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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4699/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4699/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA nato a [...] [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Caruso, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] [...] (Cod. Fisc. ), in Controparte_1 Pt_1 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di , nata a Marsala il Controparte_2
2.1.1951 (Cod. Fisc. ), e , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_3
5.5.1952 (Cod. Fisc. ), tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente CodiceFiscale_4 procedimento, presso lo studio degli Avv. ti Giovanni Caccamo e Giovanni Cappello Rizzarello, che li rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI
Precisate le conclusioni all'udienza del 12.11.2025, sostituita da note scritte, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2017, deduceva di aver stipulato, in Parte_1 data 21.4.2016, con le parti convenute, un preliminare avente ad oggetto la vendita dello stacco di terreno sito a in C.da Cavuzza, distinto in Catasto al foglio 134, p.lle 52/53/219 e quota Pt_1 parte della 59, per il prezzo di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 venivano versati, al momento della sottoscrizione della scrittura privata, a mezzo assegno bancario.
Inoltre, rappresentava che le parti convenivano che la stipula del contratto definitivo sarebbe avvenuta entro un mese dall'ottenimento – da parte del , amministratore di Controparte_1 sostegno di – della autorizzazione alla vendita da parte del Giudice Tutelare. Controparte_2
Stimato il bene per un valore di € 12.938,00, il Giudice Tutelare concedeva a Controparte_1
n.q., l'autorizzazione alla stipula del contratto definitivo, con decreto del 22.11.2016, per €
15.000,00.
Senonché, riferiva l'attore che, con missiva del 9.1.2017, i Potestà comunicavano di non poter più procedere alla stipula del definitivo secondo le condizioni stabilite in seno al preliminare, giacché erano venuti a conoscenza dell'intervento della Legge Regionale n. 16 del 10.8.2016 (G.U.R.S. 19 agosto 2016, n. 36), che aveva introdotto modifiche atte a determinare un aumento di valore del terreno.
Ciò è tanto vero che, con provvedimento del 13.2.2017, il Giudice Tutelare aveva modificato e integrato il proprio precedente provvedimento, autorizzando l'amministratore a concludere il contratto definitivo di vendita al prezzo di € 38.108,00 (secondo i valori risultanti dalla nuova perizia aggiornata alla l.r. 16/2016), con una possibilità di ribasso non superiore al 30%.
Per i superiori motivi, chiedeva, in via principale, accertare il diritto dell'attore ad Parte_1 acquistare l'immobile, per l'effetto pronunciando, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, trasferendo all'attore l'immobile meglio descritto in citazione, con tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
in via subordinata, chiedeva pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, al contempo ordinando ai convenuti la restituzione dell'acconto versato di € 5.000,00, nonché il pagamento della penale di € 5.000,00, sì come convenuta nel contratto preliminare medesimo. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 31.1.2018, si costituivano in giudizio , in proprio e n.q. di Controparte_1 amministratore di sostegno della sorella , e , i quali contestavano CP_2 Controparte_3 integralmente l'avversa citazione esponendo che l'entrata in vigore della legge regionale nell'agosto 2016, successivamente alla stipula del preliminare (ma prima della stipula del definitivo), aveva mutato sensibilmente il valore commerciale del terreno e che ciò – specialmente a tutela degli interessi dell'amministranda – imponeva l'adeguamento delle determinazioni precedentemente assunte. Conseguentemente, evidenziavano che il successivo provvedimento del G.T. – quello del 13.2.2017
– poneva formalmente nel nulla il contenuto del preliminare, imponendo all'amministratore di sostegno di rispettare le nuove previsioni giudiziali nel procedere alla vendita del terreno.
Deducevano i convenuti di aver manifestato la disponibilità a un incontro, onde addivenire a un nuovo accordo sul prezzo, anche attenendosi eventualmente al limite minimo indicato dal G.T., ma che ogni proposta era stata rifiutata dal inclusa quella di ricevere la restituzione Pt_1 dell'acconto di € 5.000,00 da lui versato all'atto della sottoscrizione del preliminare.
