Articolo 3 della Legge 25 luglio 1956, n. 836
Articolo 2
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23 agosto 1956
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-1956 concernente "pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri".

Entrata in vigore il 23 agosto 1956