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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2024, n. 47279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47279 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TO RC TR EV nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CC LL nato a [...] il [...] PA NO nato a [...] il [...] LO NO nato a [...] il [...] FE VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore IG CE del foro di ROMA deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese e si riporta ai motivi del ricorso. Il difensore LL TI del foro di MILANO insiste affinché il ricorso venga Penale Sent. Sez. 5 Num. 47279 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 03/10/2024 dichiarato inammissibile. Il difensore TE CA del foro di TERAMO si associa alle conclusioni del precedente difensore e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 02/10/2023, che aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, CC IE, TT NO, AN UN e TR TO dal delitto di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall'attribuzione di fatti determinati, ipotizzato come commesso in danno del RD Tarcisio Pietro Evasio ER. Era contestato a CC e TT di avere riportato nel pezzo giornalistico titolato "La Macchina dei dossier", pubblicato il 10/07/2014 sul settimanale "L'Espresso", dichiarazioni rese da TO TR che attribuivano alla persona offesa il ruolo di fonte principale delle false notizie diffamatorie pubblicate-a partire dall'agosto 2009- su "Il giornale" ( all'epoca diretto da TO TR) riguardanti DI FF ( all'epoca direttore del quotidiano "Avvenire") e relative a presunti comportamenti molesti posti in essere da quest'ultimo; pubblicazione culminata nelle dimissioni dello stesso DI FF dalla direzione del giornale. A UN AN, nella qualità di direttore del periodico L'Espresso, era contestato di avere pubblicato, nella medesima data, la copertina del settimanale nella quale attraverso fotografie e segni grafici veniva attribuita al RD ER il ruolo di fonte delle notizie diffamatorie pubblicate nei confronti di DI FF, ed inoltre, in concorso con soggetto rimasto ignoto, di avere pubblicato un articolo dal titolo "Quanti guai ha Sua Eminenza" nel quale si affermava che il RD ER risiedeva in un appartamento di 700 mq, arredato con mobili di lusso, e di avere favorito la concessione di un prestito di 15 milioni di euro alla casa di produzione Lux Vide, a titolo di favore personale alla famiglia Bernabei. A TO TR era contestato di avere rilasciato, nel corso di un'intervista, dichiarazioni con le quali attribuiva al RD ER il ruolo di fonte principale delle false notizie diffamatorie pubblicate, a partire dall'agosto 2009, sul quotidiano "Il Giornale" e riguardanti DI FF (ex direttore del quotidiano "Avvenire"). La Corte di appello ha ritenuto, confermando il verdetto assolutorio di primo grado, che CC e TT si erano limitati a riportare fedelmente e tra virgolette le dichiarazioni rese da TR durante l'intervista; TR non aveva fatto altro che riportare quanto già dichiarato sotto giuramento( per quanto a sua conoscenza) dinanzi la Procura di Napoli sulla vicenda FF, ovvero conoscenze apprese da fonte ritenuta attendibile;
la copertina del settimanale si era limitata a fornire, per sintesi, una rappresentazione grafica del contenuto dell'articolo mentre il box aveva riportato notizie già pubblicate non solo sullo stesso settimanale, ma anche sulla stampa nazionale ed internazionale. 2. La parte civile, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Denuncia, con primo motivo, vizio di violazione di legge, in relazione alla scriminante, anche putativa, del diritto di cronaca e di critica. Deduce, con richiamo di argomenti giurisprudenziali, l'insussistenza della scriminante di cui all'articolo 51 cod. pen. che richiede che le notizie siano riportate fedelmente ed in modo imparziale senza commenti e chiose capziose a margine (che possano rendere l'autore, il giornalista, dissimulato coautore). Sostiene che il motivo dello scoop era stata una notizia non vera, non dimostrata e di cui la stessa fonte aveva dubitato, ma che i giornalisti avevano forzato con chiosa e commenti ("la storia di TR di sicuro è credibile") così da orientare il lettore e indurlo a ritenere dimostrata la stessa notizia. Non è dato comprendere, inoltre, relativamente all'articolo contenuto nel box, quale scriminante i giudici abbiano ritenuto sussistente in quanto le informazioni fornite, relative alla vita privata della persona offesa, hanno ecceduto lo scopo informativo risultando volte solo a soddisfare la curiosità del pubblico e prive di interesse per la collettività. È irrilevante ancora che alcune notizie (come quelle relative al prestito alla Lux Vide e alle dimensioni dell'alloggio occupato dalla persona offesa) avessero già interessato altra stampa, essendo dovere di ogni giornalista verificare le fonti. In ogni caso, i pettegolezzi su aspetti inerenti la vita privata della persona offesa sono fusi con vicende più serie (come quella del presunto scaldalo alla Banca Carige o dello stesso finanziamento alla Lux Vide), prive di fondamento. Sotto altro profilo, rileva che, con particolare riferimento alla copertina pubblicata sul settimanale "L'Espresso" in data 10 luglio 2014, il settimanale aveva lo scopo di provare che il RD ER aveva commissionato a TR di "eliminare" FF ma la scriminante avrebbe potuto operare solo ove si fosse dimostrato che il cardinale ER era stato la fonte del falso scoop, circostanza mai dimostrata. Tuttavia, il lettore medio arriva alla conclusione che la fonte della "eliminazione" di DI FF sia riconducibile al cardinale ER che, in tal 3 modo, aveva dato origine "alla lunga stagione dei veleni contro gli avversari di Berlusconi". Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che fosse sufficiente, a sottolineare l'opinabilità di quanto riferito dal dott. TR, l'affermazione con la quale si dava atto che il dott. TI aveva negato la versione fornita dal dott. TR, dinanzi il Procuratore di Napoli;
tuttavia, i redattori dell'articolo avevano ritenuto "la storia di TR credibile", con un'aperta presa di posizione. Non si era trattato di un'intervista ma di una "pseudo-intervista" ed il contenuto diffamatorio era evidente per il riferimento alla "velina" e sulla "manina", con un anello cardinalizio all'anulare, del cardinale ER: ricostruzione rispetto alla quale lo stesso TO TR aveva espresso dubbi. La formula dubitativa con la quale TR aveva ricostruito i fatti non poteva condurre a scriminare le condotte dei diversi imputati. 2.2. Con secondo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente, in quanto inidonea a fare comprendere il ragionamento sotteso alla decisione. La stessa sentenza richiamata (la n. 410113 del 11/11/2021) non potrebbe sorreggere la motivazione in quanto con essa la Corte aveva ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi senza previa verifica dell'attendibilità delle fonti, confermando il dovere del giornalista di controllare la veridicità delle circostanze riferite alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 2001. 3.11 Procuratore generale si è riportato alla requisitoria in atti e concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore CE IG, per la parte civile ricorrente, ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese e si è riportato ai motivi del ricorso. L'avv. TI LL, difensore di TO TR,ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'avv. CA TE, in difesa di UN AN, NO TT e IE CC, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Le condotte per cui è processo trovano il loro antefatto nella pubblicazione avvenuta il 28 agosto 2009, sul quotidiano "Il giornale" diretto da 4 TO TR, di un articolo nel quale si rappresentava che il dott. DI FF, all'epoca direttore del quotidiano "Avvenire", era stato attenzionato dalla Polizia per alcuni suoi presunti comportamenti ritenuti immorali. La pubblicazione di tale articolo era, a sua volta, immediatamente collegata alla precedente pubblicazione di altri articoli, effettuata sul quotidiano "Avvenire", con i quali era stata avviata una campagna di stampo moralistico sui comportamenti privati di alcuni uomini politici, compreso l'allora Presidente del Consiglio, on.le Silvio Berlusconi. All'inizio del 2014, NO TT, giornalista del settimanale "L'Espresso", avendo saputo che TO TR era stato interrogato dalla Procura di Napoli in merito al caso FF, aveva chiesto al collega IE CC di verificare la notizia attraverso una nuova intervista a TO TR: quest'ultimo aveva rilasciato le dichiarazioni riportate nell'articolo, affermando di avere saputo che la fonte principale delle false notizie diffamatorie, pubblicate sul quotidiano "Il Giornale" a partire dall'agosto 2009, riguardanti il caso FF, era stata il RD ER;
precisava di avere avuto la notizia da "TI, che l'aveva ricevuta dalla CH, BI e che era partita da ER", pur soggiungendo che non sapeva se fosse vero, ma che la notizia gli era sembrata "credibile". La pubblicazione dell'articolo, contenente l'intervista, avveniva nel settimanale de "L'Espresso" del 10 luglio 2014, la cui copertina, peraltro, attraverso una serie di foto collegate da frecce di colore rosso, e relativo occhiello, tendeva a confermare l'attribuzione al RD ER del ruolo di fonte principale delle notizie diffamatorie, pubblicate in danno del FF. L'articolo a firma di TT e RO includeva, altresì, un box, collocato nel contesto della medesima inchiesta, nel quale si riportava la notizia che il RD ER risiedeva in un attico di 700 metri quadrati e che lo stesso aveva appoggiato la concessione di un prestito dello Ior alla casa di produzione "Lux vide", per un ammontare di 15 milioni di euro, a titolo di favore personale alla famiglia Bernabei. 