Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 21843 /2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 19/05/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede alla pubblica lettura della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presenta verbale.
Napoli, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Cavallaro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 19/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21843/2021 R.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
PENNONE ASSUNTA, come da procura in atti;
ATTORI;
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
MASSARA FILIPPO, come da procura in atti;
- pag. 1 di 11 -
, rappresentata e difesa dall'avv. TAFURO MARIA e dall'avv. Parte_3
CAPO LILIA, come da procura in atti;
CONVENUTA; rappresentata e difesa dall'avv. IZZO Controparte_2
ALESSANDRO, come da procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni istanti adivano questo Tribunale per sentir accertare l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella produzione degli eventi di infiltrazione verificatesi nel proprio immobile e per l'effetto sentirli condannare alla esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al ristoro di tutti i danni subiti.
A sostegno della propria domanda deducevano:
di essere comproprietari dell'immobile sito in alla via Santa Brigida n. 16; CP_1
che all'interno dell'appartamento situato all'ultimo piano dello stabile si verificavo copiose infiltrazioni;
che la richiedeva all'amministratore di condominio le opere necessarie al ripristino Pt_1
del tetto di copertura al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana;
che la situazione era degenerata al punto di dover richiedere, nel mese di dicembre 2020,
l'intervento dei Vigili del Fuoco;
che le copiose infiltrazioni hanno reso impraticabile l'immobile al punto da dover cercare altro alloggio;
che conferivano incarico ad un consulente di fiducia per individuare gli interventi
- pag. 2 di 11 - necessari alla eliminazione dei danni;
che i danni era da attribuirsi in parte al manto di copertura del lastrico solare ed in parte al lucernario, di proprietà di;
Parte_3
che il eseguiva interventi parziali inidonei alla risoluzione delle cause di CP_1
infiltrazione;
che vani sono risultati tutti i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, concludeva come in atti:
“accertata la responsabilità del in persona Controparte_3
dell'amm.re p.t., se del caso in solido, alla Sig. , ovvero ciascuno per Parte_3
quanto di propria competenza, in via esclusiva ovvero concorrente, nella produzione del lamentati eventi, condannare gli stessi all'esecuzione di tutte le opere finalizzate e necessarie alla risoluzione delle cause di infiltrazione di acqua piovana, nonché al ristoro di tutti i danni subiti dagli istanti, tutti consequenziali ai lamentati eventi, nessuno escluso, compresi quelli derivanti dalla locazione di altro immobile, per impraticabilità dell'abitazione, e dunque al pagamento della somma complessiva, che in ogni caso si presume nel valore inferiore ad € 52.000,00, oltre il pagamento delle spese processuali, per costi, compensi, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Si costituiva in giudizio che contestava in fatto e in diritto la Parte_3
ricostruzione attorea e ne chiedeva il rigetto con argomentazioni variamente articolate, concludendo come in atti:
“Piaccia all' On.le Giudice adito, per tutto quanto esposto in atto, contrariis rejectis:
- in via preliminare, di essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 269 cpc, a chiamare in causa la società , in persona del suo l.r.p.t., p. iva Controparte_2
e cf con sede in Basiglio (MI) alla via Sforza, Palazzo P.IVA_1 P.IVA_2
Meucci e che venga disposto il differimento della prima udienza di comparizione, sempre a norma dell'articolo 269 cpc, allo scopo di consentire la citazione del terzo in giudizio nei termini di legge di cui all'articolo 163 bis cpc e di permettere la relativa costituzione in giudizio;
- pag. 3 di 11 - - in via del tutto preliminare ed assorbente dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della domanda;
- per il merito, rigettare la domanda avanzata nei confronti della convenuta, perché del tutto infondata e indimostrata in fatto e in diritto, accertato e dichiarato che le infiltrazioni lamentate (se sussistenti) non provengono dal lucernario di sua proprietà e che pertanto i danni consequenziali (laddove accertati) non sono alla stessa in nessun modo addebitabili;
- nella denegata ipotesi di accertamento del danno e nella ancor più denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della dottoressa , graduare la Parte_3
responsabilità di quest'ultima e la eventuale condanna risarcitoria in ragione della corresponsabilità degli attori ai sensi degli artt. 1127 c.c., art.1175 c.c., art. 2055 c.c. e art. 2056 c.c., per tutto quanto ampiamente esposto in atto;
- sempre per il merito, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della resistente, accertare e dichiarare che la società , in Controparte_2 persona del suo l.r.p.t., è tenuta a manlevare, in virtù del contratto n. polizza 20037622, sottoscritto in data 13/11/2019, la dottoressa da ogni pretesa attorea, Parte_3
condannando la stessa società, in persona del suo l.r.p.t., a rifondere al convenuto quanto sarà tenuto a pagare eventualmente agli attori;
- in via istruttoria, si chiede il rigetto della richiesta di CTU, del tutto esplorativa, e di essere ammessi alla prova testimoniale diretta e contraria, con i testimoni e sulle circostanze di fatto di cui al presente atto, di cui agli atti di controparte e su quelle che verranno indicate nei termini processuali;
- il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione.”
