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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3038/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3038/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Controparte_1 P.IVA_1
AN e dell'avv. CAPPELLI KATIA ( VIA SARDEGNA N. 4 47838 C.F._1
RICCIONE; elettivamente domiciliato in via Sardegna 4 47838 Riccione presso il difensore avv.
GIORGI AN
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. GOBBI LARA e dell'avv. GHISELLI PAOLO ( ) VIA C.F._3
ANDREA COSTA 3/C RIMINI;
elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 179 RIMINI presso il difensore avv. GOBBI LARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (da ora in Controparte_1 avanti solo conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al fine di ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore della somma di €
[...]
pagina 1 di 13 69.993,74, oltre al risarcimento del danno, per una somma totale di € 89.445,35.
L'attrice esponeva, in particolare, che la società attiva dal Controparte_1
2006, si occupava prevalentemente dell'acquisto, vendita e gestione di immobili e aveva affidato la gestione e la tenuta della propria contabilità alla società il cui legale Controparte_2 rappresentante era CP_3
Nell'anno 2019 quest'ultimo aveva richiesto a legale rappresentante della Persona_1
il pin dispositivo del conto corrente della società, a suo dire per Controparte_1 procedere al pagamento delle tasse. Tale richiesta aveva insospettito in quanto non CP_1 era necessario avere il pin del conto corrente per procedere al pagamento delle imposte che, fino a quel momento, era avvenuto tramite assegni bancari, consegnati direttamente nelle mani di che provvedeva poi, a suo dire, a versare i tributi all'Ente impositore. CP_3
quindi, aveva chiesto spiegazioni in merito alla richiesta del pin dispositivo, Persona_1 ma era rimasto evasivo. Il legale rappresentante della società attrice, quindi, aveva deciso CP_3 di dare incarico ad un professionista diverso, ovvero al Dott. di verificare Persona_2 la contabilità in relazione ai pagamenti fiscali effettuati negli ultimi anni e, a tal fine, aveva chiesto al commercialista Dott. più volte e infine a mezzo pec in data 4/7/19, l'invio della CP_3 documentazione contabile della società che, però, non veniva Controparte_1 consegnata. Successivamente, in data 11/07/2019, l'odierna attrice aveva reiterato la richiesta della documentazione e, non ottenendo esaustiva risposta, aveva revocato l'incarico alla società con effetto immediato. Pertanto, in data 12/7/2019, si era Controparte_2 Persona_1 recato con un professionista e il figlio nello studio della società convenuta sito a Persona_3
Riccione, per ritirare tutta la documentazione fiscale richiesta, che veniva consegnata solo parzialmente. Stante la consegna parziale di quanto richiesto, il tramite i propri CP_1 avvocati in data 21/8/2019 aveva inviato ulteriore richiesta a mezzo pec alla società CP_2
e al legale rappresentante Dott. che era rimasta inevasa. Dunque, in data
[...] CP_3
06/09/2019 veniva notificato alla società convenuta decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la consegna dei documenti mancanti;
seguiva il tentativo infruttuoso di esecuzione dell'obbligo di consegna dei documenti tramite Ufficiale Giudiziario e poi il successivo sequestro degli stessi da parte della Guarda di Finanza di Rimini.
Dalla lettura della documentazione ricevuta parte attrice aveva verificato, tramite il proprio consulente di parte Dott. che, negli ultimi anni, le somme che erano state richieste a Persona_2 titolo di tasse e imposte dalla società convenuta in realtà erano state incassate indebitamente dalla stessa e dal Dott. personalmente. Tali somme, infatti, non erano state versate CP_3
pagina 2 di 13 all'erario in quanto non dovute, perché oggetto di sgravi e compensazioni, dei quali CP_1 non era stato messo al corrente.
In particolare, nell'anno 2017 aveva richiesto al legale rappresentante della società attrice CP_3 somme per complessivi € 26.405,07 per il pagamento delle imposte per il periodo di imposta
2016, anno in cui la società attrice aveva effettuato l'acquisto e la ristrutturazione di alcuni immobili. Dalla verifica contabile effettuata dal nuovo consulente Dott. si era Persona_2 potuto constatare che le imposte pagate e da versarsi in quel periodo (2017) dalla società attrice ammontavano ad € 494,00. Dunque, la società , solo in quell'anno di imposta, si era CP_2 appropriata senza averne titolo di € 25.911,07, somma non versata all'erario perché non dovuta, in quanto la avendo optato per la compensazione dei debiti tributari e per Controparte_1 la compensazione del credito Iva, non doveva pagare le somme di cui agli assegni prodotti ma solo € 494,00. era stato tratto in inganno dalla consegna di alcuni modelli F24, relativi alle Persona_1 imposte che, ad avviso del giustificavano le somme da lui richieste e versate con i predetti CP_3 assegni. Dalla relazione del Dott. erano emerse irregolarità contabili e Persona_2 appropriazioni indebite anche negli anni dal 2011 al 2016, in quanto erano state imputate quali
“finanziamenti soci” somme che in realtà erano rimaste nella disponibilità della società CP_2
e del Quest'ultimo, nel tentativo di nascondere l'uscita delle somme, le aveva
[...] CP_3 imputate quale restituzione delle stesse ai soci, che nulla avevano ricevuto.
Anche per l'anno 2018, i convenuti avevano richiesto alla società attrice la corresponsione a mezzo assegni di imposte e tasse di un importo complessivo di € 25.407,00, mentre il versamento all'erario relativo alle imposte di quell'anno ammontava ad € 718,00.
Nel presente giudizio, la chiedeva la restituzione degli importi di cui i Controparte_1 convenuti si erano appropriati indebitamente, quantificati nell'importo di € 69.993,74, oltre al risarcimento dei danni. In proposito rappresentava che, in mancanza di liquidità, la società attrice era stata costretta a ricorrere al credito, stipulando un mutuo con la Banca
RIVIERABANCA per un importo di € 60.000,00, pagandone gli interessi.
L'attrice riferiva, infine, che in data 09/09/20219 per i fatti sopra esposti era stata sporta denuncia querela alla Procura della Repubblica di Rimini.
Concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare il diritto della società attrice a riottenere le somme indebitamente pagate ai convenuti e da questi trattenute, per i motivi dedotti in premessa ed in narrativa, e così come indicate e meglio precisate nelle relazioni del Dott. ovvero Persona_2
pagina 3 di 13 la complessiva somma € 69.993,74 e per l'effetto, condannare le parti convenute, ognuna per il proprio titolo e responsabilità, ovvero la società con sede legale in Riccione, Controparte_2
V.le Piacenza n. 4, codice fiscale e Partita Iva in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore ed il sig. in proprio e quale socio illimitatamente CP_3 responsabile della società convenuta, in solido tra loro, a corrispondere e/o restituire all'attrice la somma di € 69.993,74 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito di apposita CTU contabile di cui si chiede fin d'ora l'ammissione oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. Sempre nel merito accertare e dichiarare che il comportamento dei convenuti ha integrato un illecito civile e per l'effetto condannare i convenuti stessi, in solido tra loro, a risarcire all'attrice
l'ulteriore danno conseguente all'appropriazione senza titolo delle somme di cui sopra che ha costretto la soc. ad accendere un finanziamento bancario a Controparte_1 causa della mancata liquidità ovvero a risarcire la somma ulteriore degli interessi pagati per il finanziamento pari ad € 7.039,63 oltre € 928,00 per istruttoria mutuo ed incasso rate ed e
1.483,98 quali spese notarile per il mutuo fondiario oltre al risarcimento del danno da fatto illecito che si indica in via equitativa in € 10.000,00 e così per un totale complessivo di €
89.445,35 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge”.
2. Si costituivano, con un'unica comparsa di risposta, e Controparte_2 CP_3 rilevando che, per gli identici fatti oggetto della domanda, pendeva un procedimento penale per appropriazione indebita (rubricato al n. 2718/2018 della Procura della Repubblica di Rimini), nel quale era indagato Pertanto, chiedevano di valutare la sospensione CP_3 pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., al fine di evitare giudicati contrastanti.
In secondo luogo, i convenuti rappresentavano che gli importi che la difesa della società attrice imputava a condotte di appropriazione indebita del Dott. si riferivano in realtà al CP_3 pagamento delle imposte e delle attività di consulenza e assistenza relativi alla gestione contabile e contrattuale della società In particolare, evidenziavano che il Controparte_1 consulente di parte, Dott. si era limitato a riportare gli importi degli assegni, Persona_2 omettendo di precisare quelli che potrebbero essere i compensi e le spese relativamente alla gestione della contabilità e di tutti gli adempimenti amministrativi/fiscali e di gestione contrattualistica che erano stati svolti negli anni dalla società e dal quale CP_2 CP_3 consulente dall'anno 2006, ovvero dalla data di costituzione della società. pagina 4 di 13 In definitiva, le somme percepite dalla e dunque dal menzionate nella Controparte_2 CP_3 citazione, si riferivano ad imposte, tasse e compensi professionali e non di certo ad una appropriazione indebita. In particolare, le imposte e le tasse erano state regolarmente pagate in tutti gli anni della gestione e nulla era stato accertato dagli enti preposti a titolo di mancato pagamento.
Inoltre, nella sua qualità di legale rappresentante della società attrice, era ben Persona_1 consapevole di come venivano negoziati e contabilizzati gli assegni, in quanto ogni anno la era tenuta a redigere il bilancio e a depositarlo presso il registro delle Controparte_1 imprese, bilancio che l'amministratore unico era tenuto a firmare e che riportava tutte le voci, comprese quelle evidenziate nella perizia e riportate nell'atto di citazione. Anche
[...]
socio della società e figlio del legale rappresentante, era ben consapevole delle voci di Per_3 bilancio che ogni anno venivano contabilizzate, avendo richiesto il fascicolo di bilancio per specifici adempimenti amministrativi presso lo Stato di San Marino, ove era residente.
inoltre, nella sua qualità di legale rappresentante della aveva svolto una CP_3 Controparte_2 complessa e specifica attività di assistenza e consulenza anche per gli affari immobiliari che riguardavano l'oggetto sociale dell'impresa attrice. A titolo esemplificativo, egli aveva concluso delle operazioni per l'aggiudicazione di immobili all'asta, interfacciandosi con i professionisti delegati alle vendite.
Da ultimo, i convenuti precisavano che tutta la documentazione in possesso di Controparte_2 peraltro in gran parte già disponibile sul cd. cassetto fiscale, era stata restituita, tranne ovviamente quella che doveva ancora essere formata, considerate le scadenze previste la contabilità dell'impresa. Il sequestro della GDF aveva riguardato documenti contenuti in software non più in uso all'utente e al quale non poteva avere più accesso. CP_3
I convenuti concludevano come segue: “-in via preliminare: valutare di valutare la sospensione pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; -nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata trattandosi di importi percepiti per il pagamento di imposte, tasse, compensi professionali per la gestione contabile, fiscale ed amministrativa nonché di attività di consulenza e assistenza nella conclusione degli affari della società attrice in oltre dieci anni di attività fino alla revoca del mandato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 10/03/2022, veniva rigettata la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale di pagina 5 di 13 le prove testimoniali richieste da parte attrice e l'ammissione di consulenza CP_3 tecnica d'ufficio, affidata al dott. Persona_4
Veniva altresì ammesso l'interrogatorio formale di ma parte attrice depositava Persona_1 documentazione medica attestante che quest'ultimo risultava affetto da gravi patologie, che gli impedivano di rendere l'interpello.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 26/03/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in primo luogo deve essere rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., reiterata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni.
In proposito è sufficiente osservare che, come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 cod. proc. pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché
l'azione civile, ex art. 75 cod. proc. pen., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto” (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 3820 del 17/02/2010).
Ebbene, nel caso di specie tali condizioni non ricorrono, in quanto l'azione civile è stata esercitata dall'attrice in via autonoma, prima dell'avvio del processo penale a carico di CP_3
che nel luglio 2021 aveva ricevuto solo la notifica dell'avviso di conclusione indagini (v.
[...] avviso ex art. 415-bis c.p.p. allegato alla comparsa di risposta). Non risulta, inoltre, che l'odierna attrice si sia successivamente costituita parte civile nel processo penale, né che in quella sede sia stata chiamata la come responsabile civile. Controparte_4
Ne consegue che la sentenza conclusiva del processo penale non potrebbe in alcun caso avere efficacia di giudicato nella causa civile, che dunque deve proseguire autonomamente.
5. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di seguito esposti.
Tra le parti risulta incontestato sia che la il cui socio accomandatario dal Controparte_2
07/03/2016 è (v. doc. 2 fasc. attrice), abbia svolto l'incarico di tenuta della CP_3
pagina 6 di 13 contabilità per conto della società attrice negli anni 2011-2019, sia che quest'ultima, in persona dell'allora amministratore abbia consegnato gli assegni indicati in atto di Persona_1 citazione al punto n. 10 e che gli stessi siano stati incassati.
