Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00139/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2025, proposto da LO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA ZI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota denominata “Relazione di riscontro” del Responsabile di Area E.Q. ing. Gaetano Cerruti recante riscontro alle questioni oggetto del ricorso già pendente dinanzi al TAR Salerno al n. R.G. 593/2025 e definito con sentenza n. 1081/2025 e alla nota dell’Avvocatura prot. n. 17644 del 29.4.2025 e ; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. IC Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: la vicenda oggetto di causa ha inizio nel momento in cui ha inoltrato al Comune di Eboli una specifica richiesta di accertamento di abusi su un complesso edilizio nel quale sono siti gli immobili di sua proprietà in Via Tavoliello e sulle aree limitrofe; sulla base di un atto notarile del 1975 e della relativa nota di trascrizione a favore del fu AN AN (poi deceduto nel 2008), è, infatti, comproprietario, in Eboli, Viale Tavoliello, di due vani in un complesso edilizio (individuati catastalmente al fl. 14 p.lla 83 sub 13 e 14) e dell’antistante spiazzo (individuato catastalmente al fl. 14 p.lla 420 sub 1) confinanti, nell’insieme, con proprietà Romano, proprietà Rossi, spiazzo condominio Palazzo del Sole, sottostante proprietà Iannece e ZI-Acquaviva; per accedere a tali beni, è anche contitolare del diritto di passaggio dalla S.S. 19 attraverso un’area di mq. 77 individuato con il predetto accatastamento da parte di AN al fl. 14 p.lla 1131; il comune ha comunicato, con il geom. EL AI (nota del 6.9.2023) che, a seguito di controllo sui luoghi e verifiche di ufficio, era emersa l’esistenza di una situazione edilizia e anche processuale particolare, sconosciuta al AN; segnatamente, la nota di riscontro del geom. AI riferiva, da un lato, di una attività repressiva e sanzionatoria dell’ente nei confronti del sig. SA ZI per abusi dal medesimo realizzati su beni oggetto di sopralluogo e relativamente ai quali il AN è comproprietario e sui quali vanta diritti e prerogative e, dall’altro, di una attività tesa alla sanatoria dei medesimi abusi edilizi posta in essere dallo stesso sig. SA ZI; a questo punto, ha inoltrato al Comune una richiesta di accesso al fine di acquisire la documentazione richiamata nella nota del 6.9.2023 e mai conosciuta; il Comune non ha mostrato alcuna collaborazione; pertanto, si è reso necessario proporre ricorso ex art. 116 c.p.a., definito con la sentenza TAR Salerno II Sezione n. 644/2024; a questo punto, il Comune ha consegnato (sia pure solo in parte) la documentazione richiesta dal cui esame è emerso che gli atti posti in essere dal comune nei vari procedimenti che si erano succeduti erano il frutto di una istruttoria carente e superficiale; gli atti adottati e i comportamenti tenuti non tenevano conto del fatto che le richieste del sig. ZI erano assolutamente prive del necessario supporto giuridico-fattuale e, anzi, il più delle volte incredibilmente in aperto contrasto con la realtà fattuale e non solo giuridica; ha fatto sèguito la notificazione di un invito diffida con il quale ha invitato il comune <ad adottare i necessari provvedimenti di autotutela ovvero di esecuzione delle ordinanze n. 305/2019 e 306/2019, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della presente diffida; l’invito è stato riscontrato dal Comune che, con nota del 6.12.2024 del Responsabile Q.E. Urbanistica ed Edilizia, ha chiesto agli uffici dell’Ente di relazionare sulla situazione e, in particolare, di disporre “l’immediata verifica della completezza della documentazione e delle attestazioni della SCIA su richiamata”; gli uffici dell’Ente non hanno disposto la verifica; pertanto, è stato costretto a presentare ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a.; solo in limite litis, il Comune, con nota del 6.6.2025, ha riscontrato l’invito-diffida e il Tribunale a questo punto ha dichiarato il ricorso improcedibile.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità e l’erroneità dell’atto gravato e tanto sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto.
I – Violazione di legge (art. 1 e 2 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. – art. 19, Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) – Violazione di legge (art. 27 D.P.R. 380/2001 – Art. 31 D.P.R. 380/2001) - Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione – Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento – Ingiustizia manifesta –Difetto di istruttoria – Motivazione apparente) – Eccesso di potere (Sviamento dal fine – Illogicità – Contraddittorietà) – Violazione del giudicato sulla sentenza n. 267/2020.
Con il primo motivo di ricorso, ha lamentato che la nota di riscontro del 6.6.2025 sarebbe il frutto del tentativo di “giustificare” comportamenti degli uffici del Comune di Eboli assolutamente contrari alla normativa e ai principi basilari della medesima, in quanto caratterizzata da:
- attribuzione di effetti giuridici non previsti al solo fine di giustificare la mancata esecuzione di un giudicato e di effetti previsti dalle Ordinanze n. 305 e 306 2019; - derubricazione e omessa valutazione degli effetti derivanti dalle verifiche effettuate dalla P.M. e mai rimossi dall’ordinamento; - interpretazione e lettura di foto arbitraria e ingiustificata data la loro poco attendibilità.
