Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Ordinanza presidenziale 21 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2023, proposto da
G&G OT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Giovati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Str. Mazzini, 6;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariateresa Nasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 560090141658 (23M22NA6A10026) del 5 ottobre 2023 (abbinato a ticket 356C99B230000AW2), emanato dall'INPS sede di Parma, con il quale è stata rigettata la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria inviata in data 26 giugno 2023 (protocollo n. INPS. 5600.26/06/2023.0187102, nr. pratica 56019355955600000410000128), concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 12 giugno 2023 al 25 giugno 2023;
- del provvedimento n. 560090141659 (23M22NA6A10025) del 5 ottobre 2023 (abbinato a ticket 356C99B230000BW3), emanato dall''INPS sede di Parma, con il quale è stata rigettata la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria inviata in data 7 luglio 2023 (protocollo n. INPS. 5600.07/07/0200561), concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 26 giugno 2023 al 2 luglio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LA ZZ e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento a) del provvedimento n. 560090141658 (23M22NA6A10026) del 5 ottobre 2023 (abbinato a ticket 356C99B230000AW2) dell'INPS sede di Parma, di rigetto della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria inviata in data 26 giugno 2023 e concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 12 giugno 2023 al 25 giugno 2023; b) del provvedimento n. 560090141659 (23M22NA6A10025) del 5 ottobre 2023 (abbinato a ticket 356C99B230000BW3) dell'INPS sede di Parma, di rigetto della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria inviata in data 7 luglio 2023 e concernente la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 26 giugno 2023 al 2 luglio 2023.
L’INPS ha depositata in giudizio, in data 5 gennaio 2024, memoria di costituzione.
Con ordinanza n. 5 dell’11 gennaio 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare “ Considerato che difetta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, stanti la mancata allegazione di una situazione di attuale crisi economica della società tale da rendere insostenibili gli obblighi retributivi in ordine ai quali è chiesta l’ammissione alla CIGO e la prospettazione di un mero danno economico ristorabile come tale all’esito della decisione di merito ”.
Con ordinanza presidenziale n. 281 del 21 ottobre 2025 si è chiesto alle parti di comunicare se fossero intervenuti fatti o atti ulteriori nel corso del giudizio e alla parte ricorrente di confermare l’attualità dell’interesse alla definizione del giudizio.
In data 17 dicembre 2025 la ricorrente ha depositato in giudizio atto con cui ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026, udito il difensore di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei due provvedimenti con cui l’INPS sede di Parma ha respinto le sue domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ( A. provvedimento n. 560090141658 del 5 ottobre 2023, per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 12 giugno 2023 al 25 giugno 2023; B. provvedimento n. 560090141659 del 5 ottobre 2023, per un numero massimo di 32 unità lavorative, per il periodo dal 26 giugno 2023 al 2 luglio 2023). In entrambi i casi l’Ente concludeva che “ Valutate le causa addotte per la sospensione/riduzione, si ritengono non sussistere i presupposti di non imputabilità alle parti e di non riferibilità né all’organizzazione né alla programmazione aziendale ”.
Con il primo motivo di ricorso “1. - Violazione dell'art.1, 2 e 3 del decreto ministeriale nr.95442 del 14/04/2016, eccesso di potere per erroneità, inadeguatezza della motivazione addotta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ” parte ricorrente deduce che l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato nell’istruttoria e nella motivazione finale i dati oggettivi che comprovano la grave contrazione di ordini (e di fatturato) che OT ha registrato nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di integrazione salariale, nel contesto di una profonda crisi del mercato delle calzature, in parte dovuta anche alle anomalie climatiche verificatesi in Europa nel corso dell'anno 2023, che hanno inciso negativamente sulla tipologia di calzature prodotte e vendute dalla Società ricorrente.
