CASS
Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2024, n. 31770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31770 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. GL SC, nato a [...] il [...] 2. GL EA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile NG NF, avv. Franco Lo Sciuto, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese a favore del proprio assistito, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv. Gianni Caracci e avv. Enza ME NA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, per quel che qui interessa, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca del 21 Penale Sent. Sez. 6 Num. 31770 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 13/06/2024 giugno 2022 nella parte in cui aveva condannato gli imputati SC GL e EA GL per il reato di cui capo A)(lesioni dolose personali nei confronti di NG NF), e il solo SC GL anche per i reati di cui ai capi D) (minaccia nei confronti di NG NF), E) (porto in luogo pubblico, senza giustificato motivo, di una picozza e di un bastone) e F)(resistenza a pubblici ufficiali), mentre riformava la suddetta sentenza nei confronti di SC GL in ordine al reato di cui al capo C)(percosse nei confronti di LI AT), perché l'azione non poteva essere iniziata per difetto di querela, riducendo pertanto la pena allo stesso inflitta in primo grado. In primo grado entrambi gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al capo B)(danneggiannento ai danni di Calogera IO) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, denunciando, con separati atti, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di SC GL. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. (capi A e C): assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte di appello ha basato la condanna del ricorrente sulle inattendibili dichiarazioni delle persone offese e un percorso argomentativo illogico e contraddittorio ,se posto in relazione con quanto dichiarato da quest'ultime e dai testimoni oculari. Sono riportate in calce le sintesi delle dichiarazioni dei testi in contrasto con la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici. Le stesse lesioni riportate dalla parte civile sono incompatibili con l'aggressione riferita. La persona offesa, NF, si è contraddetta nel suo racconto ed era inattendibile. Sussistono veri dubbi sulla identificazione degli imputati da parte dell'NF. Parimenti inattendibile è il racconto della di lui moglie. In definitiva, la Corte di appello ha trascurato di attenzionare prove decisive, commettendo così una grave violazione di legge in relazione agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. nonché determinando la illogicità della motivazione in relazione alle emergenze istruttorie. Avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, 61 n. 2 cod. pen. (capi B ed E): assoluzione perché il fatto non sussiste. 2 Anche in tal caso la motivazione è illogica e contraddittoria rispetto alle emergenze probatorie e segnatamente alle dichiarazioni dei testi. Soltanto le persone offese hanno affermato che l'imputato le avrebbe minacciate t ma le stesse sono inattendibili (in quanto cadono in contraddizione nel loro racconto e sono smentite da altri testi). Inoltre, la Corte di appello ha svalutato la deposizione del teste GN ( che aveva affermato che la picozza e il bastone erano in mano delle parti offese. La deposizione della IO offre una ricostruzione inverosimile. In definitiva la valutazione del materiale probatorio è illogica e omette di confrontarsi con le prove e considera attendibili e credibili le dichiarazioni delle persone offese. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo F). Il ricorrente non si è opposto ai pubblici ufficiali aggredendoli, ma si è limitato a non adempiere a loro invito di andare a casa. L'unica violenza è stata diretta contro l'autovettura dei carabinieri e si trattava di condotta che non aveva alcuna idoneità ad opporsi concretamente all'attività dei pubblici ufficiali, in quanto scaturita da una situazione di rabbia derivante dall'allontanamento forzato già avvenuto. 2.2. Ricorso di EA GL. 2.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La Corte di appello, nel rispondere al motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, ha preso in considerazione in realtà le censure di natura diversa dell'altro coimputato. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 538 cod. proc. pen. La Corte di appello non ha preso in considerazione il motivo sulle statuizioni civili, limitandosi a confermare la congruità della somma liquidata a favore della parte civile AT. Peraltro, il ricorrente non era imputato di reato in danno della suddetta parte civile. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le parti private hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di SC IN è inammissibile in ogni sua articolazione, mentre quello proposto da EA LO è fondato soltanto per il secondo motivo, risultando anch'esso nel resto inammissibile. 3 2. Il ricorso di SC GL è inammissibile in quanto i motivi declinano censure precluse in sede di legittimità. 2.1. Anche a voler tacere del riferimento dei motivi anche a capi per i quali il ricorrente è stato assolto (capo B) o prosciolto per mancanza di querela (capo C), le critiche difensive avanzano argomenti di puro fatto, in diretto confronto con il materiale probatorio, del quale hanno proposto una completa rivisitazione. E' principio pacifico che il vizio di travisamento della prova sia precluso in sede di legittimità in presenza di una "doppia conforme" e comunque deve avere "un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco" della singola prova e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). Né risultano errori di diritto nella valutazione delle prove, avendo la Corte di appello fatto buon governo dei principi affermati in sede di legittimità e puntualmente richiamati in sentenza. Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere infatti legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (per tutte, Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Rv. 282558). In questa prospettivaitanto il giudice di primo grado (pagg.
