Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 dell’anno 2025 proposto da Iliad Italia Spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Mario Di Carlo, Giuseppe Antonio Lo Monaco e Giulia Fabrizi e con domicilio digitale come da Registro PEC Giustizia;
contro
Comune di Siziano in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Regione Lombardia in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione, della nota prot. n. 2915/2025 del 26.02.2025 del SUAP del Comune di Siziano recante diniego dell’autorizzazione all’installazione di una SRB in Via Papa Giovanni 2 XXIII n. 4, Siziano (PV27010_026); della nota prot. n. 2861/2025 del 19.02.2025 dell’Ufficio del Sindaco del Comune di Siziano recante parere negativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta; per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 1142 del 28.01.2025 del SUAP del Comune di Siziano recante preavviso di diniego dell’autorizzazione all’installazione di una SRB in Via Papa Giovanni XXIII n. 4, Siziano; della nota prot. n. 953/2025 del 17.01.2025 dell’Ufficio del Sindaco del Comune di Siziano recante parere negativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto; in via subordinata, in parte qua dell’art. 52 delle NTA del Piano dei Servizi del Comune di Siziano, dell’art. 52 comma 5 delle NTA del Piano dei Servizi del Comune di Siziano; nonché in via ulteriormente subordinata e per quanto occorrer possa, della Deliberazione G.R. n. 7/7351 dell’11.12.2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza del 14 aprile 2026 la relazione del dott. RI AT, ed udito l’Avvocato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame si espone di essere operatore di telecomunicazioni cui nel 2016 veniva rilasciata autorizzazione generale prevista dall’art.11 del D. Lgs. n.259/2003 per l’installazione e la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche in qualità di “Mobile Network Operator” “MNO”, dotata di una propria rete di comunicazione elettronica e licenziataria delle frequenze radio per servizi di comunicazione. La ricorrente intende sviluppare la propria rete e la relativa copertura mediante l’installazione di Stazioni Radio Base (“SRB”) su tutto il territorio nazionale, essendo a ciò tenuta dagli obblighi di copertura del territorio e della popolazione che discendono dalla licenza d’uso dello spettro radio; veniva dunque individuato un immobile privato sito in Siziano, Via Papa Giovanni XXIII n.4 di cui al fl.6 p.lla 1556, come sito idoneo ad assolvere ai propri obblighi di copertura per l’installazione di una SRB, trattandosi di zona classificata come “Città consolidata” non interessata da vincoli culturali o paesaggistici e che non ricade in alcuna fascia di rispetto, eccezion fatta per quella dei pozzi idropotabili comunque non pertinente non essendo previste opere di scavo. Dopo che il Condominio dell’immobile aveva rilasciato il proprio benestare alla realizzazione dell’impianto sulla copertura dell’edificio, in data 9/1/2025 veniva trasmessa al Comune di Siziano e ad ARPA Lombardia l’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt.44 e 49 del Codice; nello specifico si è prevista la realizzazione di una palina porta-antenne dell’altezza di sei metri sulla quale saranno installate 4 antenne attive (a due metri di altezza), 4 antenne dummy (a 75 centimetri di altezza), 2 parabole da 60 cm di diametro e 1 parabola da 30 cm. A cura dell’istante già si era provveduto ad effettuare simulazioni dei diversi scenari di copertura con riferimento all’installazione dell’impianto presso il sito Iliad già esistente nell’area comunale di via Ticinello, presso quello di Via Papa Giovanni XXIII n.4 per cui è controversia e presso le altre aree qualificate dal Comune quali “zone riservate”, ovvero area di Campomorto e area di Gnignano. In data 22/1/2025 ARPA Lombardia rilasciava parere positivo avendo accertato che “non si rilevano condizioni per le quali l’attivazione dell’impianto possa provocare il superamento dei limiti di esposizione indicati dall’art. 3 del DPCM 8 luglio 2003” e che risultava “rispettato il valore limite emissivo assentibile dichiarato dal gestore”. Viceversa con nota prot. n.1142 del 28/1/2025 il SUAP trasmetteva il preavviso di diniego ai sensi dell’art.10-bis della Legge n.241/1990, sul presupposto di allegato parere dell’Ufficio del Sindaco in cui si riferiva che l’impianto “[risulterebbe n.d.r.] escluso dalle zone dove tali insediamenti sono consentiti e pertanto non [sarebbe n.d.r] ammesso” come da elaborato grafico tavola n.27 del Piano dei Servizi, anzi era stato localizzato in prossimità – nella specie ad una distanza