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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1807/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 28 aprile 2025 alle ore 12:05, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Luisa Sanfilippo, in sost. dell'Avv. La Rosa e dell'Avv. Spampinato, la quale preliminarmente insiste nella CTU medico legale;
discute la causa riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo;
per il convenuto, l'Avv. Susanna Cardaci, in sost. dell'Avv. Lanza la quale insiste per la declaratoria di improcedibilità riportandosi a Cass. 2017 n.27756;
Il Giudice dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 5 N.R.G. 1807/2019
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 1807/2019 promossa da:
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
La Rosa Letizia Alfina e dell'Avv. Francesco Spampinato, in via Vittorio Emanuele Orlando, 48
Catania, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO giudiziale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, dott.ssa Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE XX Controparte_3 P.IVA_2
SETTEMBRE,45 CATANIA presso lo studio dell'Avv. LANZA ANTONINO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti attrice e terzo chiamato hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale patito a seguito della erronea esecuzione di un trattamento di epilazione laser eseguito presso il centro estetico della convenuta.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 21.5.2019, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
chiedendo preliminarmente di chiamare in causa la al fine di essere
[...] Controparte_3
manlevata in caso di condanna;
nel merito, ha contestato gli addebiti e chiesto il rigetto della domanda.
Si è costituito in giudizio il terzo chiamato eccependo l'inoperatività della polizza per il rischio oggetto di causa e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda attorea e di quella di manleva.
Con ordinanza del 6.9.2024, a seguito della nota depositata dal legale di parte convenuta in data
2.9.2024 che comunicava che, con sentenza n.172/2024 del 15.07.2024, era stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società convenuta Controparte_4
, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
[...]
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti della
Curatela e del terzo chiamato.
Con decreto del 31.10.2025, rilevati sin da allora i profili di improcedibilità della riassunzione della domanda nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della società, la parte attrice ha notificato la riassunzione alla società in liquidazione giudiziale in persona del Curatore e del terzo chiamato insistendo per la nomina di CTU medico legale e nell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
La Curatela della società convenuta non si è costituita a seguito della riassunzione.
La terza chiamata si è invece costituita riportandosi alle proprie difese e da ultimo, a seguito del rilievo d'ufficio, ha chiesto di pronunciare l'improcedibilità dell'azione.
Parte attrice ha insistito nella domanda risarcitoria richiamando i principi espressi da Cass.128/2016 e da Cass.27756/2017. Tuttavia, i principi giurisprudenziali richiamati attengono al diverso caso dell'azione diretta del terzo nei confronti dell'assicurazione del vettore, e non risultano in alcun modo applicabili al caso di specie, atteso che la parte attrice vanta una pretesa creditoria nei confronti di un soggetto “fallito” e non vanta alcuna azione diretta nei confronti del terzo chiamato, a suo tempo, in manleva dalla società convenuta assicurata.
Nei confronti della società in liquidazione giudiziale, al pari di quanto avveniva nei casi di pregressa procedura di fallimento, la domanda reiterata all'esito della riassunzione va dichiarata improcedibile,
pagina 3 di 5 per il principio di esclusività della massa passiva e per il principio di par condicio creditorum ex artt.
151 e ss. Codice della Crisi (dapprima ex artt. 52 e 93 l. fall.) che attraggono le pretese creditorie nei confronti del soggetto “fallito”, nella sede fallimentare, con la domanda di ammissione allo stato passivo.
Anche di recente, i superiori principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte secondo la quale “le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)» (Cass. Sez. U,
5694/2023).
Ancora “la conseguenza della improcedibilità delle azioni cognitive in corso in sedi diverse da quella concorsuale è pertanto l'effetto diretto della esclusività dell'accertamento del passivo avanti al giudice della procedura, secondo regole esprimenti la scelta di uno specifico procedimento, cioè di un rito più che di una competenza dell'organo; infatti, le stesse questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito,
«anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito;
pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire» (Cass. 21669/2013, per analoga pronuncia del giudice del lavoro Cass.
