Sentenza breve 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/04/2026, n. 7820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7820 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07820/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01930/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2026, proposto da ST TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Paccione e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Formez Pa, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare,
a) del Bando di concorso pubblico per il reclutamento di n. 300 unità di funzionario bibliotecario [Codice 02] a tempo pieno e indeterminato nell’Area funzionari del Ministero della cultura, limitatamente alla parte in cui tale atto, sotto pena di esclusione, richiede ai concorrenti già in possesso della Laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia [LM5] anche il possesso del Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure del diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della Cultura o titoli equipollenti;
b) del silente provvedimento di esclusione connesso al rifiuto di accettazione nel Portale “inPA” della domanda di partecipazione a firma del ricorrente;
c) di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Premesso che il ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5);
Premesso, altresì, che la Commissione per l’Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni – RIPAM, con bando pubblicato in data 15 dicembre 2025, ha indetto una procedura concorsuale per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 577 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’Area funzionari dei ruoli del Ministero della Cultura nell’ambito della famiglia professionale tecnico-specialistica per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, di cui n. 300 unità di funzionario bibliotecario (Codice 2), in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. b) , di tale bando;
Premesso, inoltre, che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla suddetta procedura concorsuale proprio con riferimento al profilo professionale di funzionario bibliotecario. A tale riguardo, assume rilievo ai fini del presente giudizio quanto previsto dall’articolo 2 del bando di concorso, rubricato “ Requisiti per l’ammissione ”, nella parte in cui richiede, con riferimento al profilo professionale di funzionario bibliotecario, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio “ Laurea magistrale (LM): Archivistica e biblioteconomia (LM-5) o titoli equiparati secondo la normativa vigente
e in aggiunta:
Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale oppure Diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio, che operano presso il Ministero o titoli equipollenti ;
oppure
Laurea specialistica o laurea magistrale o Diploma di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente
e in aggiunta:
Diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o titoli equipollenti o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in beni librari o equivalente ” (comma 1, lett. h) , Codice 2);
Atteso che la domanda presentata dal ricorrente non è stata accettata, stante il mancato possesso di uno dei titoli di studio “aggiuntivi” richiesti ai candidati in possesso della laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5), giusta quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. h) , Codice 2, del bando di concorso;
Considerato che il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a tre differenti motivi, ha contestato la legittimità del gravato bando di concorso e del conseguente provvedimento di esclusione, ancorché non formalizzato dall’Amministrazione, e ne ha chiesto l’annullamento;
Considerato, in particolare, che:
- con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Violazione dell’art. 61 DPR 28.12.2000, n. 445, in relazione al CCNL Ministeri. Violazione dell’art. 31 DPR 30.09.1963, n. 1409, in relazione al Decreto MIUR n. 270/2004. Violazione dei princìpi di proporzionalità, d’imparzialità e di efficacia dell’azione amministrativa. Violazione del principio del favor partecipationis. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e illogicità ”. Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità del bando di concorso nella parte in cui impone di possedere, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale per cui è causa, anche un “ Diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello in materie attinenti al patrimonio culturale oppure Diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio, che operano presso il Ministero o titoli equipollenti ” (articolo 2, comma 1, lett. h) , Codice 2). Ad avviso del ricorrente, il possesso di tale requisito aggiuntivo non avrebbe potuto essere legittimamente richiesto a chi avesse già conseguito un titolo di studio, quale la laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia, di per sé idoneo allo svolgimento delle mansioni afferenti al profilo professionale di funzionario bibliotecario, donde la violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità e favor partecipationis ;
- con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 61 DPR 28.12.2000, n. 445, in relazione al CCNL Ministeri. Violazione dell’art. 31 DPR 30.09.1963, n. 1409. Violazione dell’ordinamento universitario. Violazione del Decreto MIUR n. 509/1999 nel testo sostituito dal Decreto stesso Ministero n. 270/2004. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ”. Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’articolo 2, comma 1, lett. h) , Codice 2 in ragione del fatto che coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia sarebbero già idonei, ex lege , a svolgere le funzioni di archivista e bibliotecario e, quindi, non necessiterebbero di alcun ulteriore titolo di studio per partecipare ai concorsi pubblici relativi al reclutamento di tali profili professionali. Ciò, da ultimo, troverebbe conferma nel decreto dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 270/2004, nella parte in cui prevede che il corso di laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5) è finalizzato alla formazione di archivisti e bibliotecari. Secondo la prospettazione del ricorrente, la richiesta di un titolo di studio ulteriore alla laurea avrebbe dovuto riguardare unicamente i candidati in possesso di altre classi di laurea, in quanto solo rispetto a questi ultimi sussisterebbe la necessità di verificare il possesso di una adeguata formazione aggiuntiva;
- con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dei princìpi di buon andamento e d’imparzialità della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per abnormità procedimentale ”. Con tale motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di esclusione formatosi per effetto della preclusione telematica all’inoltro della domanda di partecipazione al concorso per cui è causa;
Rilevato che le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio prima che la presente controversia venisse trattenuta in decisione;
Dato atto che all’udienza camerale del 9 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che la giurisprudenza amministrativa, pur riconoscendo “ in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5351 del 18 ottobre 2012), ha nondimeno affermato che “ in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 590 del 24 gennaio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2098 del 28 febbraio 2012);