Deducevano, poi, che nessuna responsabilità poteva essere loro contestata, non avendo essi altra alternativa, se non quella di osservare le disposizioni dettate dal G.T.
Per quanto sopra, , in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 CP_2
e chiedevano, preliminarmente, darsi atto della loro disponibilità a
[...] Controparte_3 restituire l'acconto ricevuto di € 5.000,00; nel merito, dichiarare risolto il contratto preliminare per il mancato avveramento della condizione ex art. 1353 c.c. o, in subordine, per alterazione – non imputabile ai convenuti – del sinallagma contrattuale, rigettando tutte le domande attoree, poiché infondate, in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., dopo diversi rinvii, la causa – subentrato l'odierno decidente – veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del _12.11.20025, sostituita da note scritte.
Considerato in diritto.
Le domande attoree non possono essere accolte.
In fatto è certo che i fratelli , da un lato, e dall'altro – avevano concluso CP_1 Parte_1 in data 21.4.2016 un contratto preliminare, avente ad oggetto la promessa di vendita dello stacco di terreno sito in C.da Cavuzza, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del
Giudice Tutelare, relativamente alla posizione di , sottoposta ad amministrazione di Controparte_2 sostegno, e definitivo da concludersi entro un mese dall'ottenimento – da parte del CP_1
, amministratore di sostegno di – della autorizzazione alla vendita da
[...] Controparte_2 parte del Giudice Tutelare.
Accadeva tuttavia che il Giudice Tutelare concedeva in un primo momento a n.q., Controparte_1 di Amministratore di sostegno della sorella, l'autorizzazione alla stipula del contratto definitivo, con decreto del 22.11.2016, per € 15.000,00, ma che con successivo provvedimento del 13.2.2017, il Giudice Tutelare, su istanza dello stesso provvedeva a modificare ed ad integrare il CP_4 proprio precedente provvedimento, autorizzando l' a concludere il contratto definitivo di CP_4 vendita al prezzo di € 38.108,00 (secondo i valori risultanti dalla nuova perizia aggiornata alla l.r. 16/2016), con una possibilità di ribasso non superiore al 30%), motivato appunto dalla intervenuta entrata in vigore della legge regionale nell'agosto 2016, successivamente perciò alla stipula del preliminare (ma prima della stipula del definitivo che sarebbe dovuta avvenire entro un mese dall'ottenimento del provvedimento del G.T.) la quale aveva mutato sensibilmente il valore commerciale del terreno e che ciò – specialmente a tutela degli interessi dell'amministranda – imponeva l'adeguamento delle determinazioni precedentemente assunte.
In punto di diritto è noto che in base all'art. 742 c.p.c., è espressamente previsto che “I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca”.
I provvedimenti camerali, infatti, sono inidonei al giudicato sostanziale (Cass. n. 2085/1992), in quanto sono sempre modificabili e revocabili da parte del giudice che li ha emessi.
La modifica (ricorrente nel caso che ci occupa) si distingue dalla mera revoca poiché comprende – oltre al ritiro del provvedimento – anche un'integrazione del contenuto del provvedimento medesimo.
Inoltre, è stato precisato in giurisprudenza che il potere di revoca e modifica dei provvedimenti camerali può essere esercitato anche d'ufficio, sia ove intervengano mutamenti nella situazione di fatto e di diritto, sia per una rivalutazione delle risultanze processuali pregresse (Cass. n.
14091/2009).
La disposizione di cui all'art. 742 c.p.c. fa, poi, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede per effetto di una convenzione anteriore.
