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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11800 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 1042/2023 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023 promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Serena Di Giorgio e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Fabiana Iggiotti del foro di Roma
(opponente attrice)
CONTRO
Socio Unico in p.l.r.p.t. sig. (codice Controparte_1 CP_2 fiscale/partita IVA , con il patrocinio dell'Avvocato Marco Finizio del foro di Napoli P.IVA_2
(opposta- convenuta)
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Giudice, in esito all'udienza cartolare del 15.12.2025, viste le conclusioni delle parti di cui alle note scritte depositate entro il 1.12.2025 e le note di udienza a trattazione scritta per l'udienza cartolare odierna, pure depositate telematicamente nei termini concessi;
ritenuta la causa matura per la decisione;
PQM
Trattiene la causa in decisione.
Si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., omessane la lettura stante la trattazione cartolare dell'udienza.
Il Giudice dott.ssa Carmela Italiano
1
N. R.G. 1042/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Carmela Italiano, ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1042/2023 Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023 promossa da:
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Serena Di Giorgio e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Fabiana Iggiotti del foro di Roma
(opponente attrice)
CONTRO
Socio Unico in p.l.r.p.t. sig. (codice Controparte_1 CP_2 fiscale/partita IVA con il patrocinio dell'Avvocato Marco Finizio del foro di Napoli P.IVA_2
(opposta- convenuta)
Oggetto: contratto di subappalto. Pagamento corrispettivo. Eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c..
CONCLUSIONI:
Per l'attrice opponente: “Voglia l'adito Tribunale di Napoli, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento dei motivi suesposti: accogliere la presente opposizione e
2 conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 8292/2022 (n.r.g. 26373/2022) emesso dal medesimo intestato Tribunale di Napoli in data 18.11.2022 e con la quale l'odierno opponente era intimato di pagare a la somma complessiva di € 17.562,00, Parte_2 oltre ad interessi moratori dal 24.03.2022 e oltre le spese del monitorio in favore del procuratore antistatario liquidate in € 145,50 per spese e € 567,00 per compenso oltre rimborso forfettario nella misura del 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge;
condannare la Parte_2 al rimborso delle spese a favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”.
Per la convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectiis, così giudicare: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore della
[...]
, dell'importo di €17.562,00, oltre interessi di mora, ovvero alla Parte_3 diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari oltre accessori di legge, come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede la decisione della causa con rinuncia ai termini.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 8292/2022 emesso il 18.11.22 e ritualmente notificato in data 30.11.22, il
Tribunale di Napoli ingiungeva a il pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 17.562,00, oltre interessi moratori dal 24.03.2022 e spese processuali della fase
[...] monitoria, entro quaranta giorni, con avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
La società con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 5.1.23 Parte_1 proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 8292/2022 (n.r.g. 26373/2022) emesso in data 18.11.2022 e la condanna di al rimborso delle Parte_2 spese processuali, eccependo ai sensi dell'art.1460 c.c. l'inadempimento della subappaltatrice.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3 Con ordinanza del 14.7.2023 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti e mediante consulenza tecnica d'ufficio sui vizi dell'opera e sulle spese di ripristino.
All'esito, il procedimento era rinviato per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 15.12.2025.
2. L'opposizione è fondata nei limiti di seguito esposti.
E' pacifico e documentale che in data 21.4.2021 aveva stipulato con Parte_1 [...]
un contratto di somministrazione di personale e forniture necessarie Parte_2 alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche afferenti ai piani 11 e 12 dell'immobile sito a Napoli,
Via Vittorio Emanuele n. 275, per un corrispettivo di euro 85.000,00 al netto di Iva (doc. 3 monitorio e doc,2 fasc.opponente).
In particolare, il bene era destinato ad essere adibito a sede operativa e di rappresentanza di Parte_4 che operava nell'ambito dei servizi aeroportuali in diversi aeroporti italiani e che lo conduceva
[...] in locazione finanziaria. Tale società aveva, pertanto, commissionato i lavori di ristrutturazione dell'immobile (opere edili e impiantistiche) a e a con Parte_1 Parte_2 contratto sottoscritto in data 18 gennaio 2021, per un importo complessivo di 200.181,29 €, affidando la direzione degli stessi all'Arch. (doc.3 fascicolo monitorio e doc.2 Controparte_3 fasc.opponente).
