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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/11/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 222/2022 del Giudice di Pace di Paola, nel procedimento iscritto al n. 1172/2021 r.g., depositata il
14.4.2022, non notificata
TRA
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Piluso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via Benedetto Croce n. 23, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
MI RA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 15, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 5.10.2022, come da ricevute allegate,
, in p.l.r.p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 222/2022, Parte_1 depositata il 14.4.2022, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Paola, in accoglimento della domanda attorea, annullava la cartella di pagamento impugnata, n. 03420120041514960000,
1 condannando, al contempo, l'agente di riscossione al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate con separato provvedimento.
Parte appellante domandava riformarsi la sentenza impugnata per i capi specificati e, per l'effetto, statuire l'inammissibilità della domanda proposta dal Sig. e, comunque, Controparte_1
l'infondatezza della medesima;
nel merito, conseguentemente, rigettarsi l'opposizione proposta dal predetto avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 03420120041514960000, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta in appello, tempestivamente depositata in data 22.03.2023, si costituiva in giudizio l'appellato, il quale chiedeva rigettarsi l'appello, confermando la sentenza n. 222/2022 dell'01/04/2022, depositata il 14/04/2022, emessa dal Giudice di Pace di Paola, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dello Stato, stante l'amissione del sig. al Controparte_1
Patrocinio a Spese dello Stato, con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola Prot.
n. 837/2021.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, il sig. CP_1
con note scritte depositate in data 18.2.2025, in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025,
[...] nel richiamare la sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, citata da parte appellante, con la quale è stata sancita l'applicabilità della novella legislativa (L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente la non impugnabilità degli estratti di ruolo anche ai processi in corso, chiedeva, “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata”, dichiararsi “inammissibile l'opposizione proposta da con la compensazione Controparte_1 integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio poiché la domanda non era ab origine inammissibile ma lo è divenuta soltanto successivamente a seguito di una norma sopravvenuta in corso di causa (riformando anche in parte qua la sentenza appellata)”.
Le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente, precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha annullato la cartella impugnata, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese di lite, nonostante l'eccepita tardività della domanda, da qualificarsi in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c. Il medesimo agente di riscossione, inoltre, ha considerato errato il capo di sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto impugnabile la cartella di pagamento, anche cumulativamente al ruolo, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo, al fine di far valere l'invalidità della notifica della stessa. Ha rilevato, infatti, che il Giudice di Pace
2 avrebbe dovuto accertare la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 0342012004151496
e ritenere inammissibile la domanda e/o comunque rigettarla nel merito, non essendosi compiuto il termine di prescrizione decennale. Ha, dunque, censurato il capo di sentenza in cui a parere del giudice di prime cure non sarebbe stata fornita prova della regolare notifica della cartella, né di atti interruttivi, deducendo, invero, che detta notifica sarebbe avvenuta in data 18.9.2013, a mani di familiare convivente, per come documentalmente provato. In ultimo, ha ribadito l'appellante l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado come impugnazione dell'estratto di ruolo, in forza di quanto disposto dal DL 21/10/2021 n. 146, convertito nella L.17/12/21 n. 215 che all'art 3 bis, aggiungendo all'art. 12 del DPR 682/73 il comma 4 bis, ha stabilito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e posto dei limiti all'impugnabilità del ruolo. Pertanto, a parere di parte appellante, l'adito giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore, non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi tassativamente indicate dal legislatore per l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo. In conclusione, dunque secondo parte appellante, il primo Giudice, se avesse correttamente valutato quanto esposto, avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. e accertare e dichiarare la CP_1 regolarità della notifica della cartella di pagamento, rigettando la domanda nel merito e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Venendo ora all'esame degli atti di causa presenti nel fascicolo di primo grado, acquisito nel procedimento di appello, risulta allegato atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.
1. c.p.c., datato 12.10.2021, con il quale il sig. conveniva, innanzi il G.d.P. Controparte_1 di Paola, , in p.l.r.p.t. deducendo che: a seguito di un controllo Parte_1 presso l' di Cosenza per verificare la propria situazione debitoria, Parte_1 il sig. , in data 15.4.2021, otteneva il rilascio egli estratti di ruolo dai quali risultava CP_1 cartella esattoriale n. 03420120041514960000, Ente creditore Tribunale Ordinario di Paola, asseritamente notificata il 18.09.2013, relativa a spese di giustizia anno 2011, ammontante ad euro
3.474,83; i dati emersi dal predetto estratto di ruolo risultano sforniti di qualsivoglia pregio probatorio sia in ordine alla regolarità della notifica della indicata cartella, che alla prescrizione del credito ivi contenuto;
la cartella di pagamento indicata non è stata notificata o è stata irregolarmente notificata, con conseguente sua illegittimità; pur volendo considerare come avvenuta la predetta notifica, il diritto dell'ente creditore di riscuotere tale presunto credito si è estinto decorsi oltre dieci anni, senza che medio tempore sia iniziata l'esecuzione, né intervenuto altro atto interruttivo della prescrizione ex lege stabilita;
per le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il recupero delle spese di giustizia, la prescrizione è quella ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., ossia di dieci anni;
l'azione spiegata si inquadra tra le opposizioni previste all'art. 615 c.p.c. in quanto vengono dedotti fatti estintivi dell'obbligazione
3 di pagamento e quindi del diritto della controparte in giudizio di agire in executivis; l'opponente è stato portato a conoscenza del debito ex advreso iscritto a ruolo soltanto in data 15.4.2021, a seguito del rilascio del predetto estratto di ruolo, essendo contestata la regolarità della notifica della cartella di pagamento indicata e impugnata.
L'opponente, pertanto, domandava, in primo grado, nel merito, accogliersi l'opposizione e annullarsi e/o dichiararsi l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale impugnata per l'omessa o irregolare notifica della stessa, con conseguente estinzione del diritto del concessionario alla riscossione a procedere in executivis; in via subordinata, accogliersi l'opposizione ed annullarsi la cartella esattoriale impugnata perché il relativo credito si è estinto per decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dichiarando lo stesso inesigibile e non dovuto;
in ogni caso, condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 10.12.2021, si costituiva nel giudizio di primo grado l'agente di riscossione, il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta, perché tardiva, inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la piena legittimità e conformità agli obblighi di legge dell'operato dell' e Parte_1 mantenere la medesima estranea al pagamento delle spese e competenze. A fondamento delle proprie difese, l'agente di riscossione eccepiva la tardività della domanda, asserendo che l'eccezione di omessa notifica della cartella avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., II comma, da proporsi entro venti giorni dalla conoscenza mediante rilascio dell'estratto di ruolo, avvenuta in data 15.4.2021. In ogni caso, anche qualora la cartella non fosse stata notificata, l'azione in via recuperatoria a quella non proposta avverso la cartella era da considerarsi, comunque, tardiva, essendo la cartella impugnabile nel termine di trenta giorni. Deduceva che nel caso di specie la causa era stata iscritta a ruolo in data 15.10.2021 e quindi, sia oltre il termine di 20 giorni, sia oltre quello di 30 dalla conoscenza dell'estratto di ruolo rilasciato il 15.4.2021; talché la domanda era inammissibile. Parimenti eccepiva l'inammissibilità della domanda stante la regolare notifica della cartella opposta e, indi, nel caso di specie, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. In ultimo, con riguardo all'eccepita prescrizione del credito, sosteneva che il termine decennale non era affatto prescritto, attesa la regolare notifica della cartella opposta.
Dall'estratto di ruolo presente nel fascicolo di parte opposta in primo grado, datato 18.10.2021, risulta che a seguito dell'emissione del ruolo n. 2012/5178 ordinario, veniva emessa la cartella di pagamento n. 03420120041514960000, asseritamente notificata in data 18.09.2013, il cui ente impositore risulta essere il Tribunale ordinario di Paola – sezione spese di giustizia, relativamente al carico “Cassa depositi e prestiti - cassa e ammende”, anno 2011, recante l'importo totale di euro 3.484,45.
4 Con la sentenza oggetto di gravame, il Giudice di Pace di Paola, disquisito riguardo la giurisdizione delle Commissioni Tributarie il cui presupposto era la natura tributaria della controversia, evidenziava come con riguardo alle spese di giustizia la giurisdizione spettasse al giudice ordinario in base al valore. Richiamata, poi, la pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 19704/2015, affermava come il contribuente potesse impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata anche qualora ne fosse venuto a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall' , senza dovere attendere uno specifico atto Controparte_2 di intimazione per potersi difendere. Statuiva, inoltre, che il credito richiesto con la cartella opposta doveva ritenersi prescritto essendo decorso abbondantemente il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie, atteso che, trattandosi di credito riguardante cassa delle ammende anno
2011, non si rinveniva in atti prova idonea della regolare notifica della cartella per come indicata nell'estratto di ruolo (18.09.2013), né l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Per tale motivo riteneva doversi conseguentemente annullare la medesima.
