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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10230/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0717620250000003520000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21559/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contente le seguenti cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 07120190064195871000, relativa ad imposta di registro 2011,
-cartella di pagamento n. 071202201133396446000, relativa alla Tari 2018,
-cartella di pagamento n. 07120240026105208000 relativa alla tassa automobilistica 2018,
-cartella di pagamento n. 07120240115493669000 relativa alla tassa automobilistica 2017.
Eccepiva il ricorrente il difetto di notifica di atti prodromici e la prescrizione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
L'Agenzia delle Entrate SS ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato.
In particolare è stata dimostrata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n.07120190064195871000 in data 31-7-2019 a cui è seguita la notifica dell'avviso di intimazione n.0712023903541603400 avvenuta in data 13-11-2023; è stata dimostrata la notifica, in data 17-11-2022 della cartella di pagamento n.
071202201133396446000; è stata provata l'avvenuta notifica in data 14-3-2024 della cartella di pagamento n. 07120240026105208000 e in data 15-10-2024 della cartella di pagamento n.
07120240115493669000. Pertanto tali cartelle sono divenute tutte definitive per mancata impugnazione e nessuna prescrizione è intervenuta.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli Sez. 9 rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 oltre oneri di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, in euro 500,00 oltre oneri di legge in favore della Regione
Campania e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI ISABELLA, Presidente e Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10230/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0717620250000003520000 REGISTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21559/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contente le seguenti cartelle di pagamento:
-cartella di pagamento n. 07120190064195871000, relativa ad imposta di registro 2011,
-cartella di pagamento n. 071202201133396446000, relativa alla Tari 2018,
-cartella di pagamento n. 07120240026105208000 relativa alla tassa automobilistica 2018,
-cartella di pagamento n. 07120240115493669000 relativa alla tassa automobilistica 2017.
Eccepiva il ricorrente il difetto di notifica di atti prodromici e la prescrizione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale I di Napoli e la Regione Campania chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso non fondato.
L'Agenzia delle Entrate SS ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato.
In particolare è stata dimostrata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n.07120190064195871000 in data 31-7-2019 a cui è seguita la notifica dell'avviso di intimazione n.0712023903541603400 avvenuta in data 13-11-2023; è stata dimostrata la notifica, in data 17-11-2022 della cartella di pagamento n.
071202201133396446000; è stata provata l'avvenuta notifica in data 14-3-2024 della cartella di pagamento n. 07120240026105208000 e in data 15-10-2024 della cartella di pagamento n.
07120240115493669000. Pertanto tali cartelle sono divenute tutte definitive per mancata impugnazione e nessuna prescrizione è intervenuta.
La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli Sez. 9 rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1000,00 oltre oneri di legge in favore dell'Agenzia delle Entrate SS, in euro 500,00 oltre oneri di legge in favore della Regione
Campania e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli.