Ordinanza collegiale 25 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/04/2026, n. 7017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7017 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05116/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5116 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Corbo, Juljana Dushaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Corbo in Brescia, via Lattanzio Gambara 42;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego della cittadinanza italiana emesso in data 20/12/2019 e notificato in data 04/03/2020 (-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 16 febbraio 2015.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. del 20 dicembre 2019, ha respinto la domanda, visto il rapporto informativo della competente Questura da cui è emersa a carico del richiedente una CNR del 10.02.2016 - Staz. CC Lonato (BS) per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico art. 483 CP.
L’Amministrazione nella motivazione del diniego ha peraltro rappresentato che, a fronte della comunicazione all’istante del preavviso di rigetto ex art. 10- bis in data 17 gennaio 2019, ricevuta il 28 gennaio 2019, “ il richiedente non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo nei termini stabiliti dalla legge ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, visto che la Pubblica Amministrazione non avrebbe assicurato nel procedimento de quo vari principi costituzionali (ex art. 97 comma 2 Cost.) ed in particolare quello di economicità, per non avere valutato adeguatamente gli elementi a sua disposizione, anche quelli introdotti con la memoria integrativa di riscontro al preavviso di rigetto, inviata con pec del 23 aprile 2019, visto che il termine di giorni dieci ex. art. 10 L.241/90 per il deposito di memorie integrative non è un termine perentorio.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso anche alla luce dei nuovi certificati penali, ivi prodotti, attestanti l’assenza di qualsiasi procedimento penale o condanna a carico dell’istante.
A seguito degli incombenti istruttori disposti con ordinanza collegiale n. 21036/2025, il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. - Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui il ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione risulta aver omesso di valutare le osservazioni trasmesse oltre i termini di legge.
Nel caso di specie, segnatamente. è stato comprovato documentalmente in atti che, in riscontro al preavviso di rigetto ricevuto il 28 gennaio 2019, l’istante ha trasmesso all’indirizzo pec indicato nella suddetta comunicazione e seguendo le indicazioni ivi previste (specificazione, nell’oggetto, del numero K10/ identificativo della pratica) la propria memoria difensiva, anche se oltre la scadenza del termine ordinatorio di 10 giorni assegnato, ma, in ogni caso, con anticipo rispetto all’emissione del decreto 20 dicembre 2019 conclusivo del procedimento (v. osservazioni trasmesse con pec del 23 aprile 2019 e pec di risposta del Ministero del 17 maggio 2019 - attestante l’acquisizione della documentazione -, rispettivamente Allegati 2 e 3 al Ricorso).
La p.a. non ha spiegato alcuna difesa sul punto, nemmeno a seguito dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 21036/2025, con cui è stata disposta, tra l’altro, anche l’acquisizione di eventuali elementi sul punto.
Orbene, il Collegio osserva che, per prevalente e condivisa giurisprudenza, il termine di dieci giorni dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, che persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, ai fini della presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, non è perentorio, stante la mancanza di espressa qualificazione in tal senso contenuta nella legge. Ne consegue che le osservazioni degli interessati ancorché tardive - purché trasmesse prima dell’adozione del provvedimento o, al più, della chiusura della fase istruttoria - rispetto al suddetto termine, devono essere valutate dall'amministrazione procedente.
In definitiva, se l'amministrazione deve necessariamente attendere il decorso del termine di dieci giorni, è, però, comunque tenuta a valutare le osservazioni pervenute tardivamente qualora adotti il provvedimento in un momento successivo, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
Tale è anche la situazione che ricorre nel caso di specie: il preavviso di diniego del 17 gennaio 2019 è stato ricevuto dall’interessato in data 28 gennaio 2019 e il provvedimento reiettivo, qui impugnato, è stato emesso in data 20 dicembre 2019. Tra lo spirare del termine ex art. 10- bis e l'adozione del provvedimento conclusivo sono, dunque, trascorsi diversi mesi, durante i quali l’autorità procedente avrebbe potuto, assicurando l’esercizio del contraddittorio procedimentale, tenere conto delle osservazioni con cui il richiedente contestava l’addebito della CNR per falsità ideologica ex art. 483 c.p. alla luce delle risultanze di tutti i certificati penali acquisiti. Dette osservazioni, in effetti, anche se tardive, sono state trasmesse tramite pec in data 23 aprile 2019 e sicuramente acquisite dall’autorità procedente alla data 17 maggio 2019 - visto il contenuto (“ Documentazione acquisita ”) della pec di risposta di pari data inviata al difensore del richiedente - quindi almeno sette mesi prima dell’adozione della determinazione finale.
Deve, dunque, ritenersi integrata la violazione dell’art. 10- bis , sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sul punto, ex pluris T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29.01.2014, n. 1154).
Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, rappresentando il preavviso di rigetto una modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta “anticipare” l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834).
In ogni caso, si rende opportuno rammentare che “ l'accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” , pertanto “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il IC non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all'amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da ciò discendendo che l’Amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull'istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Consiglio di Stato, n. 2330/2018).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Le specificità della fattispecie trattata, consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO TT, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
AN IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IC | LO TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.