Preliminarmente, si rileva la tempestività del proposto gravame.
Trattasi, in particolare, di impugnazione proposta avverso sentenza emessa in data 1.04.2022 e pubblicata in data 14.04.2022, non notificata, sicché il dies a quo del termine per impugnare va individuato nel giorno di deposito ufficiale in cancelleria della sentenza. Infatti, “Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine
d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina
l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art.
327 c.p.c.)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020).
Nel caso di specie, per come conferma e non contesta la medesima parte appellata (cfr. pag. 1 comparsa di risposta in appello), parte appellante ha provveduto a notificare mezzo pec al sig.
, presso il proprio procuratore costituito in primo grado, l'atto di gravame in data CP_1
5.10.2022, giusto quanto evincibile dalle ricevute allegate.
Alla luce di quanto argomentato, dunque, l'appello proposto è tempestivo.
5 Tanto precisato, l'appello si appalesa fondato e, come tale, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, la vicenda trae origine da un'opposizione all'esecuzione promossa da un soggetto che, venuto a conoscenza di una cartella di pagamento a suo carico tramite un estratto di ruolo ottenuto presso l' , ne ha contestato la mancata o irregolare notifica della Controparte_3 stessa e, conseguentemente, la prescrizione del credito sotteso.
Ebbene, per come evidenziato in fatto, il sig. in sede di prime cure, proponendo Controparte_1 formalmente un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I, c.p.c., indi contestando il diritto del concessionario di procedere in executivis, ha dedotto, nella specie, di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 03420120041514960000 a seguito di un controllo dal medesimo eseguito in data 15.04.2021 presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Cosenza, in occasione del quale otteneva il rilascio del relativo estratto di ruolo. Eccepita, pertanto, la omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento in esso indicata e agito in giudizio proponendo opposizione avverso l'estratto di ruolo de quo, il sig. ha dedotto che, secondo quanto CP_1 risultante dal ruolo, il credito portato dalla cartella di pagamento, siccome relativo all'anno 2011, si sarebbe ormai prescritto, stante il decorso del termine prescrizionale decennale ormai decorso in assenza di validi atti interruttivi.
Si ritiene meritevole di accoglimento il motivo di gravame proposto dal concessionario avverso la sentenza impugnata, laddove il medesimo ne chiede la riforma in considerazione, tra l'altro, della conclamata inammissibilità dell'azione spiegata avverso l'estratto di ruolo;
atto ormai ritenuto non impugnabile se non in ipotesi tassativamente previste dalla legge.
In realtà, quello dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è un tema che ha è stato oggetto di recenti modifiche legislative e di interpretazioni giurisprudenziali significative.
In particolare, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. 146/2021 (norma richiamata dall'appellante), convertito in L. n. 215/2021, rubricato “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, entrato in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
6 delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Tale novella legislativa è stata oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite e, in particolare, della nota sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022.
Le SS.UU. sono state chiamate, con detta pronuncia, a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto con riguardo all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, riesaminando e superando quanto espresso in passato con la sentenza n. 19704/15, con la quale si era stabilito che il ruolo e/o la cartella fossero immediatamente impugnabili anche in mancanza di rituale notificazione, e che non vi era d'ostacolo l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo» (conf., fra varie, Cass. nn. 27799/18, 22507/19
e 12070/22).
Con la recente pronuncia, le SS.UU. della Suprema Corte, partendo dal novellato articolo sopracitato, hanno precisato, quanto all'ambito applicativo, che la richiamata "norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e
18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del
d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs.
n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17) (cfr. Cass. S.U., sent. n. 26283/2022).
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (sempre tra varie,
v. Cass. n. 31240/19)” (cfr. Cass. S.U., sent. 26283).
Con riguardo, poi, all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con
7 il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. Cass., S.U., sent. n.
26283/2029).
La Suprema Corte è pervenuta ad una tale conclusione fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma novellata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del “Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17;
S.U., n. 619/2021), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione”. Con detta pronuncia giurisprudenziale, dunque, le S.U. hanno definitivamente chiarito che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (cfr. Cass., SS.UU., sent. 26283/2022).
È, quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa, a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cassazione civ. Sez. V Ord., 25/10/2022).
Va aggiunto che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023 la quale ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, si rileva come l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n.
602/1973 si applichi anche al presente procedimento, incidendo così sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente;
interesse che, per come ampiamente disquisito, deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo.