È in atti la relazione redatta in sede di indagini preliminari dalla Guardia di Finanza di Rimini
(doc. 18 fasc. parte attrice), il cui contenuto è stato confermato in sede testimoniale dal
LL e dal LL AI . Testimone_1 Persona_5
Dalla lettura della relazione emerge, tra le altre cose, che: “…nell'anno 2017 a fronte di somme per euro 26.405,07 consegnate all'indagato dal per il pagamento di imposte e Per_1 competenze, il professionista ha di fatto effettuato versamenti per un ammontare complessivo di euro 494,00 ed ha indebitamente trattenuto la differenza pari ad euro 23.911,07 (al netto degli onorari dovuti al professionista pari ad euro 2.000,00 annui), giustificandola con rilevazioni contabili non veritiere. Infatti le annotazioni riportate nei partitari contabili sottoposti a sequestro hanno trovato riscontro con quanto annotato nelle pagine del libro giornale di contabilità generale allegato alla querela: in particolare le somme indebitamente incassate dal ono state contabilizzate quali restituzioni in conto “finanziamento soci infruttiferi”, ma CP_3 di fatto sono state trattenute dal professionista dal momento che i soci della
[...]
” come dagli stessi dichiarati in atti non le hanno mai percepite. ...A tal Controparte_1 proposito si evidenzia che i titoli di credito oggetto dell'indagine relativi all'anno 2017 sono stati emessi dal a favore della società “DJ DATA JOB SAS DI CELLI DAVIDE”. Per_1
Gli stessi sul retro nello spazio di girata per l'incasso recano il timbro della predetta società e la firma dell'indagato. Nell'anno 2018, a fronte di somme per euro 25.407,00, consegnate all'indagato dal er il pagamento di imposte e competenze, il professionista ha di Per_1 fatto effettuato versamenti per un ammontare complessivo di euro 718,00 ed ha indebitamente trattenuto la differenza pari ad euro 22.689,00 (al netto degli onorari dovuti al professionista pari ad euro 2.000,00 annui) giustificandola anche in questo caso con rilevazioni contabili non veritiere. In particolare, dall'esame del libro giornale di contabilità generale e dei partitari relativi all'anno 2018, sottoposti a sequestro, in data 09.07.2020, presso la sede della
[...] di ”. ...all'analisi dei sopraelencati titoli di credito è emerso CP_2 CP_3 pertanto che per gli anni dal 2011 al 2014 le maggiori somme sottratte al querelante, ammontanti a euro 5.719,93 sono state incassate da , legale rapp.te pro Controparte_5
Con tempore della “ quelle relative all'anno 2016 invece pari ad euro 5.682,00 CP_2 sono state incassate dal . CP_3
Il CTU dott. cui è stato affidato l'incarico di accertare e quantificare “le eventuali Per_4
pagina 7 di 13 somme incassate senza giustificazione dai convenuti dal 2011 al 2019, con autorizzazione ad accedere al cassetto fiscale della società attrice, verificando in particolare come sono stati contabilizzati gli assegni elencati al punto 10 dell'atto di citazione”, nella propria relazione ha così concluso: “Nell'arco temporale oggetto del quesito (2011 – 2019), l'analisi svolta dal
C.T.U. ha preliminarmente permesso di quantificare l'importo degli assegni bancari rilasciati dalla e con indicazione quali beneficiari dei convenuti Controparte_1 CP_1 [...]
e in complessivi E.115.177,57 di cui: - E.6.426,99 nell'anno 2011, - CP_2 CP_3
E.15.508,28 nell'anno 2012, - E.10.474,28 nell'anno 2013, - E.7.450,61 nell'anno 2014, -
E.19.995,64 nell'anno 2016, - E.26.405,07 nell'anno 2017, - E.25.407,00 nell'anno 2018, -
E.3.509,70 nell'anno 2019. Il successivo approfondimento volto a verificare l'esistenza di una giustificazione economica posta a fondamento di tali dazioni non è stato possibile per gli assegni rilasciati nell'anno 2019, stante il mancato deposito in atti per tale esercizio delle scritture contabili di parte attrice. Per le restanti annualità, ovvero per il periodo 2011 – 2018,
a fronte di assegni bancari rilasciati da parte attrice ai convenuti e da questi posti all'incasso per complessivi E.111.667,87 il sottoscritto non ha riscontrato alcuna giustificazione economica sottostate per l'importo di E.60.872,00 che risulta contabilizzato: - quanto ad
E.53.743,61 quale rimborso di finanziamento soci infruttifero, - quanto ad E.3.989,60 quale prelievo utili soci, - quando ad E.3.138,79 quale versamento in cassa”.
Dunque, le maggiori somme portate dagli assegni, rispetto a quanto effettivamente versato a titolo di tributi e di compensi fatturati dalla , sono state iscritte nelle scritture CP_2 contabili della società attrice come rimborso di finanziamento soci infruttifero, prelievo utili soci e versamento in cassa, ma sono gli stessi convenuti a riconoscere che tale contabilizzazione non corrisponde al vero.
Secondo i convenuti, infatti, le somme in questione sono state corrisposte a titolo di compensi per attività di assistenza e consulenza svolte in favore della società attrice, come dichiarato anche in sede di interrogatorio formale da “gli assegni sono stati incassati dallo CP_3 studio ed erano assegni a titolo di imposte e tasse eventualmente da pagare e compensi relativi all'attività professionale dello studio in quanto con il c'era l'accordo che i Persona_1 pagamenti veniva eseguiti in occasione delle scadenze fiscali cioè 4 o 5 volte all'anno indicativamente questo per le imposte e tasse, poi c'erano anche altri adempimenti relativi alla contrattualistica…io avevo come referente . L'accordo come già detto era Persona_1 quello che venivano eseguiti questi pagamenti ed era anche concordata la modalità di contabilizzazione degli stessi in quanto ogni anno veniva consegnato il bilancio o meglio la pagina 8 di 13 rendicontazione con la nota integrativa dove venivano esplicitate tutte le movimentazione effettuate. Tale rendicontazione era inviata anche al socio . Persona_3
Al fine di provare l'esistenza di un accordo in tal senso, i convenuti hanno chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di all'epoca dei fatti e fino all'introduzione del Persona_1 giudizio legale rappresentante della sostituito in corso di causa dal figlio Controparte_1
Persona_3
Come sopra anticipato, l'interrogatorio formale, pur ammesso, non è stato reso da
[...]
il quale ha fatto pervenire come giustificazione certificati medici attestanti che egli è Per_1 affetto da “deterioramento cognitivo di grado marcato in paziente con esiti permanenti (afasia) di ictus cerebri occorso un anno fa” (v. referto del 01/02/2023 rilasciato dal dott. Persona_6
geriatra dell'Ospedale Infermi di Rimini, depositato da parte attrice in data 27/09/2023).
[...]
Dunque, l'assenza di all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio Persona_1 formale è da considerare giustificata alla luce delle condizioni di salute del soggetto, come certificate da un medico specialista operante in un ospedale pubblico. Dopo l'assunzione della carica di legale rappresentante della società da parte di inoltre, parte convenuta Persona_3 non ha chiesto di assumere l'interrogatorio formale di quest'ultimo.
