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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12437/24 R.G. avente ad oggetto: appello
TRA
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Marco Di Pietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Catania via Vincenzo Giuffrida, 107/A, giusta procura in atti.
- Appellante -
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, (P.IVA: R.E.A. 209533), contumace. P.IVA_1
, C.F. contumace. Controparte_3 P.IVA_2
-Appellati-
pagina 1 di 6 ****** All'udienza del 5 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 24.09.2023 Parte_2
ricorreva in giudizio contro e il avverso il Controparte_1 Controparte_3
preavviso di fermo amministrativo n.202303821750172009225171 del 21.03.23,
notificato il 27.08.23 relativo a violazioni del Codice della Strada del 2014, con il quale le veniva comminata la sanzione amministrativa di complessivi euro 1.968,85.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica e/o irregolare notifica degli atti presupposti, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 L. 212/00, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
in particolare, dichiarava che la stessa non aveva mai avuto conoscenza dei presupposti documenti citati nel preavviso di fermo, né dei presupposti verbali posti a proprio carico, non essendogli mai stati notificati ai sensi di legge: chiedeva, quindi, di dichiarare e/o annullare gli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva che chiedeva di dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione per tardività nella sua proposizione, in quanto la stessa era stata proposta con opposizione ex art. 615 c.p.c. in luogo dell'opposizione ex art. 3 del R.D. 639/10, come modificato dall'art. 32 D. Lgs 150/2011; contestava, inoltre, le domande proposte e chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento delle somme ingiunte. Il restava contumace. Il Giudice di Pace di Controparte_3
Paternò in data 14.05.2024 emanava l'impugnata sentenza n. 229/24, depositata in data 18.05.24, con la quale rigettava la domanda di parte ricorrente.
pagina 2 di 6 Con atto di appello chiedeva la riforma della detta sentenza;
Parte_2
in particolare, eccepiva la violazione e/o falsa applicazione degli artt.77 e 112 c.p.c., nonchè erronea valutazione della documentazione depositata e chiedeva pertanto di revocare e/o annullare gli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
e il restavano, in questo grado di giudizio, Controparte_1 Controparte_3
contumaci.
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo e principale motivo di impugnazione, l'appellante lamenta correttamente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 77 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ, per non aver il giudice di primo grado dichiarato la nullità della procura alle liti di con conseguente nullità della costituzione della concessionaria ed CP_1
espunzione dal fascicolo dei documenti prodotti dalla stessa.
In punto di diritto, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema Corte : “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. “Il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste – spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza
l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto;
qualora invece il conferimento dei
pagina 3 di 6 poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile (come nel caso qui in esame), la procura deve essere tempestivamente depositata (lì con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilità (vd. Cass. 576/2021, Cassazione civile sez. I,
20/10/2021 n.29244- cfr., anche Cass. 2023 n. 7589-Cas. 2020 n. 22564). In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione, all'uopo ritenendosi (Cass.
24212/2018) insanabile la nullità della procura alle liti qualora, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non depositi la necessaria documentazione nel prosieguo del processo limitandosi a discutere di altri profili”
(Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019).
Nel caso di specie, a fronte della eccezione sollevata dalla nel corso Pt_2
dell'udienza di comparizione delle parti del 01.03.24 e successivamente reiterata nelle note cartolari del 10.05.24, la difesa di non ha provveduto a Controparte_1
depositare la procura notarile, menzionata nell'atto di costituzione e risposta e idonea a comprovare la sussistenza in capo al procuratore speciale del potere di sottoscrivere il mandato alle liti.
Ne deriva pertanto, la non utilizzabilità della documentazione prodotta da CP_1
nel giudizio di primo grado, dovendosi ritenere la concessionaria non
[...]
ritualmente costituita;
da ciò consegue altresì che la pretesa sanzionatoria di cui agli atti impugnati risulta illegittima in quanto non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici su cui si basa il suindicato preavviso di fermo amministrativo.
L'accoglimento del primo motivo di gravame esonera dall'esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.
pagina 4 di 6 Alla luce delle sovraesposte ragioni, l'appello va accolto e in riforma della sentenza n.229/24 del GDP di Paternò, va annullato il preavviso di fermo n.202303821750172009225171 e i suindicati atti prodromici ad esso.
In virtù del principio di soccombenza, gli appellati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di parte appellante nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12437/2024, così
statuisce:
1) Riforma la sentenza di primo grado e annulla il preavviso di fermo n.202303821750172009225171 e gli atti prodromici ad esso.
2) Condanna in solido e il al pagamento in Controparte_1 Controparte_3
favore di parte appellante delle spese processuali di primo grado che liquida in euro 633,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., ed euro 125,00 per spese vive, nonché alle spese processuali di secondo grado che liquida di 1.278 euro per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof.
for., ed euro 174,00 per spese vive, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.
Così deciso in Catania, il 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
pagina 5 di 6 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio CP_4
Processo, Dott.ssa Monica Neri.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 12437/24 R.G. avente ad oggetto: appello
TRA
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Marco Di Pietro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a
Catania via Vincenzo Giuffrida, 107/A, giusta procura in atti.
