Art. 3.
In sostituzione del trattamento di quiescenza dovuto agli impiegati dello Stato, il personale puo' chiedere la continuazione del trattamento previdenziale o assicurativo previsto dalle disposizioni di legge o da quelle statutarie e regolamentari degli Istituti di provenienza.
In tale caso lo Stato contribuisce al trattamento suddetto, dalla data di inquadramento nei ruoli statali, entro il limite massimo dei nove per cento degli assegni utili a pensione attribuiti a detto personale. L'onere della eventuale eccedenza e' assunto dagli Istituti di sperimentazione agraria.
Gli accantonamenti od investimenti di somme, effettuati o da effettuare sotto qualsiasi forma per il trattamento assicurativo o di previdenza, sono soggetti al vincolo dell'indisponibilita' fino alla cessazione dal servizio.
L'opzione di cui al presente articolo esclude l'applicazione ai funzionari e alle loro famiglie del trattamento di quiescenza, anche privilegiato, previsto dalle disposizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.
In sostituzione del trattamento di quiescenza dovuto agli impiegati dello Stato, il personale puo' chiedere la continuazione del trattamento previdenziale o assicurativo previsto dalle disposizioni di legge o da quelle statutarie e regolamentari degli Istituti di provenienza.
In tale caso lo Stato contribuisce al trattamento suddetto, dalla data di inquadramento nei ruoli statali, entro il limite massimo dei nove per cento degli assegni utili a pensione attribuiti a detto personale. L'onere della eventuale eccedenza e' assunto dagli Istituti di sperimentazione agraria.
Gli accantonamenti od investimenti di somme, effettuati o da effettuare sotto qualsiasi forma per il trattamento assicurativo o di previdenza, sono soggetti al vincolo dell'indisponibilita' fino alla cessazione dal servizio.
L'opzione di cui al presente articolo esclude l'applicazione ai funzionari e alle loro famiglie del trattamento di quiescenza, anche privilegiato, previsto dalle disposizioni in vigore per gli impiegati dello Stato.