Al di fuori del richiesto interrogatorio formale, i convenuti non hanno fornito alcuna prova che le maggiori somme versate dalla società attrice servissero a compensare le attività professionali svolte in suo favore dalla e da CP_4 CP_3
In primo luogo, infatti, le note pro forma depositate da parte convenuta come documenti da 3 a
16 risultano prive di qualunque valore probatorio, in quanto non recano né numerazione né data e non risultano nemmeno mai inviate alla società attrice. Al contrario, la circostanza che l'intestazione di tutte le note, relative agli anni dal 2006 al 2019, faccia riferimento a “DJ
DATA JOB sas & EL Davide”, senza tenere conto del fatto che la società, fino al 07/03/2016, aveva come ragione sociale ”, induce a ritenere che Controparte_2 Controparte_6 tali documenti siano stati redatti successivamente, al solo scopo di costituire dei giustificativi delle somme incassate.
In proposito, l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. sollevata da parte attrice è tardiva e comunque inconferente, in quanto le somme sono già state pagate ed è la Controparte_1 che agisce per ottenerne la restituzione.
A prescindere dal rigetto di tale eccezione, tuttavia, non è provato che le maggiori somme incassate dalla siano state corrisposte a titolo di compenso per l'attività svolta, anzi CP_2 tale versione dei fatti appare del tutto inattendibile. pagina 9 di 13 Parte attrice, infatti, ha documentato che l'attività di tenuta della contabilità da parte della
[...] veniva remunerata con un compenso di € 2.000,00 all'anno oltre IVA, che veniva CP_4 regolarmente fatturato e versato in due tranche annuali (v. doc. 3 fasc. attrice).
A fronte di ciò, i convenuti non hanno provato quale fosse l'ulteriore attività svolta, che giustificasse il riconoscimento di compensi tanto maggiori rispetto a quelli fatturati, risultando del tutto insufficiente il generico riferimento alla assistenza prestata da negli affari CP_3 di compravendita immobiliare conclusi dalla Controparte_1
Né la prova dell'accordo può essere desunta dal fatto che le somme in questione sono state registrate nelle scritture contabili, in quanto, come si è già osservato in precedenza, è pacifico che le annotazioni in bilancio, per esempio come rimborso di finanziamento soci, non corrispondevano al vero e non vi è alcun elemento che faccia presumere che il legale rappresentante della fosse consapevole di tali irregolarità. Controparte_1
Al contrario, i convenuti non hanno chiarito quali sarebbero stati i termini dell'accordo a loro dire concluso con del quale non si ravvisa la convenienza né per la società Persona_1 attrice né per il suo legale rappresentante. Non si comprende, infatti, per quale ragione questi avrebbe dovuto devolvere alla , a titolo di compensi non fatturati, i vantaggi fiscali CP_2 ottenuti dalla per sgravi e compensazioni di crediti di imposta, quando Controparte_1 peraltro l'attività di tenuta della contabilità veniva già regolarmente remunerata.
Appare allora del tutto verosimile la versione dei fatti di parte attrice, secondo cui gli importi versati ai convenuti sono stati da questi trattenuti approfittando del rapporto fiduciario esistente con il cliente, mediante l'ottenimento di vantaggi fiscali di cui questi non era a conoscenza.
In conclusione, la domanda di restituzione proposta da parte attrice deve essere accolta fino alla concorrenza della somma di € 60.872,00 quantificata dal CTU, con esclusione dunque delle somme corrisposte da parte attrice nell'anno 2019 (€ 3.509,70), per il quale non sono state prodotte le scritture contabili della società.
Per la ricostruzione degli assegni emessi dall'attrice, con indicazione delle somme, delle date e dei soggetti beneficiari, può farsi riferimento alla tabella compilata dal CTU e allegata alla relazione con il n. 3.
6. Venendo alle posizioni dei due convenuti, essi devono essere condannati in solido alla restituzione della somma sopra indicata, la società in quanto soggetto cui parte attrice aveva conferito l'incarico di tenuta delle scritture contabili, poi revocato con pec del 11/07/2019 (doc.
5 fasc. parte attrice), nonché quale intestataria della maggior parte degli assegni consegnati dalla Controparte_1
pagina 10 di 13 è stato convenuto nel presente giudizio sia in proprio, quale autore delle condotte CP_3 contestate, sia in qualità di socio accomandatario della Controparte_2
Proprio in tale ultima veste, egli è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, dunque anche per quelle sorte anteriormente all'assunzione della veste di socio accomandatario (in termini v. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
15252 del 21/07/2015). pertanto, è tenuto alla restituzione in solido con la società anche CP_3 delle somme da questa percepite indebitamente prima del 07/03/2016, pari a € 5.719,93, quando l'incasso dei relativi assegni è avvenuto ad opera dell'allora socia accomandataria CP_5
(v. relazione G.d.F., doc. 18 di parte attrice).
[...]
In proposito costituisce principio pacifico che “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304
c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 22629 del
16/10/2020).
7. Quanto alle altre domande svolte da parte attrice, non merita accoglimento la richiesta di risarcimento delle somme corrisposte dalla a titolo di interessi e di spese Controparte_1 in relazione al contratto di mutuo per la somma di € 60.000,00, da questa concluso in data
28/01/2019.
Non vi è alcuna prova, infatti, che il mutuo in questione sia stato acceso dalla società attrice a causa di una mancanza di liquidità dovuta alle condotte illecite dei convenuti, che peraltro nel gennaio 2019 non erano ancora state scoperte.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito, da liquidarsi in via equitativa, occorre premettere che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la "pecunia doloris" (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29185 del 12/12/2008). In particolare, “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il pagina 11 di 13 risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca”
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 22396 del 01/10/2013).
Dunque, per la risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre che sia allegato e provato un pregiudizio che incide sui diritti immateriali dell'ente, quali quello all'identità, al nome, all'immagine, alla reputazione, non essendo viceversa configurabile il danno da sofferenza soggettiva, che appartiene solo alle persone fisiche.
Nel caso di specie, poiché ha agito in giudizio solo la società, senza prospettare di aver subito alcun danno di natura non patrimoniale nel senso sopra indicato, la domanda non può essere accolta.
8. In conclusione, pertanto, i convenuti devono essere condannati a restituire all'attrice la somma di € 60.872,00.
Sulla tale somma andranno corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di categoria, dalla domanda fino alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla domanda (cfr. in termini Cass.
S.U. 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege fino al saldo effettivo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri vigenti.
Non ricorrono gli estremi richiesti dall'art. 96 c.p.c. per disporre la condanna dei convenuti per responsabilità aggravata, visto anche l'accoglimento non integrale della domanda svolta da parte attrice.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 60.872,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
pagina 12 di 13 2. condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3038/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGI Controparte_1 P.IVA_1
AN e dell'avv. CAPPELLI KATIA ( VIA SARDEGNA N. 4 47838 C.F._1
RICCIONE; elettivamente domiciliato in via Sardegna 4 47838 Riccione presso il difensore avv.