Per tale evenienza, la Cassazione ha chiarito che il terzo acquirente trova tutela nella citata norma a condizione che:
a) esista un provvedimento autorizzativo di volontaria giurisdizione, anche se illegittimo o viziato, mentre nessun diritto potrebbe derivargli da un provvedimento giuridicamente inesistente, mancante di quel minimo di elementi necessari perché possa essere riconosciuto come provvedimento di volontaria giurisdizione;
b) i suoi diritti sorgano da un negozio giuridico concluso prima della revoca, modificazione o dichiarazione di illegittimità del provvedimento di volontaria giurisdizione c) egli sia in buona fede, ad escludere la quale basta la semplice conoscenza da parte del terzo dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione (Cass. n. 2255/1963).
Il caso che ci occupa è caratterizzato dal fatto che le parti in data 21.4.2016 provvedevano a stipulare un contratto preliminare, avente ad oggetto la promessa di vendita dello stacco di terreno sito in C.da Cavuzza, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Giudice
Tutelare, relativamente alla posizione di , sottoposta ad amministrazione di Controparte_2 sostegno.
Ora, è noto che il contratto preliminare è l'accordo mediante il quale le parti si obbligano alla futura stipulazione di un distinto contratto, ossia il contratto definitivo.
Tale figura negoziale è, quindi, fonte di un obbligo convenzionale a contrarre, per cui dalla conclusione del preliminare sorge solo il diritto alla conclusione del contratto definitivo e non già direttamente il diritto alla prestazione che ne forma l'oggetto.
Alla luce delle superiori coordinate normative e secondo risalente Cassazione (Cass. civ., sez. I, n.
3322/1960), quindi, occorre distinguere tra il caso in cui il terzo ha già stipulato un contratto definitivo debitamente autorizzato – nel qual caso, ove l'autorizzazione prima concessa venga successivamente revocata, il negozio stipulato resta valido e salvi i diritti acquisiti, se il terzo era in buona fede – e quello in cui l'autorizzazione viene revocata prima della stipula del contratto definitivo, allorquando esiste ancora solo il preliminare – nel qual caso il vincolo nascente dal preliminare risulterà impossibile da eseguire, proprio per la mancanza di autorizzazione del G.T., ciò che preclude all'amministratore di sostegno la stipula di valido definitivo.
In tale ultima ipotesi, al terzo resta solo la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, limitatamente al caso in cui il tutore o – nel caso di specie – l'amministratore di sostegno abbia sottoscritto il preliminare con colpa e senza la dovuta diligenza, restandogli invece preclusa la possibilità di chiedere la stipula del contratto definitivo, mediante le forme dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ciò in quanto, in difetto dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare – autorizzazione relativa al controllo di merito dell'atto da compiere, che deve essere necessariamente preventiva – il contratto definitivo sarebbe invalido e, come tale, annullabile.
Ciò preclude la pronuncia della sentenza di cui all'art. 2932 c.c. che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto l'autonomia negoziale delle parti (cfr. Trib. Brindisi 12 ottobre 2010).
Per la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. è necessario che l'esecuzione del contratto preliminare inadempiuto sia possibile, tanto sotto un profilo materiale, quanto sotto un profilo giuridico, in quanto la domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità del contratto preliminare.
L'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, infatti, esige che al momento della pronuncia giudiziale – ovvero al momento della proposizione della domanda – sussistano tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentano alla sentenza costitutiva di rispecchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare (principio costante nella giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis Cass. n. 7273/2006).
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va dunque rigettata in quanto inammissibile la domanda dell'attore, avente ad oggetto la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre nascente dal preliminare stipulato tra le parti in data
21.4.2016, per la mancanza dell'autorizzazione del G.T. nei termini di cui all'accordo preliminare, essendo stata modificata.
Né, è ravvisabile alcuna colpa in capo alla parte promittente veditrice – parte complessa, rappresentata dai fratelli , in proprio e n.q. di amministratore di sostegno della Controparte_1 sorella e – dal momento che alla data di stipula del preliminare (il CP_2 Controparte_3
21.4.2016) la legge regionale n. 16 del 10.8.2016 (G.U.R.S. 19 agosto 2016, n. 36) – che, mutando sensibilmente il valore commerciale del terreno oggetto di vendita, imponeva all'amministratore di sostegno di attivarsi per l'opportuna tutela degli interessi dell'amministranda – non era ancora entrata in vigore.
