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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3828 del registrato degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese dall'avv. Roberta Angeletti.
OGGETTO: scioglimento dell'unione civile
CONCLUSIONI: “dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra loro contratta in data 24.6.2017 ed iscritta nei registri dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 4 Parte 1 anno 2017; ordinare al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
omologare le seguenti condizioni 1) La casa familiare, sita ad Ancona in Via Tavernelle n. 109, rimane assegnata a Pt_1
2) Nulla è previsto a titolo di reciproco mantenimento tra le Parti”
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e si sono rivolte a questo Tribunale per ottenere lo scioglimento dell'unione Parte_1 Parte_2 civile costituita in data 24.06.2017, iscritta presso i registri dello stato civile del Comune di Ancona al n. 4, parte I, dell'anno 2017.
2. Con decreto del 16.09.2024, il Presidente della prima sezione ha fissato l'udienza del 17.01.2025 per la comparizione personale delle parti, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, così come richiesto dalle parti.
pagina 1 di 3 3. Con successivo provvedimento del 30.01.2025, lette le note di trattazione scritta, il Collegio, rilevato che agli atti non risultava depositata la dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile relativa alla volontà di scioglimento dell'unione, ha fissato l'udienza del 12.02.2025 per la comparizione personale delle parti.
4. All'udienza del 12.02.2025, il difensore delle parti ha rappresentato che le stesse non avevano effettuato alcuna dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile e ha insistito nell'accoglimento del ricorso ovvero, in subordine, nella fissazione di un'ulteriore udienza al fine di consentire alle parti di rendere tale dichiarazione e attendere il decorso del termine di legge.
5. Il Collegio ritiene la domanda improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
In base a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 76/2016, l'unione civile si scioglie:
1) in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22);
2) nei casi previsti dall'art. 3, numero 1 e numero 2, lettere a, c, d, ed e della legge n. 898/1970 (comma
23);
3) quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile (comma 24).
Con riferimento all'ultima ipotesi appena menzionata, il comma 24 dell'art. 1 della citata legge stabilisce espressamente che “in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”.
Il legislatore ha quindi disegnato per lo scioglimento dell'unione civile, per la quale non è prevista la fase della separazione, un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata dinnanzi all'ufficiale di stato civile, anche da una sola delle parti.
Nel caso in cui la manifestazione di volontà provenga da una sola delle parti, il D.lgs. n. 5/2017, introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 D.P.R. n. 396/2000, ha espressamente previsto l'obbligo di preventiva comunicazione all'altra parte “mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea”.
Una volta effettuata la manifestazione di volontà dinnanzi all'ufficiale di stato civile, congiunta o unilaterale
(purché comunicata), la domanda di scioglimento dell'unione “è proposta” decorsi tre mesi dalla data in cui tale manifestazione di volontà è stata resa.
L'interpretazione letterale della norma induce a ritenere che tale dichiarazione rappresenti un presupposto indispensabile per poter successivamente proporre la domanda di scioglimento dell'unione civile.
Lo stesso scioglimento del vincolo si fonda proprio su tale dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile, che – come sopra anticipato – rappresenta una delle tre fattispecie tipiche previste dall'ordinamento.
Inoltre, con riferimento alla domanda giudiziale, l'uso dell'indicativo presente ("è proposta") da parte del legislatore indica chiaramente la necessità non solo della manifestazione di volontà, ma anche del decorso del termine di tre mesi e ciò a prescindere dall'utilizzo della locuzione “condizione di procedibilità”. pagina 2 di 3 In ottica sistemica, si osserva che, a differenza delle ipotesi previste ai commi 22 e 23, nel caso di scioglimento dell'unione civile basato esclusivamente sulla volontà delle parti, il legislatore ha voluto introdurre una fase amministrativa, che richiama la fase della separazione personale prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ratio è quella d'introdurre uno spatium deliberandi per un eventuale ripensamento, simile a quanto avviene per il divorzio, ove è prevista la necessità della previa separazione personale delle parti e il decorso di un certo lasso di tempo.
Di conseguenza, così come la domanda di scioglimento del matrimonio (o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) è improcedibile in assenza della sentenza di separazione e del decorso del termine stabilito dalla legge, anche la domanda di scioglimento dell'unione civile deve ritenersi improcedibile se non è preceduta dalla manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile ovvero se non sono trascorsi almeno tre mesi da tale dichiarazione.
7. Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
DICHIARA la domanda improcedibile.
NULLA sulle spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3828 del registrato degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], entrambe rappresentate e difese dall'avv. Roberta Angeletti.
OGGETTO: scioglimento dell'unione civile
CONCLUSIONI: “dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra loro contratta in data 24.6.2017 ed iscritta nei registri dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 4 Parte 1 anno 2017; ordinare al Comune di Ancona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;
omologare le seguenti condizioni 1) La casa familiare, sita ad Ancona in Via Tavernelle n. 109, rimane assegnata a Pt_1
2) Nulla è previsto a titolo di reciproco mantenimento tra le Parti”
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e si sono rivolte a questo Tribunale per ottenere lo scioglimento dell'unione Parte_1 Parte_2 civile costituita in data 24.06.2017, iscritta presso i registri dello stato civile del Comune di Ancona al n. 4, parte I, dell'anno 2017.
2. Con decreto del 16.09.2024, il Presidente della prima sezione ha fissato l'udienza del 17.01.2025 per la comparizione personale delle parti, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, così come richiesto dalle parti.
pagina 1 di 3 3. Con successivo provvedimento del 30.01.2025, lette le note di trattazione scritta, il Collegio, rilevato che agli atti non risultava depositata la dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile relativa alla volontà di scioglimento dell'unione, ha fissato l'udienza del 12.02.2025 per la comparizione personale delle parti.
4. All'udienza del 12.02.2025, il difensore delle parti ha rappresentato che le stesse non avevano effettuato alcuna dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile e ha insistito nell'accoglimento del ricorso ovvero, in subordine, nella fissazione di un'ulteriore udienza al fine di consentire alle parti di rendere tale dichiarazione e attendere il decorso del termine di legge.
5. Il Collegio ritiene la domanda improcedibile per le ragioni di seguito illustrate.
In base a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 76/2016, l'unione civile si scioglie:
1) in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22);
2) nei casi previsti dall'art. 3, numero 1 e numero 2, lettere a, c, d, ed e della legge n. 898/1970 (comma
23);
3) quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile (comma 24).
Con riferimento all'ultima ipotesi appena menzionata, il comma 24 dell'art. 1 della citata legge stabilisce espressamente che “in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”.
Il legislatore ha quindi disegnato per lo scioglimento dell'unione civile, per la quale non è prevista la fase della separazione, un iter procedimentale che prende le mosse dalla dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione effettuata dinnanzi all'ufficiale di stato civile, anche da una sola delle parti.
Nel caso in cui la manifestazione di volontà provenga da una sola delle parti, il D.lgs. n. 5/2017, introducendo la lettera g-quinquies all'art. 63 D.P.R. n. 396/2000, ha espressamente previsto l'obbligo di preventiva comunicazione all'altra parte “mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea”.
Una volta effettuata la manifestazione di volontà dinnanzi all'ufficiale di stato civile, congiunta o unilaterale
(purché comunicata), la domanda di scioglimento dell'unione “è proposta” decorsi tre mesi dalla data in cui tale manifestazione di volontà è stata resa.
L'interpretazione letterale della norma induce a ritenere che tale dichiarazione rappresenti un presupposto indispensabile per poter successivamente proporre la domanda di scioglimento dell'unione civile.
Lo stesso scioglimento del vincolo si fonda proprio su tale dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile, che – come sopra anticipato – rappresenta una delle tre fattispecie tipiche previste dall'ordinamento.
Inoltre, con riferimento alla domanda giudiziale, l'uso dell'indicativo presente ("è proposta") da parte del legislatore indica chiaramente la necessità non solo della manifestazione di volontà, ma anche del decorso del termine di tre mesi e ciò a prescindere dall'utilizzo della locuzione “condizione di procedibilità”. pagina 2 di 3 In ottica sistemica, si osserva che, a differenza delle ipotesi previste ai commi 22 e 23, nel caso di scioglimento dell'unione civile basato esclusivamente sulla volontà delle parti, il legislatore ha voluto introdurre una fase amministrativa, che richiama la fase della separazione personale prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ratio è quella d'introdurre uno spatium deliberandi per un eventuale ripensamento, simile a quanto avviene per il divorzio, ove è prevista la necessità della previa separazione personale delle parti e il decorso di un certo lasso di tempo.
Di conseguenza, così come la domanda di scioglimento del matrimonio (o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) è improcedibile in assenza della sentenza di separazione e del decorso del termine stabilito dalla legge, anche la domanda di scioglimento dell'unione civile deve ritenersi improcedibile se non è preceduta dalla manifestazione di volontà dinanzi all'ufficiale di stato civile ovvero se non sono trascorsi almeno tre mesi da tale dichiarazione.
7. Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
DICHIARA la domanda improcedibile.
NULLA sulle spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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