GIORGI AN
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. GOBBI LARA e dell'avv. GHISELLI PAOLO ( ) VIA C.F._3
ANDREA COSTA 3/C RIMINI;
elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 179 RIMINI presso il difensore avv. GOBBI LARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la (da ora in Controparte_1 avanti solo conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al fine di ottenerne la condanna alla restituzione in suo favore della somma di €
[...]
pagina 1 di 13 69.993,74, oltre al risarcimento del danno, per una somma totale di € 89.445,35.
L'attrice esponeva, in particolare, che la società attiva dal Controparte_1
2006, si occupava prevalentemente dell'acquisto, vendita e gestione di immobili e aveva affidato la gestione e la tenuta della propria contabilità alla società il cui legale Controparte_2 rappresentante era CP_3
Nell'anno 2019 quest'ultimo aveva richiesto a legale rappresentante della Persona_1
il pin dispositivo del conto corrente della società, a suo dire per Controparte_1 procedere al pagamento delle tasse. Tale richiesta aveva insospettito in quanto non CP_1 era necessario avere il pin del conto corrente per procedere al pagamento delle imposte che, fino a quel momento, era avvenuto tramite assegni bancari, consegnati direttamente nelle mani di che provvedeva poi, a suo dire, a versare i tributi all'Ente impositore. CP_3
quindi, aveva chiesto spiegazioni in merito alla richiesta del pin dispositivo, Persona_1 ma era rimasto evasivo. Il legale rappresentante della società attrice, quindi, aveva deciso CP_3 di dare incarico ad un professionista diverso, ovvero al Dott. di verificare Persona_2 la contabilità in relazione ai pagamenti fiscali effettuati negli ultimi anni e, a tal fine, aveva chiesto al commercialista Dott. più volte e infine a mezzo pec in data 4/7/19, l'invio della CP_3 documentazione contabile della società che, però, non veniva Controparte_1 consegnata. Successivamente, in data 11/07/2019, l'odierna attrice aveva reiterato la richiesta della documentazione e, non ottenendo esaustiva risposta, aveva revocato l'incarico alla società con effetto immediato. Pertanto, in data 12/7/2019, si era Controparte_2 Persona_1 recato con un professionista e il figlio nello studio della società convenuta sito a Persona_3
Riccione, per ritirare tutta la documentazione fiscale richiesta, che veniva consegnata solo parzialmente. Stante la consegna parziale di quanto richiesto, il tramite i propri CP_1 avvocati in data 21/8/2019 aveva inviato ulteriore richiesta a mezzo pec alla società CP_2
e al legale rappresentante Dott. che era rimasta inevasa. Dunque, in data
[...] CP_3
06/09/2019 veniva notificato alla società convenuta decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la consegna dei documenti mancanti;
seguiva il tentativo infruttuoso di esecuzione dell'obbligo di consegna dei documenti tramite Ufficiale Giudiziario e poi il successivo sequestro degli stessi da parte della Guarda di Finanza di Rimini.
Dalla lettura della documentazione ricevuta parte attrice aveva verificato, tramite il proprio consulente di parte Dott. che, negli ultimi anni, le somme che erano state richieste a Persona_2 titolo di tasse e imposte dalla società convenuta in realtà erano state incassate indebitamente dalla stessa e dal Dott. personalmente. Tali somme, infatti, non erano state versate CP_3
pagina 2 di 13 all'erario in quanto non dovute, perché oggetto di sgravi e compensazioni, dei quali CP_1 non era stato messo al corrente.
In particolare, nell'anno 2017 aveva richiesto al legale rappresentante della società attrice CP_3 somme per complessivi € 26.405,07 per il pagamento delle imposte per il periodo di imposta
2016, anno in cui la società attrice aveva effettuato l'acquisto e la ristrutturazione di alcuni immobili. Dalla verifica contabile effettuata dal nuovo consulente Dott. si era Persona_2 potuto constatare che le imposte pagate e da versarsi in quel periodo (2017) dalla società attrice ammontavano ad € 494,00. Dunque, la società , solo in quell'anno di imposta, si era CP_2 appropriata senza averne titolo di € 25.911,07, somma non versata all'erario perché non dovuta, in quanto la avendo optato per la compensazione dei debiti tributari e per Controparte_1 la compensazione del credito Iva, non doveva pagare le somme di cui agli assegni prodotti ma solo € 494,00. era stato tratto in inganno dalla consegna di alcuni modelli F24, relativi alle Persona_1 imposte che, ad avviso del giustificavano le somme da lui richieste e versate con i predetti CP_3 assegni. Dalla relazione del Dott. erano emerse irregolarità contabili e Persona_2 appropriazioni indebite anche negli anni dal 2011 al 2016, in quanto erano state imputate quali
“finanziamenti soci” somme che in realtà erano rimaste nella disponibilità della società CP_2
e del Quest'ultimo, nel tentativo di nascondere l'uscita delle somme, le aveva
[...] CP_3 imputate quale restituzione delle stesse ai soci, che nulla avevano ricevuto.
Anche per l'anno 2018, i convenuti avevano richiesto alla società attrice la corresponsione a mezzo assegni di imposte e tasse di un importo complessivo di € 25.407,00, mentre il versamento all'erario relativo alle imposte di quell'anno ammontava ad € 718,00.
Nel presente giudizio, la chiedeva la restituzione degli importi di cui i Controparte_1 convenuti si erano appropriati indebitamente, quantificati nell'importo di € 69.993,74, oltre al risarcimento dei danni. In proposito rappresentava che, in mancanza di liquidità, la società attrice era stata costretta a ricorrere al credito, stipulando un mutuo con la Banca
RIVIERABANCA per un importo di € 60.000,00, pagandone gli interessi.
L'attrice riferiva, infine, che in data 09/09/20219 per i fatti sopra esposti era stata sporta denuncia querela alla Procura della Repubblica di Rimini.
Concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, accertare e dichiarare il diritto della società attrice a riottenere le somme indebitamente pagate ai convenuti e da questi trattenute, per i motivi dedotti in premessa ed in narrativa, e così come indicate e meglio precisate nelle relazioni del Dott. ovvero Persona_2
pagina 3 di 13 la complessiva somma € 69.993,74 e per l'effetto, condannare le parti convenute, ognuna per il proprio titolo e responsabilità, ovvero la società con sede legale in Riccione, Controparte_2
V.le Piacenza n. 4, codice fiscale e Partita Iva in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore ed il sig. in proprio e quale socio illimitatamente CP_3 responsabile della società convenuta, in solido tra loro, a corrispondere e/o restituire all'attrice la somma di € 69.993,74 o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia anche a seguito di apposita CTU contabile di cui si chiede fin d'ora l'ammissione oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. Sempre nel merito accertare e dichiarare che il comportamento dei convenuti ha integrato un illecito civile e per l'effetto condannare i convenuti stessi, in solido tra loro, a risarcire all'attrice
l'ulteriore danno conseguente all'appropriazione senza titolo delle somme di cui sopra che ha costretto la soc. ad accendere un finanziamento bancario a Controparte_1 causa della mancata liquidità ovvero a risarcire la somma ulteriore degli interessi pagati per il finanziamento pari ad € 7.039,63 oltre € 928,00 per istruttoria mutuo ed incasso rate ed e
1.483,98 quali spese notarile per il mutuo fondiario oltre al risarcimento del danno da fatto illecito che si indica in via equitativa in € 10.000,00 e così per un totale complessivo di €
89.445,35 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge”.
