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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6554/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via L. De Franco n. 25, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Debora Chironi che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
E
1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Magnagrecia n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 2) In via principale: Accertare e dichiarare l'avvenuta
prescrizione del credito recato dalle cartelle/avvisi di addebito: 03420140001436168000;
03420140022188920000; 03420150019723991000; 334201300010551790000;
33420130004136315000; 33420130004213139000; 33420140000656272000;
33420140001864565000; 33420140002724213000; 33420140004367477000 contenuti nella
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200001237000 e per l'effetto
dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inesigibilità delle stesse;
3) Adottare ogni provvedimento
ritenuto di giustizia…”.
CP_ Conclusioni dell' “… rigettare la domanda perché inammissibile e/o infondata, con
condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è giudizio ed al
pagamento degli importi per cui è causa con accessori di legge e con vittoria di spese.
Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo parziale) prescrizione dei crediti contributivi
maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, mandare assolto l da ogni CP_1
eventuale onere di soccombenza, trattandosi di circostanza imputabile unicamente al
Concessionario di Riscossione…”.
Conclusioni dell' “… 2) rigettare ciascuna e tutte le avverse domande eccezioni e richieste CP_2
perché pretestuose ed infondate;
3) condannare l'attore al pagamento di tutte le somme ingiunte,
CP_ all'uopo confermando l'iscrizione ipotecaria;
… 5) tenere, in ogni caso, indenne l' da eventuali
irregolarità commesse dall'Esattore in ordine all'iscrizione ipotecaria medesima … Spese come per
legge …”.
Conclusioni di : “… 2. in via principale e nel merito, Controparte_3
respingere la domanda avanzata dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto ed in
2 diritto, ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell' Controparte_3
infondata l'opposizione presentata dall'opponente per carenza di legittimazione passiva del
soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed
onorari di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202200001237000 nella parte in cui richiama le cartelle di pagamento nn.
03420140001436168000, 03420140022188920000 e 03420150019723991000, afferenti a crediti e gli avvisi di addebito nn. 334201300010551790000, 33420130004136315000, CP_2
33420130004213139000, 33420140000656272000, 33420140001864565000,
CP_ 33420140002724213000 e 33420140004367477000, afferenti a crediti
La parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti e la violazione dell'art. 24 della Costituzione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la nullità della domanda;
la tardività
dell'opposizione; la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia;
la sussistenza di precedenti impugnazioni e pronunce giudiziali sui medesimi avvisi di addebito oggetto del giudizio (tale ultima
CP_ eccezione è stata formulata dall' . Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 13.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ La parte ricorrente, ed hanno depositato note Controparte_3
scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Premessa l'inammissibilità ed infondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sulla violazione dell'art. 24 della Costituzione - non chiarendosi i termini di tale contestazione a fronte di atti ricevuti dalla parte ricorrente -, occorre rilevare che la parte ricorrente ha provveduto ancora alla contestazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati dopo che le medesime contestazioni (afferenti fondamentalmente alla prescrizione) erano state oggetto di precedenti giudizi.
Non può che evidenziarsi, in merito, che l'eccezione di prescrizione non tiene conto,
evidentemente, dei precedenti atti ricevuti dalla parte ricorrente (con indubbia efficacia interruttiva della prescrizione) e contestati in via giudiziale.
In particolare, è stata emessa sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n.
1817/2020, richiamata dalla sentenza n. 1770/2022, con cui, per quanto qui di interesse, è
stata dichiarata la non debenza della somma portata dall'avviso di addebito n.
334201300010551790000 e rigettata la domanda di contestazione per le altre cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
Ribadito (come già rilevato con ordinanza del 31.5.2023) che non sussistono cause di incompatibilità dello scrivente Giudice che ha emanato la sentenza n. 1770/2022 (cfr.
Cass. 22930/2017, trattandosi peraltro di pronuncia in rito di inammissibilità della domanda), occorre ancora evidenziare che in questa sede sono inibite ulteriori valutazioni in ragione del giudicato intervenuto.
La domanda è dunque inammissibile per la parte relativa alla contestazione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito oggetto di giudizio.
Tenendo conto poi che è in contestazione la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, deve affermarsi che il credito portato dall'avviso di addebito n.
4 334201300010551790000 è stato dichiarato estinto e che, pertanto, non sussiste il diritto di iscrivere ipoteca per tale avviso di addebito mentre, per la restante parte, i crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito sono pienamente sussistenti, sicché
la domanda di parte ricorrente è da respingere.
In ordine alle spese di lite, pur richiamandosi i margini di inammissibilità della domanda come evidenziati, deve dirsi che, con riferimento al solo avviso di addebito n.
334201300010551790000 richiamato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, la domanda si è mostrata fondata, atteso che il credito, per quanto detto, è insussistente e non può porsi a base dell'iscrizione ipotecaria.
In tal modo, le spese di lite si compensano tra tutte le parti, atteso l'accoglimento parziale della domanda come indicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di contestazione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito oggetto di giudizio;
2. dichiara insussistente il diritto di iscrivere ipoteca per l'avviso di addebito n.
334201300010551790000;
3. rigetta nel resto la domanda di parte ricorrente di contestazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
4. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi
Cosenza, 9.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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