Articolo 45 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 44
Versione
3 aprile 1975
Art. 45. (Decorrenza)

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1973.
Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione dell'accordo sindacale, di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari ed i trattamenti economici vigenti.

Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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