Con i due contratti del 21.04.2021 e del 22.04.2021, ha subappaltato a Parte_1
a realizzazione di un impianto radiante a pavimento con produzione Parte_2 di acqua calda sanitaria e l'esecuzione di un impianto di condizionamento canalizzato per i due piani dell'immobile condotto in locazione finanziaria da Parte_4
L'oggetto dei due contratti, pur a fronte di alcune perplessità espresse dal consulente tecnico d'ufficio per la mancata allegazione del computo metrico richiamato all'art.1 del contratto di somministrazione, può comunque delinearsi non solo sulla base delle concordi allegazioni difensive di entrambe le parti, ma anche alla luce del combinato disposto della predetta clausola contrattuale con le due offerte trasmesse da n data 21.4.2021 e 22.4.2021 (all.D e doc.2 opponente). Parte_2
In particolare, l'offerta n° 011-21 del 21 aprile 2021 (importo: 20.581,98 € al netto dell'I.V.A.) aveva ad oggetto la fornitura e posa in opera di due impianti di riscaldamento a pavimento (per i due piani dell'immobile interessato dal più ampio intervento di ristrutturazione), due scaldacqua a pompa di calore e due pompe di calore.
4 L'offerta n° 012-21 del 22 aprile 2021 (importo 11.597,80 € al netto dell'I.V.A.) aveva ad oggetto la fornitura e posa in opera di un impianto di condizionamento tipo VRF composto da unità esterna ed unità interna canalizzata (asservito al piano superiore dell'immobile), un impianto per la diffusione aria, composto da pezzi speciali in lamiera e tubazioni flessibili in alluminio ed un impianto tipo split- system canalizzato, con espressa esclusione delle bocchette (cioè i terminali in ambiente).
Come accertato dal consulente d'ufficio ed allegato da entrambe le parti, le lavorazioni menzionate nelle suddette “offerte” sono state talora modificate dalle varianti intervenute in corso d'opera.
Ciò premesso, ha allegato e documentato di vantare un credito pari ad euro Parte_2
€ 17.562,00 di cui alle fatture n. 35/E del 07.07.2021, 36/E del 12.07.2021, 48/E del 10.08.2021 e 30/E del 24.03.2022 relative al saldo del corrispettivo della somministrazione del personale e della fornitura e noleggio della scala, chiedendone il pagamento.
La debitrice opponente non ha contestato la concreta somministrazione di personale e di materiali e la quantificazione del credito, ma ha eccepito di averne sospeso il pagamento ai sensi dell'art.1460 c.c. in considerazione dell'inadempimento contrattuale dell'opposta ai due contratti di subappalto e dei vizi dell'opera tempestivamente denunciati dall'appaltatrice- sub committente.
Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la Suprema Corte ha chiarito che
“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la
5 prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 13533 del 2001;Cass. Sez. 6 - 3, n. 3587 del 11/02/2021).
Nel caso di specie, la creditrice opposta ha assolto all'onere sulla stessa incombente, avendo provato la fonte negoziale del credito e correttamente allegato l'inadempimento contrattuale di Parte_1
ossia l'incontestato omesso pagamento del saldo del corrispettivo della somministrazione di
[...] personale e fornitura di materiali.
In relazione ai predetti contratti, è pacifico e documentale che Socio Unico Parte_2 aveva emesso le fatture n. 22/E del 03/05/2021 da € 12.200, n. 26/E del 04/06/2021 da € 24.400, n.
33/E del 05/07/2021 da € 18.300, n. 60/E del 13/10/2021 da € 12.200, n. 72/E del 23/12/2021 da €
6.100, n. 31/E del 24/03/2022 da € 12.200 (all. 3), ricevendo il relativo ed integrale pagamento, di cui l'ultimo risalente al 4.5.2022 e che, successivamente alla denuncia dei vizi dell'opera, la subcommittente non aveva provveduto al saldo delle fatture azionate in sede monitoria.
3. Al fine di accertare il diritto di al pagamento del Parte_2 corrispettivo residuo di € 17.562,00, occorre dunque verificare se sia fondata l'eccezione di inadempimento contrattuale sollevata da ai sensi dell'art.1460 c.c. ed, in particolare, Parte_1 se abbia eseguito l'opera in modo completo e a regola d'arte. Parte_2
Orbene, è pacifico e documentale che aveva ricevuto dalla committente Parte_1 Parte_4
e dal Direttore dei Lavori Arch. la contestazione di diverse criticità Controparte_3 nell'esecuzione dei lavori e, pertanto, con comunicazione PEC del 16.06.2022 aveva invitato
[...]
ad un sopralluogo congiunto per la verifica delle opere eseguite presso Parte_2 il cantiere di Corso Vittorio Emanuele n. 715 (all.ti 4 e 5).
