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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Carrara (MS), Via Venezia n. 25
e
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
ivi residente, in Via S. Quasimodo n. 10 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Andreani, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Via Marina Vecchia n. 75
ricorrenti
P.M., informato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 comma 2 ultimo inciso depositate il 12.06.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione in pari data
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota in data 11.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto depositato il 20.03.2025 dinanzi al Tribunale di Massa, Pt_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno esposto:
[...] Parte_2
di aver contratto tra loro matrimonio civile in Carrara (MS), il giorno 02.04.2003, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2003, al n. 3, Parte,
II, Serie A;
che dalla loro unione coniugale è nata, il 11.08.2023, la figlia , maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo stesso Tribunale emesso il 31.05.2011, alle condizioni concordate nel relativo ricorso introduttivo;
che dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso un periodo superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di riconciliazione, non sussistendo più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro;
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni riportate in atto introduttivo.
§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del
1987 e, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del procedimento di separazione consensuale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità ben oltre il tempo stabilito ex lege,
l'insistenza nel ricorso e l'espressa dichiarazione di non intendere conciliarsi, resa in forma scritta ex art. 473 bis 51, comma 2, ultimo inciso c.p.c., dimostrano che l'unione materiale e spirituale non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
3 Le condizioni riportate in ricorso inerenti al concorso alla contribuzione al mantenimento dei figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, risultano Per_2
aderenti al principio di proporzionalità rispetto alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori (ex art. 316 bis c.p.c.), quali desumibili dalla documentazione prodotta, mentre la concorde dichiarazione circa l'insussistenza dei presupposti per disporre assegno divorzile a carico di taluno dei coniugi ed in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti, attiene a diritti disponibili delle medesime parti e può essere recepita con la presente decisione.
Pur in difetto di espressa previsione, dal tenore logico delle condizioni trasfuse in atti è dato evincere l'intenzione delle parti di persistere nel vivere separatamente, facoltà della quale le stesse si sono del resto già avvalse, a fronte delle rispettive diverse residenze.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della moglie del cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Non vi è margine per l'omologa, tra le condizioni di divorzio, della previsione inerente alla Per_ facoltà per la figlia convivente con la madre, di frequentare liberamente il padre quando ritenga di farlo, trattandosi di facoltà che la stessa figlia, maggiorenne, evidentemente ha indipendentemente dalla presente sentenza, afferendo al libero rapporto personale con il proprio genitore.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2
come in epigrafe generalizzati, in riferimento al matrimonio civile dagli stessi contratto in
Carrara (MS), il giorno 02.04.2003, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1997, al n. 3, Parte, II, Serie A, alle seguenti condizioni:
A) I Sigg.ri e continueranno a vivere separati, liberi Parte_1 Parte_2 entrambi di fissare la propria residenza ove ritengono più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente ogni eventuale variazione della stessa.
4 B) Il Sig. continuerà ad essere obbligato a versare a favore della Sig.ra Parte_2 la somma mensile di € 250,00, a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
ordinario della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente, entro il 28 di ciascun mese, oltre rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla predetta figlia, in conformità alle Linee Guida del
C.N.F. in materia, recepito dal Tribunale adito, e ciò sino a quando quest'ultima non sarà autonoma economicamente.
- Dà atto che i Sigg.ri e hanno dichiarato concordemente Parte_1 Parte_2 nulla avere a pretendere l'uno dall'altro e che i rapporti patrimoniali tra di loro sono stati definiti sin dai tempi della separazione.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome maritale. Persona_3
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
- Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio in data 12.06.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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