5-6 della sentenza di primo grado) quanto la Corte di appello (pagg.
4-7 della sentenza impugnata) hanno proceduto al vaglio della credibilità del narrato delle parti civili e, in particolare, la Corte di appello ha esaminato e superato con argomenti non manifestamente illogici le censure mosse dalla difesa del ricorrente. Rispetto ad essi il ricorrente si limita a generiche critiche, dal contenuto meramente oppositivo. E' appena il caso di precisare che, come già affermato da questa Corte, i riscontri di cui parla la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni della parte civile possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). 4 Ciò premesso, anche su tale aspetto le critiche difensive si risolvono in valutazioni sul merito del significato delle prove e su personali conclusioni sulla attendibilità o meno dei dichiaranti. 2.2. Aspecifiche e manifestamente infondate sono infine le censure sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Come già aveva puntualmente spiegato il primo giudice, l'art. 337 cod. pen. non esige, a differenza dell'art. 336 stesso codice, che la violenza (o la minaccia) sia usata nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, ma richiede soltanto che la violenza sia usata per opporsi al pubblico ufficiale nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che a concretare il delitto di resistenza è sufficiente anche la mera violenza sulle cose o sulle persone dei privati, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o a frustrare il compimento dell'atto (o dell'attività) di ufficio o di servizio, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività costituita dall'esercizio di una pubblica funzione (per tutte, Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997, Rv. 208771; Sez. 6, n. 15040 del 03/07/1989, Rv. 182434). Pertanto, è sufficiente a configurare il reato in esame anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. Quanto alla direzione dell'azione, ancora una volta le censure del ricorrente si risolvono in apprezzamenti di merito non consentiti in questa Sede. 3. Quanto al ricorso di EA GL si osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo avanza censure aspecifiche, in quanto la Corte di appello, nel ritenere da un lato le modalità "particolarmente violente della condotta" e dall'altro la "totale mancanza" di elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche, ha dimostrato di aver valutato le specifiche doglianze del ricorrente. Non è infatti censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (ex multis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). Il ricorrente aveva infatti chiesto con l'appello il riconoscimento delle suddette attenuanti in ragione delle motivazioni della sua presenza sul luogo dei fatti (dividere i litiganti) e per la non gravità dei fatti (stante il referto che indicava lesioni giudicate guaribili in tre giorni). Ebbene, nell'accertare la penale responsabilità del ricorrente per il capo A), la z Corte di appello ha smentito la ricostruzione difensiva (affermando che anche(il 5 ricorrente aveva iniziato con il fratello a provocare le parti offese), mentre ha ritenuto espressive di gravità le modalità particolarmente violente della condotta. 3.2. Fondato è invece il motivo sulle statuizioni civili a favore della parte civile AT. Va premesso che la AT figurava parte offesa per il solo reato di percosse sub C), per il quale in ogni caso era stato imputato e condannato in primo grado il solo SC GL, con proscioglimento in appello per difetto di querela. In primo grado, tuttavia, era stato condannato anche il ricorrente al risarcimento dei danni in solido con SC IN in favore delle parti civili costituite (quindi anche la AT). La questione delle statuizioni civili era stata posta con l'appello ed effettivamente la Corte di appello non ha risposto sul punto. Ebbene, l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado può essere direttamente rilevato in questa Sede, senza necessità di rinvio al giudice di merito, in quanto è dirimente l'esame della costituzione di parte civile della AT, ben potendo ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato anche colui che non è persona offesa dello stesso (Sez. 2, n. 4816 del 15/01/2010, Rv. 246280). Nel caso in esame la AT si è costituita nei confronti del solo SC GL e per il solo reato di percosse, sub C). Pertanto, va eliminata nei confronti di EA GL la condanna alla statuizione civile in favore della AT. (ai ) 4. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso conseguono le seguenti statuizioni. 