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Sentenza 12 aprile 2022
Sentenza 12 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2022, n. 13953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13953 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di appello di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, Dott.ssa Delia CARDIA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvioi,“_, Penale Sent. Sez. 2 Num. 13953 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/12/2019 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 30/01/2018 che aveva condannato il BO alla pena di un anno di reclusione per il reato allo stesso ascritto al capo c) della rubrica (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e lo aveva invece assolto dal capo a) della rubrica (art. 56, 640, comma secondo, cod. pen.) perché il fatto non sussiste. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il BO, a mezzo del difensore Avv. Lorenzo Marzona, proponendo tre motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostanzialmente carente nel suo percorso logico ed argomentativo anche quanto alla considerazione del complesso probatorio emergente dalla documentazione in atti;
l'articolazione del ragionamento appare illogico, tenuto conto dell'esito delle prove testimoniali e documentali assunte in giudizio;
l'elemento sintomatico dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione è riferibile alla lettura parziale ed evidentemente errata della missiva del Sannbo quanto alla grafica della fattura, che tuttavia non esclude in alcun modo il fatto di aver realizzato la prestazione e ricevuto il relativo compenso come attestato da bonifico bancario;
il ragionamento probatorio si basa poi su diversa fattura rispetto a quella oggetto di contestazione, così evidenziando una intrinseca contraddittorietà; non è stata affatto considerata la documentazione prodotta attestante i contatti e gli accordi intercorsi tra le parti quanto alla fornitura della prestazione poi confluita nella fattura emessa da BO, che portava alla corresponsione del relativo corrispettivo da parte della EC. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla affermazione della Corte di appello secondo la quale il reato si è consumato con riferimento all'evasione dell'IVA; la EC ha correttamente versato l'imposta e l'eventuale omissione deve essere imputata alla BO, nessun accertamento specifico sul punto risulta realizzatoed acquisito in giudizio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva oggetto di specifica richiesta e motivo di ricorso in appello;
era stata richiesta per la sua assoluta decisività la prova testimoniale della PA addetta alla contabilità e ai pagamenti, che si è occupata dei contatti diretti con la BO nell'interesse della EC e ha provveduto al pagamento del corrispettivo per la fattura con bonifico;
sul punto manca qualsiasi considerazione da parte della Corte di appello. 2 3. Nel corso della discussione orale il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
il sostituto processuale dell'Avv. Marzona, Avv. Stellato, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo c) (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), commesso il 21 novembre 2011 (data della fattura n. 28, oggetto di contestazione), estinto per prescrizione in data 21.11.2021. 2. Non si deve tener conto della sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (art. 159, secondo comma, cod. pen.) introdotta dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, a decorrere dal 10 gennaio 2020. 3. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso non consente, infatti, la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione;
n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102 del 17/12/2015, Ricci, Rv.266818-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248380-01, in motivazione;
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01). 4. Il ricorso non è inammissibile perché i motivi inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di annotazione per utilizzo di fatture per 3 operazioni inesistenti, consentiti e connotati da specificità, non risultano manifestamente infondati. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che l'annotazione fosse relativa ad operazione inesistente, richiamando i rapporti professionali ed economici tra le parti, oltre alla documentazione bancaria e al comportamento tenuto dal destinatario della fattura, quale elemento non decisivo. La sentenza impugnata riconosce la sussistenza di circostanze non irrilevanti, indicate dal ricorrente: la presenza di una dichiarazione a carattere unilaterale proveniente dal BO, soggetto potenzialmente
contro
--interessato quanto agli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, nonché l'interpretazione del contenuto della stessa quanto ai rapporti professionali intercorsi con la EC, tenuto conto del bonifico di una somma di denaro tra le parti;
ed infine la ricorrenza di contatti docunnentalmente riscontrati tra la BO e la EC. Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che i motivi proposti in tema di responsabilità risultino manifestamente infondati, considerato che non muovono «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (così, di recente, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in tema di distinzione fra motivi infondati e motivi manifestamente infondati).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Marzia Min t o TU • Il Presidente Matil6 e Cammino U..0-----