A tal fine, la difesa attorea richiama le plurime relazioni tecniche richieste dall’Amministrazione e rese dalla società ricorrente:
- Prima relazione tecnica (di cui all'art. 2 del D.M. 95442/2016) datata 26 giugno 2023 . In tale relazione erano indicate le motivazioni (con i dati a supporto delle stesse) per cui si era reso necessario il ricorso alla CIGO per mancanza di lavoro/commesse (doc. 12), dichiarando che, in base ai dati forniti, emergeva con chiarezza che il numero di ordini ricevuti, nel periodo intercorrente tra aprile e giugno 2023 (dati al 23 giugno 2023), si era ridotto di oltre 120.000 unità rispetto al medesimo periodo del 2021 (103.054 nel 2023 – 227.273 nel 2021), a conferma del trend negativo che era stato registrato già nell'anno 2022; in particolare, va evidenziato che a. analizzando i dati di fatturato esposti nella citata relazione tecnica, si evince una contrazione del fatturato di circa 30.000 euro rispetto al medesimo periodo dell'anno 2022, e sussiste, peraltro, un palese scostamento tra i dati relativi agli ordini e quelli di fatturato, posto che le fatture sono emesse solo al completamento della produzione e quindi sono afferenti ad un periodo di alcuni mesi successivo a quello in cui la realizzazione degli ordini è avvenuto, e b. analizzando i dati di fatturato complessivi registrati nel primo semestre dell'anno 2023, come indicati nella sezione finale della relazione tecnica, si evince la contrazione complessiva del fatturato rispetto agli anni 2022, 2021 e 2020, il che non lascia alcun dubbio sulla oggettività ed effettività della contrazione delle commesse che la società ricorrente si è vista costretta ad affrontare nel giugno 2023 ed in ragione della quale ha dovuto fare ricorso all'ammortizzatore sociale di cui si tratta.
- Richiesta di supplemento di istruttoria da parte di INPS . L'INPS, a mezzo di cassetto previdenziale, richiedeva alla società ricorrente un supplemento di istruttoria ex art. 11 del DM 95442/2016, rilevando che sarebbe mancata la documentazione necessaria per definire le domande di accesso alla CIGO trasmesse da OT (doc.13), e ciò sulla base di due motivazioni, consistenti, ora nel fatto che non aveva ritenuto comprovata la temporaneità della situazione di calo aziendale in quanto i dati risulterebbero gli stessi già indicati nella relazione tecnica di inizio 2022, ora nel fatto che ricorrerebbe un asserita incompatibilità tra l’assenza di pioggia addotta e i dati meteo registrati; ma tali motivazioni poggiano su un’errata lettura dei dati espressi nella relazione tecnica presentata dalla società ricorrente e, soprattutto, sulla mancata contestualizzazione dei dati stessi perché, stante la documentata generale contrazione del settore (cfr. dati diffusi dalla Assocalzaturifici) negli anni dal 2020 fino al 2023 causa evento pandemico con conseguenti inevitabili situazioni estranee alla capacità gestionale aziendale, nella citata richiesta istruttoria l'INPS ha rilevato che “… la cattiva programmazione aziendale che comporta diversi periodi di stasi non idonea ad integrare il trattamento di integrazione salariale. I dati delle paia attualmente prodotte risulta avere inoltre un trend positivo …” e ciò però in assenza di indicazione degli elementi concreti che abbiano indotto l'INPS ad imputare alla società ricorrente una cattiva programmazione aziendale, posto che OT non aveva a disposizione alcuno strumento per prevedere, né il persistere degli effetti negativi dell’evento pandemico – a distanza di due anni dalla sua esplosione –, né le anomalie climatiche che hanno inciso pesantemente proprio sugli ordini relativi alle tipologie di calzature commercializzate dalla stessa OT. Inoltre, alla società ricorrente non può in alcun modo essere imputata una “cattiva programmazione aziendale”, in quanto la stessa ha attuato interventi virtuosi proprio al fine di ridurre i debiti verso fornitori e le banche (come è dimostrato dai dati di bilancio versati in atti) ed al fine di rafforzare la diffusione del proprio marchio, sia in Italia, sia all'estero (attraverso l'incremento dell'utilizzo dei social network , investimenti pubblicitari ed iniziative commerciali); partimenti, il trend positivo degli ordini è smentito dalla relazione tecnica, poiché la società ricorrente ha registrato, nel primo semestre del 2023, una riduzione degli ordini quantificabile in oltre 120.000 unità rispetto al medesimo periodo del 2021 (103.054 nel 2023 – 227.273 nel 2021), a conferma del trend ampiamente negativo già rilevato nell'anno 2022. Infondata, infine, è l'asserita incompatibilità tra la assenza di pioggia e i dati meteo registrati, in mancanza dell’indicazione delle fonti da cui risulti la rilevazione dei dati a cui fa riferimento l’INPS, mentre le anomalie climatiche (ed i periodi di siccità) risultano essere documentalmente dimostrate dai dati riportati nel ricorso e nella ulteriore integrazione alla relazione tecnica (doc. 14).