All'esito di tale verifica, alla quale l'opposta non partecipava, con comunicazione Parte_1 pec del 20.06.2022 (all.7), aveva pertanto denunciato a i difetti dell'opera Controparte_1 ascrivibili alla subappaltatrice e la necessità di eseguire entro i successivi quindici giorni le opere di ripristino relative: a) per il piano 11, al controsoffitto della sala riunione danneggiato dall'intervento di riparazione dell'aria condizionata, al controsoffitto della cucina compromesso dalla fuoriuscita della condensa del climatizzatore, alla programmazione dell' impianto di domotica non funzionante
(interruttori delle stanze e touch screen), alla fornitura e montaggio dei frutti delle torrette a pavimento;
b) per il piano 12, all'installazione del campanello del portoncino, alla posa dell'alzatina in marmo della soglia, al foro in controparete, alla sistemazione dell'impianto di climatizzazione malfunzionante, con poca resa di aria fredda;
all'eliminazione dell'infiltrazione per risalita dal pavimento esterno
6 all'interno dell'appartamento; al ripristino dell'imbiancatura in alcuni punti dovuti a pregresse infiltrazioni d'acqua dall'esterno, alla verifica del corretto funzionamento dell'impianto di domotica.
Il consulente tecnico d'ufficio, con una valutazione pienamente condivisibile in quanto effettuata nel contraddittorio tra le parti ed esente da vizi di natura logico-giuridica, ha accertato che:
- i difetti denunciati riguardavano sia le lavorazioni rimaste inalterate che quelle variate in corso d'opera;
- la pompa di calore asservita all'impianto di riscaldamento del piano inferiore era mancante dello scarico della condensa e collegata a tubazioni posate male, foriere d'infiltrazioni;
- la pompa di calore asservita all'impianto di riscaldamento del piano superiore era fuori servizio probabilmente a causa di un guasto della scheda elettronica;
- l'impianto di diffusione dell'aria al piano superiore presentava tubi di collegamento ai terminali non realizzati a regola d'arte;
- lo scaldacqua a pompa di calore installato al piano superiore era mancante dello scarico della condensa;
- non erano installati i cronotermostati per la regolazione degli impianti di riscaldamento a pavimento di entrambi i piani ed erano stati lasciati penzoloni i cronotermostati per la regolazione dell'impianto di raffrescamento asservito al piano inferiore.
All'esito, il consulente ha stimato il costo dell'intervento di riparazione nel computo metrico- estimativo, quantificando anche gli interventi edili “connessi” (controsoffitto del piano superiore, da smontare e rimontare per procedere al rifacimento dei tubi di collegamento ai diffusori d'aria; rifacimento pitture danneggiate da perdite impiantistiche oppure da infiltrazioni provocate da errata installazione di alcuni tubi). ha negato la responsabilità del foro in controparete (ossia delle Parte_2 cassette elettriche scoperchiate, con interruttori e pulsanti mancanti in prossimità della porta di caposcala al piano inferiore, con cavi sistemati male nelle cassette elettriche all'ingresso del piano inferiore e della nicchia contatore).
Anche il consulente d'ufficio, del tutto condivisibilmente, ha evidenziato che si trattava di un foro di attesa destinato all'alloggiamento della suoneria del campanello d'ingresso (poi forse spostato altrove)
e non di un errore di esecuzione ascrivibile a Parte_2
Analogamente, l'intervento concernente i terminali di diffusione aria (bocchette) – come allegato dall'opposta e accertato condivisibilmente dal consulente tecnico d'ufficio – era escluso dalle offerte
7 di cui all'allegato D redatte da e, dunque, estraneo al contratto di Parte_2 subappalto intercorso tra quest'ultima e Parte_1
Gli altri difetti contestati da con la missiva del 21.6.2022 e verificati durante Parte_1
l'accertamento peritale espletato nel presente giudizio - come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio - sono stati di fatto riconosciuti dalla società , che tuttavia Parte_2 li ha ricondotti o alla circostanza che la committente non le ha consentito il completamento Parte_4 delle opere o la realizzazione degli interventi di ripristino, avendo depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo prima che la subappaltatrice potesse procedervi (errata esecuzione dei tubi della pompa di calore al piano inferiore, imperfezioni dei battiscopa e mancata installazione dei cronotermostati dell'impianto di riscaldamento ai due piani) oppure alla mancanza di direttive da parte della società committente o del direttore dei lavori in relazione alle varianti in corso d'opera
(errata installazione dei tubi dell'impianto diffusione aria al piano superiore, lacune e illogicità degli impianti elettrici, mancata sistemazione dei cronotermostati dell'impianto di raffrescamento del piano inferiore, mancata sistemazione dell'interruttore elettrico generale lasciato a vista, mancata esecuzione degli scarichi condensa).
Tuttavia, sotto il primo profilo, giova osservare che il ricorso per accertamento tecnico preventivo, iscritto al n.r.g.27599/2022, è stato promosso da in data 29.11.2022 e le relative Parte_4 operazioni peritali sono state avviate in data 29.12.2022, laddove ha denunciato i Pt_1 Parte_1 vizi in data 21.6.2022 chiedendone il ripristino entro i successivi quindici giorni, di tal che, al momento del deposito dell'ATP, era ampiamente decorso il termine concesso a per Parte_2 completare e/o ripristinare le opere difettose o incomplete.