Il , parimenti costituitosi in giudizio, a sua volta Controparte_1 contestava totalmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. In particolare, precisava che tra le stessi parti vi era stato un ricorso ex art. 696 cpc, conclusosi con declaratoria di inammissibilità. Rilevava, altresì, che nelle more del giudizio erano stati eseguiti molteplici interventi volti alla risoluzione dei problemi e che eventuali ed ulteriori danni dipendevano dall'adiacente lucernaio, posto a monte rispetto alla pendenza della falda del
- pag. 4 di 11 - tetto, di proprietà esclusiva di , che non era stato oggetto di alcun intervento Parte_3
da parte del CP_1
Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni:
“Per tutto quanto fin qui esposto piaccia all'Ill.mo Tribunale:
1)dichiarare inammissibile ed in ogni caso infondata la domanda attrice nei confronti del convenuto e come tale rigettarla;
CP_1
2) in via gradata chiede, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere a qualsivoglia titolo il convenuto corresponsabile di quanto contestato con CP_1
l'altra convenuta sig.ra , procedersi alla ripartizione delle conseguenze del Parte_3
fatto produttivo del danno secondo il grado delle colpe rispettivamente addebitabili a ciascun convenuto, ai fini del regresso nell'ambito del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.;
3) con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.”
Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa, si costituiva la
[...]
la quale, nell'opporsi a quanto dedotto dagli attori, dato atto CP_2
dell'operatività della polizza, deduceva che, in seguito a denuncia di sinistro effettuata dall'assicurata nel mese di dicembre 2020, effettuava un sopralluogo per verificare lo stato degli immobili. Dalla relazione del fiduciario incaricato emergeva che i danni non erano riconducibili alla responsabilità dell'assicurata, o ad infiltrazioni dovute al lucernario dell'immobile presente nel bagno, ma al diffuso stato di incuria della copertura condominiale.
Pertanto, ritenuta infondata la domanda concludeva in tali testuali termini:
"Vorrà, pertanto, l'adito Tribunale così provvedere:
1)nel merito, rigettare tutte le domande formulate dagli attori nei confronti dell'Assicurata, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che sprovviste di prova, per i motivi meglio espressi in narrativa, e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'Assicurata nei confronti della Compagnia;
2) in via subordinata, dichiarare - per le ragioni meglio espresse in narrativa - escluso il
- pag. 5 di 11 - risarcimento per i danni patiti dagli attori, che gli stessi avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), ovvero diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227, comma
1, c.c.); escludere o limitare, conseguentemente, la garanzia a cui è tenuta la Compagnia nei confronti dell'Assicurata;
3) nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisasse la fondatezza delle domande degli attori, disporre che il risarcimento, che dovesse essere loro riconosciuto, sia corrisposto in misura proporzionale tra l'Assicurata - sulla scorta delle condizioni di assicurazione della Polizza - ed il , in ragione delle rispettive responsabilità come CP_1
accertate;
4) con vittoria delle spese, anche generali, e competenze del giudizio, con Iva e Cpa.”