2. Si costituivano, con un'unica comparsa di risposta, e Controparte_2 CP_3 rilevando che, per gli identici fatti oggetto della domanda, pendeva un procedimento penale per appropriazione indebita (rubricato al n. 2718/2018 della Procura della Repubblica di Rimini), nel quale era indagato Pertanto, chiedevano di valutare la sospensione CP_3 pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c., al fine di evitare giudicati contrastanti.
In secondo luogo, i convenuti rappresentavano che gli importi che la difesa della società attrice imputava a condotte di appropriazione indebita del Dott. si riferivano in realtà al CP_3 pagamento delle imposte e delle attività di consulenza e assistenza relativi alla gestione contabile e contrattuale della società In particolare, evidenziavano che il Controparte_1 consulente di parte, Dott. si era limitato a riportare gli importi degli assegni, Persona_2 omettendo di precisare quelli che potrebbero essere i compensi e le spese relativamente alla gestione della contabilità e di tutti gli adempimenti amministrativi/fiscali e di gestione contrattualistica che erano stati svolti negli anni dalla società e dal quale CP_2 CP_3 consulente dall'anno 2006, ovvero dalla data di costituzione della società. pagina 4 di 13 In definitiva, le somme percepite dalla e dunque dal menzionate nella Controparte_2 CP_3 citazione, si riferivano ad imposte, tasse e compensi professionali e non di certo ad una appropriazione indebita. In particolare, le imposte e le tasse erano state regolarmente pagate in tutti gli anni della gestione e nulla era stato accertato dagli enti preposti a titolo di mancato pagamento.
Inoltre, nella sua qualità di legale rappresentante della società attrice, era ben Persona_1 consapevole di come venivano negoziati e contabilizzati gli assegni, in quanto ogni anno la era tenuta a redigere il bilancio e a depositarlo presso il registro delle Controparte_1 imprese, bilancio che l'amministratore unico era tenuto a firmare e che riportava tutte le voci, comprese quelle evidenziate nella perizia e riportate nell'atto di citazione. Anche
[...]
socio della società e figlio del legale rappresentante, era ben consapevole delle voci di Per_3 bilancio che ogni anno venivano contabilizzate, avendo richiesto il fascicolo di bilancio per specifici adempimenti amministrativi presso lo Stato di San Marino, ove era residente.
inoltre, nella sua qualità di legale rappresentante della aveva svolto una CP_3 Controparte_2 complessa e specifica attività di assistenza e consulenza anche per gli affari immobiliari che riguardavano l'oggetto sociale dell'impresa attrice. A titolo esemplificativo, egli aveva concluso delle operazioni per l'aggiudicazione di immobili all'asta, interfacciandosi con i professionisti delegati alle vendite.
Da ultimo, i convenuti precisavano che tutta la documentazione in possesso di Controparte_2 peraltro in gran parte già disponibile sul cd. cassetto fiscale, era stata restituita, tranne ovviamente quella che doveva ancora essere formata, considerate le scadenze previste la contabilità dell'impresa. Il sequestro della GDF aveva riguardato documenti contenuti in software non più in uso all'utente e al quale non poteva avere più accesso. CP_3
I convenuti concludevano come segue: “-in via preliminare: valutare di valutare la sospensione pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; -nel merito: rigettare la domanda attorea perché infondata trattandosi di importi percepiti per il pagamento di imposte, tasse, compensi professionali per la gestione contabile, fiscale ed amministrativa nonché di attività di consulenza e assistenza nella conclusione degli affari della società attrice in oltre dieci anni di attività fino alla revoca del mandato. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 10/03/2022, veniva rigettata la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante la documentazione depositata, l'interrogatorio formale di pagina 5 di 13 le prove testimoniali richieste da parte attrice e l'ammissione di consulenza CP_3 tecnica d'ufficio, affidata al dott. Persona_4
Veniva altresì ammesso l'interrogatorio formale di ma parte attrice depositava Persona_1 documentazione medica attestante che quest'ultimo risultava affetto da gravi patologie, che gli impedivano di rendere l'interpello.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 26/03/2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
4. Così riassunto lo svolgimento del processo, in primo luogo deve essere rigettata l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., reiterata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni.
In proposito è sufficiente osservare che, come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 cod. proc. pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché
l'azione civile, ex art. 75 cod. proc. pen., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto” (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 3820 del 17/02/2010).
Ebbene, nel caso di specie tali condizioni non ricorrono, in quanto l'azione civile è stata esercitata dall'attrice in via autonoma, prima dell'avvio del processo penale a carico di CP_3
che nel luglio 2021 aveva ricevuto solo la notifica dell'avviso di conclusione indagini (v.
[...] avviso ex art. 415-bis c.p.p. allegato alla comparsa di risposta). Non risulta, inoltre, che l'odierna attrice si sia successivamente costituita parte civile nel processo penale, né che in quella sede sia stata chiamata la come responsabile civile. Controparte_4
Ne consegue che la sentenza conclusiva del processo penale non potrebbe in alcun caso avere efficacia di giudicato nella causa civile, che dunque deve proseguire autonomamente.
5. Nel merito, la domanda di parte attrice è fondata, nei limiti di seguito esposti.
Tra le parti risulta incontestato sia che la il cui socio accomandatario dal Controparte_2
07/03/2016 è (v. doc. 2 fasc. attrice), abbia svolto l'incarico di tenuta della CP_3
pagina 6 di 13 contabilità per conto della società attrice negli anni 2011-2019, sia che quest'ultima, in persona dell'allora amministratore abbia consegnato gli assegni indicati in atto di Persona_1 citazione al punto n. 10 e che gli stessi siano stati incassati.