Analogamente priva di rilievo nel presente giudizio è la seconda contestazione sollevata da
[...] posto che la stessa non ha chiamato in giudizio, neppure a titolo di manleva, la Parte_2 committente o il direttore dei lavori e che, di contro, nei rapporti negoziali con Parte_4 [...] ha assunto contrattualmente “la piena responsabilità della eventuale cattiva esecuzione Parte_1 delle opere eseguite dal proprio personale, ha valutato le quantità del materiale da somministrare valutando a pieno tutti i fattori che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi” (art.2 contratto somministrazione), garantendo all'art.4 la qualità dei lavori e delle forniture e concordando che fosse a suo esclusivo carico “la responsabilità dell'esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali”. Infine, l'impresa somministrante, ossia Parte_2 all'art.8 si era impegnata ad intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze o errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto “sino
8 alla data del collaudo tecnico-amministrativo”, che nel caso di specie non risulta essere stato mai effettuato proprio in conseguenza dei vizi e delle omissioni riscontrate dalla committente e dalla subcommittente, non integrando un positivo collaudo degli impianti il doc.3 prodotto dall'opposta. ha dunque assolto all'onere di allegare l'inadempimento contrattuale di Parte_1 [...] per l'incompleta ed omessa esecuzione delle opere subappaltate con i contratti del 21 e Parte_2 del 22 aprile 2021, mentre l'impresa somministrante e subappaltatrice (creditrice opposta) non ha provato di aver esattamente adempiuto a regola d'arte ed in modo completo né di non aver potuto eseguire l'opera per causa di forza maggiore o per causa imputabile a soggetti terzi, fatta eccezione per i vizi concernenti le c.d. bocchette o diffusori aria (risultate per tabulas estranee ai lavori subappaltati) nonché il foro in controparte, creatosi presumibilmente a seguito della scelta di posizionare la cassetta in altro punto e comunque non riconducibile ad una inesatta realizzazione ascrivibile a Parte_2
Come condivisibilmente accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel computo metrico allegato all'accertamento peritale espletato nel presente giudizio, le opere di ripristino dei difetti esecutivi dianzi esaminati - concernenti esclusivamente le lavorazioni, inalterate o variate in corso d'opera, commissionate a e da questa poi subappaltate a Pt_1 Parte_1 Parte_2
(e dunque con esclusione dei diffusori aria e del ripristino del foro in controparete), ammontano
[...] ad euro 17.534,04 €.
Nei limiti di tale importo, ha correttamente sospeso ai sensi dell'art.1460 c.c. il Parte_1 pagamento della somma di € 17.562,00 ancora dovuta all'opposta, vantando essa stessa un credito di euro 17.534,04 per il completamento ed il ripristino delle opere subappaltate.
Operata la compensazione tra i reciproci crediti, da ritenersi “impropria” in quanto derivante da un rapporto reciproco di dare ed avere nascente dalla medesima fonte negoziale, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere condannata a pagare a favore di Parte_1 [...] la residua e limitatissima somma di euro 27,96, a titolo di saldo del corrispettivo, Parte_2 previa compensazione del residuo credito di euro 17.534,04 con quello di pari importo vantato a titolo risarcitorio dalla debitrice opponente.
Su tale residua somma di euro 27.96 sono dovuti gli interessi moratori dalla data di costituzione in mora (5.10.2022) al saldo effettivo.
4. In considerazione del parziale e limitatissimo accoglimento della domanda svolta da
[...]
e della necessità di determinare, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio e del Parte_2
9 presente giudizio, il credito risarcitorio vantato da sussistono giusti motivi per Parte_1 compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del cinquanta per cento ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo n. 8292/2022 (n.r.g. 26373/2022) emesso dal Tribunale di Napoli in data
18.11.2022, con il quale era intimato a di pagare a Parte_1 Parte_2
la somma complessiva di € 17.562,00, oltre ad interessi moratori dal 24.03.2022 e oltre le spese
[...] del monitorio in favore del procuratore antistatario liquidate in € 145,50 per spese e € 567,00 per compenso oltre rimborso forfettario nella misura del 15% C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Condanna a pagare a la somma di euro Parte_1 Parte_2
27,96, a titolo di saldo del corrispettivo, oltre interessi moratori dal 5.10.2022 al saldo effettivo, previa compensazione del residuo maggior credito di euro 17.534,04 con quello di pari importo vantato a titolo risarcitorio dalla debitrice opponente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del cinquanta per cento ciascuno, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex art.281 sexies c.p.c.
Napoli, 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmela Italiano
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