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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Cazzato Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. CP_1
LL, F. ER e R. TT
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 25.07.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità civile ex L. 222/84, beneficio già negato in sede amministrativa, in quanto “La ricorrente presenta riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini non tale da raggiungere il limite di un terzo o inferiore e, pertanto, non può essere considerata invalida pensionabile”. La ricorrente chiedeva, pertanto, il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a 2/3.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In sede di chiarimenti disposti in questa sede, il CTU ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento del beneficio sulla base della documentazione integrativa depositata in atti.
Il ctu, presa visione della documentazione allegata all'atto di dissenso e non esaminata in precedenza, ha ritenuto che le patologie di cui è affetta parte ricorrente determinino una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa confacente alle sue attitudini e, pertanto, danno diritto alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a far data dal gennaio 2025.
Difatti il Ctu concludeva, alla luce della nuova documentazione, che “è possibile evincere nuovi elementi di valutazione: la paziente ha, infatti, presentato disturbo di circolo cerebrale con emipostenia facio-bronchiolo-crurale sin prevalentemente brachiale”, disturbi di equilibrio e disfagia per i solidi da verosimile infarto parziale di circolo cerebrale anteriore destro, come risulta dalla certificazione specialistica del
15/05/2025 (…) il deficit della stenia, in particolare all'arto superiore sinistro, ha avuto un'evoluzione peggiorativa da alcuni mesi”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali.
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, a far data da gennaio 2025.
Le spese del presente giudizio e della fase di atp sono integralmente compensate stante il riconoscimento dei benefici richiesti con decorrenza successiva rispetto a quella di proposizione della domanda amministrativa;
le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha una capacità lavorativa confacente alle sue attitudini ridotta a meno di 1/3 con diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità civile ex L. 222/84 a far data da gennaio
2025.
2. Spese compensate
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 19.12.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Cazzato Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. CP_1
LL, F. ER e R. TT
Convenuto
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 25.07.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità civile ex L. 222/84, beneficio già negato in sede amministrativa, in quanto “La ricorrente presenta riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini non tale da raggiungere il limite di un terzo o inferiore e, pertanto, non può essere considerata invalida pensionabile”. La ricorrente chiedeva, pertanto, il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore a 2/3.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In sede di chiarimenti disposti in questa sede, il CTU ha specificatamente dedotto in merito al riconoscimento del beneficio sulla base della documentazione integrativa depositata in atti.
Il ctu, presa visione della documentazione allegata all'atto di dissenso e non esaminata in precedenza, ha ritenuto che le patologie di cui è affetta parte ricorrente determinino una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa confacente alle sue attitudini e, pertanto, danno diritto alla concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 a far data dal gennaio 2025.
Difatti il Ctu concludeva, alla luce della nuova documentazione, che “è possibile evincere nuovi elementi di valutazione: la paziente ha, infatti, presentato disturbo di circolo cerebrale con emipostenia facio-bronchiolo-crurale sin prevalentemente brachiale”, disturbi di equilibrio e disfagia per i solidi da verosimile infarto parziale di circolo cerebrale anteriore destro, come risulta dalla certificazione specialistica del
15/05/2025 (…) il deficit della stenia, in particolare all'arto superiore sinistro, ha avuto un'evoluzione peggiorativa da alcuni mesi”.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali.
Per tutto quanto detto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, a far data da gennaio 2025.
Le spese del presente giudizio e della fase di atp sono integralmente compensate stante il riconoscimento dei benefici richiesti con decorrenza successiva rispetto a quella di proposizione della domanda amministrativa;
le spese di ctu, comprese quelle dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha una capacità lavorativa confacente alle sue attitudini ridotta a meno di 1/3 con diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità civile ex L. 222/84 a far data da gennaio
2025.
2. Spese compensate
3. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Taranto, 19.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Miriam Fanelli