Diversamente nel caso si opinasse per la illegittimità della modifica da parte del G.T. il relativo provvedimento andava reclamato.
Neppure è contestato che i convenuti si fossero ritenuti tuttora disponibili alla stipula del definitivo alle nuove condizioni imposte dalla modifica della precedente autorizzazione concessa dal G.T..
Piuttosto, il venire meno dell'autorizzazione da parte del G.T. in seguito alla intervenuta modifica, con conseguente sopravvenuta impossibilità di concludere il definitivo alle condizioni di cui al preliminare, importa l'obbligo in capo ai promittenti venditori di restituire l'acconto ricevuto di €
5.000,00.
Le spese di lite atteso l'esito de giudizio la peculiarità dello stesso ed altresì che alla mera offerta formale di restituzione dell'acconto non è seguita alcuna offerta reale tanto da dover essere emessa condanna sul punto, possono porsi solo per metà a carico del e compensate per la restante Pt_1 metà.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4699/2017 R.G., così statuisce:
Dichiara inammissibile la domanda avanzata da in via principale, ai sensi dell'art. Parte_1
2932 c.c.;
Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata sempre dall'attore;
Condanna i convenuti alla restituzione della somma di euro 5000,00 ricevuta a titolo di acconto;
Condanna l'attore al pagamento della metà delle spese di lite in favore di , in Controparte_1 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di , e di , liquidandole Controparte_2 Controparte_3 già in questa misura in complessivi € 1.700,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa in data _24.11.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4699/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali
PROMOSSA DA nato a [...] [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Caruso, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] [...] (Cod. Fisc. ), in Controparte_1 Pt_1 CodiceFiscale_2 proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di , nata a Marsala il Controparte_2
2.1.1951 (Cod. Fisc. ), e , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Controparte_3
5.5.1952 (Cod. Fisc. ), tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente CodiceFiscale_4 procedimento, presso lo studio degli Avv. ti Giovanni Caccamo e Giovanni Cappello Rizzarello, che li rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTI
Precisate le conclusioni all'udienza del 12.11.2025, sostituita da note scritte, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto.
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2017, deduceva di aver stipulato, in Parte_1 data 21.4.2016, con le parti convenute, un preliminare avente ad oggetto la vendita dello stacco di terreno sito a in C.da Cavuzza, distinto in Catasto al foglio 134, p.lle 52/53/219 e quota Pt_1 parte della 59, per il prezzo di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 venivano versati, al momento della sottoscrizione della scrittura privata, a mezzo assegno bancario.
Inoltre, rappresentava che le parti convenivano che la stipula del contratto definitivo sarebbe avvenuta entro un mese dall'ottenimento – da parte del , amministratore di Controparte_1 sostegno di – della autorizzazione alla vendita da parte del Giudice Tutelare. Controparte_2
Stimato il bene per un valore di € 12.938,00, il Giudice Tutelare concedeva a Controparte_1
n.q., l'autorizzazione alla stipula del contratto definitivo, con decreto del 22.11.2016, per €
15.000,00.
Senonché, riferiva l'attore che, con missiva del 9.1.2017, i Potestà comunicavano di non poter più procedere alla stipula del definitivo secondo le condizioni stabilite in seno al preliminare, giacché erano venuti a conoscenza dell'intervento della Legge Regionale n. 16 del 10.8.2016 (G.U.R.S. 19 agosto 2016, n. 36), che aveva introdotto modifiche atte a determinare un aumento di valore del terreno.