- Appellante -
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, (P.IVA: R.E.A. 209533), contumace. P.IVA_1
, C.F. contumace. Controparte_3 P.IVA_2
-Appellati-
pagina 1 di 6 ****** All'udienza del 5 marzo 2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 24.09.2023 Parte_2
ricorreva in giudizio contro e il avverso il Controparte_1 Controparte_3
preavviso di fermo amministrativo n.202303821750172009225171 del 21.03.23,
notificato il 27.08.23 relativo a violazioni del Codice della Strada del 2014, con il quale le veniva comminata la sanzione amministrativa di complessivi euro 1.968,85.
La ricorrente eccepiva la mancata notifica e/o irregolare notifica degli atti presupposti, la violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 L. 212/00, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
in particolare, dichiarava che la stessa non aveva mai avuto conoscenza dei presupposti documenti citati nel preavviso di fermo, né dei presupposti verbali posti a proprio carico, non essendogli mai stati notificati ai sensi di legge: chiedeva, quindi, di dichiarare e/o annullare gli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva che chiedeva di dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione per tardività nella sua proposizione, in quanto la stessa era stata proposta con opposizione ex art. 615 c.p.c. in luogo dell'opposizione ex art. 3 del R.D. 639/10, come modificato dall'art. 32 D. Lgs 150/2011; contestava, inoltre, le domande proposte e chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento delle somme ingiunte. Il restava contumace. Il Giudice di Pace di Controparte_3
Paternò in data 14.05.2024 emanava l'impugnata sentenza n. 229/24, depositata in data 18.05.24, con la quale rigettava la domanda di parte ricorrente.
pagina 2 di 6 Con atto di appello chiedeva la riforma della detta sentenza;
Parte_2
in particolare, eccepiva la violazione e/o falsa applicazione degli artt.77 e 112 c.p.c., nonchè erronea valutazione della documentazione depositata e chiedeva pertanto di revocare e/o annullare gli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
e il restavano, in questo grado di giudizio, Controparte_1 Controparte_3
contumaci.
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo e principale motivo di impugnazione, l'appellante lamenta correttamente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 77 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ, per non aver il giudice di primo grado dichiarato la nullità della procura alle liti di con conseguente nullità della costituzione della concessionaria ed CP_1
espunzione dal fascicolo dei documenti prodotti dalla stessa.
In punto di diritto, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema Corte : “In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente
l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso”. “Il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste – spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza
l'onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, a condizione però che tale potestà derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto;
qualora invece il conferimento dei
pagina 3 di 6 poteri rappresentativi sia avvenuto con una procura notarile (come nel caso qui in esame), la procura deve essere tempestivamente depositata (lì con il ricorso o il controricorso) a pena di inammissibilità (vd. Cass. 576/2021, Cassazione civile sez. I,
20/10/2021 n.29244- cfr., anche Cass. 2023 n. 7589-Cas. 2020 n. 22564). In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione, all'uopo ritenendosi (Cass.
24212/2018) insanabile la nullità della procura alle liti qualora, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non depositi la necessaria documentazione nel prosieguo del processo limitandosi a discutere di altri profili”
(Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019).
Nel caso di specie, a fronte della eccezione sollevata dalla nel corso Pt_2
dell'udienza di comparizione delle parti del 01.03.24 e successivamente reiterata nelle note cartolari del 10.05.24, la difesa di non ha provveduto a Controparte_1
depositare la procura notarile, menzionata nell'atto di costituzione e risposta e idonea a comprovare la sussistenza in capo al procuratore speciale del potere di sottoscrivere il mandato alle liti.
Ne deriva pertanto, la non utilizzabilità della documentazione prodotta da CP_1
nel giudizio di primo grado, dovendosi ritenere la concessionaria non
[...]
ritualmente costituita;
da ciò consegue altresì che la pretesa sanzionatoria di cui agli atti impugnati risulta illegittima in quanto non vi è alcuna prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici su cui si basa il suindicato preavviso di fermo amministrativo.
L'accoglimento del primo motivo di gravame esonera dall'esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.
pagina 4 di 6 Alla luce delle sovraesposte ragioni, l'appello va accolto e in riforma della sentenza n.229/24 del GDP di Paternò, va annullato il preavviso di fermo n.202303821750172009225171 e i suindicati atti prodromici ad esso.
In virtù del principio di soccombenza, gli appellati vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali di primo e secondo grado in favore di parte appellante nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12437/2024, così
statuisce:
1) Riforma la sentenza di primo grado e annulla il preavviso di fermo n.202303821750172009225171 e gli atti prodromici ad esso.
2) Condanna in solido e il al pagamento in Controparte_1 Controparte_3
favore di parte appellante delle spese processuali di primo grado che liquida in euro 633,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., ed euro 125,00 per spese vive, nonché alle spese processuali di secondo grado che liquida di 1.278 euro per compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof.
for., ed euro 174,00 per spese vive, da distrarsi in favore del procuratore costituito anticipatario.
Così deciso in Catania, il 12 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
pagina 5 di 6 La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio CP_4
Processo, Dott.ssa Monica Neri.
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