Art. 2.
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 sono istituiti presso i Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile, 130 posti gratuiti destinati ad alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto sovranita' od amministrazione della Jugoslavia.
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 sono istituiti presso i Convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile, 130 posti gratuiti destinati ad alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto sovranita' od amministrazione della Jugoslavia.