9030/2014, sulla LCA Cass. 15383/2014); ciò spiega come la menzionata valenza pubblicistica del principio sia sottesa all'indirizzo per il quale la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi a cui va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento «è
pagina 4 di 5 rilevabile in ogni stato e grado, ed anche oltre i limiti temporali stabiliti con riferimento al rilievo dell'incompetenza» (Cass. 5063/2008, 10485/2011; 24156/2018 vi ravvisa una exceptio litis ingressus impedientes) e dunque va esaminata prima di ogni altra (Cass. 16867/2011), conseguendone inammissibilità o improcedibilità a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della domanda
o nel corso del giudizio;
e l'oggetto della pronuncia più coerentemente può abbracciare, oltre alle domande di condanna (incompatibili ex se alla formazione di un titolo in sede extraconcorsuale), anche quelle di accertamento e che però siano strettamente funzionali ad una successiva insinuazione al passivo (così, anche per «la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione», Cass. 2990/2020)”.
La domanda attorea reiterata all'esito della riassunzione nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della società convenuta va conseguentemente dichiarata improcedibile.
Nulla sulle spese va disposto nei confronti della Curatela convenuta in riassunzione atteso che la stessa non si è costituita.
Restano assorbite tutte le domande e questioni inerenti la domanda di manleva verso il terzo chiamato in causa dalla società al tempo in bonis, con compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e il terzo chiamato, anche tenuto conto delle difese svolte dal terzo chiamato che, a seguito della riassunzione, si è costituito in giudizio insistendo nelle proprie difese di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
dichiara improcedibile la domanda di parte attrice nei confronti della liquidazione giudiziale della
[...]
in persona del Curatore;
Controparte_1
compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e terzo chiamato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 28/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 28 aprile 2025 alle ore 12:05, innanzi alla dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per l'attore, l'Avv. Luisa Sanfilippo, in sost. dell'Avv. La Rosa e dell'Avv. Spampinato, la quale preliminarmente insiste nella CTU medico legale;
discute la causa riportandosi alle conclusioni di cui all'atto introduttivo;
per il convenuto, l'Avv. Susanna Cardaci, in sost. dell'Avv. Lanza la quale insiste per la declaratoria di improcedibilità riportandosi a Cass. 2017 n.27756;
Il Giudice dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 5 N.R.G. 1807/2019
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 1807/2019 promossa da:
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
La Rosa Letizia Alfina e dell'Avv. Francesco Spampinato, in via Vittorio Emanuele Orlando, 48
Catania, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
CONTRO giudiziale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, dott.ssa Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE XX Controparte_3 P.IVA_2
SETTEMBRE,45 CATANIA presso lo studio dell'Avv. LANZA ANTONINO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti attrice e terzo chiamato hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non Controparte_1
patrimoniale patito a seguito della erronea esecuzione di un trattamento di epilazione laser eseguito presso il centro estetico della convenuta.
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 21.5.2019, si è costituita in giudizio la società Controparte_1
chiedendo preliminarmente di chiamare in causa la al fine di essere
[...] Controparte_3
manlevata in caso di condanna;
nel merito, ha contestato gli addebiti e chiesto il rigetto della domanda.
Si è costituito in giudizio il terzo chiamato eccependo l'inoperatività della polizza per il rischio oggetto di causa e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda attorea e di quella di manleva.
Con ordinanza del 6.9.2024, a seguito della nota depositata dal legale di parte convenuta in data
2.9.2024 che comunicava che, con sentenza n.172/2024 del 15.07.2024, era stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società convenuta Controparte_4
, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.
[...]
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, la parte attrice ha riassunto il giudizio nei confronti della
Curatela e del terzo chiamato.
Con decreto del 31.10.2025, rilevati sin da allora i profili di improcedibilità della riassunzione della domanda nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della società, la parte attrice ha notificato la riassunzione alla società in liquidazione giudiziale in persona del Curatore e del terzo chiamato insistendo per la nomina di CTU medico legale e nell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
La Curatela della società convenuta non si è costituita a seguito della riassunzione.
