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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 23.04.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5284/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Parte_1 C.F._1
Alessandro Missineo;
e
- Controparte_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Giuseppa Antonietta Ioculano;
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace;
Controparte_3
Oggetto: punteggio servizio di leva.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023, premesso di aver presentato in Parte_1 data 19.04.2021 presso l'Istituto scolastico domanda di aggiornamento delle graduatorie CP_3 di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia – profilo assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 01.09.2005 al 31.08.2006 dopo il conseguimento del titolo di studio, deduceva che per il servizio civile prestato non le erano stati riconosciuti 6 punti ma solo 0,60 punti.
Rilevava che secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e che identica statuizione è
1 contenuta nel successivo art. 569, comma 3, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.
Rilevava altresì che il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, stabilisce al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".
Lamentava che secondo il , gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero CP_1 applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo sottolineando che detta interpretazione restrittiva non tiene in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n.
66/2010.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto dal 01.09.2005 al 31.08.2006, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto del personale ATA di terza fascia con l'attribuzione di punti 18,83 (13,43+6–0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti 16,33 (10,93+6–0,60), per quello di assistente tecnico e punti 27,50 (8,68+6–0,60) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
per l'effetto che venisse condannato il e tutti i resistenti all'attribuzione dei suddetti CP_1 punteggi e alla correzione della graduatoria del personale ATA di III fascia di circolo e di istituto per il triennio 2021/2024 per i suddetti profili. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria depositata in data 24.04.2024 si costituivano in giudizio il Controparte_1
, l' , l' per
[...] Controparte_2 Controparte_2 provincia di contestando la fondatezza delle domande ex adverso proposte. In particolare, le CP_2
Amministrazioni resistenti eccepivano l'inammissibilità della domanda rappresentando che la ricorrente nel 2021 aveva presentato domanda di aggiornamento delle “Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario” non indicando alcun servizio svolto.
Specificavano che dalla scheda di valutazione della domanda si evince che nella domanda di inserimento presentata precedentemente era stato dichiarato un titolo di servizio a cui era stato attribuito il punteggio di 0,60 ma che l'omessa produzione della specifica domanda di inserimento in cui era stato dichiarato il titolo di servizio non consentiva di accertare se il predetto servizio fosse stato dichiarato come servizio militare (non in costanza di nomina) ovvero servizio generico alle dipendenze di pubbliche
2 Amministrazioni. Deducevano altresì l'infondatezza del ricorso rilevando che la valutazione della domanda della ricorrente era stata comunque effettuata in base al D.M. n. 50/2021 attribuendo, quindi, correttamente i punteggi per ogni titolo e servizio dichiarato compreso il servizio civile prestato per dodici mesi a cui era stato attribuito il punteggio di 0,60 (0,05x12). Chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza della domanda amministrativa presupposta;
che venisse rigettato il ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite
L'udienza del 23.04.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle e dei Controparte_4
controinteressati che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
3. Nel merito si richiama ex art. 118 disp. Att. c.p.c. sentenza della Corte di Cassazione n. 22432 del 2024.
“Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
3 - il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento
Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
4 Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio
5 civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario.
Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile "universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica.”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite vanno tuttavia compensate in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti in materia.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Messina, lì 24.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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