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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1288/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3639/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da difensore2___ - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IMU 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IMU 2014 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 877/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.04.2025 e depositato telematicamente il 14.05.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che gli era stata notificata il 19.02.2025 che si fondava su cartelle di pagamento relative a debiti erariali e locali e tasse automobilistiche per la somma complessiva di €.4.211,51 e che aveva ad oggetto l'autovettura veicolo che gli apparteneva.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti e per la carenza di motivazione in ordine alle esigenze giustificative del provvedimento adottato che appariva sproporzionato rispetto alla entità del debito di cui si pretendeva l'adempimento. Assumeva di avere con ogni probabilità pagato le imposte fatte valere ma di non essere in grado di fornirne la prova.
Agenzia delle Entrate – OS si costituiva in giudizio il 13.06.2025 depositando memoria con la quale eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO per i crediti di natura non tributaria portati da alcune delle cartelle sottese;
eccepiva la violazione dell'art. 14, c. 6, d.lgs. 546/1992 per la omessa evocazione in giudizio degli enti impositori;
rilevava la non discrezionalità del provvedimento impugnato che era stato emesso in presenza di un debito liquido, certo ed esigibile;
rilevava ancora che le cartelle sottese all'atto oggetto di impugnazione erano state notificate ed avevano interrotto i termini di prescrizione. Allegava documenti a sostegno degli assunti.
La Corte, all'esito dell'udienza del 17.02.2026, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, in via preliminare, che ricorre il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO per le cartelle recanti i numeri 1610 e 8067 che si riferiscono a sanzioni erogate per contravvenzioni del codice della strada ed a spese processuali.
Ancora, in via preliminare, va detto che non ricorre la dedotta violazione dell'art. 14, c. 6 bis, d.lgs.
546/1992 per il fatto che l'atto per cui è causa è un provvedimento di avanzata esecuzione di formazione e riscossione esclusiva dell'agente della riscossione e i vizi che sono stati denunciati dal ricorrente attengono a profili di legittimità e convenienza dell'atto che non attengono alla competenza degli enti titolari delle pretese fatte valere che si è esaurita con la consegna del ruolo al concessionario del servizio di riscossione.
Per quanto concerne poi la motivazione dell'atto, va precisato che si tratta di un provvedimento di esecuzione che viene redatto su modello approvato dal MEF che, in caso di debito iscritto a ruolo e inserito in cartelle di pagamento portate alla conoscenza legale del contribuente, non rientra nella discrezionalità dell'agente della riscossione assumere.
Per ciò che attiene alla eccezione di mancata notifica degli atti presupposti e di conseguente prescrizione dei crediti, va detto che dalla documentazione allegata telematicamente dalla parte convenuta emerge che le cartelle di pagamento in questione sono state tutte notificate al contribuente che non ha specificamente contestato la legittimità e la regolarità del procedimento di notifica per cui esse devono intendersi regolarmente portate alla conoscenza legale del destinatario. Inoltre dai documenti prodotti risulta che l'agente della riscossione ha notificato anche atti di intimazione (per le cartelle n. 8471 e 6161
è stata notificata intimazione di pagamento n. 7680 in data 19.04.2017 e intimazione in data 4.10.2021) e comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 16341 notificata il 6.02.2017 che si riferisce alla cartella n. 8067.
Non risulta, pertanto, maturata la eccepita prescrizione in quanto la cartella n. 8471 che si riferiva a TARI anno 2010 era stata notificata in data 5.06.2012 e poi per essa è stata notificata la intimazione di pagamento sopra riferita;
la cartella n. 4976 relativa a sanzioni e interessi su debito erariale è stata notifica in data 26.07.2022; la cartella n. 69315 relativa a tassa automobilistica 2013 è stata notificata il
7.12.2022 dopo che per tale tributo era stato notificato avviso in data 4.06.2018; la cartella n. 48087 per
IMU anno 2014 è stata notificata in data 21.02.2024; la cartella 659 per tassa auto 2020 è stata notificata in data 22.05.2023; la cartella 3545 per tassa auto 2021 è stata notificata il 13.06.2024; la cartella n. 3251 relativa a IRPEF 2017 è stata notificata il 7.12.2022 e la cartella n. 47986 IRPEF 2018 è stata notificata in data 21.02.2024.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di causa che si quantificano nella misura indicata in parte dispositiva tenendo conto dello scaglione applicabile corrispondente al valore economico della controversia.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO per le cartelle contenenti iscrizione a ruolo di crediti aventi natura non tributaria (meglio specificati in parte motiva). Rigetto per il resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore della parte convenuta costituita liquidandole in €.800,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Messina il 17.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PATANIA ELVIRA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3639/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da difensore2___ - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IRPEF-REDDITI LAVORO
DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IMU 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 IMU 2014 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005541000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 877/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18.04.2025 e depositato telematicamente il 14.05.2025 Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che gli era stata notificata il 19.02.2025 che si fondava su cartelle di pagamento relative a debiti erariali e locali e tasse automobilistiche per la somma complessiva di €.4.211,51 e che aveva ad oggetto l'autovettura veicolo che gli apparteneva.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per la omessa notifica degli atti presupposti e per la carenza di motivazione in ordine alle esigenze giustificative del provvedimento adottato che appariva sproporzionato rispetto alla entità del debito di cui si pretendeva l'adempimento. Assumeva di avere con ogni probabilità pagato le imposte fatte valere ma di non essere in grado di fornirne la prova.