La terza chiamata si è invece costituita riportandosi alle proprie difese e da ultimo, a seguito del rilievo d'ufficio, ha chiesto di pronunciare l'improcedibilità dell'azione.
Parte attrice ha insistito nella domanda risarcitoria richiamando i principi espressi da Cass.128/2016 e da Cass.27756/2017. Tuttavia, i principi giurisprudenziali richiamati attengono al diverso caso dell'azione diretta del terzo nei confronti dell'assicurazione del vettore, e non risultano in alcun modo applicabili al caso di specie, atteso che la parte attrice vanta una pretesa creditoria nei confronti di un soggetto “fallito” e non vanta alcuna azione diretta nei confronti del terzo chiamato, a suo tempo, in manleva dalla società convenuta assicurata.
Nei confronti della società in liquidazione giudiziale, al pari di quanto avveniva nei casi di pregressa procedura di fallimento, la domanda reiterata all'esito della riassunzione va dichiarata improcedibile,
pagina 3 di 5 per il principio di esclusività della massa passiva e per il principio di par condicio creditorum ex artt.
151 e ss. Codice della Crisi (dapprima ex artt. 52 e 93 l. fall.) che attraggono le pretese creditorie nei confronti del soggetto “fallito”, nella sede fallimentare, con la domanda di ammissione allo stato passivo.
Anche di recente, i superiori principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte secondo la quale “le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)» (Cass. Sez. U,
5694/2023).
Ancora “la conseguenza della improcedibilità delle azioni cognitive in corso in sedi diverse da quella concorsuale è pertanto l'effetto diretto della esclusività dell'accertamento del passivo avanti al giudice della procedura, secondo regole esprimenti la scelta di uno specifico procedimento, cioè di un rito più che di una competenza dell'organo; infatti, le stesse questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito,
«anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito;
pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire» (Cass. 21669/2013, per analoga pronuncia del giudice del lavoro Cass.
9030/2014, sulla LCA Cass. 15383/2014); ciò spiega come la menzionata valenza pubblicistica del principio sia sottesa all'indirizzo per il quale la questione concernente l'autorità giudiziaria dinanzi a cui va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento «è
pagina 4 di 5 rilevabile in ogni stato e grado, ed anche oltre i limiti temporali stabiliti con riferimento al rilievo dell'incompetenza» (Cass. 5063/2008, 10485/2011; 24156/2018 vi ravvisa una exceptio litis ingressus impedientes) e dunque va esaminata prima di ogni altra (Cass. 16867/2011), conseguendone inammissibilità o improcedibilità a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della domanda
o nel corso del giudizio;
e l'oggetto della pronuncia più coerentemente può abbracciare, oltre alle domande di condanna (incompatibili ex se alla formazione di un titolo in sede extraconcorsuale), anche quelle di accertamento e che però siano strettamente funzionali ad una successiva insinuazione al passivo (così, anche per «la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione», Cass. 2990/2020)”.
La domanda attorea reiterata all'esito della riassunzione nei confronti della Curatela della liquidazione giudiziale della società convenuta va conseguentemente dichiarata improcedibile.
Nulla sulle spese va disposto nei confronti della Curatela convenuta in riassunzione atteso che la stessa non si è costituita.
Restano assorbite tutte le domande e questioni inerenti la domanda di manleva verso il terzo chiamato in causa dalla società al tempo in bonis, con compensazione delle spese di lite tra la parte attrice e il terzo chiamato, anche tenuto conto delle difese svolte dal terzo chiamato che, a seguito della riassunzione, si è costituito in giudizio insistendo nelle proprie difese di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
dichiara improcedibile la domanda di parte attrice nei confronti della liquidazione giudiziale della
[...]
in persona del Curatore;
Controparte_1
compensa per intero le spese di lite tra parte attrice e terzo chiamato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 28/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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