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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/04/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(c. f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. FAZION LUISA MARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(c. f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. FRATTINI ENNIO e dall' Avv. STEFANO BAIETTA
come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 20/03/2024 le parti, con nota di deposito del 11/03/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roverchiara
(VR) in data 3.10.1998 tra e regolarmente trascritto nel registro Parte_2 Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Roverchiara, anno 1998, numero 6, Parte II, Serie A,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione
dell'emananda sentenza, e ciò alle seguenti
CONDIZIONI
1) nulla dovrà l'un ricorrente all'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente
autosufficienti; il sig. cesserà di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro Pt_1
150,00 con decorrenza da gennaio 2024;
2) la casa familiare sita in di San Pietro di Morubio, Via Treppi n. 10/1, nel frattempo divenuta di
proprietà per intero del signor rimane assegnata al medesimo, il quale conferma Parte_1
l'obbligo di pagare tutte le rate rimanenti del mutuo stipulato con la e di Organizzazione_1
cui al contratto del 12.03.2015 (n. 36.877 Rep. e n. 22.141 Racc. Notaio , con esonero da ogni Per_1
obbligo a riguardo da parte della NO , dalla quale non ha più nulla a pretendere nemmeno Pt_2
per le rate arretrate;
3) avendo i ricorrenti già provveduto, in autonomia e di comune accordo, alla divisione dei beni, dei
risparmi e degli investimenti comuni, gli stessi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per detto
titolo;
4) le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.”
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 11/03/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROVERCHIARA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/10/2022
(v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 05/10/2022 , come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
11/03/2024 e richiamate all'udienza del 20/03/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ROVERCHIARA
(VR) il 03/10/1998 tra e , regolarmente trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri di stato civile del Comune di ROVERCHIARA (VR) ( anno 1998, numero 6, Parte
II Serie A), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 11/03/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ROVERCHIARA (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 26.3.2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1893/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(c. f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. FAZION LUISA MARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(c. f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. FRATTINI ENNIO e dall' Avv. STEFANO BAIETTA
come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 20/03/2024 le parti, con nota di deposito del 11/03/2024 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roverchiara
(VR) in data 3.10.1998 tra e regolarmente trascritto nel registro Parte_2 Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di Roverchiara, anno 1998, numero 6, Parte II, Serie A,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione
dell'emananda sentenza, e ciò alle seguenti
CONDIZIONI
1) nulla dovrà l'un ricorrente all'altro a titolo di mantenimento essendo entrambi economicamente
autosufficienti; il sig. cesserà di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro Pt_1
150,00 con decorrenza da gennaio 2024;
2) la casa familiare sita in di San Pietro di Morubio, Via Treppi n. 10/1, nel frattempo divenuta di
proprietà per intero del signor rimane assegnata al medesimo, il quale conferma Parte_1
l'obbligo di pagare tutte le rate rimanenti del mutuo stipulato con la e di Organizzazione_1
cui al contratto del 12.03.2015 (n. 36.877 Rep. e n. 22.141 Racc. Notaio , con esonero da ogni Per_1
obbligo a riguardo da parte della NO , dalla quale non ha più nulla a pretendere nemmeno Pt_2
per le rate arretrate;
3) avendo i ricorrenti già provveduto, in autonomia e di comune accordo, alla divisione dei beni, dei
risparmi e degli investimenti comuni, gli stessi non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per detto
titolo;
4) le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.”
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 11/03/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROVERCHIARA (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 06/10/2022
(v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 05/10/2022 , come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
11/03/2024 e richiamate all'udienza del 20/03/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ROVERCHIARA
(VR) il 03/10/1998 tra e , regolarmente trascritto Parte_1 Parte_2
nei registri di stato civile del Comune di ROVERCHIARA (VR) ( anno 1998, numero 6, Parte
II Serie A), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 11/03/2024 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ROVERCHIARA (VR)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 26.3.2024
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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