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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1366/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012032857 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012032857 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012032857 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, n. 1366/25, il Notaio Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione con codice atto n° 25012032857, notificato in data 31/03/2025, con cui è stato richiesto, in relazione all'atto notarile del
22/01/2025, repertorio Dati notarili_1 registrato in via telematica il 04/02/2025 al n. 3797 serie 1T, presso il competente ufficio dell'ADE di Palermo, il pagamento dell'importo € 1.000,00 a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale applicata alla fattispecie negoziale di cui al citato atto (compravendita).
Assume parte ricorrente sussistenti i requisiti del trattamento impositivo agevolato stante il vincolo di pertinenzialità impresso con l'atto di compravendita.
Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato.
All'udienza del giorno 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Per la tassazione dell'atto di compravendita del 07/01/2025, repertorio Dati notarili_2 registrato in via telematica il 22/01/2025 al n. 2154 serie 1T si è chiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dall'art. 9, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n. 601 nella cui categoria rientra il soggetto acquirente.
L'Agenzia delle Entrate tassa l'atto sulla base delle risultanze catastali ove i fabbricati risultano appartenere alla categoria catastale A/4 ritenendo difettare il carattere della ruralità.
Orbene tale rilevanza solo formale deve ritenersi superata dal fatto che detti fabbricati sono dedotti in atto come pertinenze del terreno agricolo [per entrambi si legge testualmente in atto “costituente pertinenza del terreno sopra descritto e strumentale alla conduzione dello stesso”], si da formare, unitariamente considerati con quest'ultimo (i.e. con il terreno agricolo), il c.d. fondo rustico.
La stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione ADE (Direzione Centrale Normativa) n. 26/E del 26 marzo 2015, precisa la nozione di fondo rustico: “A tale nozione, intesa quale appezzamento di terreno agricolo comprensivo, eventualmente, dei beni accessori quali, ad esempio, i fabbricati destinati ad abitazione delle persone addette alla coltivazione delle terre, nonché dei loro familiari, ovvero fabbricati destinati al ricovero degli animali, dei prodotti, delle scorte, ecc., occorre, quindi, fare riferimento per l'individuazione dei beni cui è applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il medesimo trattamento previsto per il trasferimento del terreno agricolo”.
Ed anche la giurisprudenza è orientata nel senso che un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). In sostanza per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica-funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola quali le costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali. Vanno considerati, quindi, fabbricati rurali di servizio quelli strumentali alle attività agricole e connesse ex 2135 c.c., incluse le costruzioni rurali adibite ad uffici dell'azienda agricola, agriturismo nonché gli immobili ad uso abitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazione dell'imprenditore agricolo o conviventi a suo carico.
Nel caso in specie sono soddisfatti due criteri entrambi i criteri, quello del vincolo funzionale (art. 817 C.
c.) L'immobile risulta essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento del terreno agricolo e quello dalla posizione topografica il fabbricato insiste sul terreno oggetto di compravendita.
Su tale ultimo punto la giurisprudenza recente ha esteso l'applicabilità dell'agevolazione (in particolare la
Cassazione, Sentenza n. 719/2025) stabilendo che prevale il criterio funzionale: l'agevolazione spetta anche se il fabbricato è separato dal terreno, purché sia situato nello stesso comune o in comuni limitrofi e serva effettivamente l'attività agricola del fondo.
Si deve pertanto, ritenere applicabile l'agevolazione invocata in ragione del vincolo pertinenziale e della conseguente individuazione di un c.d. fondo rustico.
Il ricorso può, pertanto, essere accolto.
Stante i dubbi interpretativi si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 08 Gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1366/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012032857 REGISTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012032857 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25012032857 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, n. 1366/25, il Notaio Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione con codice atto n° 25012032857, notificato in data 31/03/2025, con cui è stato richiesto, in relazione all'atto notarile del
22/01/2025, repertorio Dati notarili_1 registrato in via telematica il 04/02/2025 al n. 3797 serie 1T, presso il competente ufficio dell'ADE di Palermo, il pagamento dell'importo € 1.000,00 a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale applicata alla fattispecie negoziale di cui al citato atto (compravendita).
Assume parte ricorrente sussistenti i requisiti del trattamento impositivo agevolato stante il vincolo di pertinenzialità impresso con l'atto di compravendita.
Chiede, pertanto, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato.
All'udienza del giorno 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Per la tassazione dell'atto di compravendita del 07/01/2025, repertorio Dati notarili_2 registrato in via telematica il 22/01/2025 al n. 2154 serie 1T si è chiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dall'art. 9, comma 2, del DPR 29 settembre 1973 n. 601 nella cui categoria rientra il soggetto acquirente.
L'Agenzia delle Entrate tassa l'atto sulla base delle risultanze catastali ove i fabbricati risultano appartenere alla categoria catastale A/4 ritenendo difettare il carattere della ruralità.
Orbene tale rilevanza solo formale deve ritenersi superata dal fatto che detti fabbricati sono dedotti in atto come pertinenze del terreno agricolo [per entrambi si legge testualmente in atto “costituente pertinenza del terreno sopra descritto e strumentale alla conduzione dello stesso”], si da formare, unitariamente considerati con quest'ultimo (i.e. con il terreno agricolo), il c.d. fondo rustico.
La stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione ADE (Direzione Centrale Normativa) n. 26/E del 26 marzo 2015, precisa la nozione di fondo rustico: “A tale nozione, intesa quale appezzamento di terreno agricolo comprensivo, eventualmente, dei beni accessori quali, ad esempio, i fabbricati destinati ad abitazione delle persone addette alla coltivazione delle terre, nonché dei loro familiari, ovvero fabbricati destinati al ricovero degli animali, dei prodotti, delle scorte, ecc., occorre, quindi, fare riferimento per l'individuazione dei beni cui è applicabile, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il medesimo trattamento previsto per il trasferimento del terreno agricolo”.
Ed anche la giurisprudenza è orientata nel senso che un fabbricato posseduto ed utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale (anche se oggettivamente non è pertinenza del terreno). In sostanza per il terreno agricolo prevale quindi una visione economica-funzionale, per cui il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola quali le costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali. Vanno considerati, quindi, fabbricati rurali di servizio quelli strumentali alle attività agricole e connesse ex 2135 c.c., incluse le costruzioni rurali adibite ad uffici dell'azienda agricola, agriturismo nonché gli immobili ad uso abitativo, tali essendo quelli utilizzati quale abitazione dell'imprenditore agricolo o conviventi a suo carico.
Nel caso in specie sono soddisfatti due criteri entrambi i criteri, quello del vincolo funzionale (art. 817 C.
c.) L'immobile risulta essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento del terreno agricolo e quello dalla posizione topografica il fabbricato insiste sul terreno oggetto di compravendita.
Su tale ultimo punto la giurisprudenza recente ha esteso l'applicabilità dell'agevolazione (in particolare la
Cassazione, Sentenza n. 719/2025) stabilendo che prevale il criterio funzionale: l'agevolazione spetta anche se il fabbricato è separato dal terreno, purché sia situato nello stesso comune o in comuni limitrofi e serva effettivamente l'attività agricola del fondo.
Si deve pertanto, ritenere applicabile l'agevolazione invocata in ragione del vincolo pertinenziale e della conseguente individuazione di un c.d. fondo rustico.
Il ricorso può, pertanto, essere accolto.
Stante i dubbi interpretativi si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 08 Gennaio 2026
Il Giudice Monocratico