Ciò è tanto vero che, con provvedimento del 13.2.2017, il Giudice Tutelare aveva modificato e integrato il proprio precedente provvedimento, autorizzando l'amministratore a concludere il contratto definitivo di vendita al prezzo di € 38.108,00 (secondo i valori risultanti dalla nuova perizia aggiornata alla l.r. 16/2016), con una possibilità di ribasso non superiore al 30%.
Per i superiori motivi, chiedeva, in via principale, accertare il diritto dell'attore ad Parte_1 acquistare l'immobile, per l'effetto pronunciando, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, trasferendo all'attore l'immobile meglio descritto in citazione, con tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze;
in via subordinata, chiedeva pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, al contempo ordinando ai convenuti la restituzione dell'acconto versato di € 5.000,00, nonché il pagamento della penale di € 5.000,00, sì come convenuta nel contratto preliminare medesimo. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 31.1.2018, si costituivano in giudizio , in proprio e n.q. di Controparte_1 amministratore di sostegno della sorella , e , i quali contestavano CP_2 Controparte_3 integralmente l'avversa citazione esponendo che l'entrata in vigore della legge regionale nell'agosto 2016, successivamente alla stipula del preliminare (ma prima della stipula del definitivo), aveva mutato sensibilmente il valore commerciale del terreno e che ciò – specialmente a tutela degli interessi dell'amministranda – imponeva l'adeguamento delle determinazioni precedentemente assunte. Conseguentemente, evidenziavano che il successivo provvedimento del G.T. – quello del 13.2.2017
– poneva formalmente nel nulla il contenuto del preliminare, imponendo all'amministratore di sostegno di rispettare le nuove previsioni giudiziali nel procedere alla vendita del terreno.
Deducevano i convenuti di aver manifestato la disponibilità a un incontro, onde addivenire a un nuovo accordo sul prezzo, anche attenendosi eventualmente al limite minimo indicato dal G.T., ma che ogni proposta era stata rifiutata dal inclusa quella di ricevere la restituzione Pt_1 dell'acconto di € 5.000,00 da lui versato all'atto della sottoscrizione del preliminare.
Deducevano, poi, che nessuna responsabilità poteva essere loro contestata, non avendo essi altra alternativa, se non quella di osservare le disposizioni dettate dal G.T.
Per quanto sopra, , in proprio e n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 CP_2
e chiedevano, preliminarmente, darsi atto della loro disponibilità a
[...] Controparte_3 restituire l'acconto ricevuto di € 5.000,00; nel merito, dichiarare risolto il contratto preliminare per il mancato avveramento della condizione ex art. 1353 c.c. o, in subordine, per alterazione – non imputabile ai convenuti – del sinallagma contrattuale, rigettando tutte le domande attoree, poiché infondate, in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., dopo diversi rinvii, la causa – subentrato l'odierno decidente – veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del _12.11.20025, sostituita da note scritte.
Considerato in diritto.
Le domande attoree non possono essere accolte.
In fatto è certo che i fratelli , da un lato, e dall'altro – avevano concluso CP_1 Parte_1 in data 21.4.2016 un contratto preliminare, avente ad oggetto la promessa di vendita dello stacco di terreno sito in C.da Cavuzza, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del
Giudice Tutelare, relativamente alla posizione di , sottoposta ad amministrazione di Controparte_2 sostegno, e definitivo da concludersi entro un mese dall'ottenimento – da parte del CP_1
, amministratore di sostegno di – della autorizzazione alla vendita da
[...] Controparte_2 parte del Giudice Tutelare.
