Versione
3 aprile 1975
3 aprile 1975
Art. 45. (Decorrenza)
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.
Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.
Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 29/01/2004, n. 62Provvedimento: […] Anche l' INPS si era costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione della Corte dei conti e, in via gradata, la carenza di legittimazione passiva dell' INPS, in quanto l' effettivo “titolare della gestione liquidatoria dell' ENPI, del cui fondo integrativo si tratta, è il Ministero del tesoro, Ispettorato gestione enti disciolti, che ha provveduto alla restituzione dei contributi versati al menziona to fondo”. Nel merito aveva sostenuto l'infondatezza del ricorso, alla luce del chiaro disposto dell' articolo 14 e della inconferenza del richiamo all' articolo 45 della legge n. 70 del 1975.Leggi di più...
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