- Seconda relazione tecnica datata 9 agosto 2023 (resa in seguito alla predetta richiesta di chiarimenti formulata dall'Istituto in data 21 luglio) . In tale relazione erano indicati una serie di dati di ordini di acquisto e di fatturato, dai quali emergeva, in particolare, una sensibile contrazione rispetto agli anni precedenti, soprattutto con riferimento al mercato delle commercializzazioni all'estero, sottolineando che l’azienda aveva perfezionato nel frattempo l’acquisizione di diverse commesse tali da consentire la ripresa a pieno regime in data 3 luglio 2023. Analizzando, in particolare, il dato relativo alle paia complessive, si percepisce chiaramente la grave flessione subita dalla società ricorrente nell'anno 2023, quantificabile in -56% tra il 2023 e il 2021 (495.427 nel 2021 e 216.783 nel 2023), con una contrazione del 13% per quanto riguarda il mercato italiano (180.815 nel 2021 e 158.940 nel 2023) e del 82% per il mercato estero (314.612 nel 2021 e 57.843 nel 2023) e, più specificatamente, nella suddetta relazione la società ricorrente riportava i dati di ordini di acquisto di paia di calzature e di fatturato dai quali si ricava chiaramente l'effettiva sussistenza di una marcata contrazione, sia in termini di numero di paia ordinate, sia di fatturato conseguito dalle vendite; tali dati, quindi, evidenziano un crollo degli ordini e del fatturato in particolar modo in ordine al mercato estero, e sono oggettivamente dimostrativi della mancanza di lavoro/commesse, in ragione della quale la società ricorrente era stata costretta a richiedere il ricorso alla CIGO. Infine, alla medesima relazione la società ricorrente allegava le nuove conferme d'ordine, le quali avevano consentito la ripresa dell'attività lavorativa in data 3 luglio 2023, pertanto in anticipo di 10 settimane rispetto alle 13 settimane previste nella richiesta di CIGO, nonché allegava una relazione pubblicata dalla Commissione Europea nella quale veniva confermato il diffuso ed anomalo stato di siccità che aveva colpito l'Europa, il quale aveva inevitabilmente inciso sugli ordini di acquisto dei prodotti commercializzati dalla ricorrente (doposcì e stivali).
- Ulteriore richiesta di integrazione istruttoria da parte dell’INPS in data 7 settembre 2023 . Tale richiesta (con cui l’Amministrazione chiedeva alla società ricorrente un’ulteriore integrazione della documentazione prodotta, consistente in particolare nell'indicazione del risultato dell'utile in termini di rapporto di costi e ricavi, rilevando che “ la motivazione indicata nella relazione tecnica (assenza di pioggia) essendo stata dedotta come causa fondante la richiesta degli ultimi due anni infatti non potrebbe considerarsi più temporanea ma strutturale ”) non si fonda su osservazioni esatte per due ordini di motivazioni: a. in primo luogo l'assenza di pioggia non è mai stata indicata dalla società ricorrente quale “causa fondante” la sua richiesta di CIGO, essendo stata addotta quale fattore che ha contribuito a determinare la flessione di mercato ed il calo di commesse (quest'ultima quale reale causale della richiesta di CIGO), b. in secondo luogo, non è corretta la valutazione dell'INPS circa un’asserita stagionalità di tale evento climatico, posto che nell'anno 2021, dopo il mese di maggio, non è stato richiesto l'intervento di alcun ammortizzatore sociale, mentre nell'anno 2022 il mese in cui si è fatto maggiormente ricorso alla Cassa Integrazione è stato maggio e non giugno (come avvenuto nel 2023), non sussistendo, quindi, neanche il requisito della stagionalità e/o ciclicità (intesa come il ripetersi ciclico nel medesimo periodo di ogni anno) della sospensione delle attività in ragione delle anomalie climatiche, le quali peraltro, oltre a non essere avvenute ogni anno nel medesimo periodo, si aggiungono alla principale causa posta alla base della richiesta di CIGO, consistente nella mancanza/contrazione di commesse.