Accadeva tuttavia che il Giudice Tutelare concedeva in un primo momento a n.q., Controparte_1 di Amministratore di sostegno della sorella, l'autorizzazione alla stipula del contratto definitivo, con decreto del 22.11.2016, per € 15.000,00, ma che con successivo provvedimento del 13.2.2017, il Giudice Tutelare, su istanza dello stesso provvedeva a modificare ed ad integrare il CP_4 proprio precedente provvedimento, autorizzando l' a concludere il contratto definitivo di CP_4 vendita al prezzo di € 38.108,00 (secondo i valori risultanti dalla nuova perizia aggiornata alla l.r. 16/2016), con una possibilità di ribasso non superiore al 30%), motivato appunto dalla intervenuta entrata in vigore della legge regionale nell'agosto 2016, successivamente perciò alla stipula del preliminare (ma prima della stipula del definitivo che sarebbe dovuta avvenire entro un mese dall'ottenimento del provvedimento del G.T.) la quale aveva mutato sensibilmente il valore commerciale del terreno e che ciò – specialmente a tutela degli interessi dell'amministranda – imponeva l'adeguamento delle determinazioni precedentemente assunte.
In punto di diritto è noto che in base all'art. 742 c.p.c., è espressamente previsto che “I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca”.
I provvedimenti camerali, infatti, sono inidonei al giudicato sostanziale (Cass. n. 2085/1992), in quanto sono sempre modificabili e revocabili da parte del giudice che li ha emessi.
La modifica (ricorrente nel caso che ci occupa) si distingue dalla mera revoca poiché comprende – oltre al ritiro del provvedimento – anche un'integrazione del contenuto del provvedimento medesimo.
Inoltre, è stato precisato in giurisprudenza che il potere di revoca e modifica dei provvedimenti camerali può essere esercitato anche d'ufficio, sia ove intervengano mutamenti nella situazione di fatto e di diritto, sia per una rivalutazione delle risultanze processuali pregresse (Cass. n.
14091/2009).
La disposizione di cui all'art. 742 c.p.c. fa, poi, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede per effetto di una convenzione anteriore.
Per tale evenienza, la Cassazione ha chiarito che il terzo acquirente trova tutela nella citata norma a condizione che:
a) esista un provvedimento autorizzativo di volontaria giurisdizione, anche se illegittimo o viziato, mentre nessun diritto potrebbe derivargli da un provvedimento giuridicamente inesistente, mancante di quel minimo di elementi necessari perché possa essere riconosciuto come provvedimento di volontaria giurisdizione;
b) i suoi diritti sorgano da un negozio giuridico concluso prima della revoca, modificazione o dichiarazione di illegittimità del provvedimento di volontaria giurisdizione c) egli sia in buona fede, ad escludere la quale basta la semplice conoscenza da parte del terzo dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione (Cass. n. 2255/1963).
Il caso che ci occupa è caratterizzato dal fatto che le parti in data 21.4.2016 provvedevano a stipulare un contratto preliminare, avente ad oggetto la promessa di vendita dello stacco di terreno sito in C.da Cavuzza, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Giudice
Tutelare, relativamente alla posizione di , sottoposta ad amministrazione di Controparte_2 sostegno.
Ora, è noto che il contratto preliminare è l'accordo mediante il quale le parti si obbligano alla futura stipulazione di un distinto contratto, ossia il contratto definitivo.
Tale figura negoziale è, quindi, fonte di un obbligo convenzionale a contrarre, per cui dalla conclusione del preliminare sorge solo il diritto alla conclusione del contratto definitivo e non già direttamente il diritto alla prestazione che ne forma l'oggetto.
Alla luce delle superiori coordinate normative e secondo risalente Cassazione (Cass. civ., sez. I, n.
3322/1960), quindi, occorre distinguere tra il caso in cui il terzo ha già stipulato un contratto definitivo debitamente autorizzato – nel qual caso, ove l'autorizzazione prima concessa venga successivamente revocata, il negozio stipulato resta valido e salvi i diritti acquisiti, se il terzo era in buona fede – e quello in cui l'autorizzazione viene revocata prima della stipula del contratto definitivo, allorquando esiste ancora solo il preliminare – nel qual caso il vincolo nascente dal preliminare risulterà impossibile da eseguire, proprio per la mancanza di autorizzazione del G.T., ciò che preclude all'amministratore di sostegno la stipula di valido definitivo.