In considerazione della novellata disposizione normativa, richiamata dalla stessa parte appellante, alla luce dei su richiamati principi espressi dalle Sezioni Unite, l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato, sig. , parte opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, CP_1 un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla
8 perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, tenuto conto, peraltro, che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente. Pertanto, è fuor di dubbio come difetti nel caso concreto l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata nel giudizio di primo grado, anche in considerazione del fatto che è di tutta evidenza, dall'esame del compendio probatorio in atti, come la cartella di pagamento cui inerisce l'estratto di ruolo opposto dal sig. , sia stata ritualmente notificata. CP_1
In materia, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.
26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 33563 del
28/12/2018).
È di tutta evidenza, dunque, che l'agente di riscossione, con riferimento alla cartella cui inerisce l'estratto di ruolo opposto e rispetto alla quale parte appellata, ricorrente in primo grado, lamenta la mancata ricezione o l'irregolare notifica, in realtà, ha pienamente assolto all'onus probandi su di esso gravante, fornendo la prova della rituale notifica della medesima.
Dal materiale probatorio allegato il procedimento notificatorio appare espletatosi correttamente da parte del concessionario della riscossione, considerato che alcun altro onere incombeva a tal riguardo, essendo avvenuta la notificazione direttamente da parte dell'agente a mezzo del servizio postale e non per il tramite di ufficiale. Ne consegue che ad alcun altro adempimento era tenuto l'agente postale, atteso che, dal punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, per tale ragione trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”; in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti” (cfr. Cass. n. 802/18: “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati
9 al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” - cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012;
Cass. n. 14146/2014 Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 22/05/2014) 20/06/2014, n. 14146; Cass.
n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario”.
A tal proposito, la Suprema Corte ha sancito che l'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso
- l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III civ, ordinanza 30318/2019).
Dal compendio probatorio in atti risulta che la cartella di pagamento n. 03420120041514960000 è stata notificata a mani di familiare convivente con il ricorrente, giusto quanto evincibile dalla casella barrata dall'agente postale sull'avviso di ricevimento in atti.
Fermo quanto sopra ampiamente argomentato in ordine alla novella legislativa, anche in considerazione di tanto, ossia in ragione della rituale notifica della cartella di pagamento, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo grado dal sig. avverso l'estratto di CP_1 ruolo, non avendo il medesimo impugnato tempestivamente la cartella, sebbene fosse stata ritualmente notificata.
Parte appellata non si oppone alla declaratoria di inammissibilità e alla conseguente riforma della sentenza di prime cure.
La stessa, infatti, preso atto delle argomentazioni dell'agente di riscossione e dell'intervenuta novella legislativa, nonché del mutamento della giurisprudenza sul punto, con le note scritte depositate in data 18.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025, aderendo all'eccezione di inammissibilità spiegata da parte appellante ha dedotto quanto segue: “…sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con Sentenza n.
26283/2022 la quale ha sancito l'applicabilità della novella legislativa (L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente la non impugnabilità degli estratti di ruolo anche ai processi in corso, si chiede che il Giudice, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiari inammissibile l'opposizione proposta da con la Controparte_1 compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio poiché la domanda non era ab origine inammissibile ma lo è divenuta soltanto successivamente a seguito di una norma sopravvenuta in corso di causa (riformando anche in parte qua la sentenza appellata)”.
10 Pertanto, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata.
Va aggiunto che, in forza della novella normativa, nel caso specifico, il soggetto opponente non ha comunque dimostrato la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, così per come richiesto dall'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973.
Per i motivi sopra esposti, in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. per Controparte_1 carenza di interesse ad agire.
Il carattere assorbente di tale motivo di gravame esime dalla delibazione sui restanti motivi prospettati dall'appellante.
Rilevato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n.
1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423), la novità legislativa evidenziata (entrata in vigore il
21.12.2021, mentre la causa di primo grado è stata iscritta a ruolo il 15.10.2021) e la sopravvenienza della pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 26283/2022 del 19.7.2022 (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1258/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata dal sig. avverso l'estratto di ruolo Controparte_1 inerente alla cartella di pagamento n. 0342012004154960000;
- compensa tra le parti le spese di lite afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
Paola lì, 3.11.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 222/2022 del Giudice di Pace di Paola, nel procedimento iscritto al n. 1172/2021 r.g., depositata il
14.4.2022, non notificata
TRA
(cod. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Piluso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via Benedetto Croce n. 23, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
MI RA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), alla Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 15, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.07.2025, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 5.10.2022, come da ricevute allegate,
, in p.l.r.p.t., proponeva appello avverso la sentenza n. 222/2022, Parte_1 depositata il 14.4.2022, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Paola, in accoglimento della domanda attorea, annullava la cartella di pagamento impugnata, n. 03420120041514960000,
1 condannando, al contempo, l'agente di riscossione al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, liquidate con separato provvedimento.