La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurita integralmente l'attività istruttoria, all'odierna udienza, ascoltata la discussione orale delle parti all'esito della camera di consiglio, il Tribunale procede alla decisione del giudizio mediante lettura pubblica della sentenza.
In buona sostanza, parte attrice, a fronte di copiose infiltrazioni di acqua nel proprio appartamento, propone al Tribunale, in primo luogo, una domanda volta alla condanna alla eliminazione delle cause delle dette infiltrazioni, nonché altra domanda risarcitoria, volta a riparare le conseguenze economiche pregiudizievoli patite.
A tal fine, gli attori allegano il verificarsi di ingenti infiltrazioni d'acqua, con danni non solo all'immobile, ma anche alla mobilia presente nello stesso, abitato, tra l'altro, da minori.
Siffatta circostanza, ad avviso del Tribunale, ha trovato nel vaglio di merito adeguato riscontro probatorio in primis attraverso la documentazione fotografica prodotta e la perizia di parte, dalle quale è possibile evincere la presenza di un significativo fenomeno infiltrativo (cfr. allegati agli atti).
È stata, altresì, espletata attività istruttoria con l'escussione testimoniale.
- pag. 6 di 11 - Il teste confermava la presenza delle infiltrazioni e dichiarava: “sono stato Tes_1
incaricato come tecnico per redigere una consulenza dalla per l'immobile in Pt_1 [...]
all'ultimo piano. Posso dire che ricordo con precisione che il CP_1 CP_1 ha fato degli interventi ma non saprei che tipologia di interventi. Non ricordo quando i detti interventi furono eseguiti. Non ho avuto modo di visionarie successivamente l'immobile e dunque non so riferire se le infiltrazioni sono cessate o meno.”
Il teste , incaricato dal condominio quale tecnico di fiducia, interrogato Testimone_2 sui capitoli di prova dichiarava: “All'inizio del 2021 il effettuo dei lavori di CP_1 impermeabilizzazione del tetto a falda. Questi interventi sebbene reiterati ed eseguiti a mio giudizio tecnico a regola d'arte non sortivano alcun effetto favorevole, e furono estesi fino ad un lucernaio esistente sulla falda inclinata. Nonostante tale intervento i fenomeni infiltrativi continuarono. Anche in seguito a saggi effettuati a monte del lucernaio si mostrava un solaio del tutto asciutto anche in seguito a giorni di eventi meteorici di pioggia. Gli interventi del ripeto hanno interessati la parte fino alla falda al CP_1 suo bordo inferiore e per zona ampiamente sovrastane il punto di manifestazione del fenomeno. Ricordo di aver effettuato accessi nell'immobile di allora proprietà Parte_4
nel periodo fine 2020 inizio 2021 ma non ricordo con esattezza il mese. Si tratta
[...] di un periodo comunque coincidente alle verifiche preliminari per la relazione che ho citato ed ho riscontrato nell'immobile citato fenomeni di infiltrazione e ricordo che i detti fenomeni coinvolgevano due distinte zone una corrispondente al bagno ed all'adiacente cucina dell'appartamento ed un'altra corrispondete aduna stanza da letto quest'ultima sottoposta alla falda inclinata di cui alla relazione del 12.05. da me confermata. Non ricordo la questione se le infiltrazioni riguardavano o anche il salone o meno. In un momento successivo al febbraio 2021 ho riscontro la modifica della fattura del lucernaio di proprietà della cioppa posto sulla falda inclinata a monte detta. Non ho svolto accessi in proprietà successivamente alle dette attività” Pt_1
La teste , tecnico di fiducia di , preliminarmente confermava la Tes_3 Parte_3
relazione tecnica redatta e precisava: “Sono stata in proprietà poco Parte_4 precedente al 19.05.2021 data della perizia. Ho avuto modo di constatare infiltrazioni nella detta proprietà: in particolare ricordo una stanza era una cameretta confinante con proprietà della . Una muratura presentava manifestazioni di un'avvenuta Pt_3
- pag. 7 di 11 - infiltrazione con macchia estesa ma non posso dire se fosse la parete ancora umida o meno: certo ricordo la macchia. mi fece vedere anche altri punti di infiltrazioni: Pt_1 ricordo l'ingresso.” Ed ancora: “Nel luglio 2021 le macchie di umidità in proprietà
erano tutt'ora presenti tanto che abbiamo trovato il punto di Parte_4
infiltrazione proveniente da una fessura, crepa nel manto di impermeabilizzazione della falda all'estradosso del tetto. Posso dire che già dai balconi si potevano vedere le discontinuità del manto con potenziali crepe che furono poi confermato in sede di accesso e con il rinvenimento del punto di infiltrazione cui ho detto prima”.