In tale ultima ipotesi, al terzo resta solo la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, limitatamente al caso in cui il tutore o – nel caso di specie – l'amministratore di sostegno abbia sottoscritto il preliminare con colpa e senza la dovuta diligenza, restandogli invece preclusa la possibilità di chiedere la stipula del contratto definitivo, mediante le forme dell'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ciò in quanto, in difetto dell'autorizzazione da parte del giudice tutelare – autorizzazione relativa al controllo di merito dell'atto da compiere, che deve essere necessariamente preventiva – il contratto definitivo sarebbe invalido e, come tale, annullabile.
Ciò preclude la pronuncia della sentenza di cui all'art. 2932 c.c. che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto l'autonomia negoziale delle parti (cfr. Trib. Brindisi 12 ottobre 2010).
Per la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. è necessario che l'esecuzione del contratto preliminare inadempiuto sia possibile, tanto sotto un profilo materiale, quanto sotto un profilo giuridico, in quanto la domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità del contratto preliminare.
L'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, infatti, esige che al momento della pronuncia giudiziale – ovvero al momento della proposizione della domanda – sussistano tutte le condizioni giuridiche, con i relativi presupposti di fatto, che consentano alla sentenza costitutiva di rispecchiare integralmente le previsioni delle parti in sede di preliminare (principio costante nella giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis Cass. n. 7273/2006).
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va dunque rigettata in quanto inammissibile la domanda dell'attore, avente ad oggetto la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre nascente dal preliminare stipulato tra le parti in data
21.4.2016, per la mancanza dell'autorizzazione del G.T. nei termini di cui all'accordo preliminare, essendo stata modificata.
Né, è ravvisabile alcuna colpa in capo alla parte promittente veditrice – parte complessa, rappresentata dai fratelli , in proprio e n.q. di amministratore di sostegno della Controparte_1 sorella e – dal momento che alla data di stipula del preliminare (il CP_2 Controparte_3
21.4.2016) la legge regionale n. 16 del 10.8.2016 (G.U.R.S. 19 agosto 2016, n. 36) – che, mutando sensibilmente il valore commerciale del terreno oggetto di vendita, imponeva all'amministratore di sostegno di attivarsi per l'opportuna tutela degli interessi dell'amministranda – non era ancora entrata in vigore.
Diversamente nel caso si opinasse per la illegittimità della modifica da parte del G.T. il relativo provvedimento andava reclamato.
Neppure è contestato che i convenuti si fossero ritenuti tuttora disponibili alla stipula del definitivo alle nuove condizioni imposte dalla modifica della precedente autorizzazione concessa dal G.T..
Piuttosto, il venire meno dell'autorizzazione da parte del G.T. in seguito alla intervenuta modifica, con conseguente sopravvenuta impossibilità di concludere il definitivo alle condizioni di cui al preliminare, importa l'obbligo in capo ai promittenti venditori di restituire l'acconto ricevuto di €
5.000,00.
Le spese di lite atteso l'esito de giudizio la peculiarità dello stesso ed altresì che alla mera offerta formale di restituzione dell'acconto non è seguita alcuna offerta reale tanto da dover essere emessa condanna sul punto, possono porsi solo per metà a carico del e compensate per la restante Pt_1 metà.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4699/2017 R.G., così statuisce:
Dichiara inammissibile la domanda avanzata da in via principale, ai sensi dell'art. Parte_1
2932 c.c.;
Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata sempre dall'attore;
Condanna i convenuti alla restituzione della somma di euro 5000,00 ricevuta a titolo di acconto;
Condanna l'attore al pagamento della metà delle spese di lite in favore di , in Controparte_1 proprio e n.q. di amministratore di sostegno di , e di , liquidandole Controparte_2 Controparte_3 già in questa misura in complessivi € 1.700,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ragusa in data _24.11.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti