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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3277/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Conti;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SC IO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo, fin da ora, a prestarsi reciprocamente rispetto e potranno modificare la loro residenza dandosene immediata comunicazione.
2) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà stabile Per_1 collocazione presso la madre, nell'ex abitazione coniugale sita a Senigallia (AN), Frazione
Marzocca, S.A.M. De' Liguori n. 6, che rimarrà assegnata alla IG.ra unitamente Pt_1 ai suoi arredi e quant'altro al suo interno presente (esclusi, ovviamente, i beni personali propri del IG. , la quale vi continuerà ad abitare e risiedere assieme alla figlia Pt_2 minore.
In particolar modo, i genitori, in attuazione dell'affido condiviso, concorderanno le scelte e l'indirizzo della educazione, istruzione e formazione della figlia, il tutto nel preminente interesse della minore e nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
- 1 - Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Qualora i genitori dovessero avere Per_1 posizioni contrastanti in ordine alle decisioni attinenti le questioni di straordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo: scelta della scuola, di uno sport), nessuno dei due potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro.
3) Il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia minore, nonché a week-end alterni al termine delle eventuali lezioni scolastiche, con prelevamento il sabato dopo la scuola e rientro la domenica entro e non oltre le ore 19:00.
4) Per il periodo estivo rimarranno le consuete modalità di visita, ove il padre potrà stare con la figlia anche per un periodo di almeno n. 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente con la IG.ra entro il 30 giugno di ogni anno, mentre per Pt_1 le festività (es. Natale, Pasqua, 25 aprile, 1° novembre, etc…), , salvo diverso accordo Per_1 intercorso tra i genitori, trascorrerà queste a periodi alternati, in modo tale che quello dei due genitori che non abbia trascorso con la figlia minore il giorno di Natale possa trascorrere con lei il giorno di Pasqua e viceversa. In particolare, nel periodo natalizio (dal
23.12 al 06.01), la figlia minore, sempre salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà un egual periodo con il padre e con la madre. Lo stesso dicasi anche per il periodo delle vacanze pasquali (durata 6 giorni), ove la minore trascorrerà tre giorni da concordare con un genitore ed i restanti tre giorni con l'altro.
5) Entrambe le parti concordano che in caso di temporaneo impedimento ad assistere direttamente la figlia, ciascun genitore farà riferimento all'altro, che se ne occuperà compatibilmente con gli impegni già assunti.
6) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia , fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma Per_1 Per_2 mensile di € 350,00 (trecentocinquanta//00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
7) Il IG. inoltre, contribuirà nella misura del 70% al pagamento delle spese Pt_2 straordinarie relative alla figlia, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, da intendersi come tali quelle indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ancona con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona. Dette spese verranno
- 2 - rimborsate al genitore che le avrà eventualmente anticipate mediante semplice esibizione di ricevuta/fattura/scontrino.
8) L'assegno unico per la figlia a carico sarà percepito integralmente dalla IG.ra , Pt_1 con rinuncia del IG. a qualunque pretesa in merito. Pt_2
9) Quanto agli obblighi di mantenimento tra i ricorrenti, stante la disparità economica sussistente tra gli stessi, il IG. verserà alla coniuge più debole IG.ra , a titolo Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 125,00
(centoventicinque//00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi anch'essa entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
Si precisa che, quanto alle questioni economiche tutte tra le parti, anche quelle di cui ai punti sopra menzionati da 6) a 9), le stesse risultano reciprocamente soddisfatte sino al corrente mese di luglio 2025.
10) Per quanto concerne gli ulteriori aspetti patrimoniali tra le odierne parti per cui è causa,
i ricorrenti prevedono che la casa coniugale sita a Senigallia (AN), Frazione Marzocca,
S.A.M. De' Liguori n. 6, censita al N.C.E.U. del ridetto Comune al Foglio 19, mappale 709, sub. 5, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita euro 312,46, rimarrà assegnata alla IG.ra
, unitamente ai suoi arredi e quant'altro al suo interno presente, Parte_1 esclusi, ovviamente, i beni personali propri del IG. che verranno da quest'ultimo Pt_2 asportati dall'abitazione entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente atto. Entro detta data, il IG. si obbliga a trasferirsi definitivamente presso altra Pt_2 abitazione di sua scelta e di cui dovrà fornire indirizzo alla coniuge, ivi trasferendovi anche la residenza, con obbligo, inoltre, all'asporto di tutti i suoi beni personali ancora presenti nell'abitazione coniugale e consegna alla IG.ra , allo spirare del termine sopra Pt_1 indicato di giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, della copia delle chiavi dell'immobile coniugale in suo possesso.