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, Dott.ssa Delia CARDIA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvioi,“_, Penale Sent. Sez. 2 Num. 13953 Anno 2022 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 31/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/12/2019 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 30/01/2018 che aveva condannato il BO alla pena di un anno di reclusione per il reato allo stesso ascritto al capo c) della rubrica (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e lo aveva invece assolto dal capo a) della rubrica (art. 56, 640, comma secondo, cod. pen.) perché il fatto non sussiste. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il BO, a mezzo del difensore Avv. Lorenzo Marzona, proponendo tre motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostanzialmente carente nel suo percorso logico ed argomentativo anche quanto alla considerazione del complesso probatorio emergente dalla documentazione in atti;
l'articolazione del ragionamento appare illogico, tenuto conto dell'esito delle prove testimoniali e documentali assunte in giudizio;
l'elemento sintomatico dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione è riferibile alla lettura parziale ed evidentemente errata della missiva del Sannbo quanto alla grafica della fattura, che tuttavia non esclude in alcun modo il fatto di aver realizzato la prestazione e ricevuto il relativo compenso come attestato da bonifico bancario;
il ragionamento probatorio si basa poi su diversa fattura rispetto a quella oggetto di contestazione, così evidenziando una intrinseca contraddittorietà; non è stata affatto considerata la documentazione prodotta attestante i contatti e gli accordi intercorsi tra le parti quanto alla fornitura della prestazione poi confluita nella fattura emessa da BO, che portava alla corresponsione del relativo corrispettivo da parte della EC. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla affermazione della Corte di appello secondo la quale il reato si è consumato con riferimento all'evasione dell'IVA; la EC ha correttamente versato l'imposta e l'eventuale omissione deve essere imputata alla BO, nessun accertamento specifico sul punto risulta realizzatoed acquisito in giudizio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva oggetto di specifica richiesta e motivo di ricorso in appello;
era stata richiesta per la sua assoluta decisività la prova testimoniale della PA addetta alla contabilità e ai pagamenti, che si è occupata dei contatti diretti con la BO nell'interesse della EC e ha provveduto al pagamento del corrispettivo per la fattura con bonifico;
sul punto manca qualsiasi considerazione da parte della Corte di appello. 2 3. Nel corso della discussione orale il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
il sostituto processuale dell'Avv. Marzona, Avv. Stellato, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo c) (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), commesso il 21 novembre 2011 (data della fattura n. 28, oggetto di contestazione), estinto per prescrizione in data 21.11.2021. 2. Non si deve tener conto della sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (art. 159, secondo comma, cod. pen.) introdotta dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, a decorrere dal 10 gennaio 2020. 3. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso non consente, infatti, la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione;
n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102 del 17/12/2015, Ricci, Rv.266818-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, Dalla Serra, Rv. 248380-01, in motivazione;
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01). 4. Il ricorso non è inammissibile perché i motivi inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di annotazione per utilizzo di fatture per 3 operazioni inesistenti, consentiti e connotati da specificità, non risultano manifestamente infondati. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che l'annotazione fosse relativa ad operazione inesistente, richiamando i rapporti professionali ed economici tra le parti, oltre alla documentazione bancaria e al comportamento tenuto dal destinatario della fattura, quale elemento non decisivo. La sentenza impugnata riconosce la sussistenza di circostanze non irrilevanti, indicate dal ricorrente: la presenza di una dichiarazione a carattere unilaterale proveniente dal BO, soggetto potenzialmente
contro
--interessato quanto agli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, nonché l'interpretazione del contenuto della stessa quanto ai rapporti professionali intercorsi con la EC, tenuto conto del bonifico di una somma di denaro tra le parti;
ed infine la ricorrenza di contatti docunnentalmente riscontrati tra la BO e la EC. Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che i motivi proposti in tema di responsabilità risultino manifestamente infondati, considerato che non muovono «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (così, di recente, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in tema di distinzione fra motivi infondati e motivi manifestamente infondati).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Marzia Min t o TU • Il Presidente Matil6 e Cammino U..0-----