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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 05/02/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2883/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F102068 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F102068 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F102068 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016, concernente il recupero a tassazione di redditi da lavoro dipendente percepiti dalla stessa presso il Consolato
Generale della Repubblica Argentina a Milano chiedendone l' annullamento sulla scorta dei seguenti motivi.
- In via pregiudiziale eccepisce la nullità dell'atto per carenza di motivazione, ritenendolo lacunoso e privo della chiara ragione della pretesa.
- Nel merito la ricorrente sostiene l' applicabilità della Convenzione di Vienna del 1963 in quanto diritto internazionale prevalente su quello interno e pertanto invoca nel caso che la riguarda l'applicazione dell'art. 49, che sancisce l'esenzione fiscale per i funzionari e impiegati consolari, asserendo che tale esenzione abbia natura oggettiva e prescinda dalla residenza fiscale o dalla nazionalità. A tal proposito distingue tra
"nazionalità" (appartenenza a una comunità) e "cittadinanza" (legame univoco con lo Stato) e ricorda di essere cittadina argentina per nascita e di aver acquisito la nazionalità italiana senza mai dismettere la residenza in Argentina non potendosi pertanto applicare nei suoi confronti l'art. 71 della Convenzione di
Vienna, che limita i privilegi per i cittadini dello Stato di residenza.
Ancora la signora Ricorrente_1 invoca l' applicabilità della Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni ed in particolare il disposto dell'art. 19, par. 1, lett. a), basato sullo State of the fund principle, secondo cui le remunerazioni pagate da uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato
(Argentina).
Da ultimo sottolinea la propria buona fede in quanto il Consolato le ha sempre rilasciato Certificazioni
Uniche (CU) indicando i redditi come esenti (codice 4), in conformità alle istruzioni ministeriali ed afferma di aver già assolto gli obblighi fiscali in Argentina.
L'Agenzia delle Entrate costituita regolarmente in giudizio difende la legittimità della propria pretesa, fondata sull'imponibilità in Italia dei redditi percepiti da soggetti che, pur lavorando per consolati esteri, possiedono la cittadinanza italiana.
Con riguardo al motivo pregiudiziale L'Ufficio sostiene che l'atto sia pienamente motivato, avendo permesso alla parte di esercitare il diritto di difesa e specifica inoltre di non aver irrogato sanzioni in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede stante il comportamento del datore di lavoro della Ricorrente_1.
Nel merito, rileva che la contribuente possiede la doppia cittadinanza (italiana e argentina) e tale circostanza di fatto impedisce l'applicazione della esenzione fiscale ai dipendenti consolari che siano cittadini italiani sulla scorta del combinato disposto dell'art. 71 della Convenzione di Vienna e dell'art. 4 del D.P.R. 601/1973.
Quanto poi alla convenzione bilaterale Italia- Argentina l Ufficio rileva come l'art. 19, par. 1, lett. b) della predetta convenzione stabilisca espressamente che i redditi siano imponibili soltanto nello Stato di residenza
(Italia) se i servizi sono resi in tale Stato e il beneficiario ha la nazionalità di detto Stato e non vi risiede al solo scopo di rendervi i servizi;
a tale ultimo proposito ovvero con riguardo alla residenza della Ricorrente_1 l'Ufficio dimostra che la contribuente era residente in Italia dal 2012, ovvero un anno primo dell'assunzione al Consolato (2013).
L Agenzia delle entrate inoltre contesta che la ricorrente abbia assolto gli obblighi tributari in Argentina come dichiarato rilevando che la dichiarazione prodotta si chiude con un saldo pari a zero e riporta importi incongrui rispetto a quelli percepiti e conseguentemente ritiene inapplicabile anche la richiesta di beneficiare di un credito di imposta con riguardo a quanto versato in Argentina (art. 165 TUIR) sia per la mancata presentazione della dichiarazione in Italia (causa di preclusione), sia per l'assenza di prova di versamenti effettivi in Argentina.
La ricorrente depositava da ultimo memoria del 15.1.2026 nelal quale ribadiva le sue doglianze allegando giurisprudenza riguardante altri dipendenti del Consolato Argentino in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Preliminarmente deve respingersi l' eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione apparendo evidente che l' ufficio abbia motivato adeguatamente il suo accertamento consentendo alla contribuente di svolgere ampie e precise doglianze a dimostrazione quindi che è stata ben compresa la ragione dell' atto impositivo.