4.1. Il ricorso di SC LO va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Quanto poi al provvedimento allegato dal difensore di SC GL di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, va rammentato che l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento 6 di una somma in favore della Cassa delle ammende (tra tante, Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 270511). In ordine alla liquidazione del compenso spettante al difensore, la richiesta va rivolta al giudice di merito, come prevede il citato d.P.R. 4.2. Va invece annullata la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di EA GL limitatamente alle statuizioni civili pronunciate a favore di LI AT, che vanno eliminate, mentre per il resto il ricorso del predetto va dichiarato inammissibile. 4.3. Consegue, ancora, la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita NG NF, da liquidarsi come indicato nel dispositivo (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760). E' appena il caso di precisane che l'ammissione di SC GL al patrocinio a spese dello Stato non incide su tale condanna, secondo l'orientamento di legittimità ampiamente maggioritario, che il Collegio condivide (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, Rv. 283521; Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Rv. 276457).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GL EA limitatamente alle statuizioni civili pronunciate a favore di AT LI, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di GL EA. Dichiara inammissibile il ricorso di GL SC e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NF NG, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 13/ /2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore della parte civile NG NF, avv. Franco Lo Sciuto, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese a favore del proprio assistito, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
lette le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, avv. Gianni Caracci e avv. Enza ME NA, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, per quel che qui interessa, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca del 21 Penale Sent. Sez. 6 Num. 31770 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 13/06/2024 giugno 2022 nella parte in cui aveva condannato gli imputati SC GL e EA GL per il reato di cui capo A)(lesioni dolose personali nei confronti di NG NF), e il solo SC GL anche per i reati di cui ai capi D) (minaccia nei confronti di NG NF), E) (porto in luogo pubblico, senza giustificato motivo, di una picozza e di un bastone) e F)(resistenza a pubblici ufficiali), mentre riformava la suddetta sentenza nei confronti di SC GL in ordine al reato di cui al capo C)(percosse nei confronti di LI AT), perché l'azione non poteva essere iniziata per difetto di querela, riducendo pertanto la pena allo stesso inflitta in primo grado. In primo grado entrambi gli imputati erano stati assolti dal reato di cui al capo B)(danneggiannento ai danni di Calogera IO) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, denunciando, con separati atti, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso di SC GL. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. (capi A e C): assoluzione perché il fatto non sussiste. La Corte di appello ha basato la condanna del ricorrente sulle inattendibili dichiarazioni delle persone offese e un percorso argomentativo illogico e contraddittorio ,se posto in relazione con quanto dichiarato da quest'ultime e dai testimoni oculari. Sono riportate in calce le sintesi delle dichiarazioni dei testi in contrasto con la ricostruzione dei fatti accolta dai giudici. Le stesse lesioni riportate dalla parte civile sono incompatibili con l'aggressione riferita. La persona offesa, NF, si è contraddetta nel suo racconto ed era inattendibile. Sussistono veri dubbi sulla identificazione degli imputati da parte dell'NF. Parimenti inattendibile è il racconto della di lui moglie. In definitiva, la Corte di appello ha trascurato di attenzionare prove decisive, commettendo così una grave violazione di legge in relazione agli artt. 110, 582, 585 cod. pen. nonché determinando la illogicità della motivazione in relazione alle emergenze istruttorie. Avrebbe dovuto assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, 61 n. 2 cod. pen. (capi B ed E): assoluzione perché il fatto non sussiste. 2 Anche in tal caso la motivazione è illogica e contraddittoria rispetto alle emergenze probatorie e segnatamente alle dichiarazioni dei testi. Soltanto le persone offese hanno affermato che l'imputato le avrebbe minacciate t ma le stesse sono inattendibili (in quanto cadono in contraddizione nel loro racconto e sono smentite da altri testi). Inoltre, la Corte di appello ha svalutato la deposizione del teste GN ( che aveva affermato che la picozza e il bastone erano in mano delle parti offese. La deposizione della IO offre una ricostruzione inverosimile. In definitiva la valutazione del materiale probatorio è illogica e omette di confrontarsi con le prove e considera attendibili e credibili le dichiarazioni delle persone offese. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. (capo F). Il ricorrente non si è opposto ai pubblici ufficiali aggredendoli, ma si è limitato a non adempiere a loro invito di andare a casa. L'unica violenza è stata diretta contro l'autovettura dei carabinieri e si trattava di condotta che non aveva alcuna idoneità ad opporsi concretamente all'attività dei pubblici ufficiali, in quanto scaturita da una situazione di rabbia derivante dall'allontanamento forzato già avvenuto. 2.2. Ricorso di EA GL. 2.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. La Corte di appello, nel rispondere al motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, ha preso in considerazione in realtà le censure di natura diversa dell'altro coimputato. 2.2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 538 cod. proc. pen. La Corte di appello non ha preso in considerazione il motivo sulle statuizioni civili, limitandosi a confermare la congruità della somma liquidata a favore della parte civile AT. Peraltro, il ricorrente non era imputato di reato in danno della suddetta parte civile. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le parti private hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di SC IN è inammissibile in ogni sua articolazione, mentre quello proposto da EA LO è fondato soltanto per il secondo motivo, risultando anch'esso nel resto inammissibile. 3 2. Il ricorso di SC GL è inammissibile in quanto i motivi declinano censure precluse in sede di legittimità. 2.1. Anche a voler tacere del riferimento dei motivi anche a capi per i quali il ricorrente è stato assolto (capo B) o prosciolto per mancanza di querela (capo C), le critiche difensive avanzano argomenti di puro fatto, in diretto confronto con il materiale probatorio, del quale hanno proposto una completa rivisitazione. E' principio pacifico che il vizio di travisamento della prova sia precluso in sede di legittimità in presenza di una "doppia conforme" e comunque deve avere "un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco" della singola prova e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). Né risultano errori di diritto nella valutazione delle prove, avendo la Corte di appello fatto buon governo dei principi affermati in sede di legittimità e puntualmente richiamati in sentenza. Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere infatti legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (per tutte, Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Rv. 282558). In questa prospettivaitanto il giudice di primo grado (pagg.
5-6 della sentenza di primo grado) quanto la Corte di appello (pagg.
4-7 della sentenza impugnata) hanno proceduto al vaglio della credibilità del narrato delle parti civili e, in particolare, la Corte di appello ha esaminato e superato con argomenti non manifestamente illogici le censure mosse dalla difesa del ricorrente. Rispetto ad essi il ricorrente si limita a generiche critiche, dal contenuto meramente oppositivo. E' appena il caso di precisare che, come già affermato da questa Corte, i riscontri di cui parla la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni della parte civile possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). 4 Ciò premesso, anche su tale aspetto le critiche difensive si risolvono in valutazioni sul merito del significato delle prove e su personali conclusioni sulla attendibilità o meno dei dichiaranti. 2.2. Aspecifiche e manifestamente infondate sono infine le censure sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Come già aveva puntualmente spiegato il primo giudice, l'art. 337 cod. pen. non esige, a differenza dell'art. 336 stesso codice, che la violenza (o la minaccia) sia usata nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, ma richiede soltanto che la violenza sia usata per opporsi al pubblico ufficiale nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che a concretare il delitto di resistenza è sufficiente anche la mera violenza sulle cose o sulle persone dei privati, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o a frustrare il compimento dell'atto (o dell'attività) di ufficio o di servizio, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico, la volontà di opporre una forza di resistenza positiva all'attività costituita dall'esercizio di una pubblica funzione (per tutte, Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997, Rv. 208771; Sez. 6, n. 15040 del 03/07/1989, Rv. 