Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00751/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via MAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
del parere negativo n-OMISSIS- reso nell’adunanza n. 3119 del 25 ottobre 2022; del parere di riesame n-OMISSIS- reso nell’adunanza n. 4025 dell’8 maggio 2024 recepito nel decreto di diniego n. 2499 del 14 maggio 2024 emesso dal Ministero della Difesa e notificato a mani del ricorrente in data 17 maggio 2024 con il quale il Ministero della Difesa riteneva che l’infermità “ Esiti di exeresi di carcinoma oncocitario con buona funzionalità residua dell’emuntorio renale ” sofferta dal Generale -OMISSIS- è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio, nonché per quanto occorra di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche incognito agli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AR MA LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO
Il ricorrente è stato arruolato nell’Esercito Italiano dal 1984 e ha preso parte:
- all’operazione “ITALFORALBANIA” in Albania, dal 6 aprile 2000 al 27 settembre 2000, quale capo cellula S4 e dislocato in Durazzo;
- all’operazione “JOINT ENTERPRISE” in Kosovo, dal 9 gennaio 2006 al 19 luglio 2006, quale Ufficiale S2 del Comando 1° Gruppo Tattico e dislocato in Gorazdevac (Peć);
- all’operazione “PRIMA PARTHICA” in Iraq, dal 10 luglio 2018 al 20 marzo 2019, quale capo cellula G4 ITNCC-LAND, dislocato in Erbil e Mosul.
In data 1° febbraio 2021, il ricorrente si sottoponeva a TAC addominale completa e, all’esito della diagnosi di carcinoma oncocitario del 26 febbraio 2021, si sottoponeva a intervento di “ nefrectomia radicale sinistra e linfadenectomia paraortica laparoscopica ” presso la Fondazione Istituto “G. Giglio” di Cefalù, da cui veniva dimesso in data 28 febbraio 2021.
Con referto del 27 aprile 2021, il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Torino evidenziava nel tessuto renale del ricorrente la presenza di sedici metalli pesanti in quantitativo in esubero rispetto ai range identificati sulla base del campione di raffronto Istisan, tra cui l’U238, che emergeva in quantità 2379 volte superiore alla norma.
Con istanza del 19 luglio 2021, il ricorrente inoltrava un’istanza volta al riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e al conseguimento dell’equo indennizzo previsto dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Con decreto n. 2499 del 14 maggio 2024, il Ministero della Difesa rigettava l’istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo sul presupposto del parere n-OMISSIS- del 25 ottobre 2022, come confermato dal successivo parere del 29 febbraio 2024, entrambi resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio, in cui si afferma che l’infermità non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto, in estrema sintesi: a) le neoplasie renali sarebbero associate con elevata probabilità all’esposizione professionale a radiazioni ionizzanti ed a tricloroetilene, in limitata probabilità a cadmio e composti; b) non sussistono nel tipo di prestazioni lavorative rese “ antecedenti occupazionali associabili causalmente alla patologia in GD ”.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- impugnava i detti atti negativi e ne lamentava l’illegittimità perché assunti: a) con eccesso di potere per travisamento del fatto, essenzialmente perché l’amministrazione non avrebbe valutato correttamente il riflesso delle mansioni svolte rispetto all’insorgenza della malattia invalidante; b) con eccesso di potere per contraddittorietà in quanto le relazioni dei comandanti del militare rappresentavano concreti rischi di insorgenza di malattie nel contesto nel quale il ricorrente era obbligato a operare.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e Finanze; il primo spiegando difesa di merito e il secondo richiedendo la sua estromissione dal giudizio perché sprovvisto di legittimazione a contraddire, in quanto il provvedimento definitorio dell’istanza del militare sarebbe stato adottato unicamente dal Ministero della Difesa.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve essere risolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come sollevata dalla difesa erariale.
L’eccezione è fondata.
Nel processo amministrativo, la legittimazione a contraddire spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento conclusivo, non già ad altri organi che siano intervenuti nel procedimento per rendere pareri o altri atti endoprocedimentali imposti dalla legge per l’adozione dell’atto terminativo del procedimento.
In questo senso, rispetto al caso che occupa, il Collegio ritiene che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – non avendo adottato provvedimenti autonomamente incisivi della sfera giuridica del ricorrente, ma solo atti endoprocedimentali (segnatamente, il parere ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 461/2001) – debba essere estromesso dal processo, per cui è ritualmente convenuto il solo Ministero della Difesa.
2. Dal rito al merito, deve essere verificato se, nel caso in esame, l’amministrazione ha errato nel negare l’equo indennizzo al ricorrente perché la patologia è ascrivibile al servizio svolto.
2.1. La risoluzione del merito muove dal corretto inquadramento della presente controversia, che riguarda il riconoscimento dell’equo indennizzo in caso di infermità ai sensi dell’art. 1882 del d.lgs. n. 66/2010 e del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, rispetto a cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., trattandosi di causa di lavoro su personale in regime di diritto pubblico (art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
L’ordinamento riconosce l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo nei casi in cui, per ragioni di solidarietà sociale, ritenga di dover compensare nei limiti dell’interesse negativo la perdita di un consociato che avvenga per fatto lecito di altro soggetto di diritto.
Ciò è coerente con l’art. 1173 c.c. che riconosce l’insorgenza delle obbligazioni, oltre che da contratto o atto illecito, anche “ da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico ”.
L’autonomia concettuale dell’indennizzo rispetto al risarcimento esclude che per il sorgere del primo si possa fare meccanica trasposizione dei principi che fondano il giudizio della responsabilità civile, da atto illecito.