Quanto al merito, anzitutto occorre rilevare che la vicenda relativa alla ricorrente presenta aspetti peculiari rispetto ad altri casi che hanno riguardato personale dipendente di consolati esteri sedenti in Italia e anche dello stesso Consolato Generale della Repubblica Argentina a Milano, di tal che le pronunce versate in atti dalla ricorrente non possono applicarsi al caso qui in esame . Nello specifico risulta che la signora Ricorrente_1 non assunse la cittadinanza italiana allo scopo di prestare servizio presso il Consolato ma aveva già precedentemente fatto valere un diritto alla cittadinanza in ragione della discendenza e quindi indipendentemente da scelte o opportunità lavorative presentatesi nel territorio Italiano e temporalmente ben prima di essere assunta presso il consolato Argentino.
Tale circostanza peculiare incide in maniera determinante sull'imponibilità in Italia di redditi percepiti da soggetti che, pur lavorando per consolati esteri, possiedono la cittadinanza italiana posto che art. 71, comma
2, della Convenzione di Vienna stabilisce che i cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza
“godono delle agevolezze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo
Stato”, con ciò operando un rinvio alla legge italiana.
Per quel che qui rileva la norma interna di riferimento deve individuarsi nell'art. 4, comma 2, D.P.R. n.
601/73 (Rappresentanze estere) in forza della quale “L'esenzione stabilita nel comma precedente [n.d.r. per ambasciatori e agenti diplomatici accreditati] si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani”, con ciò restando all'evidenza esclusi dall'esenzione coloro che, appartenenti a tale seconda categoria, siano dotati di cittadinanza italiana, esclusiva o doppia non rileva, esattamente come la ricorrente Ricorrente_1.
Non risulta inoltre che tale disciplina possa contrastare con il disposto della convenzione intercorsa fra
Italia e Argentina contro le doppie imposizioni, posto che tale accordo ha quale ratio quella di salvaguardare il contribuente, in presenza di determinate condizioni e attraverso le previste modalità, da un'iniqua sottoposizione a un duplice prelievo fiscale, che nel caso di specie non è stato in alcun modo dimostrato, non avendo provato la ricorrente di aver assolto agli oneri fiscali inerenti alla annualità qui in discussione mediante la presentazione di dichiarazione fiscale in quel paese ed attestazioni di pagamento .
Come già effettuato dall' ufficio con riguardo alle sanzioni che non sono state applicate anche questa Corte in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede della ricorrente , verosimilmente indotta in errore dal suo datore di lavoro ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. spese compensate. il Presidente relatore Dr Silvia Perrucci
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRUCCI SILVIA, Presidente e Relatore
COZZI STEFANO CELESTE, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2883/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F102068 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F102068 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01F102068 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2016, concernente il recupero a tassazione di redditi da lavoro dipendente percepiti dalla stessa presso il Consolato
Generale della Repubblica Argentina a Milano chiedendone l' annullamento sulla scorta dei seguenti motivi.
- In via pregiudiziale eccepisce la nullità dell'atto per carenza di motivazione, ritenendolo lacunoso e privo della chiara ragione della pretesa.
- Nel merito la ricorrente sostiene l' applicabilità della Convenzione di Vienna del 1963 in quanto diritto internazionale prevalente su quello interno e pertanto invoca nel caso che la riguarda l'applicazione dell'art. 49, che sancisce l'esenzione fiscale per i funzionari e impiegati consolari, asserendo che tale esenzione abbia natura oggettiva e prescinda dalla residenza fiscale o dalla nazionalità. A tal proposito distingue tra
"nazionalità" (appartenenza a una comunità) e "cittadinanza" (legame univoco con lo Stato) e ricorda di essere cittadina argentina per nascita e di aver acquisito la nazionalità italiana senza mai dismettere la residenza in Argentina non potendosi pertanto applicare nei suoi confronti l'art. 71 della Convenzione di
Vienna, che limita i privilegi per i cittadini dello Stato di residenza.
Ancora la signora Ricorrente_1 invoca l' applicabilità della Convenzione Italia-Argentina contro le doppie imposizioni ed in particolare il disposto dell'art. 19, par. 1, lett. a), basato sullo State of the fund principle, secondo cui le remunerazioni pagate da uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato
(Argentina).
Da ultimo sottolinea la propria buona fede in quanto il Consolato le ha sempre rilasciato Certificazioni
Uniche (CU) indicando i redditi come esenti (codice 4), in conformità alle istruzioni ministeriali ed afferma di aver già assolto gli obblighi fiscali in Argentina.
L'Agenzia delle Entrate costituita regolarmente in giudizio difende la legittimità della propria pretesa, fondata sull'imponibilità in Italia dei redditi percepiti da soggetti che, pur lavorando per consolati esteri, possiedono la cittadinanza italiana.
Con riguardo al motivo pregiudiziale L'Ufficio sostiene che l'atto sia pienamente motivato, avendo permesso alla parte di esercitare il diritto di difesa e specifica inoltre di non aver irrogato sanzioni in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede stante il comportamento del datore di lavoro della Ricorrente_1.
