TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 751/2023 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Samo Sanzin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo
Telematico del difensore: ; Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Alessandro Delbello e Valentina Valenti, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico dei difensori: Email_2
e ; Email_3
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“- disporre l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, della figlia minore che, vista Persona_1
l'età (15 anni compiuti) si accorderà direttamente con il padre per le modalità di frequentazione con il medesimo;
1 CP_
- disporre il versamento, da parte del Sig. alla Sig.ra della somma pari a €376,00.-mensili a titolo Pt_1 di contributo ordinario al mantenimento della figlia Persona_1
CP_
-disporre il versamento della somma pari ad €80,00- mensili, da parte del Sig. a titolo di assegno di mantenimento per il figlio (divenuto maggiorenne nel corso del giudizio), da corrispondere Persona_2 direttamente a;
Persona_2
- disporre che i genitori provvedano alla suddivisione nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche ordinarie e straordinarie, alle spese per partecipazione ad eventuali attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione
o, comunque, aventi finalità educative, relative ad facendo espresso richiamo al protocollo Persona_1 dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia-Sezione di Gorizia, per la suddivisione delle spese tra ordinarie e straordinarie, nonché per l'identificazione delle spese straordinarie per cui è necessario il previo consenso alle stesse da parte di entrambi i genitori;
-compensare integralmente le spese di lite della presente causa.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 19/09/2023, , premesso di aver intrapreso una Parte_1 relazione nel corso della quale sono nati i figli a Udine il 11/05/2010 e Persona_1 [...]
a Udine il 21/06/2006, ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione Persona_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni ivi indicate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederli secondo le modalità indicate nel ricorso, la contribuzione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore dei figli e rispettivamente pari a €400 euro CP_1 Persona_2 Per_1 mensili e €450,00 mensili, da maggiorarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche, di vestiario, sportive e ricreative) a carico del convenuto nella misura del 70%.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha articolato le sue difese mediante il CP_1 deposito di una memoria difensiva. Il resistente ha domandato l'affido condiviso con collocamento prevalente del figlio presso di lui e l'affido condiviso della figlia con Persona_2 Per_1 collocamento presso la madre, la contribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a €370,00 mensili, nulla disponendo a titolo di contribuzione in favore del figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
All'udienza di prima comparizione il Giudice ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso di entrambi i figli ai genitori, con collocamento prevalente di presso la madre e Per_1 collocamento di , nonché la previsione dell'obbligo posto in capo al sig. di Persona_2 CP_1
2 corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a €370,00 Per_1 mensili ed in favore del figlio pari a €80,00 mensili, oltre al pagamento delle spese Persona_2 straordinarie in favore dei figli nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
All'udienza successiva si è proceduto all'ascolto dei figli minori e alla fissazione dell'udienza successiva, sostituita con il deposito delle note scritte.
All'udienza d.d. 19/04/2024 il Giudice ha disposto a parziale modifica del provvedimento provvisorio l'obbligo delle parti di comunicare periodicamente con cadenza almeno bisettimanale gli aggiornamenti sulla vita dei figli (visite mediche, andamento scolastico, spese straordinarie per la cui regolazione si rinvia al protocollo in essere presso l'intestato Tribunale), nonché l'esercizio del diritto di visita paterno della figlia nelle giornate di sabato e domenica, con diverse Per_1 modalità se esercitato con o senza pernottamento.
A scioglimento della riserva disposta all'udienza successiva, il Giudice ha invitato le parti a riferire in ordine alla situazione della figlia segnatamente al percorso psicologico intrapreso che, Per_1 alla luce delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione d'udienza, è apparsa distonica e contraddittoria. Conseguentemente il Giudice ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico l'intero nucleo famigliare per attività di sostegno e controllo, con il fine specifico di fornire ad particolare aiuto in questa fase particolare. Persona_1
Il Giudice relatore ha inoltre disposto a parziale modifica del provvedimento provvisorio già precedentemente adottato di porre a carico di e a favore di CP_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario di la somma di € 300,00 mensili, soggetta a Persona_2 rivalutazione ISTAT, conseguentemente confermando l'incarico dei Servizi Sociali e fissando il termine per il deposito della relazione.
All'udienza successiva il Giudice ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in punto di mantenimento del figlio , invitando altresì le parti a rivolgersi ad un mediatore Persona_2 familiare a norma dell'art. 473bis. 10 c.p.c.
Infine, il Giudice, dato atto che dalle ultime relazioni dimesse dai Servizi incaricati del netto miglioramento nel rapporto tra ed il padre nonché della migliore azione di genitorialità Per_1 condivisa tra le parti, ha disposto il rinvio dell'udienza al fine di consentire alle parti di addivenire alla formulazione di conclusioni condivise.
Successivamente le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, hanno depositato foglio di precisazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M.., ritiene il Tribunale le conclusioni congiuntamente raggiunte dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto le stesse indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale della figlia minorenne anche alla luce del percorso processuale, nel cui ambito, Per_1
3 grazie all'intervento dei Servizi Sociali delegati, che hanno mediato rispetto al rapporto tra la minore ed il padre, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice estensore dott. Stefano Bergonzi
Il Presidente dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 751/2023 R.G. avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Samo Sanzin del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'Indirizzo
Telematico del difensore: ; Email_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Alessandro Delbello e Valentina Valenti, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico dei difensori: Email_2
e ; Email_3
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“- disporre l'affido condiviso, con collocamento presso la madre, della figlia minore che, vista Persona_1
l'età (15 anni compiuti) si accorderà direttamente con il padre per le modalità di frequentazione con il medesimo;
1 CP_
- disporre il versamento, da parte del Sig. alla Sig.ra della somma pari a €376,00.-mensili a titolo Pt_1 di contributo ordinario al mantenimento della figlia Persona_1
CP_
-disporre il versamento della somma pari ad €80,00- mensili, da parte del Sig. a titolo di assegno di mantenimento per il figlio (divenuto maggiorenne nel corso del giudizio), da corrispondere Persona_2 direttamente a;
Persona_2
- disporre che i genitori provvedano alla suddivisione nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche ordinarie e straordinarie, alle spese per partecipazione ad eventuali attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione
o, comunque, aventi finalità educative, relative ad facendo espresso richiamo al protocollo Persona_1 dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia-Sezione di Gorizia, per la suddivisione delle spese tra ordinarie e straordinarie, nonché per l'identificazione delle spese straordinarie per cui è necessario il previo consenso alle stesse da parte di entrambi i genitori;
-compensare integralmente le spese di lite della presente causa.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 19/09/2023, , premesso di aver intrapreso una Parte_1 relazione nel corso della quale sono nati i figli a Udine il 11/05/2010 e Persona_1 [...]
a Udine il 21/06/2006, ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla regolamentazione Persona_2 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, alle condizioni ivi indicate. Nello specifico, la ricorrente ha domandato l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederli secondo le modalità indicate nel ricorso, la contribuzione dell'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore dei figli e rispettivamente pari a €400 euro CP_1 Persona_2 Per_1 mensili e €450,00 mensili, da maggiorarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche, di vestiario, sportive e ricreative) a carico del convenuto nella misura del 70%.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Si è costituito in giudizio il sig. , il quale ha articolato le sue difese mediante il CP_1 deposito di una memoria difensiva. Il resistente ha domandato l'affido condiviso con collocamento prevalente del figlio presso di lui e l'affido condiviso della figlia con Persona_2 Per_1 collocamento presso la madre, la contribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a €370,00 mensili, nulla disponendo a titolo di contribuzione in favore del figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%.
All'udienza di prima comparizione il Giudice ha disposto in via provvisoria l'affidamento condiviso di entrambi i figli ai genitori, con collocamento prevalente di presso la madre e Per_1 collocamento di , nonché la previsione dell'obbligo posto in capo al sig. di Persona_2 CP_1
2 corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia pari a €370,00 Per_1 mensili ed in favore del figlio pari a €80,00 mensili, oltre al pagamento delle spese Persona_2 straordinarie in favore dei figli nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
All'udienza successiva si è proceduto all'ascolto dei figli minori e alla fissazione dell'udienza successiva, sostituita con il deposito delle note scritte.
All'udienza d.d. 19/04/2024 il Giudice ha disposto a parziale modifica del provvedimento provvisorio l'obbligo delle parti di comunicare periodicamente con cadenza almeno bisettimanale gli aggiornamenti sulla vita dei figli (visite mediche, andamento scolastico, spese straordinarie per la cui regolazione si rinvia al protocollo in essere presso l'intestato Tribunale), nonché l'esercizio del diritto di visita paterno della figlia nelle giornate di sabato e domenica, con diverse Per_1 modalità se esercitato con o senza pernottamento.
A scioglimento della riserva disposta all'udienza successiva, il Giudice ha invitato le parti a riferire in ordine alla situazione della figlia segnatamente al percorso psicologico intrapreso che, Per_1 alla luce delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione d'udienza, è apparsa distonica e contraddittoria. Conseguentemente il Giudice ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico l'intero nucleo famigliare per attività di sostegno e controllo, con il fine specifico di fornire ad particolare aiuto in questa fase particolare. Persona_1
Il Giudice relatore ha inoltre disposto a parziale modifica del provvedimento provvisorio già precedentemente adottato di porre a carico di e a favore di CP_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario di la somma di € 300,00 mensili, soggetta a Persona_2 rivalutazione ISTAT, conseguentemente confermando l'incarico dei Servizi Sociali e fissando il termine per il deposito della relazione.
All'udienza successiva il Giudice ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti in punto di mantenimento del figlio , invitando altresì le parti a rivolgersi ad un mediatore Persona_2 familiare a norma dell'art. 473bis. 10 c.p.c.
Infine, il Giudice, dato atto che dalle ultime relazioni dimesse dai Servizi incaricati del netto miglioramento nel rapporto tra ed il padre nonché della migliore azione di genitorialità Per_1 condivisa tra le parti, ha disposto il rinvio dell'udienza al fine di consentire alle parti di addivenire alla formulazione di conclusioni condivise.
Successivamente le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, hanno depositato foglio di precisazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi indicate.
II) Orbene, visto il parere favorevole del P.M.., ritiene il Tribunale le conclusioni congiuntamente raggiunte dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in quanto le stesse indicano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, alla luce delle capacità economiche e patrimoniali delle parti emergenti dalla documentazione prodotta, valuta tali condizioni corrispondenti all'interesse educativo, affettivo e materiale della figlia minorenne anche alla luce del percorso processuale, nel cui ambito, Per_1
3 grazie all'intervento dei Servizi Sociali delegati, che hanno mediato rispetto al rapporto tra la minore ed il padre, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il Tribunale recepisce le ulteriori condizioni in quanto non contrastanti con alcuna norma imperativa.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice estensore dott. Stefano Bergonzi
Il Presidente dott. Riccardo Merluzzi
4