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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/07/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O.
Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 1700/2023, promossa da: nato a [...] il [...] c.f. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria C.F._1
Liuzzi come da mandato in atti,
ATTORE
CONTRO
(già denominata “ Controparte_1 [...]
, codice fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Vito Rizzicome da mandato in atti
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Richiesta risarcimento danni
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 8 luglio 2025 dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 adiva dinanzi il Tribunale di Taranto la società Controparte_1
perché fosse accertata l'avvenuta interruzione della
[...] somministrazione del servizio di energia elettrico, dal mese di aprile 2019 al mese di agosto 2019, all'immobile sito in Leporano alla via Strada
Comunale Luogovivo 25 adibito ad esercizio commerciale dall'attore e, conseguentemente, accertato l'inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1453 c.c., che fosse condannata la convenuta al pagamento della complessiva di € 20,000,00 quale mancato guadagno per la stagione dell'anno 2019, oltre al danno non patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art 2059 cc riconosciuto quale danno alla reputazione ed all'immagine per avere impedito la prosecuzione dell'attività lavorativa da liquidarsi equitativamente, e vittoria delle spese.
Si è costituita in giudizio il eccependo il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva in favore di E.Distribuzione S.p.a.,
e comunque l'infondatezza in fatto e diritto della domanda avanzata e l'assenza di prova del danno lamentato.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della prova documentale rassegnata dalle parti e la prova orale;
è stata disposta inoltre precipua consulenza tecnica per determinare le perdite economiche patite dall'impresa commerciale dell'attore in conseguenza della interruzione della fornitura elettrica.
La domanda proposta nei confronti di è Controparte_1 infondata risultando effettivo legittimato passivo la società
E.Distribuzione S.p.a. e comunque non provata e pertanto non può essere accolta.
La circostanza in fatto relativa alla emissione di fatture (datate 12.04.18,
05.05.18, 10.07.18, 10.09.18 e 10.01.19 comunque impagate dall'attore e che nonostante ciò non è comprovato avessero dato luogo ad interruzioni della fornitura elettrica), nelle quali si indicavano consumi presunti
2 assunti siccome esorbitanti rispetto quelli effettivi, è pacifica poiché riconosciuta da la quale ha pure Controparte_3 dimostrato documentalmente che la interruzione della fornitura elettrica fosse stata richiesta dall'attore ad E.Distribuzione S.p.a. (e da questa effettuata solo a maggio 2019), la quale solo dopo la risoluzione del contratto aveva comunicato a il Controparte_3 consumo risultante dalla lettura dei misuratore, consentendo alla odierna convenuta di operare le rettifiche contabili per cui l'effettivo debito residuato a carico dell'attore.
Orbene è evidente l'assoluta estraneità di Controparte_3 considerato che essa è solo il “rivenditore” della energia elettrica per
[...] il “servizio maggior tutela” (dove, a differenza del “mercato libero” i prezzi dell'energia elettrica sono stabiliti da ARERA), energia che è distribuita proprio da E.Distribuzione S.p.a. alla quale la convenuta corrisponde il costo dell'energia che ha venduto al consumatore finale. La normativa di riferimento è contenuta nella Delibera ARERA 501/2014/R/com e succ. modif ed integr. che ha approvato il il TI (Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione dei corrispettivi dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale); il TI in vigore dal
1 gennaio 2016, il IF (Allegato A alla Delibera ARERE 463/2016/R/com) stabilisce all'art. 4 (Principi generali di fatturazione) che la fatturazione deve basarsi: - su dati reali di consumo (cioè letture effettive rilevate dal distributore o autoletture validate), oppure, in assenza, su consumi stimati, secondo criteri trasparenti e oggettivi.
Il venditore (fornitore di energia) in questo caro Controparte_3
è obbligato a: emettere bollette basate su letture effettive
[...] fornite dal distributore locale di energia (ossia E.Distribuzione S.p.a.); accettare e considerare l'autolettura comunicata dall'utente (entro le modalità e tempistiche previste nel contratto); specificare chiaramente in bolletta se la fatturazione è avvenuta su base: reale (lettura effettiva), stimata (presunta), autolettura del cliente.
3 Il venditore dunque non ha strumenti per porre in discussione le letture comunicate dal distributore E.Distribuzione S.p.a. , né ha propri strumenti per verificare altrimenti i consumi effettivi da contabilizzare al consumatore.
Di guisa, non disponendo delle autoletture del consumatore e delle indicazioni fornite dal distributore, Controparte_3 legittimamente provvede a richiedere al consumatore il corrispettivo per consumi “stimati”, salvo conguagliare gli importi in eccedenza al ricevimento delle comunicazioni di consumo da parte del “distributore”.
Tanto è appunto quanto avvenuto nel caso che occupa, allorchè
[...] dopo che l' aveva rescisso il Controparte_3 Parte_1 contratto di fornitura, ha finalmente ricevuto dal distributore
E.Distribuzione S.p.a. le comunicazioni sui consumi effettivi rilevati al misuratore, potendo in tal modo operare le dovute compensazioni, conguagli e rideterminare, in sostanza i consumi effettivamente fatturabili al cliente odierno attore.
Le dinamiche, ricostruite dalla difesa della società convenuta e che non sono state disconosciute o confutate dall'attore, dimostrano la assenza di responsabilità della convenuta a termini degli artt. 1176 e 1375 (buona fede e diligenza nell'esecuzione del contratto), atteso che la domanda di interruzione della fornitura richiesta dall'attore ed eseguita sin dal maggio
2019. Era onere dell'attore dimostrare di aver sempre tempestivamente riscontrato le fatturazioni comunicando i consumi in regime di
“autolettura” allo scopo di poter allegare la responsabilità contrattuale di anche concorrente con quella del Controparte_3 distributore dell'energia, nel qual caso sarebbe stato interesse dell'attore chiedere la autorizzazione alla chiamata in causa di E.Distribuzione S.p.a. in replica alla eccezione di difetto della propria legittimazione passiva perorata dal Controparte_3
In ragione di quanto innanzi la domanda proposta dall on può Parte_1 essere accolta.
4 Le spese del giudizio attesa la farraginosità della normativa di riferimento possono essere compensate tra le parti con esclusione delle spese per l'introduzione del giudizio e quelle della CTU che è giusto rimangano a carico dell'attore . Parte_1
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di ogni diversa eccezione, istanza e Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 siccome infondata. Controparte_1
2)compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio con esclusione delle spese per l'introduzione del giudizio e quelle della CTU che rimangono a carico dell'attore . Parte_1
Così deciso in Taranto oggi 9 luglio 2025 all'esito della Camera di Consiglio
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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