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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, dato atto che è stato ritualmente comunicato alle parti il decreto con il quale si è disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione del 28 novembre 2025 con le modalità cartolari;
dato atto che sono state depositate dalle parti costituite le note d'udienza nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.; sentito il relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 605/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROMANINI SABRINA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro e con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 CP_3 Maurizio Chiesa APPELLATE
Avverso la sentenza 80 del 2023 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 80/2023 del 18/02/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza, pubblicata in data 17.10.2023 mediante notifica a mezzo pec della Cancelleria e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1) Accertare e liquidare la componente “patrimoniale” del danno subito dal sig. Parte_1
2) Accertare e liquidare, con riferimento alle Tabelle di calcolo ritenute meglio confacenti dalla Ecc.ma Corte, il danno “biologico” (non patrimoniale).
3) Accertare e liquidare le componenti del danno “non patrimoniale” diverse dal puro danno biologico.
pagina 1 di 4 4) Accertare e dedurre dal danno patrimoniale il diverso importo spettante all' , a titolo di surroga, CP_4 a seguito della sopravvenuta revoca della pensione di invalidità per espatrio in Svizzera a decorrere dal mese di febbraio 2021.
5) Accertare e liquidare la componente del “danno emergente”.
6) Accertare e liquidare, in via equitativa, gli oneri futuri per l'adattamento dei mezzi di locomozione che si renderanno necessari per consentire l'autonoma locomozione del disabile.
7) Accertare e liquidare il danno da “perdita di chance”.
8) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Le appellate hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita: in rito in via principale: rigettare l'interposto appello dichiarando l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dell'appellante dall'impugnazione della sentenza n. 80/2023 pubblicata il 20/02/2023 rep. n. 188/2023 del 20/02/2023 ai sensi dell'art. 327 c.p.c con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio. in rito in via subordinata : a) dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dall'appellante perché indeterminate. b) rigettare l'interposto appello dichiarando che le seguenti domande proposte dall'appellante siano inammissibili costituendo domande nuove ex art. 345 c.p.c.: accertare e dedurre dal danno patrimoniale il diverso importo spettante all , a titolo di surroga, a CP_4 seguito della sopravvenuta revoca della pensione di invalidità per espatrio in Svizzera a decorrere dal mese di febbraio 2021; accertare e liquidare in via equitativa gli oneri futuri per l'adattamento dei mezzi di locomozione che si renderanno necessari per consentire l'autonoma locomozione del disabile. Con vittoria di spese e competente legali del giudizio. Nel merito in via principale ed incidentale: rigettare l'interposto appello avverso la sentenza n. 80/2023 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti e riformare la sentenza n. 80/2023 del 20/02/23 in R.G. 3693/2016 Trib. Piacenza Rep. N. 188/2023 in punto an debeatur e conseguentemente accertare e dichiarare per le ragioni in atto la preponderante responsabilità nella causazione del sinistro per cui è giudizio in capo a nella misura dell'85% ovvero nella Parte_1 diversa maggiore percentuale rispetto a quella indicata nell'impugnata sentenza (50%) con conseguente condanna del medesimo alla restituzione a favore di della maggior somma dalla Controparte_5 stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, il tutto proporzionalmente alla percentuale di responsabilità che verrà stabilita dall'Ecc.ma Corte adita in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto;
Nel merito in via subordinata : rigettare l'interposto appello avverso la sentenza n. 80/2023 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze legali del grado d liquidarsi sulla base del DM 54/14 e successive modifiche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Piacenza, adito da che sosteneva di essere stato investito mentre Parte_1 viaggiava su di un ciclomotore, riportando gravi danni, con sentenza depositata e pubblicata il 18 febbraio 2023 dichiarava la responsabilità paritaria dell'attore e del veicolo antagonista di proprietà della condotto da e assicurato da Controparte_2 Controparte_6 pagina 2 di 4 ; liquidava in favore dell'attore il risarcimento del danno in complessivi Controparte_5 Euro 280.000,00, pari al 50% del danno totale, e dato atto delle somme già percepite a titolo risarcitorio e indennitario da parte dell'attore, per complessivi Euro 190.890,00, condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della ulteriore somma di Euro 89.110,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, già detratti gli acconti percepiti, compensando le spese.
Avverso la decisione ha proposto appello il con atto di citazione notificata il 14 aprile 2024, Pt_1 affermando che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 18 febbraio 2023, e pubblicata in data 17 ottobre 2023, mediante notifica a mezzo Pec della cancelleria, ed articolando sette motivi di impugnazione di cui sei attinenti al merito della decisione, e il settimo alla compensazione delle spese.
Si sono costituite con unico difensore la , Controparte_2 Controparte_6 e deducendo la inammissibilità dell'appello, per essere l'appellante Controparte_5 decaduto, non avendo proposto la impugnazione nel termine lungo di sei mesi, che decorre dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 18 febbraio 2023; proponevano peraltro un articolato appello incidentale.
La causa, sulle conclusioni precisate in epigrafe è stata mandata alla udienza di discussione dell'11.7.2025, poi rinviata al 28.11.2025, udienza infine sostituita dal deposito di note.
**
L'appello principale è inammissibile, perché proposto oltre il decorso del termine lungo, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, come prescritto, a pena di decadenza, dall'art.327 cpc.
La pubblicazione della sentenza, disciplinata dall'art.133 cpc, coincide infatti con il deposito in cancelleria, e l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con la attribuzione di un numero identificativo, adempimenti in seguito ai quali la sentenza è conoscibile da parte degli interessati.
La norma è assai chiara, e la tesi sostenuta dalla difesa appellante, che distacca il momento della pubblicazione dal deposito, per individuarlo nella comunicazione della sentenza alle parti costituite (con biglietto di cancelleria, ora Pec), è priva di fondamento, e contraddetta dalla disciplina positiva.
D'altro canto, una volta chiarito che la pubblicazione della sentenza va individuata in conformità all'art.133 cpc, va pure detto che non sussistono i presupposti per una rimessione in termini;
la Cassazione, con orientamento costante, ritiene che la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa tempestiva comunicazione della sentenza, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali (vedi, tra le altre Cass.36369 del 2023 5946 del 2017). Infine, e ad abundantiam, ogni ipotetica rimessione va esclusa anche perché la difesa pur dopo avere ricevuto la comunicazione della sentenza, ed essere stata posta in condizione di conoscere la data di pubblicazionecomunque , già risalente, ha atteso ancora a lungo, prima di attivarsi.
Conclusivamente: l'appello principale è inammissibile per decadenza;
l'appello incidentale diviene quindi inefficace, ex art.334 cpc.
La soccombenza nel grado si individua esclusivamente nell'appellante principale, perché l'impugnazione incidentale tardiva è inefficace di diritto ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che rimane irrilevante l'eventuale soccombenza dell'appellante incidentale, di cui è precluso, di diritto, l'esame; va pure considerato, con riferimento a principio di causalità, che l'instaurazione del giudizio di appello è da addebitare soltanto all'appallante principale (Cass.33733 del 2023, 4074 del 2014). pagina 3 di 4 Le spese del grado si compensano comunque integralmente, perché l'appellante principale, pur unicamente soccombente nel grado, per quanto sopra detto, è vittorioso nel giudizio complessivamente considerato: la soccombenza deve essere valutata infatti in base all'esito complessivo della lite cosicchè nel caso in cui la domanda attorea sia stata accolta in primo grado, e l'appello sia respinto, la parte vittoriosa in base “all'esito complessivo” del giudizio resta pur sempre l'attore, e il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado ma non porle a carico della parte risultata comunque vittoriosa (ex multis, 23769 del 2024, 19122 del 2015).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello principale ed inefficace l'appello incidentale, confermando la sentenza 80 del 2023 emessa dal Tribunale di Piacenza;
- compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, dato atto che è stato ritualmente comunicato alle parti il decreto con il quale si è disposto lo svolgimento dell'udienza di discussione del 28 novembre 2025 con le modalità cartolari;
dato atto che sono state depositate dalle parti costituite le note d'udienza nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.; sentito il relatore, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 605/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROMANINI SABRINA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro e con il patrocinio dell'avv. CP_1 Controparte_2 CP_3 Maurizio Chiesa APPELLATE
Avverso la sentenza 80 del 2023 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 80/2023 del 18/02/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza, pubblicata in data 17.10.2023 mediante notifica a mezzo pec della Cancelleria e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1) Accertare e liquidare la componente “patrimoniale” del danno subito dal sig. Parte_1
2) Accertare e liquidare, con riferimento alle Tabelle di calcolo ritenute meglio confacenti dalla Ecc.ma Corte, il danno “biologico” (non patrimoniale).