- Terza relazione istruttoria datata 21 settembre 2023 ( resa in riscontro alla richiesta di informazioni dell'INPS del 7 settembre 2023) . In questa terza relazione la società ricorrente scriveva che (doc.16) “… la nostra azienda vende i propri prodotti soprattutto all’estero (in particolar modo nella comunità europea) dove si è registrata una grave siccità, come riportato anche dai media internazionali, a cui aggiungasi la crisi energetica che ha provocato aumenti notevoli dei costi dei prodotti in generale e l’incertezza geopolitica dovuta al conflitto Russia/Ucraina. Tutto ciò ha provocato una contrazione del mercato, con conseguente riduzione degli ordini acquisiti che ci ha portato a rallentare la produzione e a richiedere di conseguenza l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni per il periodo che va dal 12/06/2023 al 08/09/2023. L'Azienda ha nel frattempo intrapreso nuove iniziative per ampliare la visibilità della propria immagine nel mondo, sia a livello di costante aggiornamento del proprio sito internet sia a livello social tipo Linkedin che a livello di pubblicità on-line tipo Pagine Si’, Italia On Line, Corriere dell'economia. L’Azienda inoltre ha intrapreso/sta intraprendendo visite commerciali dirette presso i clienti o presso la propria sede. La piena ripresa produttiva è avvenuta in data 03 luglio 2023 a fronte di ulteriori ordinazioni che si sono nel frattempo perfezionate ”. La società ricorrente, dall'anno 2021 all'anno 2023, ha quindi posto in essere una molteplicità di iniziative di natura commerciale finalizzate a garantire una più ampia conoscenza del proprio brand ed un ampliamento dei segmenti di mercato in cui operare, differenziando la gamma di prodotti realizzati (aggiungendo ai doposcì, stivali e sandali anche gli stivali da lavoro e quelli antinfortunistici) .
La difesa attorea evidenzia che i provvedimenti di rigetto impugnati contengono la medesima seguente motivazione (di contenuto identico anche se afferenti a due diversi periodi di CIGO): “ La sede respinge la richiesta poiché, in base alla documentazione esaminata e all'istruttoria effettuata, ritiene che la sospensione sia riferibile a problematiche attinenti la programmazione delle attività lavorative. Visto il numero di richieste presentate negli anni e l'entità delle stesse, variabili da 1 a 4 settimane, la sede ha approfondito la questione mediante un supplemento di istruttoria ex art 11 DM 95442/2016 effettuato con PEC INPS.CMBDR.07/09/2023.7718076. I chiarimenti offerti dall'azienda sono stati esaminati dalla sede, che ha ritenuto di respingere la richiesta. L'azienda, produttrice di calzature in gomma, si trova nella condizione di dover richiedere il trattamento di integrazione salariale a causa del perdurare dell'assenza di pioggia e di siccità in Europa. La sede, esaminando le richieste già avanzate dall'azienda, ha verificato che la motivazione delle richieste inviate nei due anni precedenti era identica ma non puntualizzata geograficamente. La sede ritiene dunque che le richieste non siano in linea con la ratio dell'ammortizzatore sociale. Visto l'art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 95442 del 14/4/2016; Come ribadito dalla circolare 139/2016:"La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano una "non transitorietà" della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90). E ancora "la ciclicità dell'evento ha effetti diretti sulla "non imputabilità" dell'evento, in quanto la ciclicità della contrazione produttiva può essere il sintomo o di una non ottimale organizzazione aziendale (circ. 139/2016)". La contrazione non avviene infatti per via di una caratteristica intrinseca del processo produttivo, ma a causa di difetti nella programmazione aziendale e nell'organizzazione della attività lavorative. Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 95442 del 14/4/2016; Valutate le cause addotte per la sospensione/riduzione, si ritengono non sussistere i presupposti di non imputabilità alle parti e di non riferibilità né all'organizzazione né alla programmazione aziendale ”.
Deduce, quindi, parte attrice che, a differenza di quanto addotto dall'INPS, essa non ha affatto formulato la richiesta di CIGO in ragione del perdurare dell'assenza di pioggia, ma in ragione della “mancanza di lavoro e di commesse”, come si ricava chiaramente sia dalla procedura online sia dalle relazioni tecniche in ottemperanza alle richieste istruttorie formulate dall'Istituto, mentre le anomalie climatiche sono solo una concausa; da ciò, allora, la difesa attorea assume che la valutazione formulata dall’INPS è stata del tutto sbagliata, sia perché ha ipotizzato un presupposto dalle istanze che non era vero, sia perché si è basata su una lettura dei dati e delle carte molto e gravemente approssimativa.
Ad avviso dell’esponente, l'INPS nelle sue varie richieste di integrazioni istruttorie non ha mai preteso la produzione di un’analisi specifica finalizzata a dimostrare la corrispondenza delle aree geografiche in cui si è registrata una contrazione di ordini e di fatturato con quelle in cui è stata rilevata siccità o scarsa piovosità avendo, invece, focalizzato le proprie richieste istruttorie (ben tre in altrettanti mesi) sulla rappresentazione, in modo sempre maggiormente dettagliato, dei dati atti a dimostrare la contrazione degli ordini e del fatturato, mai richiedendo una specifica ed analitica descrizione dell'impatto della siccità sulla flessione di mercato registrata; perciò, non avendo richiesto specifici approfondimenti al riguardo, l’INPS non può imputare alla società ricorrente la mancata rappresentazione dettagliata dei suddetti dati geografici quando, al contrario, la società medesima ha sempre provveduto tempestivamente e dettagliatamente a fornire la rappresentazione dei dati di natura contabile e commerciale posti alla base della sua richiesta di CIGO ed in ordine ai quali erano state indirizzate le richieste di chiarimento da parte dell'Istituto.
