TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SAPORITO MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA (C.F. C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE GIUSEPPE CP_1 C.F._3
(C.F. ) C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio giudiziale. pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: pronuncia di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data 8/10/24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto di questo Tribunale del 05/07/2023;,
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
LAGONEGRO il 28/08/2004 (atto anno 2004 , Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lagonegro) tra (C.F e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); CP_1 C.F._3
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970
pagina 2 di 3 n. 898;
c) spese al definitivo;
d) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SAPORITO MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA (C.F. C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE GIUSEPPE CP_1 C.F._3
(C.F. ) C.F._4
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio giudiziale. pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: pronuncia di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data 8/10/24
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto di questo Tribunale del 05/07/2023;,
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in
LAGONEGRO il 28/08/2004 (atto anno 2004 , Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lagonegro) tra (C.F e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); CP_1 C.F._3
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970
pagina 2 di 3 n. 898;
c) spese al definitivo;
d) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3