3) Accertare e liquidare le componenti del danno “non patrimoniale” diverse dal puro danno biologico.
pagina 1 di 4 4) Accertare e dedurre dal danno patrimoniale il diverso importo spettante all' , a titolo di surroga, CP_4 a seguito della sopravvenuta revoca della pensione di invalidità per espatrio in Svizzera a decorrere dal mese di febbraio 2021.
5) Accertare e liquidare la componente del “danno emergente”.
6) Accertare e liquidare, in via equitativa, gli oneri futuri per l'adattamento dei mezzi di locomozione che si renderanno necessari per consentire l'autonoma locomozione del disabile.
7) Accertare e liquidare il danno da “perdita di chance”.
8) Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Le appellate hanno concluso come segue: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita: in rito in via principale: rigettare l'interposto appello dichiarando l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dell'appellante dall'impugnazione della sentenza n. 80/2023 pubblicata il 20/02/2023 rep. n. 188/2023 del 20/02/2023 ai sensi dell'art. 327 c.p.c con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio. in rito in via subordinata : a) dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dall'appellante perché indeterminate. b) rigettare l'interposto appello dichiarando che le seguenti domande proposte dall'appellante siano inammissibili costituendo domande nuove ex art. 345 c.p.c.: accertare e dedurre dal danno patrimoniale il diverso importo spettante all , a titolo di surroga, a CP_4 seguito della sopravvenuta revoca della pensione di invalidità per espatrio in Svizzera a decorrere dal mese di febbraio 2021; accertare e liquidare in via equitativa gli oneri futuri per l'adattamento dei mezzi di locomozione che si renderanno necessari per consentire l'autonoma locomozione del disabile. Con vittoria di spese e competente legali del giudizio. Nel merito in via principale ed incidentale: rigettare l'interposto appello avverso la sentenza n. 80/2023 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti e riformare la sentenza n. 80/2023 del 20/02/23 in R.G. 3693/2016 Trib. Piacenza Rep. N. 188/2023 in punto an debeatur e conseguentemente accertare e dichiarare per le ragioni in atto la preponderante responsabilità nella causazione del sinistro per cui è giudizio in capo a nella misura dell'85% ovvero nella Parte_1 diversa maggiore percentuale rispetto a quella indicata nell'impugnata sentenza (50%) con conseguente condanna del medesimo alla restituzione a favore di della maggior somma dalla Controparte_5 stessa corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, il tutto proporzionalmente alla percentuale di responsabilità che verrà stabilita dall'Ecc.ma Corte adita in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto;
Nel merito in via subordinata : rigettare l'interposto appello avverso la sentenza n. 80/2023 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in atti e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze legali del grado d liquidarsi sulla base del DM 54/14 e successive modifiche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Piacenza, adito da che sosteneva di essere stato investito mentre Parte_1 viaggiava su di un ciclomotore, riportando gravi danni, con sentenza depositata e pubblicata il 18 febbraio 2023 dichiarava la responsabilità paritaria dell'attore e del veicolo antagonista di proprietà della condotto da e assicurato da Controparte_2 Controparte_6 pagina 2 di 4 ; liquidava in favore dell'attore il risarcimento del danno in complessivi Controparte_5 Euro 280.000,00, pari al 50% del danno totale, e dato atto delle somme già percepite a titolo risarcitorio e indennitario da parte dell'attore, per complessivi Euro 190.890,00, condannava i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della ulteriore somma di Euro 89.110,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, già detratti gli acconti percepiti, compensando le spese.
