Articolo 112 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 111Articolo 113
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 112.
(( (Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio). )) ((Le navi di comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120.
La sostituzione del motore e' a carico dei soli piloti effettivi.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
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