia, al netto di quelle riguardanti i procedimenti sfociati nelle tre sentenze penali definitive di cui sopra, riguardano:
- due illeciti amministrativi del 19.3.2014 e del 15.4.2020 per guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186, comma 2, lett. a, codice della strada); N. 00375/2024 REG.RIC.
- una condanna del Tribunale di Mantova in data 14.11.2022 alla pena di 6 mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti nel 2020 (art. 187, comma 1 quater, codice della strada);
- tre illeciti amministrativi per violazione delle misure di contenimento del Covid-19
(art. 4, comma 5, d.l. 19/2020) del 26.4.2020, del 4.5.2020 e del 12.5.2020;
- una comunicazione di notizia di reato del 12.3.2021 per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (artt. 699 - 707 c.p.), che ha generato il procedimento penale -OMISSIS- R.G.N.R. attualmente pendente;
- un illecito amministrativo del 4.2.2023 per detenzione di stupefacenti ad uso personale.
2.4.- Oltre ai precedenti penali e agli illeciti amministrativi di cui sopra, nel provvedimento si rileva che il ricorrente è stato sottoposto a controlli di polizia, dai quali è emerso che “è solito accompagnarsi con soggetti aventi a proprio carico precedenti penali e/o di polizia”.
2.5.- Alla luce di quanto esposto, il Questore ha rilevato che il possesso di un titolo di soggiorno e la presenza di familiari non hanno impedito al ricorrente di tenere un comportamento antigiuridico continuando a delinquere, e “di conseguenza, la valutazione dell'Autorità di P.S. non può essere modificata sulla scorta del esistenza di un nucleo familiare”.
2.6.- In replica alle osservazioni svolte dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, il Questore ha rilevato che: (a) l'estinzione del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
309/1990 per il quale è stata emessa la sentenza definitiva di condanna del Tribunale di Rovigo (estinzione avvenuta ai sensi degli artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p.) non fa venire meno il fatto storico, che denota la pericolosità dello straniero; (b) la condanna per il reato di cui all'art. 4 l. 110/1975, seppur di per sé non ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, rappresenta un ulteriore elemento comprovante la pericolosità sociale dell'istante; (c) la formazione di una famiglia sul territorio italiano N. 00375/2024 REG.RIC.
non può costituire garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, esistendo una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l'id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale dello straniero diviene intollerabile.
3.- Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 12.5.2024.
L'Amministrazione si è costituita e ha depositato dei documenti.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS- dell'8.6.2024, non impugnata.
Le parti non hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e all'udienza pubblica del
18.12.2025 nessuno è comparso.
DIRITTO
1.- Il primo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma
3 e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, e valorizza la sopravvenuta estinzione del reato per il quale il ricorrente aveva patteggiato nel 2014, dichiarata dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 20.1.2024.
Il ricorrente sostiene che tale estinzione, avvenuta ai sensi dell'art. 445, comma 2,
c.p.p., sarebbe equiparabile alla riabilitazione.
Osserva poi che l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 contiene una clausola di salvaguardia (“salvo che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”) alla luce della quale, se una condanna irrevocabile per uno dei reati di cui all'art. 4, comma 3 è elemento ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno, allora rileva anche l'eventuale intervenuta dichiarazione di estinzione del reato pronunciata dal giudice dell'esecuzione.
Ricorda infine che Corte cost. 88/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nella parte in cui prevedono che la condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all'art. 73, comma N. 00375/2024 REG.RIC.
5, D.P.R. 309/1990 sia ritenuta automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.- Il motivo è infondato, perché non sussiste alcuna violazione delle due disposizioni citate.
L'estinzione del reato, infatti, non fa venire meno il relativo fatto storico, come giustamente evidenziato nel provvedimento impugnato, né rende il reato irrilevante ai fini della valutazione di pericolosità sociale del ricorrente: mentre la riabilitazione viene concessa dopo avere accertato che, nell'arco di tempo previsto dalla legge, successivo all'espiazione o all'estinzione in altro modo della pena principale, “il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta” (art. 179, 1° comma, c.p.), l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. presuppone soltanto che, nell'arco di tempo rilevante, il condannato non commetta un delitto o una contravvenzione “della stessa indole”.
2.1.- La giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente non è di supporto alla sua tesi, perché:
- Cons. Stato, sez. III, 7.12.2011 n. 5453 non riguarda il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, bensì l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e dunque non ha alcuna attinenza con le questioni sollevate con il motivo qui in esame;
- Cons. Stato, sez. III, 16.2.2013 n. 948, ha affermato che l'estinzione ex art. 445 c.p.p. dell'unico reato commesso dallo straniero, ostativo ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs.