Parte appellante domandava riformarsi la sentenza impugnata per i capi specificati e, per l'effetto, statuire l'inammissibilità della domanda proposta dal Sig. e, comunque, Controparte_1
l'infondatezza della medesima;
nel merito, conseguentemente, rigettarsi l'opposizione proposta dal predetto avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 03420120041514960000, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta in appello, tempestivamente depositata in data 22.03.2023, si costituiva in giudizio l'appellato, il quale chiedeva rigettarsi l'appello, confermando la sentenza n. 222/2022 dell'01/04/2022, depositata il 14/04/2022, emessa dal Giudice di Pace di Paola, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dello Stato, stante l'amissione del sig. al Controparte_1
Patrocinio a Spese dello Stato, con Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola Prot.
n. 837/2021.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, il sig. CP_1
con note scritte depositate in data 18.2.2025, in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025,
[...] nel richiamare la sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, citata da parte appellante, con la quale è stata sancita l'applicabilità della novella legislativa (L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente la non impugnabilità degli estratti di ruolo anche ai processi in corso, chiedeva, “in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata”, dichiararsi “inammissibile l'opposizione proposta da con la compensazione Controparte_1 integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio poiché la domanda non era ab origine inammissibile ma lo è divenuta soltanto successivamente a seguito di una norma sopravvenuta in corso di causa (riformando anche in parte qua la sentenza appellata)”.
Le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.7.2025, autorizzate dal
Giudice e depositate telematicamente, precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha annullato la cartella impugnata, condannando l' al Parte_1 pagamento delle spese di lite, nonostante l'eccepita tardività della domanda, da qualificarsi in termini di opposizione ex art. 617 c.p.c. Il medesimo agente di riscossione, inoltre, ha considerato errato il capo di sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto impugnabile la cartella di pagamento, anche cumulativamente al ruolo, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'estratto di ruolo, al fine di far valere l'invalidità della notifica della stessa. Ha rilevato, infatti, che il Giudice di Pace
2 avrebbe dovuto accertare la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 0342012004151496
e ritenere inammissibile la domanda e/o comunque rigettarla nel merito, non essendosi compiuto il termine di prescrizione decennale. Ha, dunque, censurato il capo di sentenza in cui a parere del giudice di prime cure non sarebbe stata fornita prova della regolare notifica della cartella, né di atti interruttivi, deducendo, invero, che detta notifica sarebbe avvenuta in data 18.9.2013, a mani di familiare convivente, per come documentalmente provato. In ultimo, ha ribadito l'appellante l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado come impugnazione dell'estratto di ruolo, in forza di quanto disposto dal DL 21/10/2021 n. 146, convertito nella L.17/12/21 n. 215 che all'art 3 bis, aggiungendo all'art. 12 del DPR 682/73 il comma 4 bis, ha stabilito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e posto dei limiti all'impugnabilità del ruolo. Pertanto, a parere di parte appellante, l'adito giudice avrebbe dovuto accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore, non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi tassativamente indicate dal legislatore per l'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo. In conclusione, dunque secondo parte appellante, il primo Giudice, se avesse correttamente valutato quanto esposto, avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. e accertare e dichiarare la CP_1 regolarità della notifica della cartella di pagamento, rigettando la domanda nel merito e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Venendo ora all'esame degli atti di causa presenti nel fascicolo di primo grado, acquisito nel procedimento di appello, risulta allegato atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.