3. La sentenza impugnata si è mossa nel solco di un consolidato insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui può trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di cronaca. Requisiti caratterizzanti dell'esimente sono quelli dell'interesse sociale, della continenza del linguaggio e della verità del fatto narrato. Sotto il primo profilo va verificata la sussistenza di un interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nell'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della 5 formazione culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/, Rv. 261340 — 01; Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Quanto al requisito della continenza, la continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia, mentre il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ( ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altro canto, esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. Nell'ambito di siffatta operazione ermeneutica, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Così, si è ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un "botta e risposta" giornalistico, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione ( Sez. 5 n. 4853 del 18/11/2016, Rv. 269093; Sez. 1 n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 26112). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario ( Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti ( Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). 3.1.Inoltre, con riferimento all'ipotesi della pubblicazione di una intervista, i criteri che delimitano l'esercizio del diritto di cronaca (la verità del fatto narrato, la pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica, la correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito), vanno rapportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il "fatto" in sè. Il limite della verità si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare 6 «siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti al profferito dalla persona intervistata. Quando, poi, il "fatto-intervista" pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati, da personaggi pubblici, su atteggiamenti di altri personaggi pubblici nell'ambito di un dibattito che -proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti- interessa l'opinione pubblica, il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni, manifestate dall'intervistato, anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato. Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del personaggio interessato, non può non assumerne la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto da quello di cronaca invocato dal giornalista» ( Sez. 5, n. 2144 del 14/12/1999, dep. 2000, Rv. 215574 — 01). Sul medesimo tema, delle condizioni di legittimazione della condotta dell'intervistatore (e di operatività della scriminante del diritto di cronaca), sono successivamente intervenute le Sezioni Unite (Sez. U, n. 37140 del 30/5/2001, Galiero, Rv. 219651) con sentenza con la quale - pur riaffermandosi che la condotta del giornalista il quale, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite, è stato, tuttavia, precisato che la stessa condotta deve ritenersi scriminata qualora il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca. Le Sezioni Unite, dunque, hanno selezionato il criterio dell'interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, precisando ancora che la verifica sulle qualità dell'intervistato deve essere condotta in concreto, e non sulla base di astratte formule giuridiche, poichè alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile, bensì una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. La giurisprudenza successiva ha ampliato l'operatività dell'esimente sino a far derivare l'interesse 7 pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato non soltanto dalla fama o dall'autorevolezza di questi, ma anche dalla notorietà della persona offesa dall'intervista (Sez. 5, n. 28502 del 11/04/2013, Fregni, Rv. 256935). 3.2.Può oramai ritenersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la tutela della reputazione della persona offesa nei confronti della stampa appare recessiva laddove l'interesse del pubblico ad essere informato è costituito proprio dal fatto che un particolare soggetto abbia reso quelle dichiarazioni (Sez. 5, n. 29128 del 17/09/2020, rv. 279775). In tali casi, è l'intervista che deve risultare vera e la verifica di "continenza" va approntata rispetto alla forma in cui viene proposta al pubblico e non avuto riguardo al suo contenuto, sicchè il giornalista risponderà solo degli eventuali commenti o precisazioni apportate a quanto riferito dall'intervistato ovvero, qualora ciò non venga riportato testualmente, della sintesi o parafrasi autonomamente compiuta o, ancora, nel caso in cui dalla suggestività delle domande o da altri indici e dal contesto possa ritenersi che l'autore dell'articolo non si sia limitato a ricevere le dichiarazioni dell'intervistato, "ma ne sia in qualche modo l'occulto coautore". 4.Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto scriminata dal diritto di cronaca giornalistica la condotta ascritta ai giornalisti TT e CC, consistita nell'avere riportato il contenuto di una intervista rilasciata da TO TR e di avere ritenuto "la storia di TR di sicuro credibile", argomentando, tuttavia, tale prospettazione attraverso una serie di considerazioni legate anche alle relazioni tra i soggetti chiamati in causa da TR, ed esponendo in modo contenuto la loro opinione. Dall'analisi del testo dell'articolo - consentita a questa Corte di legittimità che, in materia di diffamazione, può autonomamente e direttamente conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, FA Miriam, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/9/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/6/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749) — è dato rilevare come ci si trovi di fronte ad un'intervista che non segue lo schema classico domanda/risposta, bensì riporta il racconto dell'intervistato, introdotto ed intervallato da annotazioni esplicative dell'articolista, sicchè lo scritto forma un unico percorso concettuale, il cui senso complessivo si desume solo dall'analisi unitaria, pur rimanendo sempre individuabili i contenuti riferibili al mero intervistato;
d'altra parte non è dato rinvenire nell'operato dei ricorrenti CC e TT alcuna utilizzazione distorta delle informazioni ricevute da TO TR, riportate fedelmente e tra virgolette, né un uso malaccorto delle stesse. I ricorrenti hanno espresso, in modo contenuto, la loro opinione, non disegnandosi dal prospettarla come tale. Sotto tale profilo, la sentenza 8 impugnata - nel ritenere configurabile la scriminante del diritto di critica giornalistica, sottolineando che il testo dell'intervista sia stato riportato in modo fedele e imparziale senza commenti tendenziosi o "chiose capziose a margine" che avrebbero potuto rendere il medesimo "dissimulato coautore"- ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n. 16959 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279203) e sempre che le modalità espressive dispiegate appaiono proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, senza trasmodare in un'aggressione verbale del soggetto criticato ( Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Rv. 263460-01 nella quale si afferma che sostenere che il racconto giornalistico debba risultare "asettico" ed essere privo di "enfasi" e che il giornalista non possa effettuare "aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta" in grado di suggestionare il lettore significa, invero, negare la stessaesistenza del diritto di critica) 4.1.In conclusione appar on a a a contestazione secondo la quale alla base dell'articolo giornalistico vi sarebbe una "pseudo-intervista" in quanto la censura non si confronta adeguatamente con il risalto dato nel medesimo articolo al fatto che lo stesso TR avesse riferito "di essersi fidato" dell'autorevolezza della fonte ( ovvero di TI), ammettendo sostanzialmente di non avere effettuato dirette verifiche, e soprattutto al fatto che lo stesso TI "avrebbe negato in toto la versione del suo vecchio maestro". Il ricorso, peraltro, non contiene alcuna diretta censura rispetto all'operato del TR- al quale unicamente dovrebbe addebitarsi il fatto di avere reso dichiarazioni sulla fonte del dossier a carico di DI FF senza alcuna preventiva verifica sull'attendibilità della stessa. Sotto tale profilo, la mancanza di critica all'operato del TR, oltre a rivelare un profilo di inammissibilità del ricorso nei confronti del medesimo imputato, per mancanza di specifiche censure al suo operato, si riverbera, altresì, nell'inammissibilità delle ulteriori doglianze espresse nei confronti di CC e TT,e di UN AN. Relativamente a UN AN, infine, l'elaborazione della copertina rappresenta, per segni ed immagini, il contenuto dell'articolo pubblicato all'interno della rivista e, quanto al box relazionale, è stato evidenziato che la stessa persona offesa aveva sostanzialmente ammesso i fatti, pur con differenze ritenute non determinanti sulla superficie dell'immobile occupato. 9 Risulta priva di specificità, inoltre, la doglianza del ricorrente relativa alla mancanza di un interesse pubblico alla diffusione dei dati concernenti l 'abitazione e la concessione del prestito alla Lux Vide, rispetto al quale è stato bene considerato da parte del Tribunale che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia in discussione ed il contesto dell 'intervista abbiano determinato l 'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Le doglianze articolate non riescono, in definitiva, a scalfire la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, collegata alla ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, in quanto connotata da solida affidabilità argomentativa dal punto di vista della ricostruzione fattuale e priva di vizi logico -giuridici. 5.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/10/2024 Il Consigliere estensore l Presidente \ e r