Nel merito, rileva che la contribuente possiede la doppia cittadinanza (italiana e argentina) e tale circostanza di fatto impedisce l'applicazione della esenzione fiscale ai dipendenti consolari che siano cittadini italiani sulla scorta del combinato disposto dell'art. 71 della Convenzione di Vienna e dell'art. 4 del D.P.R. 601/1973.
Quanto poi alla convenzione bilaterale Italia- Argentina l Ufficio rileva come l'art. 19, par. 1, lett. b) della predetta convenzione stabilisca espressamente che i redditi siano imponibili soltanto nello Stato di residenza
(Italia) se i servizi sono resi in tale Stato e il beneficiario ha la nazionalità di detto Stato e non vi risiede al solo scopo di rendervi i servizi;
a tale ultimo proposito ovvero con riguardo alla residenza della Ricorrente_1 l'Ufficio dimostra che la contribuente era residente in Italia dal 2012, ovvero un anno primo dell'assunzione al Consolato (2013).
L Agenzia delle entrate inoltre contesta che la ricorrente abbia assolto gli obblighi tributari in Argentina come dichiarato rilevando che la dichiarazione prodotta si chiude con un saldo pari a zero e riporta importi incongrui rispetto a quelli percepiti e conseguentemente ritiene inapplicabile anche la richiesta di beneficiare di un credito di imposta con riguardo a quanto versato in Argentina (art. 165 TUIR) sia per la mancata presentazione della dichiarazione in Italia (causa di preclusione), sia per l'assenza di prova di versamenti effettivi in Argentina.
La ricorrente depositava da ultimo memoria del 15.1.2026 nelal quale ribadiva le sue doglianze allegando giurisprudenza riguardante altri dipendenti del Consolato Argentino in Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Preliminarmente deve respingersi l' eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione apparendo evidente che l' ufficio abbia motivato adeguatamente il suo accertamento consentendo alla contribuente di svolgere ampie e precise doglianze a dimostrazione quindi che è stata ben compresa la ragione dell' atto impositivo.
Quanto al merito, anzitutto occorre rilevare che la vicenda relativa alla ricorrente presenta aspetti peculiari rispetto ad altri casi che hanno riguardato personale dipendente di consolati esteri sedenti in Italia e anche dello stesso Consolato Generale della Repubblica Argentina a Milano, di tal che le pronunce versate in atti dalla ricorrente non possono applicarsi al caso qui in esame . Nello specifico risulta che la signora Ricorrente_1 non assunse la cittadinanza italiana allo scopo di prestare servizio presso il Consolato ma aveva già precedentemente fatto valere un diritto alla cittadinanza in ragione della discendenza e quindi indipendentemente da scelte o opportunità lavorative presentatesi nel territorio Italiano e temporalmente ben prima di essere assunta presso il consolato Argentino.
Tale circostanza peculiare incide in maniera determinante sull'imponibilità in Italia di redditi percepiti da soggetti che, pur lavorando per consolati esteri, possiedono la cittadinanza italiana posto che art. 71, comma
2, della Convenzione di Vienna stabilisce che i cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza
“godono delle agevolezze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo
Stato”, con ciò operando un rinvio alla legge italiana.
Per quel che qui rileva la norma interna di riferimento deve individuarsi nell'art. 4, comma 2, D.P.R. n.
601/73 (Rappresentanze estere) in forza della quale “L'esenzione stabilita nel comma precedente [n.d.r. per ambasciatori e agenti diplomatici accreditati] si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani”, con ciò restando all'evidenza esclusi dall'esenzione coloro che, appartenenti a tale seconda categoria, siano dotati di cittadinanza italiana, esclusiva o doppia non rileva, esattamente come la ricorrente Ricorrente_1.
Non risulta inoltre che tale disciplina possa contrastare con il disposto della convenzione intercorsa fra
Italia e Argentina contro le doppie imposizioni, posto che tale accordo ha quale ratio quella di salvaguardare il contribuente, in presenza di determinate condizioni e attraverso le previste modalità, da un'iniqua sottoposizione a un duplice prelievo fiscale, che nel caso di specie non è stato in alcun modo dimostrato, non avendo provato la ricorrente di aver assolto agli oneri fiscali inerenti alla annualità qui in discussione mediante la presentazione di dichiarazione fiscale in quel paese ed attestazioni di pagamento .
Come già effettuato dall' ufficio con riguardo alle sanzioni che non sono state applicate anche questa Corte in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede della ricorrente , verosimilmente indotta in errore dal suo datore di lavoro ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. spese compensate. il Presidente relatore Dr Silvia Perrucci