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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton Cosimo D'Ambra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 220/2025 P.U.
PROMOSSO DA
con l'Avv. Bricchi/Recine/Della Volpe , che la rappresentano e difendono, Parte_1 come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
, ( P.Iva ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Legnano alla via A. Sciesa n. 19 ed in persona del legale rappresentante p.t.
- non costituitasi nel presente procedimento.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione Controllata del patrimonio di ricorso depositato dal creditore Controparte_1 procedente in data 7.11.2025,
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del giudice delegato.
Premesso che: TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
• con ricorso depositato il 7.11.2025, il creditore in epigrafe indicato chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di
[...] ; Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 18.12.2025 , il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica perfezionatasi in data 14.11.2025 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 c.8 c.c.i.i.;
• la parte resistente non si è costituita nel procedimento e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore ha la sede legale nel Comune di Legnano (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 c.59 e 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00 in quanto il credito azionato ammonta a complessivi €. 300.000,oo circa, credito fondato su decreto ingiuntivo Tribunale di Busto Arsizio del 22.4.2024.
La parte resistente, pur a fronte di notifiche ritualmente perfezionatesi, non è comparsa all'udienza fissata avanti al giudice relatore e, pur a fronte di un reiterato inadempimento delle proprie obbligazioni, non ha prodotto la prevista relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 268 c.3) c.c.i.i. e neppure ha richiesto, all'esito dell'udienza avanti al giudice relatore, di eventualmente differire la trattazione del procedimento per munirsi della predetta attestazione in ordine alla impossibilità di acquisire attivo astrattamente distribuibile ai creditori.
Sussiste pertanto il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Da ultimo appare pacifico l'ulteriore presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”).
In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di oltre
€. 300.000,oo e che non appare ripianabile con il patrimonio disponibile ( l'ultimo bilancio depositato è peraltro relativo all'esercizio 2022) anche a fronte della sostanziale cessazione di ogni attività.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto in data 15.10.2025 aveva inoltre e precedentemente disposto il rigetto di un precedente ricorso finalizzato all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa Controparte_1 a seguito di accertamento della sussistenza delle soglie di esenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i.
Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Controparte_1
( C.F ). P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi.
NOMINA Liquidatore la Dott.ssa con studio in Busto Arsizio viale Duca Testimone_1 D'Aosta n. 16 .
ORDINA a il deposito entro Controparte_1 sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 20 marzo 2026 , a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, scaduti i termini concessi per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, il progetto di stato passivo ed entro il termine del 20 marzo 2026 provveda al deposito del programma di liquidazione.
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Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/12/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
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Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton Cosimo D'Ambra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 220/2025 P.U.
PROMOSSO DA
con l'Avv. Bricchi/Recine/Della Volpe , che la rappresentano e difendono, Parte_1 come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
, ( P.Iva ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Legnano alla via A. Sciesa n. 19 ed in persona del legale rappresentante p.t.
- non costituitasi nel presente procedimento.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione Controllata del patrimonio di ricorso depositato dal creditore Controparte_1 procedente in data 7.11.2025,
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_2
, e . Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Udita la relazione del giudice delegato.
Premesso che: TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
• con ricorso depositato il 7.11.2025, il creditore in epigrafe indicato chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di
[...] ; Controparte_1
• fissata udienza di comparizione al 18.12.2025 , il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica perfezionatasi in data 14.11.2025 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 c.8 c.c.i.i.;
• la parte resistente non si è costituita nel procedimento e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore ha la sede legale nel Comune di Legnano (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 c.59 e 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti superiori ad € 50.000,00 in quanto il credito azionato ammonta a complessivi €. 300.000,oo circa, credito fondato su decreto ingiuntivo Tribunale di Busto Arsizio del 22.4.2024.
La parte resistente, pur a fronte di notifiche ritualmente perfezionatesi, non è comparsa all'udienza fissata avanti al giudice relatore e, pur a fronte di un reiterato inadempimento delle proprie obbligazioni, non ha prodotto la prevista relazione dell'O.C.C. ai sensi dell'art. 268 c.3) c.c.i.i. e neppure ha richiesto, all'esito dell'udienza avanti al giudice relatore, di eventualmente differire la trattazione del procedimento per munirsi della predetta attestazione in ordine alla impossibilità di acquisire attivo astrattamente distribuibile ai creditori.
Sussiste pertanto il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Da ultimo appare pacifico l'ulteriore presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”).
In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di oltre
€. 300.000,oo e che non appare ripianabile con il patrimonio disponibile ( l'ultimo bilancio depositato è peraltro relativo all'esercizio 2022) anche a fronte della sostanziale cessazione di ogni attività.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto in data 15.10.2025 aveva inoltre e precedentemente disposto il rigetto di un precedente ricorso finalizzato all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della stessa Controparte_1 a seguito di accertamento della sussistenza delle soglie di esenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) c.c.i.i.
Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Controparte_1
( C.F ). P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi.
NOMINA Liquidatore la Dott.ssa con studio in Busto Arsizio viale Duca Testimone_1 D'Aosta n. 16 .
ORDINA a il deposito entro Controparte_1 sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 20 marzo 2026 , a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, scaduti i termini concessi per il deposito delle istanze di insinuazione al passivo, il progetto di stato passivo ed entro il termine del 20 marzo 2026 provveda al deposito del programma di liquidazione.
Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/12/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
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