È in atti la relazione redatta in sede di indagini preliminari dalla Guardia di Finanza di Rimini
(doc. 18 fasc. parte attrice), il cui contenuto è stato confermato in sede testimoniale dal
LL e dal LL AI . Testimone_1 Persona_5
Dalla lettura della relazione emerge, tra le altre cose, che: “…nell'anno 2017 a fronte di somme per euro 26.405,07 consegnate all'indagato dal per il pagamento di imposte e Per_1 competenze, il professionista ha di fatto effettuato versamenti per un ammontare complessivo di euro 494,00 ed ha indebitamente trattenuto la differenza pari ad euro 23.911,07 (al netto degli onorari dovuti al professionista pari ad euro 2.000,00 annui), giustificandola con rilevazioni contabili non veritiere. Infatti le annotazioni riportate nei partitari contabili sottoposti a sequestro hanno trovato riscontro con quanto annotato nelle pagine del libro giornale di contabilità generale allegato alla querela: in particolare le somme indebitamente incassate dal ono state contabilizzate quali restituzioni in conto “finanziamento soci infruttiferi”, ma CP_3 di fatto sono state trattenute dal professionista dal momento che i soci della
[...]
” come dagli stessi dichiarati in atti non le hanno mai percepite. ...A tal Controparte_1 proposito si evidenzia che i titoli di credito oggetto dell'indagine relativi all'anno 2017 sono stati emessi dal a favore della società “DJ DATA JOB SAS DI CELLI DAVIDE”. Per_1
Gli stessi sul retro nello spazio di girata per l'incasso recano il timbro della predetta società e la firma dell'indagato. Nell'anno 2018, a fronte di somme per euro 25.407,00, consegnate all'indagato dal er il pagamento di imposte e competenze, il professionista ha di Per_1 fatto effettuato versamenti per un ammontare complessivo di euro 718,00 ed ha indebitamente trattenuto la differenza pari ad euro 22.689,00 (al netto degli onorari dovuti al professionista pari ad euro 2.000,00 annui) giustificandola anche in questo caso con rilevazioni contabili non veritiere. In particolare, dall'esame del libro giornale di contabilità generale e dei partitari relativi all'anno 2018, sottoposti a sequestro, in data 09.07.2020, presso la sede della
[...] di ”. ...all'analisi dei sopraelencati titoli di credito è emerso CP_2 CP_3 pertanto che per gli anni dal 2011 al 2014 le maggiori somme sottratte al querelante, ammontanti a euro 5.719,93 sono state incassate da , legale rapp.te pro Controparte_5
Con tempore della “ quelle relative all'anno 2016 invece pari ad euro 5.682,00 CP_2 sono state incassate dal . CP_3
Il CTU dott. cui è stato affidato l'incarico di accertare e quantificare “le eventuali Per_4
pagina 7 di 13 somme incassate senza giustificazione dai convenuti dal 2011 al 2019, con autorizzazione ad accedere al cassetto fiscale della società attrice, verificando in particolare come sono stati contabilizzati gli assegni elencati al punto 10 dell'atto di citazione”, nella propria relazione ha così concluso: “Nell'arco temporale oggetto del quesito (2011 – 2019), l'analisi svolta dal
C.T.U. ha preliminarmente permesso di quantificare l'importo degli assegni bancari rilasciati dalla e con indicazione quali beneficiari dei convenuti Controparte_1 CP_1 [...]
e in complessivi E.115.177,57 di cui: - E.6.426,99 nell'anno 2011, - CP_2 CP_3
E.15.508,28 nell'anno 2012, - E.10.474,28 nell'anno 2013, - E.7.450,61 nell'anno 2014, -
E.19.995,64 nell'anno 2016, - E.26.405,07 nell'anno 2017, - E.25.407,00 nell'anno 2018, -
E.3.509,70 nell'anno 2019. Il successivo approfondimento volto a verificare l'esistenza di una giustificazione economica posta a fondamento di tali dazioni non è stato possibile per gli assegni rilasciati nell'anno 2019, stante il mancato deposito in atti per tale esercizio delle scritture contabili di parte attrice. Per le restanti annualità, ovvero per il periodo 2011 – 2018,
a fronte di assegni bancari rilasciati da parte attrice ai convenuti e da questi posti all'incasso per complessivi E.111.667,87 il sottoscritto non ha riscontrato alcuna giustificazione economica sottostate per l'importo di E.60.872,00 che risulta contabilizzato: - quanto ad
E.53.743,61 quale rimborso di finanziamento soci infruttifero, - quanto ad E.3.989,60 quale prelievo utili soci, - quando ad E.3.138,79 quale versamento in cassa”.
Dunque, le maggiori somme portate dagli assegni, rispetto a quanto effettivamente versato a titolo di tributi e di compensi fatturati dalla , sono state iscritte nelle scritture CP_2 contabili della società attrice come rimborso di finanziamento soci infruttifero, prelievo utili soci e versamento in cassa, ma sono gli stessi convenuti a riconoscere che tale contabilizzazione non corrisponde al vero.
Secondo i convenuti, infatti, le somme in questione sono state corrisposte a titolo di compensi per attività di assistenza e consulenza svolte in favore della società attrice, come dichiarato anche in sede di interrogatorio formale da “gli assegni sono stati incassati dallo CP_3 studio ed erano assegni a titolo di imposte e tasse eventualmente da pagare e compensi relativi all'attività professionale dello studio in quanto con il c'era l'accordo che i Persona_1 pagamenti veniva eseguiti in occasione delle scadenze fiscali cioè 4 o 5 volte all'anno indicativamente questo per le imposte e tasse, poi c'erano anche altri adempimenti relativi alla contrattualistica…io avevo come referente . L'accordo come già detto era Persona_1 quello che venivano eseguiti questi pagamenti ed era anche concordata la modalità di contabilizzazione degli stessi in quanto ogni anno veniva consegnato il bilancio o meglio la pagina 8 di 13 rendicontazione con la nota integrativa dove venivano esplicitate tutte le movimentazione effettuate. Tale rendicontazione era inviata anche al socio . Persona_3
Al fine di provare l'esistenza di un accordo in tal senso, i convenuti hanno chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di all'epoca dei fatti e fino all'introduzione del Persona_1 giudizio legale rappresentante della sostituito in corso di causa dal figlio Controparte_1
Persona_3
Come sopra anticipato, l'interrogatorio formale, pur ammesso, non è stato reso da
[...]
il quale ha fatto pervenire come giustificazione certificati medici attestanti che egli è Per_1 affetto da “deterioramento cognitivo di grado marcato in paziente con esiti permanenti (afasia) di ictus cerebri occorso un anno fa” (v. referto del 01/02/2023 rilasciato dal dott. Persona_6
geriatra dell'Ospedale Infermi di Rimini, depositato da parte attrice in data 27/09/2023).
[...]
Dunque, l'assenza di all'udienza fissata per l'assunzione del suo interrogatorio Persona_1 formale è da considerare giustificata alla luce delle condizioni di salute del soggetto, come certificate da un medico specialista operante in un ospedale pubblico. Dopo l'assunzione della carica di legale rappresentante della società da parte di inoltre, parte convenuta Persona_3 non ha chiesto di assumere l'interrogatorio formale di quest'ultimo.