Agenzia delle Entrate – OS si costituiva in giudizio il 13.06.2025 depositando memoria con la quale eccepiva il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO per i crediti di natura non tributaria portati da alcune delle cartelle sottese;
eccepiva la violazione dell'art. 14, c. 6, d.lgs. 546/1992 per la omessa evocazione in giudizio degli enti impositori;
rilevava la non discrezionalità del provvedimento impugnato che era stato emesso in presenza di un debito liquido, certo ed esigibile;
rilevava ancora che le cartelle sottese all'atto oggetto di impugnazione erano state notificate ed avevano interrotto i termini di prescrizione. Allegava documenti a sostegno degli assunti.
La Corte, all'esito dell'udienza del 17.02.2026, assegnava la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare, in via preliminare, che ricorre il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO per le cartelle recanti i numeri 1610 e 8067 che si riferiscono a sanzioni erogate per contravvenzioni del codice della strada ed a spese processuali.
Ancora, in via preliminare, va detto che non ricorre la dedotta violazione dell'art. 14, c. 6 bis, d.lgs.
546/1992 per il fatto che l'atto per cui è causa è un provvedimento di avanzata esecuzione di formazione e riscossione esclusiva dell'agente della riscossione e i vizi che sono stati denunciati dal ricorrente attengono a profili di legittimità e convenienza dell'atto che non attengono alla competenza degli enti titolari delle pretese fatte valere che si è esaurita con la consegna del ruolo al concessionario del servizio di riscossione.
Per quanto concerne poi la motivazione dell'atto, va precisato che si tratta di un provvedimento di esecuzione che viene redatto su modello approvato dal MEF che, in caso di debito iscritto a ruolo e inserito in cartelle di pagamento portate alla conoscenza legale del contribuente, non rientra nella discrezionalità dell'agente della riscossione assumere.
Per ciò che attiene alla eccezione di mancata notifica degli atti presupposti e di conseguente prescrizione dei crediti, va detto che dalla documentazione allegata telematicamente dalla parte convenuta emerge che le cartelle di pagamento in questione sono state tutte notificate al contribuente che non ha specificamente contestato la legittimità e la regolarità del procedimento di notifica per cui esse devono intendersi regolarmente portate alla conoscenza legale del destinatario. Inoltre dai documenti prodotti risulta che l'agente della riscossione ha notificato anche atti di intimazione (per le cartelle n. 8471 e 6161
è stata notificata intimazione di pagamento n. 7680 in data 19.04.2017 e intimazione in data 4.10.2021) e comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 16341 notificata il 6.02.2017 che si riferisce alla cartella n. 8067.
Non risulta, pertanto, maturata la eccepita prescrizione in quanto la cartella n. 8471 che si riferiva a TARI anno 2010 era stata notificata in data 5.06.2012 e poi per essa è stata notificata la intimazione di pagamento sopra riferita;
la cartella n. 4976 relativa a sanzioni e interessi su debito erariale è stata notifica in data 26.07.2022; la cartella n. 69315 relativa a tassa automobilistica 2013 è stata notificata il
7.12.2022 dopo che per tale tributo era stato notificato avviso in data 4.06.2018; la cartella n. 48087 per
IMU anno 2014 è stata notificata in data 21.02.2024; la cartella 659 per tassa auto 2020 è stata notificata in data 22.05.2023; la cartella 3545 per tassa auto 2021 è stata notificata il 13.06.2024; la cartella n. 3251 relativa a IRPEF 2017 è stata notificata il 7.12.2022 e la cartella n. 47986 IRPEF 2018 è stata notificata in data 21.02.2024.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento e, in applicazione del criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di causa che si quantificano nella misura indicata in parte dispositiva tenendo conto dello scaglione applicabile corrispondente al valore economico della controversia.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del GO per le cartelle contenenti iscrizione a ruolo di crediti aventi natura non tributaria (meglio specificati in parte motiva). Rigetto per il resto il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore della parte convenuta costituita liquidandole in €.800,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Messina il 17.02.2026 Il Giudice monocratico dr.ssa Elvira Patania