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore IG CE del foro di ROMA deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese e si riporta ai motivi del ricorso. Il difensore LL TI del foro di MILANO insiste affinché il ricorso venga Penale Sent. Sez. 5 Num. 47279 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA Data Udienza: 03/10/2024 dichiarato inammissibile. Il difensore TE CA del foro di TERAMO si associa alle conclusioni del precedente difensore e insiste per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 02/10/2023, che aveva assolto, perché il fatto non costituisce reato, CC IE, TT NO, AN UN e TR TO dal delitto di diffamazione a mezzo stampa, aggravato dall'attribuzione di fatti determinati, ipotizzato come commesso in danno del RD Tarcisio Pietro Evasio ER. Era contestato a CC e TT di avere riportato nel pezzo giornalistico titolato "La Macchina dei dossier", pubblicato il 10/07/2014 sul settimanale "L'Espresso", dichiarazioni rese da TO TR che attribuivano alla persona offesa il ruolo di fonte principale delle false notizie diffamatorie pubblicate-a partire dall'agosto 2009- su "Il giornale" ( all'epoca diretto da TO TR) riguardanti DI FF ( all'epoca direttore del quotidiano "Avvenire") e relative a presunti comportamenti molesti posti in essere da quest'ultimo; pubblicazione culminata nelle dimissioni dello stesso DI FF dalla direzione del giornale. A UN AN, nella qualità di direttore del periodico L'Espresso, era contestato di avere pubblicato, nella medesima data, la copertina del settimanale nella quale attraverso fotografie e segni grafici veniva attribuita al RD ER il ruolo di fonte delle notizie diffamatorie pubblicate nei confronti di DI FF, ed inoltre, in concorso con soggetto rimasto ignoto, di avere pubblicato un articolo dal titolo "Quanti guai ha Sua Eminenza" nel quale si affermava che il RD ER risiedeva in un appartamento di 700 mq, arredato con mobili di lusso, e di avere favorito la concessione di un prestito di 15 milioni di euro alla casa di produzione Lux Vide, a titolo di favore personale alla famiglia Bernabei. A TO TR era contestato di avere rilasciato, nel corso di un'intervista, dichiarazioni con le quali attribuiva al RD ER il ruolo di fonte principale delle false notizie diffamatorie pubblicate, a partire dall'agosto 2009, sul quotidiano "Il Giornale" e riguardanti DI FF (ex direttore del quotidiano "Avvenire"). La Corte di appello ha ritenuto, confermando il verdetto assolutorio di primo grado, che CC e TT si erano limitati a riportare fedelmente e tra virgolette le dichiarazioni rese da TR durante l'intervista; TR non aveva fatto altro che riportare quanto già dichiarato sotto giuramento( per quanto a sua conoscenza) dinanzi la Procura di Napoli sulla vicenda FF, ovvero conoscenze apprese da fonte ritenuta attendibile;
la copertina del settimanale si era limitata a fornire, per sintesi, una rappresentazione grafica del contenuto dell'articolo mentre il box aveva riportato notizie già pubblicate non solo sullo stesso settimanale, ma anche sulla stampa nazionale ed internazionale. 2. La parte civile, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Denuncia, con primo motivo, vizio di violazione di legge, in relazione alla scriminante, anche putativa, del diritto di cronaca e di critica. Deduce, con richiamo di argomenti giurisprudenziali, l'insussistenza della scriminante di cui all'articolo 51 cod. pen. che richiede che le notizie siano riportate fedelmente ed in modo imparziale senza commenti e chiose capziose a margine (che possano rendere l'autore, il giornalista, dissimulato coautore). Sostiene che il motivo dello scoop era stata una notizia non vera, non dimostrata e di cui la stessa fonte aveva dubitato, ma che i giornalisti avevano forzato con chiosa e commenti ("la storia di TR di sicuro è credibile") così da orientare il lettore e indurlo a ritenere dimostrata la stessa notizia. Non è dato comprendere, inoltre, relativamente all'articolo contenuto nel box, quale scriminante i giudici abbiano ritenuto sussistente in quanto le informazioni fornite, relative alla vita privata della persona offesa, hanno ecceduto lo scopo informativo risultando volte solo a soddisfare la curiosità del pubblico e prive di interesse per la collettività. È irrilevante ancora che alcune notizie (come quelle relative al prestito alla Lux Vide e alle dimensioni dell'alloggio occupato dalla persona offesa) avessero già interessato altra stampa, essendo dovere di ogni giornalista verificare le fonti. In ogni caso, i pettegolezzi su aspetti inerenti la vita privata della persona offesa sono fusi con vicende più serie (come quella del presunto scaldalo alla Banca Carige o dello stesso finanziamento alla Lux Vide), prive di fondamento. Sotto altro profilo, rileva che, con particolare riferimento alla copertina pubblicata sul settimanale "L'Espresso" in data 10 luglio 2014, il settimanale aveva lo scopo di provare che il RD ER aveva commissionato a TR di "eliminare" FF ma la scriminante avrebbe potuto operare solo ove si fosse dimostrato che il cardinale ER era stato la fonte del falso scoop, circostanza mai dimostrata. Tuttavia, il lettore medio arriva alla conclusione che la fonte della "eliminazione" di DI FF sia riconducibile al cardinale ER che, in tal 3 modo, aveva dato origine "alla lunga stagione dei veleni contro gli avversari di Berlusconi". Il Giudice di prime cure aveva ritenuto che fosse sufficiente, a sottolineare l'opinabilità di quanto riferito dal dott. TR, l'affermazione con la quale si dava atto che il dott. TI aveva negato la versione fornita dal dott. TR, dinanzi il Procuratore di Napoli;
