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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9276 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 24 settembre 2025
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
38767/2024 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Valdinievole, 11, presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore; CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che gli era stata riconosciuta la condizione sanitaria legittimante l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 118/71;
- che, di conseguenza, aveva inoltrato la relativa domanda all' corredata dalla CP_2
necessaria documentazione, per ottenere la prestazione assistenziale riconosciuta;
- che l' tuttavia, immotivatamente, aveva sospeso il pagamento dei relativi ratei dal CP_2
1° gennaio 2022 al 30 ottobre 2023, giorno in cui a esso ricorrente, sottoposto a visita di revisione, era riconosciuta un'invalidità pari al 70%; tutto ciò premesso conveniva in giudizio l' chiedendo a questo giudice di CP_2
condannare la parte resistente al pagamento della relativa prestazione dal 1° gennaio
2022 al 30 ottobre 2023, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva quindi discussa e decisa.
La domanda è fondata.
Invero, dalla documentazione agli atti risulta che alla parte ricorrente, con decreto di omologa di questo tribunale, è stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 L.118/1971 e la prestazione stata posta in pagamento sino al mese di gennaio
2022, epoca in cui il pagamento dei relativi ratei è stato sospeso fino al 30 ottobre 2023 in cui il ricorrente, sottoposto a visita di revisione è stato riconosciuto invalido nella misura del 70%. Da ciò consegue l'accoglimento della domanda e la condanna dell' CP_2
al pagamento dei ratei in favore della ricorrente a far data dall'epoca della sospensione dei pagamenti al 30 ottobre 2023. Al riguardo, va osservato che l' non costituendosi CP_2
in giudizio non ha contestato in alcun modo le affermazioni dell'odierna parte attrice tanto con riguardo alla sospensione dei pagamenti oggetto di giudizio, tanto con riguardo alla sussistenza dei requisiti reddituali, debitamente documentati dall'interessato.
La soccombenza determina la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento dei ratei per cui è causa dalla data di sospensione dei pagamenti CP_2
stessi al 30 ottobre 2023.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_2
complessivi euro 2700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Paola Crisanti, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 24 settembre 2025
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
38767/2024 r.a.c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Valdinievole, 11, presso lo studio legale dell'Avvocato Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore; CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento ratei;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024 parte ricorrente adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- che gli era stata riconosciuta la condizione sanitaria legittimante l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 12 della legge 118/71;
- che, di conseguenza, aveva inoltrato la relativa domanda all' corredata dalla CP_2
necessaria documentazione, per ottenere la prestazione assistenziale riconosciuta;
- che l' tuttavia, immotivatamente, aveva sospeso il pagamento dei relativi ratei dal CP_2
1° gennaio 2022 al 30 ottobre 2023, giorno in cui a esso ricorrente, sottoposto a visita di revisione, era riconosciuta un'invalidità pari al 70%; tutto ciò premesso conveniva in giudizio l' chiedendo a questo giudice di CP_2
condannare la parte resistente al pagamento della relativa prestazione dal 1° gennaio
2022 al 30 ottobre 2023, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva quindi discussa e decisa.
La domanda è fondata.
Invero, dalla documentazione agli atti risulta che alla parte ricorrente, con decreto di omologa di questo tribunale, è stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 L.118/1971 e la prestazione stata posta in pagamento sino al mese di gennaio
2022, epoca in cui il pagamento dei relativi ratei è stato sospeso fino al 30 ottobre 2023 in cui il ricorrente, sottoposto a visita di revisione è stato riconosciuto invalido nella misura del 70%. Da ciò consegue l'accoglimento della domanda e la condanna dell' CP_2
al pagamento dei ratei in favore della ricorrente a far data dall'epoca della sospensione dei pagamenti al 30 ottobre 2023. Al riguardo, va osservato che l' non costituendosi CP_2
in giudizio non ha contestato in alcun modo le affermazioni dell'odierna parte attrice tanto con riguardo alla sospensione dei pagamenti oggetto di giudizio, tanto con riguardo alla sussistenza dei requisiti reddituali, debitamente documentati dall'interessato.
La soccombenza determina la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e condanna l' al pagamento dei ratei per cui è causa dalla data di sospensione dei pagamenti CP_2
stessi al 30 ottobre 2023.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in CP_2
complessivi euro 2700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025
IL GIUDICE
Paola Crisanti