inferiore a 150 ml. - dell’Istituto Scolastico Comprensivo di via Carducci – Via Pavia e dell’Oratorio di San Francesco nella limitrofa via Sisti”. L’odierna ricorrente presentava le proprie osservazioni e sottolineava che non sarebbe consentito ai Comuni “introdurre limitazioni alla localizzazione di carattere generalizzato come nella specie di previsione puntuale di siti possibili circoscritti ad un ambito territoriale molto limitato rispetto all’estensione territoriale del Comune”, prospettandosi l’illegittimità della previsione secondo la quale si sarebbe circoscritta l’installazione di impianti di telefonia a tre soli punti specificati a livello cartografico e dell’asserita distanza inferiore a 150 ml dall’Istituto Scolastico Comprensivo di via Carducci, ciò anche a seguito (Corte Cost. n.331/2003) della dichiarata illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 12, lett. a), L.R. Lombardia n. 4/2002 nella parte in cui vietava l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad una distanza di 75 metri da “asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”. Con l’impugnata nota prot. n.2915/2025 del 26/2/2025 è stato infine trasmesso il definitivo provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione, limitandosi a richiamare le deduzioni espresse dall’Ufficio del Sindaco nella precedente nota prot. 953/2025 del 17/1/2025.
Avverso i provvedimenti in epigrafe è insorta la ricorrente rassegnando le seguenti censure:
1.1VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT.1, 3, 10-BIS E 21-OCTIES DELLA LEGGE N.241/1990, DEGLI ARTT.43, 44 e 49 DEL D. LGS. N.259/2003, DEGLI ARTT.4, 5, 8 E 14 DELLA LEGGE N.36/2001, DELL’ART.4 DELLA L.R. N.11/2001, DELL’ART.50 DEL D. LGS. N.267/2000 ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. IRRAGIONEVOLEZZA
2. Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio.
3.Alla Camera di consiglio del 3 giugno 2025 fissata per la trattazione della domanda di sospensione la difesa di parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare.
3.1 All'udienza pubblica del 14 aprile 2026 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.
4. Questo Organo giudicante ritiene in via preliminare di richiamare l’orientamento della Sezione (ex multis, 3.2.2026, n.520) secondo cui il D. Lgs. n.259/2003, nel disciplinare l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ha introdotto principi volti a favorire lo sviluppo tecnologico e la capillare copertura del territorio nazionale. A tal fine l'art. 43, comma 4 del Codice (già art.86, comma 3) assimila tali infrastrutture “ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”; il successivo art. 51 (già art. 90) ne dichiara il carattere di “pubblica utilità”.
La giurisprudenza fa discendere da tale qualificazione normativa la generale compatibilità di tali impianti con qualsiasi destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. Difatti “l'assimilazione, per effetto della previgente disciplina prevista dall’art. 86 d.lgs. n. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse siano in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti)” (Cons. Stato, VI, 6.2.2024, n.1200). Le opere di urbanizzazione primaria, infatti, sono per loro natura realizzabili su tutto il territorio comunale, in quanto essenziali a soddisfare le esigenze primarie della collettività (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 14.11.2023, n.6244; Cons. Stato, III, 26.2.2019, n.1326; 10.9.2018, n.5311; 17.11.2015, n. 5257).
4.1 Coerentemente con quanto sopraesposto, si è anche affermato che “…il favor assicurato alla diffusione dell'infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal decreto legislativo n. 259 del 2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione (Cons. St. sez. VI, n, 8242/2019) né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli (legittimi ed efficaci arg. ex CdS VI n. 7944 del 2009)” (Cons. Stato, VI, 6.11.2020, n.6840). Questa stessa Sezione (ex multis, 11.12.2025, n.4137) ha espresso l’avviso secondo cui gli impianti come quello di cui è causa non sono qualificabili né come “fabbricati” né come “costruzioni”, costituendo semmai opere di urbanizzazione primaria (si veda l’art. 43, comma 4, del CCE che richiama sul punto l’art. 16, comma 7, del DPR n.380 del 2001), essenziali per il corretto esercizio del servizio di telecomunicazioni (cfr. Cons. Stato, VI, 23.11.2023, n.10298 che ha ammesso la collocazione di una SRB nella fascia di rispetto cimiteriale; TAR Toscana, I, 21.3.2024, n.349 con la giurisprudenza nella stessa richiamata; TAR Emilia Romagna, Bologna, 9.12.2025, n.1550 punto 4.2 della motivazione in DIRITTO).