tuttavia, i redattori dell'articolo avevano ritenuto "la storia di TR credibile", con un'aperta presa di posizione. Non si era trattato di un'intervista ma di una "pseudo-intervista" ed il contenuto diffamatorio era evidente per il riferimento alla "velina" e sulla "manina", con un anello cardinalizio all'anulare, del cardinale ER: ricostruzione rispetto alla quale lo stesso TO TR aveva espresso dubbi. La formula dubitativa con la quale TR aveva ricostruito i fatti non poteva condurre a scriminare le condotte dei diversi imputati. 2.2. Con secondo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente, in quanto inidonea a fare comprendere il ragionamento sotteso alla decisione. La stessa sentenza richiamata (la n. 410113 del 11/11/2021) non potrebbe sorreggere la motivazione in quanto con essa la Corte aveva ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato per la pubblicazione di un'inchiesta frutto di assemblaggio di dichiarazioni di terzi senza previa verifica dell'attendibilità delle fonti, confermando il dovere del giornalista di controllare la veridicità delle circostanze riferite alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 2001. 3.11 Procuratore generale si è riportato alla requisitoria in atti e concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore CE IG, per la parte civile ricorrente, ha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese e si è riportato ai motivi del ricorso. L'avv. TI LL, difensore di TO TR,ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'avv. CA TE, in difesa di UN AN, NO TT e IE CC, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Le condotte per cui è processo trovano il loro antefatto nella pubblicazione avvenuta il 28 agosto 2009, sul quotidiano "Il giornale" diretto da 4 TO TR, di un articolo nel quale si rappresentava che il dott. DI FF, all'epoca direttore del quotidiano "Avvenire", era stato attenzionato dalla Polizia per alcuni suoi presunti comportamenti ritenuti immorali. La pubblicazione di tale articolo era, a sua volta, immediatamente collegata alla precedente pubblicazione di altri articoli, effettuata sul quotidiano "Avvenire", con i quali era stata avviata una campagna di stampo moralistico sui comportamenti privati di alcuni uomini politici, compreso l'allora Presidente del Consiglio, on.le Silvio Berlusconi. All'inizio del 2014, NO TT, giornalista del settimanale "L'Espresso", avendo saputo che TO TR era stato interrogato dalla Procura di Napoli in merito al caso FF, aveva chiesto al collega IE CC di verificare la notizia attraverso una nuova intervista a TO TR: quest'ultimo aveva rilasciato le dichiarazioni riportate nell'articolo, affermando di avere saputo che la fonte principale delle false notizie diffamatorie, pubblicate sul quotidiano "Il Giornale" a partire dall'agosto 2009, riguardanti il caso FF, era stata il RD ER;
precisava di avere avuto la notizia da "TI, che l'aveva ricevuta dalla CH, BI e che era partita da ER", pur soggiungendo che non sapeva se fosse vero, ma che la notizia gli era sembrata "credibile". La pubblicazione dell'articolo, contenente l'intervista, avveniva nel settimanale de "L'Espresso" del 10 luglio 2014, la cui copertina, peraltro, attraverso una serie di foto collegate da frecce di colore rosso, e relativo occhiello, tendeva a confermare l'attribuzione al RD ER del ruolo di fonte principale delle notizie diffamatorie, pubblicate in danno del FF. L'articolo a firma di TT e RO includeva, altresì, un box, collocato nel contesto della medesima inchiesta, nel quale si riportava la notizia che il RD ER risiedeva in un attico di 700 metri quadrati e che lo stesso aveva appoggiato la concessione di un prestito dello Ior alla casa di produzione "Lux vide", per un ammontare di 15 milioni di euro, a titolo di favore personale alla famiglia Bernabei. 