La presenza delle infiltrazioni è confermata anche dal teste , il quale Testimone_4
dichiarava: “Ho eseguito circa 4 anni fa lavori in proprietà degli attori. In CP_1
nel comune di all'ultimo piano. In occasione di detti lavori verificai che
[...] CP_1
tutte le parti confinati con la cameretta;
la camera della ragazza era tutta piena di umidità. Erano proprio nere le pareti ed addirittura vi era la muffa. L'intonaco era cadente. Le pareti erano umide ed in tufo che risente dell'umidità ed andava rifatto l'intonaco con materiali specifico della mapei. Le pareti comunque dovevano prima essere lasciate asciugare.” Aggiungendo: “Io in occasione dei lavori salii sopra al solaio per vedere ed ebbi modo di constatare una guaina moto trascurata con parecchie lesioni prive di manutenzione per la mancanza di pittura bituminosa necessaria.” Ed inoltre:
“Durante l'esecuzione dei lavori vicino al finestrino uscivano ancora delle gocce di acqua per finestrino intendo il lucernaio. Il finestrino si vede dall'interno della casa
”. Parte_4
Le testimonianze, ad avviso del Giudice, sono quanto mai attendibili, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui i testi riferiscono per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto in maniera del tutto attendibile e manifestano un “racconto” genuino e privo di contraddizioni o cd. “esagerazioni” narrative.
In sostanza tutti i testimoni escussi hanno confermato la presenza delle infiltrazioni.
È stata, altresì, disposta CTU con la nomina dell'ing. . Persona_1
Orbene il consulente nominato dal Tribunale – dato atto, nel proprio elaborato, di aver rinvenuto l'espletamento di lavori (pag. 7) «e l'avvenuta eliminazione dei danni», nonché dell'avvenuta alienazione dell'immobile per cui è causa (pag. 8) – evidenziava non solo
- pag. 8 di 11 - l'effettiva sussistenza del fenomeno di infiltrazione, ma ne chiariva altresì l'eziologia, come espressamente richiesto dal Tribunale: “Sulla base delle informazioni raccolte durante la fase peritale e specialmente dall'attenta analisi di tutta la documentazione incluse tutte le perizie dei tecnici di parte , e si vuol Pt_1 Parte_3 CP_1
qui individuare la possibile causa delle infiltrazioni. La copertura piana ricavata in prossimità dell'ingresso ha pertanto una quota più bassa di quella della line di colmo della copertura del ed anche un piccolo parapetto sul lato che dà sul retro. CP_1
Ciò ha molto probabilmente reso molto difficoltoso il defluire naturale delle acque meteoriche che permanendo a lungo hanno dato luogo alle infiltrazioni sottostanti più precisamente nella zona dell'ingresso, parte della cucina e del WC. La copertura inclinata presentava invece due punti deboli di possibile entrata dell'acqua. Il primo era il lucernario di proprietà esclusiva di il quale come molti lucernari Parte_3 potrebbe permettere delle infiltrazioni lungo i bordi di innesto sulla copertura in caso di esecuzione mancante o non a regola d'arte del risvolto dell'impermeabilizzazione. Il secondo era la discontinuità del manto bituminoso in linea orizzontale, ovvero opposto al verso della pendenza della copertura, situata a pochi centimetri a valle del lucernario di (vedi foto n 11 relazione tecnica Ing. del 26-11-21). Per quanto Parte_3 Tes_2 riguarda la copertura inclinata, le parti hanno proceduto ad una prova di allagamento in data 28.07.21 come documentata dal documento agli atti (vedi documento
07.Osservazioni accesso agli atti) in cui si è proceduto ad allagare per un tempo consono prima solo una parte a valle del lucernario, poi solo l'area attorno al lucernario, ed infine la parte di lato del lucernario che faceva defluire l'acqua solo dove presente la discontinuità del manto. Il risultato, come dichiarato nel documento, è che ci sono state evidenti entrata d' acqua soltanto quando è stata allagata l'area con discontinuità del manto che pertanto può essere indicata come la causa dei danni del corridoio e stanzetta”.