286/1998, comporta che “il criterio di automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno recepito dall' art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 … va temperato con la necessità di motivare in ordine alla sussistenza di concrete ragioni di pericolo per le condizioni di sicurezza ed ordine pubblico derivanti dalla permanenza in Italia dello straniero”: la sentenza quindi conferma che, nonostante l'estinzione ex art. 445 N. 00375/2024 REG.RIC.
c.p.p., il reato può continuare ad avere rilievo ai fini del giudizio di pericolosità sociale, e pertanto non giova alla tesi del ricorrente, ma la smentisce;
- Cons. Stato, sez. III, 24.9.2013 n. 4685 concerne la riabilitazione, e non l'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p.; peraltro la sentenza afferma che con la riabilitazione “viene meno l'automatismo della preclusione, ma resta integro il potere dell'Amministrazione di negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata della personalità dell'interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, e della situazione lavorativa”: pertanto anche questa sentenza smentisce la tesi del ricorrente;
- analogamente Cons. Stato, sez. III, 23.10.2014 n. 5220, ha affermato che “la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosità sociale, che la legge attribuisce a tali condanne, in quanto attiene direttamente alla stessa valutazione della pericolosità sociale in rapporto ai precedenti penali dell'interessato, che viene operata ai fini del permesso di soggiorno”: merita di essere sottolineato l'inciso “pur non operando automaticamente in senso opposto”, con il quale la pronuncia afferma che la riabilitazione non esclude automaticamente la permanenza della pericolosità sociale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno;
- Cons. Stato, sez. III, 12.4.2016 n. 1423 effettivamente attribuisce all'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. una rilevanza equivalente a quella della riabilitazione, ma, a proposito di tale rilevanza, fa proprio l'orientamento espresso dalle pronunce sopra citate, nel senso che l'estinzione del reato fa solo venire meno l'automatismo ostativo della condanna, e non esclude che della condanna si possa comunque tenere conto nel giudizio di pericolosità sociale.
2.2.- Nel caso in esame, conformemente ai principi espressi dalle sentenze appena richiamate, la valutazione di pericolosità sociale non è stata effettuata dalla Questura N. 00375/2024 REG.RIC.
esclusivamente sulla base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 3.12.2014, rispetto alla quale è avvenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. e dell'art. 167 c.p., ma è stata compiuta tenendo conto di un complesso di ulteriori elementi, quali le altre condanne riportate (due definitive e una no), un ulteriore procedimento penale a carico ancora pendente e un avviso orale del Questore, oltre a svariati illeciti amministrativi, di cui uno sempre in materia di stupefacenti.
2.3.- È stato rispettato anche il dettato di Corte cost. 88/2023, perché il patteggiamento e la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 non sono stati considerati automaticamente ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, ma è stata compiuta una valutazione della pericolosità sociale in concreto, sulla base degli elementi ricordati poco sopra.
3.- Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 8 CEDU, per mancata o insufficiente valutazione della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento familiare e lavorativo dello straniero; lamenta anche un eccesso di potere per insufficiente comparazione fra l'interesse alla sicurezza pubblica e l'aspettativa dello straniero al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.
Fa leva sul fatto che è in Italia dal 2002, lavora, è sposato e ha 4 figli minori, i quali a suo dire riceverebbero un pregiudizio gravissimo dalla sua espulsione.
Sostiene che la ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesti dall'art. 8 della CEDU implichino la valutazione della natura e della gravità del reato commesso, comparata alla durata del soggiorno dell'interessato e all'effettività della vita familiare, al fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e alla loro età, alle difficoltà che il coniuge e i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, all'interesse dei figli. Nel caso in esame, il ricorrente costituirebbe con il proprio lavoro l'unica fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare, i reati in materia di N. 00375/2024 REG.RIC.
stupefacenti rientrano nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/1990, i reati di porto d'armi e di guida sotto l'influenza di stupefacenti hanno natura contravvenzionale e non sono ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, come pure non lo sono le violazioni amministrative contestate.
4.- Anche questo motivo è infondato, perché la Questura ha specificamente considerato la situazione familiare del ricorrente, che egli aveva rappresentato nelle osservazioni ex art. 10 bis legge 241/1990, ma ha ritenuto che le esigenze di pubblica sicurezza abbiano prevalenza, e questa valutazione non appare irragionevole né sproporzionata, alla luce degli elementi a carico del ricorrente.
Peraltro merita di essere evidenziato che l'assunto del ricorrente, secondo cui egli costituirebbe con il proprio lavoro l'unica fonte di sostentamento del proprio nucleo familiare, appare smentito dalla dichiarazione dei redditi modello persone fisiche 2023 relativa al 2022, prodotta in giudizio (v. pag. 4), dalla quale risulta che i figli sono a suo carico solo per il 50%.
5.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9, comma 4, d.lgs.
286/1998, sui permessi per lungosoggiornanti, in forza del quale, a suo avviso, deve essere compiuta “una valutazione in concreto dei singoli casi, che tenga conto, tra
l'altro, ai fini del rinnovo dei titoli di soggiorno, della durata della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, nonché del suo inserimento sociale e lavorativo”.
6.- Il motivo è manifestamente infondato, perché il ricorrente non ha un permesso di soggiorno di lungo periodo, e dunque la disposizione normativa di cui assume la violazione non si applica al suo caso.
7.- In conclusione, il ricorso va respinto.
8.- Le spese possono essere compensate, considerato che l'Amministrazione ha depositato solo alcuni documenti, senza una relazione e senza deduzioni scritte, e ha già beneficiato della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare. N. 00375/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE CC, Presidente
SS FE, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS FE GE CC N. 00375/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.