3. La sentenza impugnata si è mossa nel solco di un consolidato insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui può trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di cronaca. Requisiti caratterizzanti dell'esimente sono quelli dell'interesse sociale, della continenza del linguaggio e della verità del fatto narrato. Sotto il primo profilo va verificata la sussistenza di un interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nell'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della 5 formazione culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 49570 del 23/09/, Rv. 261340 — 01; Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Quanto al requisito della continenza, la continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia, mentre il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali ( ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. D'altro canto, esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. Nell'ambito di siffatta operazione ermeneutica, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere ( Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Così, si è ravvisato il requisito della continenza, in relazione a espressioni inquadrate in un "botta e risposta" giornalistico, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione ( Sez. 5 n. 4853 del 18/11/2016, Rv. 269093; Sez. 1 n. 36045 del 13/06/2014 Rv. 26112). Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario ( Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti ( Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). 3.1.Inoltre, con riferimento all'ipotesi della pubblicazione di una intervista, i criteri che delimitano l'esercizio del diritto di cronaca (la verità del fatto narrato, la pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica, la correttezza delle modalità con cui il fatto viene riferito), vanno rapportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il "fatto" in sè. Il limite della verità si atteggia, pertanto, in maniera del tutto peculiare 6 «siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportati dal giornalista siano perfettamente rispondenti al profferito dalla persona intervistata. Quando, poi, il "fatto-intervista" pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati, da personaggi pubblici, su atteggiamenti di altri personaggi pubblici nell'ambito di un dibattito che -proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti- interessa l'opinione pubblica, il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni, manifestate dall'intervistato, anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato. Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del personaggio interessato, non può non assumerne la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto da quello di cronaca invocato dal giornalista» ( Sez. 5, n. 2144 del 14/12/1999, dep. 2000, Rv. 215574 — 01). Sul medesimo tema, delle condizioni di legittimazione della condotta dell'intervistatore (e di operatività della scriminante del diritto di cronaca), sono successivamente intervenute le Sezioni Unite (Sez. U, n. 37140 del 30/5/2001, Galiero, Rv. 219651) con sentenza con la quale - pur riaffermandosi che la condotta del giornalista il quale, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite, è stato, tuttavia, precisato che la stessa condotta deve ritenersi scriminata qualora il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca. Le Sezioni Unite, dunque, hanno selezionato il criterio dell'interesse del pubblico ad essere informato delle opinioni espresse da un personaggio noto e quindi qualificato, indipendentemente dalla verità oggettiva dei fatti da questo narrati e dalla correttezza delle espressioni usate, precisando ancora che la verifica sulle qualità dell'intervistato deve essere condotta in concreto, e non sulla base di astratte formule giuridiche, poichè alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile, bensì una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse. La giurisprudenza successiva ha ampliato l'operatività dell'esimente sino a far derivare l'interesse 7 pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato non soltanto dalla fama o dall'autorevolezza di questi, ma anche dalla notorietà della persona offesa dall'intervista (Sez. 5, n. 28502 del 11/04/2013, Fregni, Rv. 256935). 3.2.Può oramai ritenersi consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la tutela della reputazione della persona offesa nei confronti della stampa appare recessiva laddove l'interesse del pubblico ad essere informato è costituito proprio dal fatto che un particolare soggetto abbia reso quelle dichiarazioni (Sez. 5, n. 29128 del 17/09/2020, rv. 279775). In tali casi, è l'intervista che deve risultare vera e la verifica di "continenza" va approntata rispetto alla forma in cui viene proposta al pubblico e non avuto riguardo al suo contenuto, sicchè il giornalista risponderà solo degli eventuali commenti o precisazioni apportate a quanto riferito dall'intervistato ovvero, qualora ciò non venga riportato testualmente, della sintesi o parafrasi autonomamente compiuta o, ancora, nel caso in cui dalla suggestività delle domande o da altri indici e dal contesto possa ritenersi che l'autore dell'articolo non si sia limitato a ricevere le dichiarazioni dell'intervistato, "ma ne sia in qualche modo l'occulto coautore". 