Sulla contestata ciclicità (“ La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano una "non transitorietà" della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90) ”), viene evidenziato che la società ricorrente, anche in questo caso, non ha richiesto costantemente nel corso degli anni l'accesso all'integrazione salariale, avendo fruito, ad esempio, nel corso dell'anno 2021, di sole 4.556 ore di CIGO, le quali, se rapportate ai 32 dipendenti che aveva in forza, corrispondono a 17 giorni complessivi di CIGO nell'intero anno solare (OT ha fruito della CIGO solo nei primi cinque mesi dell'anno 2021), non potendo, quindi, l'INPS fondare il rigetto della richiesta di CIGO esclusivamente sulla circostanza che la società ricorrente abbia fruito dell'integrazione salariale anche nell'anno 2022, senza tenere in considerazione il contesto di mercato in cui tale richiesta di integrazione salariale è stata formulata.
In aggiunta, ad avviso della difesa attorea, la necessità di ricorrere alla CIGO da parte di OT non può essere considerata strutturale, essendo stata determinata dal protrarsi fisiologico di una crisi economico-finanziaria generata da un evento unico ed imprevedibile (appunto l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid 19), e la società ricorrente ha fatto ricorso all'integrazione salariale nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente nel biennio mobile precedente a quello in cui è stata inoltrata la richiesta (art. 12, comma 4, del Decreto Legislativo 14/09/2015 n. 148), sicché per tale ragione ha richiesto l'intervento del suddetto ammortizzatore non in modo costante ma nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (come rilevato dallo stesso INPS nei provvedimenti di rigetto impugnati). Ebbene, alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990 (citata dall'INPS nel provvedimento di rigetto), per poter valutare la legittimità di accesso alla CIGO l'istruttoria avrebbe dovuto interessare un numero di anni non inferiori ai cinque (antecedenti alla richiesta) e non a due anni e mezzo come avvenuto nello specifico caso (in particolare, l'INPS ha richiesto i dati relativi agli anni post pandemia - 2021, 2022, 2023 - i quali non sono rappresentativi della regolarità dell'ordinaria attività produttiva della ricorrente, essendo tutti condizionati dagli effetti della crisi causata dall'emergenza pandemica).
Infine, conclude l’esponente, è singolare l'affermazione dell'INPS secondo la quale non possa essere “ considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità ”, posto che la società ricorrente, per stessa ammissione dell'INPS, avrebbe fruito di un periodo di CIGO di sole tre settimane (dal 12 giugno 2023 al 2 luglio 2023 come indicato nei provvedimenti di rigetto) a fronte delle 13 settimane richieste e a cui avrebbe avuto diritto, non essendo fornito alcun parametro in base al quale la fruizione di sole tre settimane di cassa integrazione possa essere considerata come un evento di “consistente entità”.
Sulla circolare INPS n. 139 dell’1 agosto 2016, l’esponente evidenzia che con tale atto l’INPS ha precisato che, ai fini della ammissibilità della richiesta di CIGO, è indispensabile verificare la sussistenza del “ requisito della transitorietà, che deve essere valutato sotto il duplice aspetto della “temporaneità” della stessa e della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva ” e, nel caso di OT, sono senza alcun dubbio rilevabili sia la transitorietà sia la temporaneità dell'evento, come è dimostrato dal fatto che la sospensione delle attività si è protratta per sole tre settimane e che la ripresa dell'attività operativa aziendale è avvenuta già in data 3 luglio 2023, conformemente a quanto precisato dalla società ricorrente nella relazione tecnica del 9 agosto 2023.
Con il secondo motivo di ricorso “2. - Violazione dell'art. 3, comma 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Carenza di motivazione del provvedimento amministrativo ” la ricorrente lamenta che i provvedimenti di rigetto della richiesta di CIGO risultano carenti di motivazione, essendo privi dell'indicazione dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” a fondamento della decisione assunta dall'INPS perché, in particolare, non state precisate le motivazioni per le quali i fattori posti alla base del ricorso alla CIGO sarebbero riconducibili ad una non corretta programmazione aziendale, in ordine alla cui sussistenza l'INPS non ha indicato alcuna argomentazione a supporto.
Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
L’INPS, costituitosi in giudizio, controdeduce che:
- parte ricorrente ha inviato le domande con causale “Mancanza di ordini o commesse e lavoro” e tali domande sono state respinte in quanto l’evento non è stato ritenuto imprevedibile, temporaneo e non imputabile alla stessa ricorrente, e ciò in ragione del fatto che le stesse risultano le ultime di una sostanziosa lista presentata dall’azienda (in particolare, l’azienda ha richiesto il trattamento di integrazione salariale per i seguenti periodi: dal - al 06/11/2023 - 12/11/2023, 16/10/2023 - 29/10/2023, 26/06/2023 - 02/07/2023, 12/06/2023 - 25/06/2023, 08/05/2023 - 14/05/2023, 24/04/2023 - 07/05/2023, 10/04/2023 - 23/04/2023, 27/03/2023 - 09/04/2023, 13/03/2023 - 26/03/2023, 27/02/2023 - 05/03/2023, 13/02/2023 - 26/02/2023, 09/01/2023 - 22/01/2023, 26/12/2022 - 08/01/2023, 07/11/2022 - 20/11/2022, 24/10/2022 - 06/11/2022, 03/10/2022 - 09/10/2022, 19/09/2022 - 02/10/2022, 29/08/2022 - 18/09/2022, 16/05/2022 - 05/06/2022, 21/03/2022 - 17/04/2022, 17/01/2022 - 27/02/2022, 16/03/2020 - 21/03/2020, 09/03/2020 - 21/03/2020, 24/02/2020 - 07/03/2020, 24/02/2020 - 29/02/2020, 10/02/2020 - 22/02/2020, 17/02/2020 - 22/02/2020, 27/01/2020 - 01/02/2020, 27/01/2020 - 08/02/2020, 13/01/2020 - 25/01/2020);
- analizzando la relazione tecnica di una domanda del 2015 (progressivo domanda 2778471 del 16 gennaio 2015), si rinvengono le identiche motivazioni addotte nelle domande del 2020, 2022 e 2023, e ciò significa che in 8 anni l’azienda ha richiesto il trattamento di integrazione salariale adducendo sempre la stessa motivazione (causale “Mancanza di ordini, commesse o lavoro”) e, per tale motivo, l’evento invocato non è stato considerato imprevedibile, temporaneo e non imputabile alla stessa ricorrente.
Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio ricorda che il Consiglio di Stato (decisione Sez. III, n. 7698 dell’8 agosto 2023, che ha sunteggiato pacifici principi giurisprudenziali, condivisi anche dalla più recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6227 del 16 luglio 2025) ha chiarito, quanto ai presupposti dell’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ed al perimetro del sindacato giurisdizionale in materia, che “ Prima di procedere alla disamina delle censure è opportuno richiamare i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza sul fondamento e i limiti di applicabilità dell’istituto della Cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. Terza, 7 marzo 2023, n. 2330). L'art. 1, comma 1, n. 1 della legge. 164 del 20 maggio 1975 - sostanzialmente riproposto dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 - dispone che agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: lett. a) "situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai"; lett. b) "situazioni temporanee di mercato". In presenza di tali presupposti è prevista la corresponsione dell'integrazione salariale ordinaria, correlata a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore e agli operai, e a situazioni temporanee di mercato, ipotesi che fanno riferimento a situazioni dipendenti da caso fortuito o forza maggiore indipendenti dal normale andamento dell'azienda. L'istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione rispetto alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, così che la relativa disciplina è di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore. Secondo la giurisprudenza gli eventi idonei a giustificare l'ammissione alla C.I.G.O. possono consistere "tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa", quali "il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis ovvero il fatto o l'illecito del terzo" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009), specificando inoltre che il requisito della "non imputabilità" all'imprenditore, previsto dal suddetto art. 1 della l. n. 164 del 1975, deve intendersi nel senso che "i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa" (cfr. Cons. St. 1251 del 2019; sez. III, 11 dicembre 2019 n. 8434; 15 ottobre 2019, n. 7000; 19 agosto 2019 n. 5743; 30 luglio 2019 n. 5398; Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497 e 23 febbraio 2011, n. 1131). Deve, poi, rilevarsi che la "transitorietà" della contingente situazione aziendale va valutata in termini di prevedibilità della ripresa produttiva al momento della presentazione della domanda, secondo un giudizio prognostico ex ante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8129); più in generale, la valutazione dei requisiti di ammissione all'integrazione salariale ha carattere prognostico e, quindi, deve essere effettuata soltanto sulla base delle informazioni disponibili ex ante e, naturalmente, in primis fornite dallo stesso imprenditore richiedente (cfr. Cons. Stato, VI, n. 4084/2013; n. 3783/2013; n. 2503/2012). Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego dell'ammissione alla cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all'ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell'ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, e quindi le scelte dell'Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto” (cfr., da ultimo: Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4114; nonché: Cons. Stato, Sez. II, 20 aprile 2023, n. 4031; Cons. Stato, Sez. II, 21 aprile 2023, n. 4082; Cons. Stato, Sez. II, 27 aprile 2023, n. 4241) ”.
La citata decisione ha precisato, quanto alla “ciclicità”, che: “ Questa Sezione ha già più volte ritenuto che non ricorrono i presupposti “per l’ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria nelle ipotesi, come quella ora all’esame, di comprovato ciclico calo di ordini in periodi di tempo a cadenza ricorrente, mancando sia il requisito della temporaneità (stante la costanza della reiterazione del fenomeno), sia della estraneità alla gestione economica dell’impresa …” (così, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2002, n. 4480, nel solco di: Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1844, nonché: Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4372, e Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2002, n. 4479; ed inoltre: Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2013, n. 3783; Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 497; in precedenza, tra le tante: Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 1996, n. 585; Cons. Stato, Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4549; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2001, n. 872); “la situazione aziendale rappresentata … non giustifica il trasferimento a carico della gestione previdenziale, cioè delle altre imprese e, soprattutto, dello Stato che la finanzia, dell’onere economico di integrare il salario dei dipendenti … la situazione di mercato, comportante mancanza o contrazione di commesse e perciò di lavoro, evidenziata dalla società istante a motivo della richiesta di integrazione salariale, viene ad atteggiarsi, in effetti, come fatto periodicamente ricorrente in relazione alla specifica attività produttiva; cosa questa che conduce ad escludere sia la temporaneità dell’anzidetta situazione (perché essa con la ripresa dell’attività produttiva si esaurisce solo apparentemente, essendo immanente all’organizzazione produttiva) sia l’estraneità della stessa alla gestione economica e tecnica dell’impresa (perché, con riferimento alla specie di prodotto e all’andamento del mercato, si palesa quale fatto connaturale alla natura ed alla caratteristica della produzione, tale da rientrare nell’ambito del c.d. rischio di impresa, che è alea prevedibile e relativamente normale)” (cfr., ancora, ex multis: Cons. Stato n. 4480/2002 citata) ”.
Nel caso esaminato dalla decisione in commento si espone che “ nel provvedimento impugnato viene chiaramente rappresentato che, nonostante la società avesse già più volte beneficiato della CIGO nel periodo in questione (a partire dal 2010), non aveva provveduto a riorganizzare l’attività imprenditoriale in modo da superare tale criticità, a differenza di altre imprese del settore ”, evidenziando il Consiglio di Stato che “ Ciò che emerge dagli atti di causa, è che in tale ampio intervallo di tempo, la società è riuscita soltanto a ridurre il numero dei dipendenti per i quali è stata richiesta da cassa integrazione guadagni (avendo, peraltro, ridotto il personale impiegato nell’azienda) ed il periodo di durata della misura, non essendo però riuscita ad ovviare ad una problematica strutturale della propria organizzazione di impresa ”.
La decisione in esame ha, quindi, concluso che “ Neppure possono condividersi i rilievi svolti nel secondo motivo, relativi alla violazione delle disposizioni generali interne dell’Amministrazione previdenziale disposte con il messaggio n. 2276 del 1° gennaio 2017: (...) è dirimente sottolineare che le stesse istruzioni interne dell’Istituto si riferiscono solo “ad aziende soggette a contrazioni dell’attività lavorativa che si collocano in periodi ricorrenti dell’anno, a causa delle caratteristiche del loro processo produttivo …”: ebbene la stessa società appellante ha ammesso che “l’attività di produzione del cemento non preconfezionato (c.d. cemento fresco) non ha alcuna connotazione di ciclicità, non essendo correlata e nemmeno di per sé incompatibile con particolari stagioni dell’anno” ... In definitiva, ritiene il Collegio che le sospensioni dell’attività produttiva per alcuni mesi ogni anno, da parte della società appellante, sono state valutate in sede amministrativa in modo plausibile e ragionevole come periodiche e ripetitive e, quindi, come croniche, imputabili ad un esubero strutturale della manodopera a tempo indeterminato (cfr., al riguardo: Cons. Stato, Sez. VI, 20giugno 2016, n. 2713; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6512), sostanzialmente imputabile ad un difetto organizzativo della società appellante (cfr., in proposito: Cons. Stato, Sez. III, 10 agosto 2017, n. 3987) e scaturita da una situazione non tanto temporanea quanto cronica (ripetuta nel corso degli anni) dell’azienda-datrice di lavoro ”.
Applicando al caso di specie le surriferite coordinate ermeneutiche, la ‘ciclicità’ della richiesta di integrazione salariale da parte della società datrice di lavoro nello stesso periodo dell’anno (maggio/giugno), per una pluralità di anni, ha comportato l’impossibilità di ritenere in quel periodo di tempo l’estraneità del calo di commesse alla gestione economica e tecnica dell’impresa, perché la diminuzione delle commesse non è stata ritenuta dall’Amministrazione, con ragionamento logico e coerente ai surriferiti principi interpretativi, una circostanza imprevedibile per l’impresa, tenuto conto del notorio andamento del mercato di riferimento in quel particolare arco temporale, in considerazione della riduzione del lavoro a causa delle condizioni climatiche rispetto alla tipologia del prodotto; difatti, analoga situazione si era già verificata nelle annualità precedenti e, pertanto, devono ritenersi immuni da vizi di illogicità o irragionevolezza i gravati provvedimenti di diniego di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; neppure, del resto, sussiste il vizio di difetto di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati hanno rappresentato in modo ben chiaro le ragioni per le quali è stato negato l’accesso alla CIGO.
Ivi si legge, infatti, che le cause del rigetto riguardano le “ problematiche attinenti la programmazione delle attività lavorative ” e ciò “ Visto il numero di richieste presentate negli anni e l'entità delle stesse, variabili da 1 a 4 settimane” fondate sulla medesima motivazione (“ L'azienda, produttrice di calzature in gomma, si trova nella condizione di dover richiedere il trattamento di integrazione salariale a causa del perdurare dell'assenza di pioggia e di siccità in Europa ”). Nei gravati dinieghi, dunque, l’Amministrazione correttamente conclude ribadendo quanto precisato nella circolare n. 139/2016 in relazione alla ciclicità (e confermato dalla giurisprudenza): “ La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano una "non transitorietà" della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo: non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90) ” e ciò con “ effetti diretti sulla "non imputabilità" dell'evento, in quanto la ciclicità della contrazione produttiva può essere il sintomo di una non ottimale organizzazione aziendale (circ. 139/2016) ”.
Risulta, quindi, approfonditamente istruito (attese le tre relazioni tecniche esaminate, sia sulle soluzioni organizzative sia sulle criticità climatiche) nonché adeguatamente motivato il diniego a fronte di una situazione fattuale rappresentata dalla richiedente (calo delle commesse e siccità quale concausa) che evidenzia un’inadeguatezza della gestione produttiva rispetto alle criticità evidenziate, correttamente valutata dall’INPS in ragione di plausibili elementi di valutazione, legati alla ciclicità e, quindi, alla non temporaneità e alla non imprevedibilità della contrazione degli ordini.
Di qui emerge chiaramente l’infondatezza delle doglianze attoree, rivolte a ritenere che il diniego si sia fondato solo sulle condizioni climatiche e con approssimazione istruttoria e motivazionale, risultando invece che l’INPS ha approfondito l’esame documentale al fine di verificare se la serialità delle motivazioni potesse essere giustificata altrimenti (ossia da eventi temporanei contingenti, come evidenziato nelle richieste di supplemento istruttorio) rispetto ad una ciclicità delle flessioni produttive mal gestita.
Ulteriormente, l’inciso relativo alla perimetrazione geografica della siccità, contrariamente alla tesi attorea, non risulta elemento fondante il diniego, bensì un fattore di raffronto con le molteplici domande presentate (proprio in riferimento alla verifica della ciclicità).
Infine, quanto alla periodicità delle plurime richieste, la difesa attorea sostiene che le molteplici domande sono state presentate in ossequio ai parametri di legge, contestando che i periodi oggetto degli impugnati dinieghi costituiscano un evento di dimensioni di “consistente entità”. data l’esiguità delle ore richieste; tuttavia, va osservato che, con ragionamento privo di vizio logico e coerente con l’orientamento interpretativo interno (circolare) e giurisprudenziale, l’INPS ha concluso che è la ciclicità delle (identiche) motivazioni che hanno sorretto i ripetuti benefici (di qui la “consistente entità”) ad oggettivizzare l’imputabilità all’azienda della gestione della contrazione produttiva.
Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
LA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ZZ | Italo AS |
IL SEGRETARIO