Sotto ulteriore profilo la Sezione (ex plurimis, 13.10.2022, n.2253) ha affermato che le SRB possono essere installate senza alcun piano attuativo e sono compatibili con qualsivoglia destinazione urbanistica; l’operatore economico deve produrre all’Amministrazione comunale la sola documentazione prevista dal CCE senza oneri ulteriori e tale documentazione attiene anche ai profili di carattere edilizio e urbanistico, per cui l’operatore non deve munirsi dei titoli edilizi previsti dal DPR n.380 del 2001. L’operatore potrà essere onerato di evidenziare l’insufficiente copertura solo nelle ipotesi in cui il Comune compulsato si sia dotato di un Regolamento per la localizzazione degli impianti, come consentito dall'art.8, comma 6, della Legge n. 36/2001, e attraverso tale strumento abbia provveduto ad individuare "aree preferenziali" per l'installazione delle SRB, ovvero siti ritenuti più idonei dall'Amministrazione per contemperare le esigenze di copertura con quelle urbanistiche, ambientali e di tutela della salute. In tal caso, difatti, l’operatore che intenda installare al di fuori delle aree preferenziali potrà essere onerato di istruire congruamente il progetto al fine di evidenziare l’impossibilità di localizzare l’impianto in una delle aree individuate come preferenziali, in ragione delle esigenze di copertura della rete. Al di fuori di tali ipotesi egli è libero di scegliere il sito che ritiene tecnicamente più idoneo per l'erogazione del servizio e non è tenuto a dimostrare l'insufficienza della copertura esistente o l'impossibilità di utilizzare siti alternativi; l'Amministrazione che intenda negare l'autorizzazione per ragioni urbanistiche è onerata di dimostrare l'esistenza di un divieto specifico, motivato e proporzionato, che non comprometta l'interesse pubblico alla copertura del territorio.
5. Con tali premesse, nella fattispecie per cui è controversia il Comune ha ritenuto di respingere l’istanza dell’operatore sul presupposto che l’Amministrazione aveva provveduto alla regolamentazione del corretto insediamento urbanistico e territoriale di impianti e stazioni radio base per la telefonia mobile e cellulare, individuando le zone che possono ospitare tali impianti sul territorio comunale di Siziano e dando atto che le medesime installazioni non possono trovare insediamento in alcun altro ambito del P.G.T.; peraltro la localizzazione dell’impianto proposto sarebbe risultata priva della conformità e compatibilità urbanistica, con conseguente impossibilità di procedere al rilascio dell’autorizzazione richiesta anche in ragione di distanza inferiore a 150 ml dall’Istituto Scolastico Comprensivo di via Carducci.
5.1 A parere del Collegio, previo assorbimento dei motivi di ricorso quali si prestano ad una trattazione unitaria, le argomentazioni addotte dall’Ente non risultano condivisibili per contrasto con le citate disposizioni del D. Lgs. n.259/2003.
Come sopra rilevato, la qualificazione degli impianti di telefonia mobile come opere di urbanizzazione primaria ne sancisce, per principio, la compatibilità con ogni tipo di zonizzazione, in ipotesi anche quella agricola; se si seguisse l’impostazione comunale, si finirebbe per avallare un divieto generalizzato all’installazione di SRB, laddove i Comuni e le Regioni possono individuare delle zone preferenziali ma non possono vietare l’installazione in zone diverse da quelle individuate nei propri regolamenti, qualora vengano rispettati i valori in punto di emissioni elettromagnetiche. L’odierna ricorrente ha, da canto suo, compiutamente dimostrato in sede procedimentale l’inidoneità delle aree comunali individuate nella Carta dei Servizi a garantire una copertura di rete ottimale dell’area urbanizzata, dal momento che l’installazione dell’impianto nelle aree comunali di Gnignano e Campomorto non consentirebbe di garantire il prescritto livello di copertura ottimale mentre nella zona di Via Ticinello Iliad ha già un impianto in co-locazione sull’infrastruttura della Towercompany INWIT che da solo non è sufficiente a garantire la copertura adeguata, ciò per tacere che un limite distanziale quale addotto dal Comune finirebbe per surrogarsi illegittimamente agli standard fissati dallo Stato in materia di esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici quale rappresenta l’unico limite generale da utilizzare per far fronte alle esigenze di protezione sanitaria ed ambientale. Peraltro l’impianto per cui è controversia ha una potenza inferiore a 300 W, soglia al di sotto della quale la L.R. n.11/2001 all’art.4, comma 7 non richiede una specifica regolamentazione urbanistica, consentendone la collocazione su tutto il territorio regionale.