4.Nel caso in esame la Corte di appello ha ritenuto scriminata dal diritto di cronaca giornalistica la condotta ascritta ai giornalisti TT e CC, consistita nell'avere riportato il contenuto di una intervista rilasciata da TO TR e di avere ritenuto "la storia di TR di sicuro credibile", argomentando, tuttavia, tale prospettazione attraverso una serie di considerazioni legate anche alle relazioni tra i soggetti chiamati in causa da TR, ed esponendo in modo contenuto la loro opinione. Dall'analisi del testo dell'articolo - consentita a questa Corte di legittimità che, in materia di diffamazione, può autonomamente e direttamente conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, FA Miriam, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/9/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/2/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/6/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749) — è dato rilevare come ci si trovi di fronte ad un'intervista che non segue lo schema classico domanda/risposta, bensì riporta il racconto dell'intervistato, introdotto ed intervallato da annotazioni esplicative dell'articolista, sicchè lo scritto forma un unico percorso concettuale, il cui senso complessivo si desume solo dall'analisi unitaria, pur rimanendo sempre individuabili i contenuti riferibili al mero intervistato;
d'altra parte non è dato rinvenire nell'operato dei ricorrenti CC e TT alcuna utilizzazione distorta delle informazioni ricevute da TO TR, riportate fedelmente e tra virgolette, né un uso malaccorto delle stesse. I ricorrenti hanno espresso, in modo contenuto, la loro opinione, non disegnandosi dal prospettarla come tale. Sotto tale profilo, la sentenza 8 impugnata - nel ritenere configurabile la scriminante del diritto di critica giornalistica, sottolineando che il testo dell'intervista sia stato riportato in modo fedele e imparziale senza commenti tendenziosi o "chiose capziose a margine" che avrebbero potuto rendere il medesimo "dissimulato coautore"- ha fatto buon governo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Sez. 5, n. 16959 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279203) e sempre che le modalità espressive dispiegate appaiono proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, senza trasmodare in un'aggressione verbale del soggetto criticato ( Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Rv. 263460-01 nella quale si afferma che sostenere che il racconto giornalistico debba risultare "asettico" ed essere privo di "enfasi" e che il giornalista non possa effettuare "aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta" in grado di suggestionare il lettore significa, invero, negare la stessaesistenza del diritto di critica) 4.1.In conclusione appar on a a a contestazione secondo la quale alla base dell'articolo giornalistico vi sarebbe una "pseudo-intervista" in quanto la censura non si confronta adeguatamente con il risalto dato nel medesimo articolo al fatto che lo stesso TR avesse riferito "di essersi fidato" dell'autorevolezza della fonte ( ovvero di TI), ammettendo sostanzialmente di non avere effettuato dirette verifiche, e soprattutto al fatto che lo stesso TI "avrebbe negato in toto la versione del suo vecchio maestro". Il ricorso, peraltro, non contiene alcuna diretta censura rispetto all'operato del TR- al quale unicamente dovrebbe addebitarsi il fatto di avere reso dichiarazioni sulla fonte del dossier a carico di DI FF senza alcuna preventiva verifica sull'attendibilità della stessa. Sotto tale profilo, la mancanza di critica all'operato del TR, oltre a rivelare un profilo di inammissibilità del ricorso nei confronti del medesimo imputato, per mancanza di specifiche censure al suo operato, si riverbera, altresì, nell'inammissibilità delle ulteriori doglianze espresse nei confronti di CC e TT,e di UN AN. Relativamente a UN AN, infine, l'elaborazione della copertina rappresenta, per segni ed immagini, il contenuto dell'articolo pubblicato all'interno della rivista e, quanto al box relazionale, è stato evidenziato che la stessa persona offesa aveva sostanzialmente ammesso i fatti, pur con differenze ritenute non determinanti sulla superficie dell'immobile occupato. 9 Risulta priva di specificità, inoltre, la doglianza del ricorrente relativa alla mancanza di un interesse pubblico alla diffusione dei dati concernenti l 'abitazione e la concessione del prestito alla Lux Vide, rispetto al quale è stato bene considerato da parte del Tribunale che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia in discussione ed il contesto dell 'intervista abbiano determinato l 'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Le doglianze articolate non riescono, in definitiva, a scalfire la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, collegata alla ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, in quanto connotata da solida affidabilità argomentativa dal punto di vista della ricostruzione fattuale e priva di vizi logico -giuridici. 5.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/10/2024 Il Consigliere estensore l Presidente \ e r