Art. 4.
Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalita' di accertamento e liquidazione del tributo, alla aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonche' ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:
il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776 , concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;
il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 , concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 , contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'articolo 5;
il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769 , contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;
la legge 11 giugno 1959, n. 450 , concernente l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina;
l' articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623 , concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.
Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.
Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalita' di accertamento e liquidazione del tributo, alla aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonche' ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:
il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , convertito nella legge 12 maggio 1930, n. 776 , concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;
il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 , concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 , contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'articolo 5;
il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769 , contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;
la legge 11 giugno 1959, n. 450 , concernente l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina;
l' articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623 , concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.
Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.