In questo senso – e affrontando il punto nevralgico dell’intera controversia – non è possibile ritenere operante per il riconoscimento dell’indennizzo da causa di servizio il nesso di causalità materiale previsto dall’art. 2043 c.c. (e 40 ss. c.p.) per i casi di responsabilità da atto illecito.
Difatti, in materia, peraltro con specifico riferimento alle malattie insorte in danno di militari italiani impiegati nei Balcani, la giurisprudenza ha di recente affermato che “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ” (Cons. Stato, ad plen., 7 ottobre 2025, n. 15).
2.2. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge:
- che il ricorrente ha partecipato all’operazione “ITALFORALBANIA”, dunque nei Balcani, dal 6 aprile 2000 al 27 settembre 2000, contesto così delineato: “ l’ambiente di lavoro ove insisteva il Contingente sicuramente la si poteva definire “un’area di accampamento priva di ogni sistema di confort e di sicurezza della salute in ambienti di lavoro”. Oggi potremmo affermare che, l’intera area di sedime delle infrastrutture (compound) ed i relativi servizi non potevano essere ritenute a norma quali:
- attività lavorativa svolta senza orario di servizio, sette giorni su sette, senza la possibilità di concedere il “day off”, molto spesso prolungata alla tarda notte, talvolta con la consumazione del pasto (razione K e/o sacchetto viveri) quando possibile, sui luoghi di lavoro quali area atterraggio elicotteri, zona portuale (afflusso/deflusso nave), in condizioni climatiche (40/50 gradi);
- impianto idrico risalente al periodo dell’ultimo conflitto in tubazioni di ferro;
- circolazione interna/strade interne non asfaltate molto polverose;
- immediata vicinanza della spiaggia e del mare inquinato;
- pareti verniciate con polvere di calce,
- esercitazioni a fuoco in poligoni locali;
- aree adibite all’atterraggio degli elicotteri limitrofe all’accampamento;
- area adibita allo stoccaggio dei carburanti per autotrazione limitrofe all’accampamento;
- area dedicata allo stazionamento dei gruppi elettrogeni e le relative cisterne;
- carburanti limitrofe all’accampamento;
- assenza di sistemi di aria calda e fredda;
- rete fognaria priva di sistemi di controllo limitrofe all’accampamento ” (rapporto informativo del 2 ottobre 2021 – all. 7 al ricorso);
- che il -OMISSIS- ha partecipato alla missione “Joint Enterprise” in Kosovo, ancora nei Balcani, dal 9 gennaio 2006 al 19 luglio 2006; contesto nel quale “ ha garantito il mantenimento dei mezzi e materiali del contingente durante le lavorazioni in officina svolgendo gran parte della sua giornata in detti ambienti venendo a contatto con ogni tipologia di temperatura (bassa ed elevata) ed ogni tipologia di componenti (vapori di vario tipo – gas di scarico – polvere di terra ecc.). Dall’elevata inventiva ha realizzato con l’impiego di un VM 90 il veicolo destinato al trasporto dei materiali tossici ed inquinanti per i rifiuti speciali dai luoghi di stoccaggio all’imbarco su container per il loro sgombero in Italia ” (rapporto informativo del 26 settembre 2021 – all. 8 al ricorso);
- il militare non soffriva di precedenti malattie, rapportabili o comunque riferibili alla malattia che lo ha condotto all’infermità;
- anche rispetto all’impiego in territorio nazionale, i rapporti informativi in atti (v. all.ti 9 – 18 al ricorso) evidenziano il contatto dell’ufficiale con i fattori di rischio per la specifica malattia insorta.
In questo contesto in cui il rischio di danno è conclamato spetta all’amministrazione, peraltro in possesso della documentazione medica del militare sin dall’arruolamento, evidenziare il possibile rischio alternativo (magari dovuto a naturale conformazione del corpo o suo indebolimento già annotato o ad altra missione o infortunio noto e non riferibile al servizio) da cui sarebbe originata la malattia che ha causato l’infermità del proprio dipendente.
L’applicazione di tale regola processuale è il precipitato della funzione di solidarietà sociale che, come visto, è alla base della previsione dell’obbligazione indennitaria, eccezionale nell’ambito dell’ordinamento.
L’individualizzazione del giudizio da svolgere per il riconoscimento dell’insorgenza dell’indennizzo non consente di ritenere operanti gli studi epidemiologici pure citati negli atti endoprocedimentali del 25 ottobre 2022 e del 29 febbraio 2024 (del Comitato per le verifiche delle cause di servizio) perché non viene dato atto nel corpo dei pareri delle ragioni già generali di esclusione del rischio (avversate, nel caso in esame, dalle contrarie, specifiche emergenze sopra valorizzate.
Alla luce delle considerazioni svolte deve essere annullato il provvedimento impugnato.
3. In ragione della soccombenza reciproca (per il difetto di legittimazione passiva del M.E.F. e della sua articolazione per cui andrebbe condannata alle spese la parte ricorrente; oltre che per l’accoglimento del ricorso nei confronti del Ministero della Difesa per cui andrebbe condannata alle spese l’amministrazione), tenuto conto del carattere unitario perché statuale della parte pubblica evocata, le spese devono essere compensate per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le cause di servizio;
b) lo accoglie nei confronti del Ministero della Difesa e, per l’effetto, annulla il decreto n. 2499 del 14 maggio 2024;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle sole generalità del ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
FA AR US, Primo Referendario
AR MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA LI | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.