Avverso la decisione ha proposto appello il con atto di citazione notificata il 14 aprile 2024, Pt_1 affermando che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 18 febbraio 2023, e pubblicata in data 17 ottobre 2023, mediante notifica a mezzo Pec della cancelleria, ed articolando sette motivi di impugnazione di cui sei attinenti al merito della decisione, e il settimo alla compensazione delle spese.
Si sono costituite con unico difensore la , Controparte_2 Controparte_6 e deducendo la inammissibilità dell'appello, per essere l'appellante Controparte_5 decaduto, non avendo proposto la impugnazione nel termine lungo di sei mesi, che decorre dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 18 febbraio 2023; proponevano peraltro un articolato appello incidentale.
La causa, sulle conclusioni precisate in epigrafe è stata mandata alla udienza di discussione dell'11.7.2025, poi rinviata al 28.11.2025, udienza infine sostituita dal deposito di note.
**
L'appello principale è inammissibile, perché proposto oltre il decorso del termine lungo, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, come prescritto, a pena di decadenza, dall'art.327 cpc.
La pubblicazione della sentenza, disciplinata dall'art.133 cpc, coincide infatti con il deposito in cancelleria, e l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con la attribuzione di un numero identificativo, adempimenti in seguito ai quali la sentenza è conoscibile da parte degli interessati.
La norma è assai chiara, e la tesi sostenuta dalla difesa appellante, che distacca il momento della pubblicazione dal deposito, per individuarlo nella comunicazione della sentenza alle parti costituite (con biglietto di cancelleria, ora Pec), è priva di fondamento, e contraddetta dalla disciplina positiva.
D'altro canto, una volta chiarito che la pubblicazione della sentenza va individuata in conformità all'art.133 cpc, va pure detto che non sussistono i presupposti per una rimessione in termini;
la Cassazione, con orientamento costante, ritiene che la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell'omessa tempestiva comunicazione della sentenza, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte di quest'ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali (vedi, tra le altre Cass.36369 del 2023 5946 del 2017). Infine, e ad abundantiam, ogni ipotetica rimessione va esclusa anche perché la difesa pur dopo avere ricevuto la comunicazione della sentenza, ed essere stata posta in condizione di conoscere la data di pubblicazionecomunque , già risalente, ha atteso ancora a lungo, prima di attivarsi.
Conclusivamente: l'appello principale è inammissibile per decadenza;
l'appello incidentale diviene quindi inefficace, ex art.334 cpc.
La soccombenza nel grado si individua esclusivamente nell'appellante principale, perché l'impugnazione incidentale tardiva è inefficace di diritto ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che rimane irrilevante l'eventuale soccombenza dell'appellante incidentale, di cui è precluso, di diritto, l'esame; va pure considerato, con riferimento a principio di causalità, che l'instaurazione del giudizio di appello è da addebitare soltanto all'appallante principale (Cass.33733 del 2023, 4074 del 2014). pagina 3 di 4 Le spese del grado si compensano comunque integralmente, perché l'appellante principale, pur unicamente soccombente nel grado, per quanto sopra detto, è vittorioso nel giudizio complessivamente considerato: la soccombenza deve essere valutata infatti in base all'esito complessivo della lite cosicchè nel caso in cui la domanda attorea sia stata accolta in primo grado, e l'appello sia respinto, la parte vittoriosa in base “all'esito complessivo” del giudizio resta pur sempre l'attore, e il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado ma non porle a carico della parte risultata comunque vittoriosa (ex multis, 23769 del 2024, 19122 del 2015).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello principale ed inefficace l'appello incidentale, confermando la sentenza 80 del 2023 emessa dal Tribunale di Piacenza;
- compensa le spese del grado.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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