Il CTU, attraverso argomentata consulenza indica – alla luce del sapere tecnico – la causa delle dette infiltrazione descrivendo le modalità con le quali si sono determinate la stesse e riferendole al lastrico in stato di sostanziale degrado manutentivo.
Sempre rispondendo ai quesiti formulati dal tribunale circa la rimozione del fenomeno infiltrativo il CTU precisava: “Come già riferito in precedenza, al momento i lavori di
- pag. 9 di 11 - ripristino dell'impermeabilizzazione risultano conclusi e non si lamentano ulteriori infiltrazioni”.
Ciò posto, parte attrice, all'udienza del 02.11.2022 espressamente dichiarava: “In particolare in relazione ai danni richiesti in relazione alla porzione di ingresso dell'appartamento, come descritti in citazione esclusivamente imputabili al CP_1 rinuncia a tale pretesa. Gli istanti confermano di proseguire nel presente giudizio esclusivamente per la domanda concernente danni e pretese inerenti la zona dell'appartamento camere da letto e disimpegno e spazi contigui”.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie esaminate, non sussiste dubbio ragionevole che la parte resistente debba risarcire il danno patito dagli attori per effetto delle infiltrazioni d'acqua piovana che hanno interessato l'appartamento di cui è causa pregiudicando lo stesso.
Acclarata la sussistenza delle infiltrazioni e la riferibilità delle stesse al lastrico solare, con fondatezza della pretesa risarcitoria nei confronti del occorre CP_1 soffermarsi sulla relativa quantificazione.
La valutazione del CTU è condivisa dal Tribunale, in quanto nella relazione peritale non solo è descritto diffusamente il fenomeno infiltrativo, ma sono anche analizzati i necessari rimedi, con specificazione delle singole lavorazioni, suddivise per aree interessate dai fenomeni infiltrativi, ed indicazione del costo dei lavori necessari per l'eliminazione dei danni.
Il computo economico prospettato dal CTU appare conforme ed adeguato agli standard tecnici delle lavorazioni come indicate nella relazione peritale ed, in tale prospettiva, del tutto condivisibile.
In tale prospettiva, va riconosciuta agli attori la somma di euro 4.371,00 oltre i.v.a. per danni patiti all'immobile (Danni alla stanzetta, disimpegno e living provenienti da una zona sovrastante dalla falda inclinata, in corrispondenza una discontinuità del manto impermeabilizzazione, successivamente eliminata); quantificazione ritenuta dal Tribunale del tutto congrua, anche alla luce del percorso motivazionale proposto dal CTU, anche sulla scorta della rinunzia di parte attrice al capo della domanda relativo al risarcimento
- pag. 10 di 11 - dei danni relativi alla porzione di ingresso dell'appartamento, come precisato dal difensore di parte attrice in atti. Sulla predetta somma sono dovuti interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Resta da analizzare il regime di governo delle spese di lite della vicenda processuale complessivamente considerata.
Le stesse seguono la soccombenza, non essendovi ragioni che possano consentirne la deroga.
Le spese di consulenza come liquidate con separato decreto vengono poste definitivamente a carico del convenuto condominio, in forza del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara la responsabilità del convenuto -compiutamente CP_1
identificato in atti - in ordine ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 4.371,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna il medesimo convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che liquida nella misura di € 545,00 per spese ed € 3.809,00 compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente le spese di consulenza, come liquidate, a carico del medesimo convenuto, condannando lo stesso alla rifusione in favore degli attori CP_1
di quanto da questi anticipato in corso di causa;
4) compensa tra le altre parti le spese di lite.
Il Giudice
Dott. Francesco Cavallaro
- pag. 11 di 11 -