Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
L'effetto estensivo della sentenza d'annullamento con rinvio pronunciata dalla corte di cassazione non opera nei confronti del coimputato che, avendo proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado, abbia concordato l'accoglimento dei motivi di ricorso esercitando, a norma dell'art. 3 della L. 19 gennaio 1999 n. 14, la facoltà prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 599 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2008, n. 28567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28567 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/06/2008
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 01915
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 035720/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AN N. IL 27/10/1938;
avverso ORDINANZA del 16/05/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO AN;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo per la inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato, in sede esecutiva, la richiesta di AL AN di estendere nei suoi confronti, ex art. 587 c.p.p., comma 2, gli effetti della sentenza di questa Corte in data 26.10.1999, che aveva annullato con rinvio, nei riguardi dei suoi coimputati, la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 18.3.1998, con successiva assoluzione di taluni di essi da parte della Corte di appello di Messina in applicazione dei principi di diritto dettati dalla sentenza di annullamento. La corte di merito ha escluso l'estensibilità in concreto di detti effetti all'istante sul rilievo che le critiche in via generale formulate da questa corte circa la valutazione dell'attendibilità intrinseca del collaborante DR AT e circa l'inidoneità a fungere da elemento di riscontro della posizione apicale dei giudicabili all'interno di partiti o pubbliche amministrazioni non riguardassero la posizione del AL, cui erano ascritti i capi P) e T) della rubrica, relativamente ai quali le dichiarazioni del DR avevano trovato riscontro in quelle di tali LO e LO quanto alla prima imputazione ed in quelle di tale NT quanto al secondo addebito.
Ricorre l'interessato a mezzo del proprio difensore, denunciando vizio di motivazione quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'invocato effetto estensivo sulla scorta delle considerazioni per asserita "indebita sovrapposizione tra momento rescindente e momento rescissorio, con iter argomentativo palesemente contraddittorio poiché, al fine di decidere se vi sono le condizioni per l'estensione della sentenza di annullamento, (l'ordinanza impugnata) passa direttamente alla fase rescissoria, come se l'ammissibilità dell'estensione richiesta dovesse dipendere tout court dalla automaticità di un conseguente giudizio assolutorio (o come se fosse in discussione la possibilità di estendere direttamente gli effetti della sentenza di assoluzione pronunciata, nel giudizio di rinvio, nei confronti degli altri imputati)1", laddove le prospettive di assoluzione del giudizio di rinvio sono valutabili solo successivamente al riconoscimento dell'estensibilità degli effetti della sentenza di annullamento. Il ricorrente lamenta, inoltre, l'omessa verifica, sulla scorta delle direttive della sentenza di annullamento, della sussistenza delle condizioni per esprimere un giudizio positivo sull'attendibilità intrinseca del DR, essendo l'ordinanza basata esclusivamente sulla ritenuta sussistenza di adeguati riscontri alle dichiarazioni del collaborante e dovendosi, peraltro, le dichiarazioni del LO e del LO ritenere ininfluenti sulla posizione del AL e del tutto irrilevanti quelle del NT (coimputato dell'istante per il capo P ed irrevocabilmente assolto in primo grado dall'accusa con la formula "perché il fatto non sussiste").
Il P.G. presso questa corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso (già rimesso con analoga richiesta alla settima sezione e da questa restituito a norma dell'art. 610 c.p.p., comma 1, u.p.) per la sua manifesta infondatezza, richiamando precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità secondo i quali l'effetto estensivo dell'impugnazione si applica al coimputato non impugnante o la cui impugnazione si stata dichiarata inammissibile e non anche nei confronti di coloro per i quali, attraverso i vari gradi di giudizio, si sia pervenuti ad una decisione sul merito divenuta irrevocabile, operando in tal caso il principio di intangibilità del giudicato e potendosi, in presenza dei necessari presupposti, unicamente chiedere la revisione della sentenza di condanna.
Altro difensore del AL ha replicato alla richiesta del P.G., osservando che l'imputato ebbe a definire il procedimento a suo carico mediante patteggiamento sulla pena in sede di giudizio di Cassazione ai sensi della L. n. 14 del 1999, art. 3, con rinuncia a tutti i motivi di merito del proposto ricorso e conseguente verificarsi di un caso di inammissibilità dell'impugnazione ex art.591 c.p.p., lett. d).
Il ricorso è infondato. Anche a prescindere dal principio di diritto, che qui si ribadisce, richiamato dal P.G. requirente ed affermato da questa stessa sezione con sentenza 4.3.2004, Platania, in CED Cass., rv. 228052, nonché dal rilievo che, a norma dell'art.587 c.p.p., comma 2, in caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova agli altri solo se i motivi, non strettamente personali, riguardano violazioni della legge processuale (il che non risulta nel caso di specie, in cui la censura ha riguardato un vizio di motivazione nella valutazione delle prove dichiarative), giova rammentare che l'effetto estensivo delle sentenze di annullamento con rinvio pronunciate dalla corte di cassazione è disciplinato da una specifica norma, contenuta nell'art. 627 c.p.p., comma 5, alla cui stregua detto effetto può operare unicamente nei confronti del coimputato non ricorrente, laddove, nel caso in esame, il AL propose ricorso avverso la sentenza di secondo grado, ottenendo la definizione del procedimento mediante patteggiamento sulla misura della pena;
ne' può sostenersi, come dedotto nella menzionata memoria difensiva di replica alla requisitoria del P.G., che, nella specie, si verta in un caso di dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente operatività, in forza del principio di diritto posto con la citata sentenza Platania, dell'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., comma 2, (che, tra l'altro, riferisce l'effetto estensivo favorevole all'impugnazione proposta da taluno degli imputati, mentre l'art. 627 c.p.p., comma 5, lo riferisce alla sentenza di annullamento con rinvio, e non all'altrui ricorso), posto che la declaratoria di inammissibilità deve intervenire formalmente e riguardare l'intero ricorso, laddove, nella specie, la rinuncia ai motivi di merito costituì vicenda interna al procedimento, essendo il ricorso stato formalmente deciso con pronuncia definitiva di applicazione della pena concordata dalle parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008