Al di fuori del richiesto interrogatorio formale, i convenuti non hanno fornito alcuna prova che le maggiori somme versate dalla società attrice servissero a compensare le attività professionali svolte in suo favore dalla e da CP_4 CP_3
In primo luogo, infatti, le note pro forma depositate da parte convenuta come documenti da 3 a
16 risultano prive di qualunque valore probatorio, in quanto non recano né numerazione né data e non risultano nemmeno mai inviate alla società attrice. Al contrario, la circostanza che l'intestazione di tutte le note, relative agli anni dal 2006 al 2019, faccia riferimento a “DJ
DATA JOB sas & EL Davide”, senza tenere conto del fatto che la società, fino al 07/03/2016, aveva come ragione sociale ”, induce a ritenere che Controparte_2 Controparte_6 tali documenti siano stati redatti successivamente, al solo scopo di costituire dei giustificativi delle somme incassate.
In proposito, l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. sollevata da parte attrice è tardiva e comunque inconferente, in quanto le somme sono già state pagate ed è la Controparte_1 che agisce per ottenerne la restituzione.
A prescindere dal rigetto di tale eccezione, tuttavia, non è provato che le maggiori somme incassate dalla siano state corrisposte a titolo di compenso per l'attività svolta, anzi CP_2 tale versione dei fatti appare del tutto inattendibile. pagina 9 di 13 Parte attrice, infatti, ha documentato che l'attività di tenuta della contabilità da parte della
[...] veniva remunerata con un compenso di € 2.000,00 all'anno oltre IVA, che veniva CP_4 regolarmente fatturato e versato in due tranche annuali (v. doc. 3 fasc. attrice).
A fronte di ciò, i convenuti non hanno provato quale fosse l'ulteriore attività svolta, che giustificasse il riconoscimento di compensi tanto maggiori rispetto a quelli fatturati, risultando del tutto insufficiente il generico riferimento alla assistenza prestata da negli affari CP_3 di compravendita immobiliare conclusi dalla Controparte_1
Né la prova dell'accordo può essere desunta dal fatto che le somme in questione sono state registrate nelle scritture contabili, in quanto, come si è già osservato in precedenza, è pacifico che le annotazioni in bilancio, per esempio come rimborso di finanziamento soci, non corrispondevano al vero e non vi è alcun elemento che faccia presumere che il legale rappresentante della fosse consapevole di tali irregolarità. Controparte_1
Al contrario, i convenuti non hanno chiarito quali sarebbero stati i termini dell'accordo a loro dire concluso con del quale non si ravvisa la convenienza né per la società Persona_1 attrice né per il suo legale rappresentante. Non si comprende, infatti, per quale ragione questi avrebbe dovuto devolvere alla , a titolo di compensi non fatturati, i vantaggi fiscali CP_2 ottenuti dalla per sgravi e compensazioni di crediti di imposta, quando Controparte_1 peraltro l'attività di tenuta della contabilità veniva già regolarmente remunerata.
Appare allora del tutto verosimile la versione dei fatti di parte attrice, secondo cui gli importi versati ai convenuti sono stati da questi trattenuti approfittando del rapporto fiduciario esistente con il cliente, mediante l'ottenimento di vantaggi fiscali di cui questi non era a conoscenza.
In conclusione, la domanda di restituzione proposta da parte attrice deve essere accolta fino alla concorrenza della somma di € 60.872,00 quantificata dal CTU, con esclusione dunque delle somme corrisposte da parte attrice nell'anno 2019 (€ 3.509,70), per il quale non sono state prodotte le scritture contabili della società.
Per la ricostruzione degli assegni emessi dall'attrice, con indicazione delle somme, delle date e dei soggetti beneficiari, può farsi riferimento alla tabella compilata dal CTU e allegata alla relazione con il n. 3.
6. Venendo alle posizioni dei due convenuti, essi devono essere condannati in solido alla restituzione della somma sopra indicata, la società in quanto soggetto cui parte attrice aveva conferito l'incarico di tenuta delle scritture contabili, poi revocato con pec del 11/07/2019 (doc.
5 fasc. parte attrice), nonché quale intestataria della maggior parte degli assegni consegnati dalla Controparte_1
pagina 10 di 13 è stato convenuto nel presente giudizio sia in proprio, quale autore delle condotte CP_3 contestate, sia in qualità di socio accomandatario della Controparte_2
Proprio in tale ultima veste, egli è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, dunque anche per quelle sorte anteriormente all'assunzione della veste di socio accomandatario (in termini v. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
15252 del 21/07/2015). pertanto, è tenuto alla restituzione in solido con la società anche CP_3 delle somme da questa percepite indebitamente prima del 07/03/2016, pari a € 5.719,93, quando l'incasso dei relativi assegni è avvenuto ad opera dell'allora socia accomandataria CP_5
(v. relazione G.d.F., doc. 18 di parte attrice).
[...]
In proposito costituisce principio pacifico che “Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304
c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 22629 del
16/10/2020).
7. Quanto alle altre domande svolte da parte attrice, non merita accoglimento la richiesta di risarcimento delle somme corrisposte dalla a titolo di interessi e di spese Controparte_1 in relazione al contratto di mutuo per la somma di € 60.000,00, da questa concluso in data
28/01/2019.
Non vi è alcuna prova, infatti, che il mutuo in questione sia stato acceso dalla società attrice a causa di una mancanza di liquidità dovuta alle condotte illecite dei convenuti, che peraltro nel gennaio 2019 non erano ancora state scoperte.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito, da liquidarsi in via equitativa, occorre premettere che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la "pecunia doloris" (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29185 del 12/12/2008). In particolare, “anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il pagina 11 di 13 risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca”
(Cass., Sez. L, Sentenza n. 22396 del 01/10/2013).
Dunque, per la risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre che sia allegato e provato un pregiudizio che incide sui diritti immateriali dell'ente, quali quello all'identità, al nome, all'immagine, alla reputazione, non essendo viceversa configurabile il danno da sofferenza soggettiva, che appartiene solo alle persone fisiche.
Nel caso di specie, poiché ha agito in giudizio solo la società, senza prospettare di aver subito alcun danno di natura non patrimoniale nel senso sopra indicato, la domanda non può essere accolta.
8. In conclusione, pertanto, i convenuti devono essere condannati a restituire all'attrice la somma di € 60.872,00.
Sulla tale somma andranno corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di categoria, dalla domanda fino alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla domanda (cfr. in termini Cass.
S.U. 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege fino al saldo effettivo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri vigenti.
Non ricorrono gli estremi richiesti dall'art. 96 c.p.c. per disporre la condanna dei convenuti per responsabilità aggravata, visto anche l'accoglimento non integrale della domanda svolta da parte attrice.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda, condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 60.872,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
pagina 12 di 13 2. condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 786,00 per spese ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti;
4. dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 14 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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