Art. 8. 1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della convenzione, le disposizione degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3, della presente legge.
Nota all'art. 8.
La convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, e' stata ratificata con la legge 15 novembre 1973, n. 772 , la quale ha altresi' dato piena ed intera esecuzione alla convenzione medesima.
Nota all'art. 8.
La convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, e' stata ratificata con la legge 15 novembre 1973, n. 772 , la quale ha altresi' dato piena ed intera esecuzione alla convenzione medesima.