Articolo 24 della Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
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27 dicembre 1961
Art. 24. Inquadramento nella carriera direttiva dell'Istituto centrale e dei Laboratori di restauro

Il chimico e il fisico appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale del restauro, di cui al quadro 13-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono collocati nel nuovo ruolo previsto dalla tabella G, lettera d), allegata alla presente legge, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1961