Resta inteso che dal momento dell'effettiva assegnazione della casa coniugale alla IG.ra
, mediante voltura del contratto di locazione in essere, quest'ultima si accollerà tutte Pt_1 le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua e servizio internet) e la tassa rifiuti
(TARI).
11) I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale dell'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 10), l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi degli artt. 10
e 19, L. n. 74/1987, circolari n. 18/E del 29.05.2013 e n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia
- 3 - delle Entrate e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, così come, del pari, in relazione ad ogni altra statuizione di cui al presente ricorso.
12) Al fine di cui ai punti nn. 10) e 11) di cui sopra, i ricorrenti dichiarano che l'assegnazione della casa coniugale sita a Senigallia (AN), Frazione Marzocca, S.A.M. De' Liguori n. 6, censita al N.C.E.U. del ridetto Comune al Foglio 19, mappale 709, sub. 5, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita euro 312,46, in favore della IG.ra , è Parte_1 connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
13) I conti correnti intestati in via esclusiva ai coniugi rimarranno di proprietà esclusiva degli stessi, mentre relativamente a quello cointestato tra Loro, il relativo saldo attivo verrà equamente diviso tra gli stessi e, all'esito di detta pari suddivisione, il IG. si impegna Pt_2
a recedere dallo stesso, lasciando in esclusiva titolarità alla IG.ra . Pt_1
14) L'autovettura modello AT (doc. n. 7 allegato) rimarrà intestata alla IG.ra , Pt_1 mentre il IG. manterrà la proprietà del veicolo modello UK (doc. n. 8 allegato), Pt_2 con obbligo per ciascuno dei ricorrenti di provvedere autonomamente al pagamento delle spese relative al mezzo rimasto di sua rispettiva proprietà (es. bollo auto, assicurazione, etc.…).
15) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio, ivi compreso l'assenso per l'ottenimento del passaporto per la figlia minore.
16) Le condizioni sopra elencate, salvo che non sia diversamente indicato, avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
17) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, di non aver nulla altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
18) Le spese legali rimarranno integralmente compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Senigallia (AN) il 04/06/2011, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 4 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 10.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie che, per quanto non diversamente concordato, seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Senigallia (AN) il 04/06/2011, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 25, parte 1, serie // dell'anno
2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 5 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3277/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Conti;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
SC IO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo, fin da ora, a prestarsi reciprocamente rispetto e potranno modificare la loro residenza dandosene immediata comunicazione.
2) La figlia verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma avrà stabile Per_1 collocazione presso la madre, nell'ex abitazione coniugale sita a Senigallia (AN), Frazione
Marzocca, S.A.M. De' Liguori n. 6, che rimarrà assegnata alla IG.ra unitamente Pt_1 ai suoi arredi e quant'altro al suo interno presente (esclusi, ovviamente, i beni personali propri del IG. , la quale vi continuerà ad abitare e risiedere assieme alla figlia Pt_2 minore.
In particolar modo, i genitori, in attuazione dell'affido condiviso, concorderanno le scelte e l'indirizzo della educazione, istruzione e formazione della figlia, il tutto nel preminente interesse della minore e nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
- 1 - Entrambi i genitori eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di . Qualora i genitori dovessero avere Per_1 posizioni contrastanti in ordine alle decisioni attinenti le questioni di straordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo: scelta della scuola, di uno sport), nessuno dei due potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro.
3) Il padre potrà vedere la figlia un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della figlia minore, nonché a week-end alterni al termine delle eventuali lezioni scolastiche, con prelevamento il sabato dopo la scuola e rientro la domenica entro e non oltre le ore 19:00.
4) Per il periodo estivo rimarranno le consuete modalità di visita, ove il padre potrà stare con la figlia anche per un periodo di almeno n. 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente con la IG.ra entro il 30 giugno di ogni anno, mentre per Pt_1 le festività (es. Natale, Pasqua, 25 aprile, 1° novembre, etc…), , salvo diverso accordo Per_1 intercorso tra i genitori, trascorrerà queste a periodi alternati, in modo tale che quello dei due genitori che non abbia trascorso con la figlia minore il giorno di Natale possa trascorrere con lei il giorno di Pasqua e viceversa. In particolare, nel periodo natalizio (dal
23.12 al 06.01), la figlia minore, sempre salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà un egual periodo con il padre e con la madre. Lo stesso dicasi anche per il periodo delle vacanze pasquali (durata 6 giorni), ove la minore trascorrerà tre giorni da concordare con un genitore ed i restanti tre giorni con l'altro.
5) Entrambe le parti concordano che in caso di temporaneo impedimento ad assistere direttamente la figlia, ciascun genitore farà riferimento all'altro, che se ne occuperà compatibilmente con gli impegni già assunti.
6) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia , fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma Per_1 Per_2 mensile di € 350,00 (trecentocinquanta//00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
7) Il IG. inoltre, contribuirà nella misura del 70% al pagamento delle spese Pt_2 straordinarie relative alla figlia, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa, da intendersi come tali quelle indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Ancona con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona. Dette spese verranno
- 2 - rimborsate al genitore che le avrà eventualmente anticipate mediante semplice esibizione di ricevuta/fattura/scontrino.
8) L'assegno unico per la figlia a carico sarà percepito integralmente dalla IG.ra , Pt_1 con rinuncia del IG. a qualunque pretesa in merito. Pt_2
9) Quanto agli obblighi di mantenimento tra i ricorrenti, stante la disparità economica sussistente tra gli stessi, il IG. verserà alla coniuge più debole IG.ra , a titolo Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 125,00
(centoventicinque//00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi anch'essa entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
Si precisa che, quanto alle questioni economiche tutte tra le parti, anche quelle di cui ai punti sopra menzionati da 6) a 9), le stesse risultano reciprocamente soddisfatte sino al corrente mese di luglio 2025.
10) Per quanto concerne gli ulteriori aspetti patrimoniali tra le odierne parti per cui è causa,
i ricorrenti prevedono che la casa coniugale sita a Senigallia (AN), Frazione Marzocca,
S.A.M. De' Liguori n. 6, censita al N.C.E.U. del ridetto Comune al Foglio 19, mappale 709, sub. 5, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita euro 312,46, rimarrà assegnata alla IG.ra
, unitamente ai suoi arredi e quant'altro al suo interno presente, Parte_1 esclusi, ovviamente, i beni personali propri del IG. che verranno da quest'ultimo Pt_2 asportati dall'abitazione entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente atto. Entro detta data, il IG. si obbliga a trasferirsi definitivamente presso altra Pt_2 abitazione di sua scelta e di cui dovrà fornire indirizzo alla coniuge, ivi trasferendovi anche la residenza, con obbligo, inoltre, all'asporto di tutti i suoi beni personali ancora presenti nell'abitazione coniugale e consegna alla IG.ra , allo spirare del termine sopra Pt_1 indicato di giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente atto, della copia delle chiavi dell'immobile coniugale in suo possesso.
Resta inteso che dal momento dell'effettiva assegnazione della casa coniugale alla IG.ra
, mediante voltura del contratto di locazione in essere, quest'ultima si accollerà tutte Pt_1 le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua e servizio internet) e la tassa rifiuti
(TARI).
11) I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale dell'assegnazione della casa coniugale di cui al punto 10), l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi degli artt. 10
e 19, L. n. 74/1987, circolari n. 18/E del 29.05.2013 e n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia
- 3 - delle Entrate e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, così come, del pari, in relazione ad ogni altra statuizione di cui al presente ricorso.
12) Al fine di cui ai punti nn. 10) e 11) di cui sopra, i ricorrenti dichiarano che l'assegnazione della casa coniugale sita a Senigallia (AN), Frazione Marzocca, S.A.M. De' Liguori n. 6, censita al N.C.E.U. del ridetto Comune al Foglio 19, mappale 709, sub. 5, categoria A/3, classe 4, vani 5,5, rendita euro 312,46, in favore della IG.ra , è Parte_1 connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi.
13) I conti correnti intestati in via esclusiva ai coniugi rimarranno di proprietà esclusiva degli stessi, mentre relativamente a quello cointestato tra Loro, il relativo saldo attivo verrà equamente diviso tra gli stessi e, all'esito di detta pari suddivisione, il IG. si impegna Pt_2
a recedere dallo stesso, lasciando in esclusiva titolarità alla IG.ra . Pt_1
14) L'autovettura modello AT (doc. n. 7 allegato) rimarrà intestata alla IG.ra , Pt_1 mentre il IG. manterrà la proprietà del veicolo modello UK (doc. n. 8 allegato), Pt_2 con obbligo per ciascuno dei ricorrenti di provvedere autonomamente al pagamento delle spese relative al mezzo rimasto di sua rispettiva proprietà (es. bollo auto, assicurazione, etc.…).
15) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio od al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio, ivi compreso l'assenso per l'ottenimento del passaporto per la figlia minore.
16) Le condizioni sopra elencate, salvo che non sia diversamente indicato, avranno efficacia dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
17) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altro rapporto patrimoniale e dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto, di non aver nulla altro a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
18) Le spese legali rimarranno integralmente compensate tra le parti.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Senigallia (AN) il 04/06/2011, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 4 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 10.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne.
Le parti hanno precisato nel ricorso la disciplina delle spese straordinarie che, per quanto non diversamente concordato, seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Senigallia (AN) il 04/06/2011, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) al n. 25, parte 1, serie // dell'anno
2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
- 5 - Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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