II – Violazione di legge (art. 1 e 2 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) Violazione di legge (art. 19 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) Violazione art. 27 e 31 D.P.R. 380/2001 - Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione – Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento – Ingiustizia manifesta –Difetto di istruttoria – Motivazione apparente) – Eccesso di potere (Sviamento dal fine – Illogicità – Contraddittorietà) – Violazione del giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato illegittimità sia nella fase propria del procedimento, sia nella istruttoria relativa alla adozione del “Riscontro” avrebbe avuto il Comune con riferimento alla SCIA 191-2020 presentata in data 01/09/2020 dal sig. GR RO e inerente la realizzazione di “Recinzione dell'area di pertinenza del fabbricato con sbarra mobile di accesso e cancellata”, anche e soprattutto a seguito della sviata, errata ed opinabile lettura degli atti del procedimento.
III – Violazione di legge (art. 1 e 2 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) Violazione di legge (art. 19 Legge 241/1990 e ss.mm.ii.) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione – Violazione del giudicato e degli artt. 27 e 31 D.P.R. 380/2001 - Eccesso di potere (Violazione del giusto procedimento – Ingiustizia manifesta Difetto di istruttoria – Motivazione apparente) – Eccesso di potere (Sviamento dal fine – Illogicità – Contraddittorietà).
Con ultimo motivo di ricorso, il ricorrente ha avanzato analoghe censure d’illegittimità con riferimento alla SCIA del 9-10/03/2020, presentata dal sig. SA GR relativa alla “Realizzazione di parcheggi pertinenziali (articolo 9, l. n. 122/1989, articolo 6 l.r. n. 19/2001)”, non avendo il Responsabile eseguito i provvedimenti giudiziari che si sono susseguiti nel corso degli anni e in ragione dell’inerzia della BL Amministrazione (omessa esecuzione del giudicato, omessa esecuzione delle ordinanze n. 305/2019 e 306/2019 omessa applicazione ed esecuzione di propri atti, mancata posa di essere di atti in conseguenza di inottemperanza ad atti mai rimossi, sconcertante esame e interpretazione, in violazione dei principi codificati nelle norme di settore e nei principi generali in materia edilizia).
3. In forza delle descritte causali, ha chiesto l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Eboli.
5. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. A norma dell’art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, comma 1, c.p.a., per poter agire nel processo amministrativo occorre essere non solo titolari di una posizione giuridica soggettiva qualificata, ma anche di una posizione di interesse a ricorrere, nel senso che non basta l’idoneità astratta a conseguire un risultato utile, ma occorre il conseguimento di un vantaggio concreto ed attuale conseguibile attraverso la pronunzia del giudice amministrativo.
Risulta, pertanto, insufficiente a radicare l’interesse al ricorso il riferimento ad una utilità meramente ipotetica o eventuale, che richiede, per la sua compiuta realizzazione, come avviene nella vicenda in esame, il passaggio attraverso una pluralità di fasi e di atti ricadenti nella sfera della più ampia disponibilità dell’Amministrazione (cfr. Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
Per regola consolidata della giurisprudenza del Giudice amministrativo, “nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non può essere impugnato in via autonoma, atteso che la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, con la conseguenza che quello va gravato insieme a questa” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46; Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7476; Sez. IV, 11 ottobre 2018, n. 5846; Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5331; Sez. IV, 12 giugno 2017, n. 2858; sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2862; Sez. IV, 12 maggio 2016, n. 1913). Ed infatti è soltanto l'atto conclusivo del procedimento ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari (Cfr. ex multis T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 05/03/2020, n. 439).
Infatti “la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; mentre ricorre invece l'atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n.4642).
Pertanto solo l'atto di conferma in senso proprio va a sostituire l'atto confermato, rendendo necessaria la sua impugnazione, mentre l'atto meramente confermativo non onera il ricorrente della sua impugnazione, la quale risulta inammissibile per difetto di interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2020, n.2570).
8. Richiamate le predette coordinate ermeneutiche di carattere generale, va detto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché la nota impugnata, avente protocollo n. 23160, del 6/6/2025 risulta confermativa di analogo riscontro del Comune di Eboli avente protocollo n. 37338 del 06/09/2023.
Inoltre, la stessa contiene una mera ricostruzione storica di fatti accaduti e provvedimenti già emessi e manca di ogni nuova ponderazione degli interessi coinvolti (escludendo l’applicazione dello schema tipico dei c.d. "provvedimenti di secondo grado"), per cui è insuscettibile di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.
Pertanto, essendosi la seconda istanza di accesso limitata a ripetere pedissequamente il contenuto della prima, il Comune non ha dovuto compiere una nuova istruttoria e addurre una nuova motivazione a sostegno del diniego, impedendo in tal modo la riapertura del termine decadenziale di impugnazione.
9. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di RT, Primo Referendario, Estensore
RA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO