TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/11/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5195/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5195/2017 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTI GIULIO, CP_1 CP_2 presso il cui studio sono elettivamente domiciliate a Lucca, via Vittorio Veneto n. 37/A, come da procura in atti;
ATTORI contro con il patrocinio dell'Avv. DEL BUONO ENRICO, presso il cui studio CP_3
e in Indirizzo digitale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Come congiuntamente precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 08/10/2025 con riferimento alle note di precisazioni delle conclusioni depositate il 06/10/2025, che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca provvedere alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita all'incanto ripartendo come da piano di riparto elaborato dal Notaio Delegato tenendo conto della somma complessiva di € 33.700,00 da integrare nel relictum di cui alla sentenza parziale n. 82/2022 del Tribunale di Lucca e per l'effetto assegnare a CP_3 la somma di € 25.792,70 e alle Sig.re e la somma di € CP_1 CP_2
82.445,30, con spese del giudizio compensate fra le parti”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , figlie di e hanno citato in giudizio CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 il fratello per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sul fabbricato CP_3 per civile abitazione elevato su tre piani fuori terra, il terreno pertinenziale e tre piccoli annessi siti nel Comune di Lucca, dei quali sono comproprietari per 1/3 ciascuno, a seguito dell'apertura delle successioni legittime del padre in data 14/04/1983, originario proprietario esclusivo, e della madre il 08/09/2015. Hanno altresì dedotto che: dal 01/07/2011 al 31/10/2012 il convenuto, che era delegato ad operare sul conto corrente n. 2605/334346, acceso presso il Banco Popolare di Lucca ed intestato alla madre, si è appropriato indebitamente di € 19.400,00 emettendo assegni e disponendo bonifici a proprio favore e hanno chiesto la restituzione di detta somma all'asse ereditario e, in subordine, l'imputazione della somma di € 5.533,33 oltre rivalutazione ed interessi alle porzioni di eredità loro spettanti;
nello stesso periodo la madre ha emesso a favore del figlio assegni per € 16.000,00 costituenti donazioni, avvenute senza la forma dell'atto pubblico e quindi nulle, con conseguente recupero al patrimonio ereditario e, in subordine, hanno domandato di imputare l'importo di € 6.466,67 alle porzioni di eredità loro spettanti. Hanno inoltre dedotto che: nell'aprile 2014 la madre è stata ricoverata presso la struttura Villa Le Camelie a Nocchi di Camaiore, con un costo di € 2.850,00 mensili e, godendo ella di un trattamento pensionistico di € 1.632,53, ciascun figlio ha dovuto contribuire con € 400,00 mensili, corrispondendo esse attrici, da aprile 2014 fino al decesso della madre, l'importo di € 4.350,00 ciascuna, mentre il fratello non ha mai versato alcunché; hanno sostenuto spese funerarie e di successione per € 3.816,89, cui il fratello non ha contribuito. Qualificate le spese di mantenimento della madre e le spese funebri e di successione quali debiti ereditari, hanno chiesto la condanna del convenuto alla restituzione di € 2.086,15 oltre rivalutazione e interessi a favore di ciascuna attrice, domandando in subordine di imputare detta somma alla porzione di eredità loro spettante.
, costituendosi, ha contestato la fondatezza delle domanda attoree rilevando, CP_3 quanto alle somme di cui si sarebbe indebitamente appropriato ed a quelle asseritamente costituenti donazioni, che in quel periodo abitava con la madre e provvedeva alle sue cure e bisogni, sia personali sia per l'immobile e che, pertanto, detti denari erano da lui utilizzati per effettuare pagamenti per conto della madre: per retribuire la badante, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, per il pagamento delle utenze domestiche, dei ticket, dei farmaci, per le spese di vitto e di vestiario. Ha poi dedotto di avere trovato di recente, nella casa della madre, un testamento olografo redatto il 16/03/2009 e pubblicato il 20/09/2017, con il quale questa gli ha concesso la disponibilità dell'immobile vita natural durante e la quota disponibile, riservando la legittima alle attrici. Inoltre, con rettifica del 04/04/2010, in via integrativa gli ha concesso l'usufrutto della Casa di . Ha CP_4 concluso per il rigetto delle domande restitutorie formulate da parte attrice, per la devoluzione pagina 2 di 4 dell'eredità secondo il testamento del 2009 e la successiva integrazione, associandosi alla domanda di divisione.
Preso atto dell'esistenza di disposizioni testamentarie della de cuius, con la memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. le attrici hanno chiesto di accertare l'invalidità delle donazioni che eccedono la quota disponibile e delle disposizioni testamentarie inerenti ai diritti di abitazione e di usufrutto e di quelle eccedenti la disponibile.
Con sentenza parziale n. 82/2022 pubblicata il 28/01/2022 questo Tribunale in composizione collegiale ha: dichiarato la nullità ex artt. 651 e 652 c.c. della disposizione del testamento olografo datato 04/04/2010 relativa alla concessione del diritto di usufrutto a favore del convenuto e della disposizione del testamento olografo del 16/03/2009 inerente alla concessione del diritto di abitazione al medesimo convenuto;
rigettato le domande di invalidità delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, di riduzione delle donazioni eccedenti la quota disponibile e di condanna al rimborso delle spese sostenute dalle attrici per il mantenimento della madre;
condannato il convenuto al pagamento della somma di € 636,15 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di ciascuna attrice a titolo di rimborso delle spese funerarie e di successione;
con integrale compensazione delle spese processuali relative alle domande in quella sede decise. In detta sentenza il Tribunale ha altresì stabilito che nel relictum deve ricomprendersi la somma di cui il convenuto si è appropriato operando quale delegato sul conto corrente intestato alla madre e disponendo a proprio favore tramite assegni e bonifici, pari ad € 15.900,00 ed ha calcolato il donatum in € 17.800,00, pari al valore delle donazioni di denaro fatte dalla madre al figlio tramite l'emissione di assegni dal conto corrente a questa intestato.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio divisionale, è stata disposta consulenza tecnica e, acclarata la non comoda divisibilità dell'immobile, ne è stata delegata la vendita al Notaio dott.ssa che si è infine realizzata con conseguente Persona_1 aggiudicazione dell'immobile, elaborazione del piano di riparto e precisazione di conclusioni congiunte anche alla luce della sentenza parziale, nel frattempo passata in giudicato.
Corrispondendo le somme indicate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni a quelle disponibili a seguito della vendita, come da piano di riparto elaborato dal Notaio delegato il 15/03/2025, giusto il chiarimento depositato il 27/09/2025 – piano di riparto avverso il quale non sono state formulate contestazioni - nonché tenuto conto di quanto stabilito con la sentenza parziale n. 82/2022, passata in giudicato, deve pervenirsi ad una statuizione conforme a quanto richiesto. Pertanto, tenuto conto del piano di riparto e considerate le somme che parte convenuta deve rimborsare sulla base della precedente sentenza, si dispone l'assegnazione in favore del convenuto di € 25.792,70, o CP_3 la maggiore o minore somma disponibile al momento del pagamento, ed in favore delle attrici e la somma di € 82.445,30, da ripartirsi in parti uguali tra loro, o CP_1 CP_2 la maggiore o minore somma disponibile al momento del pagamento effettivo.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, in ragione dell'esito concordato della controversia e come richiesto da entrambe le parti, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Considerata l'approvazione del piano di riparto elaborato dal Notaio delegato, nonché tenuto conto degli importi di cui alla sentenza parziale n. 82/2022, assegna a CP_3 la somma di € 25.792,70, o la maggiore o minore somma disponibile al
[...] momento del pagamento, ed in favore delle attrici e la CP_1 CP_2 somma di € 82.445,30, da ripartirsi in parti uguali tra loro, o la maggiore o minore somma disponibile al momento del pagamento effettivo;
- Compensa le spese processuali.
Lucca, 25/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5195/2017 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ROBERTI GIULIO, CP_1 CP_2 presso il cui studio sono elettivamente domiciliate a Lucca, via Vittorio Veneto n. 37/A, come da procura in atti;
ATTORI contro con il patrocinio dell'Avv. DEL BUONO ENRICO, presso il cui studio CP_3
e in Indirizzo digitale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria
CONCLUSIONI
Come congiuntamente precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 08/10/2025 con riferimento alle note di precisazioni delle conclusioni depositate il 06/10/2025, che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca provvedere alla ripartizione delle somme ricavate dalla vendita all'incanto ripartendo come da piano di riparto elaborato dal Notaio Delegato tenendo conto della somma complessiva di € 33.700,00 da integrare nel relictum di cui alla sentenza parziale n. 82/2022 del Tribunale di Lucca e per l'effetto assegnare a CP_3 la somma di € 25.792,70 e alle Sig.re e la somma di € CP_1 CP_2
82.445,30, con spese del giudizio compensate fra le parti”.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , figlie di e hanno citato in giudizio CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 il fratello per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sul fabbricato CP_3 per civile abitazione elevato su tre piani fuori terra, il terreno pertinenziale e tre piccoli annessi siti nel Comune di Lucca, dei quali sono comproprietari per 1/3 ciascuno, a seguito dell'apertura delle successioni legittime del padre in data 14/04/1983, originario proprietario esclusivo, e della madre il 08/09/2015. Hanno altresì dedotto che: dal 01/07/2011 al 31/10/2012 il convenuto, che era delegato ad operare sul conto corrente n. 2605/334346, acceso presso il Banco Popolare di Lucca ed intestato alla madre, si è appropriato indebitamente di € 19.400,00 emettendo assegni e disponendo bonifici a proprio favore e hanno chiesto la restituzione di detta somma all'asse ereditario e, in subordine, l'imputazione della somma di € 5.533,33 oltre rivalutazione ed interessi alle porzioni di eredità loro spettanti;
nello stesso periodo la madre ha emesso a favore del figlio assegni per € 16.000,00 costituenti donazioni, avvenute senza la forma dell'atto pubblico e quindi nulle, con conseguente recupero al patrimonio ereditario e, in subordine, hanno domandato di imputare l'importo di € 6.466,67 alle porzioni di eredità loro spettanti. Hanno inoltre dedotto che: nell'aprile 2014 la madre è stata ricoverata presso la struttura Villa Le Camelie a Nocchi di Camaiore, con un costo di € 2.850,00 mensili e, godendo ella di un trattamento pensionistico di € 1.632,53, ciascun figlio ha dovuto contribuire con € 400,00 mensili, corrispondendo esse attrici, da aprile 2014 fino al decesso della madre, l'importo di € 4.350,00 ciascuna, mentre il fratello non ha mai versato alcunché; hanno sostenuto spese funerarie e di successione per € 3.816,89, cui il fratello non ha contribuito. Qualificate le spese di mantenimento della madre e le spese funebri e di successione quali debiti ereditari, hanno chiesto la condanna del convenuto alla restituzione di € 2.086,15 oltre rivalutazione e interessi a favore di ciascuna attrice, domandando in subordine di imputare detta somma alla porzione di eredità loro spettante.
, costituendosi, ha contestato la fondatezza delle domanda attoree rilevando, CP_3 quanto alle somme di cui si sarebbe indebitamente appropriato ed a quelle asseritamente costituenti donazioni, che in quel periodo abitava con la madre e provvedeva alle sue cure e bisogni, sia personali sia per l'immobile e che, pertanto, detti denari erano da lui utilizzati per effettuare pagamenti per conto della madre: per retribuire la badante, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione, per il pagamento delle utenze domestiche, dei ticket, dei farmaci, per le spese di vitto e di vestiario. Ha poi dedotto di avere trovato di recente, nella casa della madre, un testamento olografo redatto il 16/03/2009 e pubblicato il 20/09/2017, con il quale questa gli ha concesso la disponibilità dell'immobile vita natural durante e la quota disponibile, riservando la legittima alle attrici. Inoltre, con rettifica del 04/04/2010, in via integrativa gli ha concesso l'usufrutto della Casa di . Ha CP_4 concluso per il rigetto delle domande restitutorie formulate da parte attrice, per la devoluzione pagina 2 di 4 dell'eredità secondo il testamento del 2009 e la successiva integrazione, associandosi alla domanda di divisione.
Preso atto dell'esistenza di disposizioni testamentarie della de cuius, con la memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. le attrici hanno chiesto di accertare l'invalidità delle donazioni che eccedono la quota disponibile e delle disposizioni testamentarie inerenti ai diritti di abitazione e di usufrutto e di quelle eccedenti la disponibile.
Con sentenza parziale n. 82/2022 pubblicata il 28/01/2022 questo Tribunale in composizione collegiale ha: dichiarato la nullità ex artt. 651 e 652 c.c. della disposizione del testamento olografo datato 04/04/2010 relativa alla concessione del diritto di usufrutto a favore del convenuto e della disposizione del testamento olografo del 16/03/2009 inerente alla concessione del diritto di abitazione al medesimo convenuto;
rigettato le domande di invalidità delle disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, di riduzione delle donazioni eccedenti la quota disponibile e di condanna al rimborso delle spese sostenute dalle attrici per il mantenimento della madre;
condannato il convenuto al pagamento della somma di € 636,15 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore di ciascuna attrice a titolo di rimborso delle spese funerarie e di successione;
con integrale compensazione delle spese processuali relative alle domande in quella sede decise. In detta sentenza il Tribunale ha altresì stabilito che nel relictum deve ricomprendersi la somma di cui il convenuto si è appropriato operando quale delegato sul conto corrente intestato alla madre e disponendo a proprio favore tramite assegni e bonifici, pari ad € 15.900,00 ed ha calcolato il donatum in € 17.800,00, pari al valore delle donazioni di denaro fatte dalla madre al figlio tramite l'emissione di assegni dal conto corrente a questa intestato.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio divisionale, è stata disposta consulenza tecnica e, acclarata la non comoda divisibilità dell'immobile, ne è stata delegata la vendita al Notaio dott.ssa che si è infine realizzata con conseguente Persona_1 aggiudicazione dell'immobile, elaborazione del piano di riparto e precisazione di conclusioni congiunte anche alla luce della sentenza parziale, nel frattempo passata in giudicato.
Corrispondendo le somme indicate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni a quelle disponibili a seguito della vendita, come da piano di riparto elaborato dal Notaio delegato il 15/03/2025, giusto il chiarimento depositato il 27/09/2025 – piano di riparto avverso il quale non sono state formulate contestazioni - nonché tenuto conto di quanto stabilito con la sentenza parziale n. 82/2022, passata in giudicato, deve pervenirsi ad una statuizione conforme a quanto richiesto. Pertanto, tenuto conto del piano di riparto e considerate le somme che parte convenuta deve rimborsare sulla base della precedente sentenza, si dispone l'assegnazione in favore del convenuto di € 25.792,70, o CP_3 la maggiore o minore somma disponibile al momento del pagamento, ed in favore delle attrici e la somma di € 82.445,30, da ripartirsi in parti uguali tra loro, o CP_1 CP_2 la maggiore o minore somma disponibile al momento del pagamento effettivo.
pagina 3 di 4 Le spese processuali, in ragione dell'esito concordato della controversia e come richiesto da entrambe le parti, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Considerata l'approvazione del piano di riparto elaborato dal Notaio delegato, nonché tenuto conto degli importi di cui alla sentenza parziale n. 82/2022, assegna a CP_3 la somma di € 25.792,70, o la maggiore o minore somma disponibile al
[...] momento del pagamento, ed in favore delle attrici e la CP_1 CP_2 somma di € 82.445,30, da ripartirsi in parti uguali tra loro, o la maggiore o minore somma disponibile al momento del pagamento effettivo;
- Compensa le spese processuali.
Lucca, 25/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
pagina 4 di 4