Articolo 388 del Codice della navigazione
Articolo 387Articolo 389
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21 aprile 1942
Art. 388.
(Esecuzione dei viaggi nel noleggio a tempo).

Il noleggiante a tempo non e' obbligato a intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Del pari egli non e' obbligato a intraprendere un viaggio la cui durata prevedibile oltrepassi considerevolmente, in rapporto alla durata del contratto, la scadenza del contratto stesso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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