182434). Pertanto, è sufficiente a configurare il reato in esame anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. Quanto alla direzione dell'azione, ancora una volta le censure del ricorrente si risolvono in apprezzamenti di merito non consentiti in questa Sede. 3. Quanto al ricorso di EA GL si osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo avanza censure aspecifiche, in quanto la Corte di appello, nel ritenere da un lato le modalità "particolarmente violente della condotta" e dall'altro la "totale mancanza" di elementi favorevoli per la concessione delle attenuanti generiche, ha dimostrato di aver valutato le specifiche doglianze del ricorrente. Non è infatti censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (ex multis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096). Il ricorrente aveva infatti chiesto con l'appello il riconoscimento delle suddette attenuanti in ragione delle motivazioni della sua presenza sul luogo dei fatti (dividere i litiganti) e per la non gravità dei fatti (stante il referto che indicava lesioni giudicate guaribili in tre giorni). Ebbene, nell'accertare la penale responsabilità del ricorrente per il capo A), la z Corte di appello ha smentito la ricostruzione difensiva (affermando che anche(il 5 ricorrente aveva iniziato con il fratello a provocare le parti offese), mentre ha ritenuto espressive di gravità le modalità particolarmente violente della condotta. 3.2. Fondato è invece il motivo sulle statuizioni civili a favore della parte civile AT. Va premesso che la AT figurava parte offesa per il solo reato di percosse sub C), per il quale in ogni caso era stato imputato e condannato in primo grado il solo SC GL, con proscioglimento in appello per difetto di querela. In primo grado, tuttavia, era stato condannato anche il ricorrente al risarcimento dei danni in solido con SC IN in favore delle parti civili costituite (quindi anche la AT). La questione delle statuizioni civili era stata posta con l'appello ed effettivamente la Corte di appello non ha risposto sul punto. Ebbene, l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado può essere direttamente rilevato in questa Sede, senza necessità di rinvio al giudice di merito, in quanto è dirimente l'esame della costituzione di parte civile della AT, ben potendo ottenere il risarcimento del danno morale subito in conseguenza del reato anche colui che non è persona offesa dello stesso (Sez. 2, n. 4816 del 15/01/2010, Rv. 246280). Nel caso in esame la AT si è costituita nei confronti del solo SC GL e per il solo reato di percosse, sub C). Pertanto, va eliminata nei confronti di EA GL la condanna alla statuizione civile in favore della AT. (ai ) 4. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso conseguono le seguenti statuizioni. 4.1. Il ricorso di SC LO va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Quanto poi al provvedimento allegato dal difensore di SC GL di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, va rammentato che l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali - le quali, infatti, sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del succitato d.P.R. - né sulla sua eventuale condanna, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto, al pagamento 6 di una somma in favore della Cassa delle ammende (tra tante, Sez. 3, n. 24114 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 270511). In ordine alla liquidazione del compenso spettante al difensore, la richiesta va rivolta al giudice di merito, come prevede il citato d.P.R. 4.2. Va invece annullata la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di EA GL limitatamente alle statuizioni civili pronunciate a favore di LI AT, che vanno eliminate, mentre per il resto il ricorso del predetto va dichiarato inammissibile. 4.3. Consegue, ancora, la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado a favore della parte civile costituita NG NF, da liquidarsi come indicato nel dispositivo (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760). E' appena il caso di precisane che l'ammissione di SC GL al patrocinio a spese dello Stato non incide su tale condanna, secondo l'orientamento di legittimità ampiamente maggioritario, che il Collegio condivide (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 33630 del 31/05/2022, Rv. 283521; Sez. 4, n. 25854 del 27/02/2019, Rv. 276457).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GL EA limitatamente alle statuizioni civili pronunciate a favore di AT LI, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di GL EA. Dichiara inammissibile il ricorso di GL SC e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NF NG, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 13/ /2024.