5.2 Ai fini dell’accoglimento del ricorso rileva l’orientamento della Sezione (4.12.2025, n.3978) secondo cui l’Amministrazione coinvolta potrebbe legittimamente sottrarsi dall’indicare le modifiche progettuali necessarie per conseguire il parere favorevole solo attraverso un percorso motivazionale che faccia specifico riferimento ad un’ineliminabile e concreta incompatibilità del progetto proposto rispetto agli interessi tutelati. L’incompatibilità potrebbe essere desunta facendo riferimento ad una progettazione che, a titolo meramente esemplificativo, si discosti dalle soluzioni tecniche normalmente praticate dagli operatori del settore, o che preveda strutture aggiuntive incidenti in senso irrimediabilmente peggiorativo sulle consolidate relazioni visuali. In sostanza è necessario che dal contenuto del parere gravato emerga chiaramente che non sia ipotizzabile alcuna modifica progettuale. Naturalmente il Tribunale è ben consapevole (cfr. 26.2.2025, n.670) che le Stazioni Radio Base non possano essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale (nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria) perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole (Cons. Stato, VI, 5.7.2022, n.5591; T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, 2.12.2022, n.16084). In tale prospettiva, difatti, è stato affermato che i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale sono illegittimi, ma tale principio trova applicazione solo in “in assenza di una plausibile ragione giustificativa” (cfr. ancora, ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, III, 18.6.2021, n.1049; T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, 12.6.2018, n.6568; Cons. Stato, VI, 23.1.2018, n.444; 1.8.2017, n.3853; III, 5.5.2017, n.2073).
Costituisce un dato di fatto che gli impianti di telecomunicazione hanno ormai assunto la caratteristica di componente necessaria del paesaggio, ragion per cui i loro effetti non possono essere cancellati, ma “dosati” attraverso la prescrizione delle modalità di realizzazione dell’infrastruttura; ciò che viene richiesto all’amministrazione è di “specificare le ragioni del rigetto dell'istanza con riferimento concreto alla fattispecie coinvolta (sia in relazione al vincolo che ai caratteri del manufatto), ovvero - previo l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare - esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi (…) e le ragioni di tutela dell'area interessata […] mediante l’esternazione delle specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente circostante” (Cons. Stato, VI, 14.2.2024, n. 1504).
5.3 D’altronde è pacifico l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui aderisce anche la scrivente Sezione, secondo cui in tema di installazione di impianti di telefonia e di telecomunicazioni i Comuni non possono introdurre nei loro regolamenti o nei loro atti di pianificazione limitazioni di ordine generale all’installazione degli impianti medesimi, posto che tali limitazioni generalizzate si pongono in contrasto con l’interesse pubblico alla diffusione ed alla capillarità del servizio (si veda anche art.8, comma 6 della Legge n.36 del 2001). Del resto – si ribadisce - tali impianti sono assimilati ad ogni effetto, stante l’espressa previsione dell’art.43, comma 4 del CCE, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.16, comma 7 del DPR n. 380 del 2001; il Giudice di appello (VI, 9.6.2022, n.4689) sul punto ha testualmente statuito che “Un costante orientamento giurisprudenziale afferma che il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D.Lgs. 1/8/2003, n. 259), ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare, attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della L. 22/2/2001, n. 36, non può essere esercitata prevedendo divieti generalizzati “di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio” (in termini, stessa Sezione, anche 26.9.2022, n.8259; 6.9.2010, n.6473; 9.6.2006, n.3452).
6. Per tali motivi, previo assorbimento degli ulteriori motivi di censura, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione e accertamento del diritto della ricorrente a realizzare la stazione radio base.
L’andamento della presente controversia e la parziale novità delle questioni trattate inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato complessivamente corrisposto, onere da porre a carico del Comune soccombente ai sensi di legge (art.13, comma 6bis 1 del DPR n.115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate, salvo contributo unificato a carico del Comune di Siziano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AT, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Rossetti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI AT |
IL SEGRETARIO