1. c.p.c., datato 12.10.2021, con il quale il sig. conveniva, innanzi il G.d.P. Controparte_1 di Paola, , in p.l.r.p.t. deducendo che: a seguito di un controllo Parte_1 presso l' di Cosenza per verificare la propria situazione debitoria, Parte_1 il sig. , in data 15.4.2021, otteneva il rilascio egli estratti di ruolo dai quali risultava CP_1 cartella esattoriale n. 03420120041514960000, Ente creditore Tribunale Ordinario di Paola, asseritamente notificata il 18.09.2013, relativa a spese di giustizia anno 2011, ammontante ad euro
3.474,83; i dati emersi dal predetto estratto di ruolo risultano sforniti di qualsivoglia pregio probatorio sia in ordine alla regolarità della notifica della indicata cartella, che alla prescrizione del credito ivi contenuto;
la cartella di pagamento indicata non è stata notificata o è stata irregolarmente notificata, con conseguente sua illegittimità; pur volendo considerare come avvenuta la predetta notifica, il diritto dell'ente creditore di riscuotere tale presunto credito si è estinto decorsi oltre dieci anni, senza che medio tempore sia iniziata l'esecuzione, né intervenuto altro atto interruttivo della prescrizione ex lege stabilita;
per le cartelle esattoriali aventi ad oggetto il recupero delle spese di giustizia, la prescrizione è quella ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., ossia di dieci anni;
l'azione spiegata si inquadra tra le opposizioni previste all'art. 615 c.p.c. in quanto vengono dedotti fatti estintivi dell'obbligazione
3 di pagamento e quindi del diritto della controparte in giudizio di agire in executivis; l'opponente è stato portato a conoscenza del debito ex advreso iscritto a ruolo soltanto in data 15.4.2021, a seguito del rilascio del predetto estratto di ruolo, essendo contestata la regolarità della notifica della cartella di pagamento indicata e impugnata.
L'opponente, pertanto, domandava, in primo grado, nel merito, accogliersi l'opposizione e annullarsi e/o dichiararsi l'inesistenza del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale impugnata per l'omessa o irregolare notifica della stessa, con conseguente estinzione del diritto del concessionario alla riscossione a procedere in executivis; in via subordinata, accogliersi l'opposizione ed annullarsi la cartella esattoriale impugnata perché il relativo credito si è estinto per decorso del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dichiarando lo stesso inesigibile e non dovuto;
in ogni caso, condannarsi l' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con comparsa di risposta, depositata in data 10.12.2021, si costituiva nel giudizio di primo grado l'agente di riscossione, il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta, perché tardiva, inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi la piena legittimità e conformità agli obblighi di legge dell'operato dell' e Parte_1 mantenere la medesima estranea al pagamento delle spese e competenze. A fondamento delle proprie difese, l'agente di riscossione eccepiva la tardività della domanda, asserendo che l'eccezione di omessa notifica della cartella avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., II comma, da proporsi entro venti giorni dalla conoscenza mediante rilascio dell'estratto di ruolo, avvenuta in data 15.4.2021. In ogni caso, anche qualora la cartella non fosse stata notificata, l'azione in via recuperatoria a quella non proposta avverso la cartella era da considerarsi, comunque, tardiva, essendo la cartella impugnabile nel termine di trenta giorni. Deduceva che nel caso di specie la causa era stata iscritta a ruolo in data 15.10.2021 e quindi, sia oltre il termine di 20 giorni, sia oltre quello di 30 dalla conoscenza dell'estratto di ruolo rilasciato il 15.4.2021; talché la domanda era inammissibile. Parimenti eccepiva l'inammissibilità della domanda stante la regolare notifica della cartella opposta e, indi, nel caso di specie, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. In ultimo, con riguardo all'eccepita prescrizione del credito, sosteneva che il termine decennale non era affatto prescritto, attesa la regolare notifica della cartella opposta.
Dall'estratto di ruolo presente nel fascicolo di parte opposta in primo grado, datato 18.10.2021, risulta che a seguito dell'emissione del ruolo n. 2012/5178 ordinario, veniva emessa la cartella di pagamento n. 03420120041514960000, asseritamente notificata in data 18.09.2013, il cui ente impositore risulta essere il Tribunale ordinario di Paola – sezione spese di giustizia, relativamente al carico “Cassa depositi e prestiti - cassa e ammende”, anno 2011, recante l'importo totale di euro 3.484,45.
4 Con la sentenza oggetto di gravame, il Giudice di Pace di Paola, disquisito riguardo la giurisdizione delle Commissioni Tributarie il cui presupposto era la natura tributaria della controversia, evidenziava come con riguardo alle spese di giustizia la giurisdizione spettasse al giudice ordinario in base al valore. Richiamata, poi, la pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 19704/2015, affermava come il contribuente potesse impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata anche qualora ne fosse venuto a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall' , senza dovere attendere uno specifico atto Controparte_2 di intimazione per potersi difendere. Statuiva, inoltre, che il credito richiesto con la cartella opposta doveva ritenersi prescritto essendo decorso abbondantemente il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie, atteso che, trattandosi di credito riguardante cassa delle ammende anno
2011, non si rinveniva in atti prova idonea della regolare notifica della cartella per come indicata nell'estratto di ruolo (18.09.2013), né l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Per tale motivo riteneva doversi conseguentemente annullare la medesima.
Preliminarmente, si rileva la tempestività del proposto gravame.
Trattasi, in particolare, di impugnazione proposta avverso sentenza emessa in data 1.04.2022 e pubblicata in data 14.04.2022, non notificata, sicché il dies a quo del termine per impugnare va individuato nel giorno di deposito ufficiale in cancelleria della sentenza. Infatti, “Qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine
d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina
l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art.
327 c.p.c.)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020).
Nel caso di specie, per come conferma e non contesta la medesima parte appellata (cfr. pag. 1 comparsa di risposta in appello), parte appellante ha provveduto a notificare mezzo pec al sig.
, presso il proprio procuratore costituito in primo grado, l'atto di gravame in data CP_1
5.10.2022, giusto quanto evincibile dalle ricevute allegate.
Alla luce di quanto argomentato, dunque, l'appello proposto è tempestivo.
5 Tanto precisato, l'appello si appalesa fondato e, come tale, meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, la vicenda trae origine da un'opposizione all'esecuzione promossa da un soggetto che, venuto a conoscenza di una cartella di pagamento a suo carico tramite un estratto di ruolo ottenuto presso l' , ne ha contestato la mancata o irregolare notifica della Controparte_3 stessa e, conseguentemente, la prescrizione del credito sotteso.
Ebbene, per come evidenziato in fatto, il sig. in sede di prime cure, proponendo Controparte_1 formalmente un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I, c.p.c., indi contestando il diritto del concessionario di procedere in executivis, ha dedotto, nella specie, di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 03420120041514960000 a seguito di un controllo dal medesimo eseguito in data 15.04.2021 presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Cosenza, in occasione del quale otteneva il rilascio del relativo estratto di ruolo. Eccepita, pertanto, la omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento in esso indicata e agito in giudizio proponendo opposizione avverso l'estratto di ruolo de quo, il sig. ha dedotto che, secondo quanto CP_1 risultante dal ruolo, il credito portato dalla cartella di pagamento, siccome relativo all'anno 2011, si sarebbe ormai prescritto, stante il decorso del termine prescrizionale decennale ormai decorso in assenza di validi atti interruttivi.
Si ritiene meritevole di accoglimento il motivo di gravame proposto dal concessionario avverso la sentenza impugnata, laddove il medesimo ne chiede la riforma in considerazione, tra l'altro, della conclamata inammissibilità dell'azione spiegata avverso l'estratto di ruolo;
atto ormai ritenuto non impugnabile se non in ipotesi tassativamente previste dalla legge.
In realtà, quello dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è un tema che ha è stato oggetto di recenti modifiche legislative e di interpretazioni giurisprudenziali significative.
In particolare, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. 146/2021 (norma richiamata dall'appellante), convertito in L. n. 215/2021, rubricato “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, entrato in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
6 delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Tale novella legislativa è stata oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite e, in particolare, della nota sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022.
Le SS.UU. sono state chiamate, con detta pronuncia, a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto con riguardo all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, riesaminando e superando quanto espresso in passato con la sentenza n. 19704/15, con la quale si era stabilito che il ruolo e/o la cartella fossero immediatamente impugnabili anche in mancanza di rituale notificazione, e che non vi era d'ostacolo l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo» (conf., fra varie, Cass. nn. 27799/18, 22507/19
e 12070/22).
Con la recente pronuncia, le SS.UU. della Suprema Corte, partendo dal novellato articolo sopracitato, hanno precisato, quanto all'ambito applicativo, che la richiamata "norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e
18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del
d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs.
n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17) (cfr. Cass. S.U., sent. n. 26283/2022).
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R.
n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D. Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie,
Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (sempre tra varie,
v. Cass. n. 31240/19)” (cfr. Cass. S.U., sent. 26283).
Con riguardo, poi, all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con
7 il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. Cass., S.U., sent. n.
26283/2029).
La Suprema Corte è pervenuta ad una tale conclusione fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma novellata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del “Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17;
S.U., n. 619/2021), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione”. Con detta pronuncia giurisprudenziale, dunque, le S.U. hanno definitivamente chiarito che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (cfr. Cass., SS.UU., sent. 26283/2022).
È, quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa, a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cassazione civ. Sez. V Ord., 25/10/2022).
Va aggiunto che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 190/2023 la quale ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, in applicazione dei principi sopra esposti, si rileva come l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n.
602/1973 si applichi anche al presente procedimento, incidendo così sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente;
interesse che, per come ampiamente disquisito, deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo.
In considerazione della novellata disposizione normativa, richiamata dalla stessa parte appellante, alla luce dei su richiamati principi espressi dalle Sezioni Unite, l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato, sig. , parte opponente in primo grado, non costituisce, in concreto, CP_1 un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla
8 perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione, tenuto conto, peraltro, che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente. Pertanto, è fuor di dubbio come difetti nel caso concreto l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata nel giudizio di primo grado, anche in considerazione del fatto che è di tutta evidenza, dall'esame del compendio probatorio in atti, come la cartella di pagamento cui inerisce l'estratto di ruolo opposto dal sig. , sia stata ritualmente notificata. CP_1
In materia, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art.
26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 33563 del
28/12/2018).
È di tutta evidenza, dunque, che l'agente di riscossione, con riferimento alla cartella cui inerisce l'estratto di ruolo opposto e rispetto alla quale parte appellata, ricorrente in primo grado, lamenta la mancata ricezione o l'irregolare notifica, in realtà, ha pienamente assolto all'onus probandi su di esso gravante, fornendo la prova della rituale notifica della medesima.
Dal materiale probatorio allegato il procedimento notificatorio appare espletatosi correttamente da parte del concessionario della riscossione, considerato che alcun altro onere incombeva a tal riguardo, essendo avvenuta la notificazione direttamente da parte dell'agente a mezzo del servizio postale e non per il tramite di ufficiale. Ne consegue che ad alcun altro adempimento era tenuto l'agente postale, atteso che, dal punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario, per tale ragione trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”; in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti” (cfr. Cass. n. 802/18: “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati
9 al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” - cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012;
Cass. n. 14146/2014 Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (data ud. 22/05/2014) 20/06/2014, n. 14146; Cass.
n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario”.
A tal proposito, la Suprema Corte ha sancito che l'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta ha natura di atto pubblico ex art. 2700 del c.c., e, pertanto, è idoneo a provare - sino a querela di falso
- l'intervenuta consegna del plico con relativa data, l'identità della persona alla quale è stata eseguita la consegna nonché della persona che ha sottoscritto l'atto (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III civ, ordinanza 30318/2019).
Dal compendio probatorio in atti risulta che la cartella di pagamento n. 03420120041514960000 è stata notificata a mani di familiare convivente con il ricorrente, giusto quanto evincibile dalla casella barrata dall'agente postale sull'avviso di ricevimento in atti.
Fermo quanto sopra ampiamente argomentato in ordine alla novella legislativa, anche in considerazione di tanto, ossia in ragione della rituale notifica della cartella di pagamento, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo grado dal sig. avverso l'estratto di CP_1 ruolo, non avendo il medesimo impugnato tempestivamente la cartella, sebbene fosse stata ritualmente notificata.
Parte appellata non si oppone alla declaratoria di inammissibilità e alla conseguente riforma della sentenza di prime cure.
La stessa, infatti, preso atto delle argomentazioni dell'agente di riscossione e dell'intervenuta novella legislativa, nonché del mutamento della giurisprudenza sul punto, con le note scritte depositate in data 18.02.2025, in sostituzione dell'udienza del 19.2.2025, aderendo all'eccezione di inammissibilità spiegata da parte appellante ha dedotto quanto segue: “…sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con Sentenza n.
26283/2022 la quale ha sancito l'applicabilità della novella legislativa (L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021) concernente la non impugnabilità degli estratti di ruolo anche ai processi in corso, si chiede che il Giudice, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiari inammissibile l'opposizione proposta da con la Controparte_1 compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio poiché la domanda non era ab origine inammissibile ma lo è divenuta soltanto successivamente a seguito di una norma sopravvenuta in corso di causa (riformando anche in parte qua la sentenza appellata)”.
10 Pertanto, è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata.
Va aggiunto che, in forza della novella normativa, nel caso specifico, il soggetto opponente non ha comunque dimostrato la sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, così per come richiesto dall'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973.
Per i motivi sopra esposti, in accoglimento dello spiegato appello e in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal sig. per Controparte_1 carenza di interesse ad agire.
Il carattere assorbente di tale motivo di gravame esime dalla delibazione sui restanti motivi prospettati dall'appellante.
Rilevato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n.
1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423), la novità legislativa evidenziata (entrata in vigore il
21.12.2021, mentre la causa di primo grado è stata iscritta a ruolo il 15.10.2021) e la sopravvenienza della pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 26283/2022 del 19.7.2022 (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1258/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata dal sig. avverso l'estratto di ruolo Controparte_1 inerente alla cartella di pagamento n. 0342012004154960000;
- compensa tra le parti le spese di lite afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
Paola lì, 3.11.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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