Articolo 8 della Legge 9 novembre 1993, n. 452
Articolo 7Articolo 9
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30 novembre 1993
Art. 8. (Conservazione fondi) 1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 1992 al Ministero dell'ambiente per le attivita' di educazione e di informazione ambientale di cui all'articolo 4 e per le attivita' di cui agli articoli 18 , 34 e 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , non utilizzate alla chiusura di tale esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel 1993.
Nota all'art. 8:
- Il testo degli articoli 18 , 34 e 35 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
"Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette ma- rine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell' art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresi', la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993".
"Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento). - 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di cui all'art. 9.
4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monte Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l) Alta Murgia.
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, puo' emanare opportune misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'art. 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresi' l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.
10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993".
"Art. 35 (Norme transitorie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi di rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico- culturali ed ambientali, nonche' della specialita' degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprieta' demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sara' condotta secondo forme, contenuti e finalita', anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonche' di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dall' art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell' art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305 , in conformita' delle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'art. 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se gia' costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia gia' adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalita' previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge e' stabilito in giorni quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993".
Entrata in vigore il 30 novembre 1993