Ritenuto che, nel caso di specie, l’Amministrazione non abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella individuazione dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale per cui è causa, avendo richiesto in maniera illogica e non proporzionata, con riferimento ai titoli di studio inerenti al profilo professionale di funzionario bibliotecario, il possesso di un requisito aggiuntivo anche ai candidati titolari della laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5);
Ritenuto, a tale riguardo, che sia stato irragionevole richiedere, ai fini dell’ammissione al concorso in parola, il possesso di ulteriori titoli di specializzazione o diplomi in materie attinenti alla tutela e conservazione del patrimonio culturale sia ai candidati in possesso di una laurea magistrale che conferisce precipue competenze in tali materie ( i.e. , la LM5), sia ai candidati in possesso di qualsiasi altra “ Laurea specialistica o laurea magistrale o Diploma di laurea o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente ”, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. h) , Codice 2, del bando di concorso. In tal modo, infatti, si è imposto ai soli candidati che hanno conseguito la laurea magistrale LM5 il possesso di un doppio titolo di studio specialistico nelle materie di interesse ai fini del reclutamento di 300 unità di funzionari bibliotecari;
Ritenuto che l’illegittimità della gravata previsione del bando di concorso trovi conforto in quanto previsto nel decreto ministeriale del Ministero dell’università e della ricerca n. 1649 del 19 dicembre 2023, con il quale è stata definita anche la classe del corso di laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia, in attuazione dell’articolo 4 del d.m. n. 270 del 22 ottobre 2004, come modificato dal d.m. n. 96 del 6 giugno 2023. Dalla piana disamina di tale decreto ministeriale, infatti, emerge come la laurea magistrale LM5 sia già di per sé idonea a far conseguire una formazione specifica nelle materie della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il decreto ministeriale n. 1649/2023, infatti, nel fissare gli “ obiettivi formativi qualificanti ” della LM5, stabilisce:
- quali “ a) obiettivi culturali della classe ” una formazione funzionale al raggiungimento di conoscenze e competenze di secondo livello, riconducibili al quadro complessivo delle discipline d’ambito archivistico e biblioteconomico, tali da consentire ai laureati di svolgere funzioni di elevata responsabilità sia in ambiente analogico sia digitale e in particolare “ - organizzare e gestire il patrimonio archivistico-librario, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, con particolare riferimento alle attività di individuazione, analisi, selezione, descrizione, ordinamento e conservazione; - partecipare alla progettazione di modelli di rappresentazione, relazione e accesso ai dati e alle risorse documentarie; - partecipare alla progettazione e al coordinamento di attività e servizi, nonché alla gestione di strumentazione tecnologica, risorse umane e finanziarie; - comunicare e valorizzare il patrimonio archivistico-librario, in relazione alle attività di studio e ricerca, promozione e servizi all'utenza, anche in prospettiva interdisciplinare, con particolare riguardo alle risorse tecnologiche disponibili ”;
- quali “ d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe ” anche posizioni lavorative presso la pubblica amministrazione con funzioni di elevata responsabilità “ nell’ambito di archivi, biblioteche o altri istituti e luoghi della cultura (quali soprintendenze, musei, enti culturali pubblici […]”;
Ritenuto, peraltro, che neppure il richiamo allo “ accordo concernente la definizione delle famiglie professionali e relative competenze nell’ambito dell’ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL Funzioni centrali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 14 luglio 2023, tra l’Amministrazione e le OO.SS .”, contenuto nelle premesse del gravato bando di concorso, sia sufficiente a rendere legittimo l’operato dell’Amministrazione, in ragione del fatto che l’articolo 2, comma 1, lett. h) , Codice 2, del bando consente la partecipazione alla procedura selettiva per cui è causa anche ai candidati in possesso di qualsiasi altra laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di laurea o titoli ad essi equiparati ed equipollenti. Orbene, se per tali candidati ben si comprende che l’Amministrazione abbia avvertito l’esigenza di richiedere il possesso di titoli aggiuntivi di carattere specialistico, in quanto funzionali a dimostrare il possesso di conoscenze adeguate in vista dello svolgimento delle mansioni di funzionario bibliotecario e a colmare il deficit di conoscenze dovuto alla frequentazione di corsi di laurea attinenti ad ambiti distinti da quelli della biblioteconomia, una tale apertura della procedura concorsuale non può risolversi, in ossequio al principio del favor partecipationis , in una ingiustificata preclusione alla partecipazione per quei candidati che, sin dall’inizio del proprio percorso accademico, hanno maturato una formazione specifica nelle materie rilevanti per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni dei funzionari bibliotecari, come accaduto nel caso di specie;
Ritenuto che dalla fondatezza delle doglianze mosse avverso il bando di concorso discenda anche la fondatezza delle doglianze con le quali è stata dedotta l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione, atteso che il blocco telematico all’inoltro della domanda di partecipazione costituisce una mera conseguenza della mancanza del requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis ;
Ritenuto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, che il ricorso in esame debba essere accolto e, per l’effetto, debba essere annullato sia il bando di concorso, sia il gravato provvedimento di esclusione. Quanto all’estensione della portata degli effetti di tale annullamento giudiziale, vale precisare che in ragione del fatto che la procedura concorsuale per cui è causa riguarda anche profili professionali per i quali la parte ricorrente non ha concorso (si tratta, in particolare, dei profili di funzionario architetto, funzionario archivista e funzionario archeologo di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) , c) , e d) , del bando), l’accoglimento del ricorso in esame non comporta la caducazione del bando e degli eventuali successivi atti della procedura concorsuale relativi a tali ulteriori e distinti profili professionali.
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere eccezionalmente compensate in ragione della parziale novità delle questioni giuridiche trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il bando di concorso nei termini di cui in motivazione, nonché il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale relativa al reclutamento di n. 300 unità di funzionari bibliotecari.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
CA RO, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CA RO | RI RI |
IL SEGRETARIO