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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11416 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. AL ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 22666/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Marsili n. 7, presso lo studio dell'avv. Tania Nicolini che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Barbara Bruccoleri, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
In decisione all'udienza in data 26.03.2025, con la concessione dei termini, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 2884/2021 del giorno 8.02.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 2621/2021, con il quale è stato ingiunto a e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
il pagamento, in favore dell' Parte_5 Controparte_1
(di seguito ), dell'importo di euro 111.038,23, oltre interessi e spese del monitorio. CP_1
La somma ingiunta si basa sulla polizza cauzionale GE0044302 emessa dalla Controparte_2
(oggi assorbita dalla a seguito di fusione), nell'interesse della
[...] CP_1 Controparte_3
a garanzia del mutuo fondiario e ipotecario n.1039212 contratto dalla stessa con la BO spa -
Cassa di Risparmio di Bologna spa (oggi Intesa San Paolo s.p.a.) il 29.06.2000.
Il 2.04.2001 la è stata dichiarata fallita. Controparte_3
La procedura concorsuale, come documentato e sostanzialmente incontestato, si è conclusa il
26.05.2016 senza incassi per la BO s.p.a.
Quest'ultima ha dato luogo anche ad esecuzione immobiliare del bene ipotecato, ricavando la somma di euro 250.897,99, scomputati poi dall'esposizione debitoria.
Dichiarandosi ancora creditrice di un residuo di euro 406.297,18, di cui €204.242,45 per sorte capitale, la BO s.p.a., beneficiaria della polizza, con raccomandata datata 16.02.2017, ha richiesto il pagamento di quanto dovutole in virtù della suddetta polizza, chiedendo il massimo importo garantito, corrispondente ad euro 111.038,23 (Lire 215.000.000).
La come documentato, ha corrisposto la somma escussa mediante bonifico emesso il CP_1
14.11.2018.
Successivamente, ha agito in regresso nei confronti dei controgaranti della fideiussione, tra i quali l'attuale opponente, in forza della dichiarazione contenuta nell'appendice n. 4 alla polizza, ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
La parte opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma e la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto;
nel merito, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo e l'illegittimità ed infondatezza delle pretese creditorie per i motivi indicati in citazione.
La parte opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione sia in relazione alle eccezioni preliminari che di merito, ovvero, in subordine, di condannare
[...] al pagamento, in favore di essa opposta della somma ingiunta a titolo di diritto di regresso Pt_1
(rivalsa prevista in polizza).
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza del 6.04.2022 (a cui ci si riporta) si è disposto lo stralcio del procedimento in relazione alla parte opponente;
è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in Parte_5 relazione all'opposizione avanzata da ed è stata concessa la provvisoria esecuzione Parte_1 del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio nei confronti del medesimo.
Nel merito, va considerato, in primo luogo, che l'atto di garanzia sottoscritto dalla parte opponente deve considerarsi contratto autonomo di garanzia, essendo previsto il pagamento a prima richiesta (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010) e senza la possibilità di sollevare alcuna eccezione, pattuizione che rende la garanzia autonoma rispetto al rapporto principale, in modo da consentire al creditore di pretendere immediatamente, e con la semplice affermazione che il debitore risulta inadempiente, il pagamento dal garante.
Va rilevato che la dichiarazione di garanzia in parola, contenuta nell'appendice n.4, su cui si fonda la pretesa monitoria, risulta parte integrante della polizza fideiussoria GE0044302, in essa facendosi espresso riferimento alle obbligazioni garantite nella polizza di cui il garante dichiarava di averne piena conoscenza.
Pertanto, l'atto di garanzia risulta determinato in virtù del richiamo alle condizioni di polizza, tra cui il limite dell'importo garantito e l'importo preteso deve ritenersi esigibile in quanto determinato e determinabile in virtù delle prescrizioni delle condizioni di polizza.
Premesso, poi, che nel caso di specie non è applicabile la disciplina a tutela del consumatore, essendo il garante socio della società contraente la polizza, va rilevato che oggetto della dichiarazione fideiussoria sono principalmente le obbligazioni tipiche del contratto autonomo di garanzia, con l'approvazione specifica delle clausole relative alla rinuncia ai diritti di cui agli artt.
1952, 1953, 1955 e 1957 c.c. con sottoscrizione separata enunciandone il contenuto.
Pertanto, devono ritenersi infondate le eccezioni di carenza dei presupposti, invalidità, ed inefficacia dell'atto di fideiussione e del decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo all'eccezione di parte opponente sulla scadenza della polizza fideiussoria, va premesso che le condizioni generali di polizza prevedevano: all'art.1 che la garanzia cessava con la scadenza della polizza ovvero nel caso di antecedente liberazione del debitore o scioglimento del contratto;
all'art.3 che la valutazione del danno sarebbe stata effettuata d'accordo tra il beneficiario la polizza (nel caso di specie la BO in relazione al mutuo concesso alla e la Controparte_3 società assicuratrice, la quale avrebbe dovuto pagare l'importo così determinato entro trenta giorni dalla quantificazione del danno;
sempre all'art.3 che, in caso di fallimento della società contraente, l'assicuratore avrebbe corrisposto l'importo entro trenta giorni dalla data di esecutorietà dello stato passivo del fallimento in cui era stato ammesso il credito, con detrazione dall'indennizzo dei recuperi effettuati dal beneficiario nei confronti del contraente.
Va premesso, altresì, che nell'appendice di polizza era previsto che: la durata della polizza era prevista in cinque anni e sei mesi salvo quanto previsto agli articoli 1
e 3 delle condizioni generali;
la durata complessiva non poteva essere prolungata di oltre due anni (art.3); il pagamento dell'indennizzo doveva avvenire dopo l'escussione delle garanzie reali e previa consegna, tra l'altro, del provvedimento di assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni gravati dalla garanzia reale (art.5); all'art.6) prevedeva le modalità di determinazione dell'indennizzo precisando, tra l'altro, che l'importo massimo garantito sarebbe stato determinato in relazione all'effettiva riduzione del capitale rimborsato dalla ditta finanziata;
che il credito dell'istituto finanziatore sarebbe stato rilevato con riferimento al momento della risoluzione del contratto di finanziamento o della decadenza del beneficio del termine;
che al credito come sopra determinato andavano imputate le somme ricavate dalla vendita coattiva dei beni gravati dalle garanzie reali.
Il Tribunale, ritiene, quindi, come dalla lettura sistematica delle predette pattuizioni era previsto che una volta verificatosi l'evento che giustificava l'escussione, nel caso di specie il fallimento della società contraente rimasta inadempiente all'obbligazione garantita di restituzione delle somme oggetto del mutuo, l'indennizzo poteva essere pagato solo all'esito dell'avvenuta conclusione della procedura di escussione delle garanzie reali (nel caso di specie l'ipoteca).
Va rilevato, quindi, che, come documentato, in conseguenza del fallimento, la BO, in ossequio al regolamento contrattuale della polizza, si è insinuata al passivo e ha comunicato l'apertura della procedura concorsuale alla ha poi avviato la procedura di esecuzione CP_1 immobiliare per il recupero del suo credito assistito da ipoteca.
La comunicazione dell'evento legittimante l'escussione della polizza avveniva tempestivamente nel 2001, iniziando, così, la procedura di determinazione dell'indennizzo la cui durata è dipesa dalla lunghezza della procedura concorsuale e dell'esecuzione immobiliare, il cui esito era necessario per effettuare le eventuali decurtazioni dell'indennizzo previste nelle condizioni di polizza.
In ragione dell'infruttuosità della procedura concorsuale e di quanto ottenuto dall'esecuzione immobiliare, la creditrice ha provveduto, poi, legittimamente, ad escutere la garanzia nei limiti massimi della polizza, non avendo ricavato nulla a seguito della conclusione della procedura concorsuale (rallentata anche da un procedimento avente ad oggetto la richiesta di invalidità del mutuo oggetto della garanzia) ed avendo ricavato dall'esecuzione immobiliare un importo non sufficiente a diminuire il credito per una somma minore a quella garantita dalla polizza in parola. Pertanto, non risulta che la garanzia fosse cessata al momento dell'evento legittimante il diritto all'escussione della polizza, prontamente comunicato alla società assicurativa ed ai garanti (cfr. documentazione allegata), né risulta una condotta in mala fede o abusiva della società opposta, essendo state rispettate le condizioni di polizza previste per la determinazione dell'indennizzo da versare.
Né può ritenersi che la polizza non fosse più efficace per il rientro del capitale mutuato nei limiti del massimale a seguito dell'esecuzione, in quanto le pattuizioni dell'appendice di polizza che prevedevano una graduale riduzione del massimale sino al suo azzeramento erano collegate al puntuale pagamento delle rate di ammortamento da parte del debitore, come desumibile dal contenuto di detta previsione e dagli artt.5 e 6 dell'appendice sopra detti, circostanza che non risulta avvenuta a seguito del fallimento della società debitrice/contraente la polizza.
Infine, non risulta prescritto il diritto di regresso della parte opposta, decorrendo il termine prescrizionale dalla data di pagamento dell'indennizzo.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione della soccombenza della parte opponente, quest'ultima va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
Le spese sono liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
conferma il decreto ingiuntivo n. 2884/2021 del giorno 8.02.2021 emesso dal Tribunale di
Roma nel procedimento monitorio R.G. 2621/2021 nei confronti di Parte_1 condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 13.000,00 per
[...] compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 29.07.2025 Il Giudice
AL ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. AL ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 22666/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Marsili n. 7, presso lo studio dell'avv. Tania Nicolini che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. Barbara Bruccoleri, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
In decisione all'udienza in data 26.03.2025, con la concessione dei termini, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 2884/2021 del giorno 8.02.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 2621/2021, con il quale è stato ingiunto a e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 [...]
il pagamento, in favore dell' Parte_5 Controparte_1
(di seguito ), dell'importo di euro 111.038,23, oltre interessi e spese del monitorio. CP_1
La somma ingiunta si basa sulla polizza cauzionale GE0044302 emessa dalla Controparte_2
(oggi assorbita dalla a seguito di fusione), nell'interesse della
[...] CP_1 Controparte_3
a garanzia del mutuo fondiario e ipotecario n.1039212 contratto dalla stessa con la BO spa -
Cassa di Risparmio di Bologna spa (oggi Intesa San Paolo s.p.a.) il 29.06.2000.
Il 2.04.2001 la è stata dichiarata fallita. Controparte_3
La procedura concorsuale, come documentato e sostanzialmente incontestato, si è conclusa il
26.05.2016 senza incassi per la BO s.p.a.
Quest'ultima ha dato luogo anche ad esecuzione immobiliare del bene ipotecato, ricavando la somma di euro 250.897,99, scomputati poi dall'esposizione debitoria.
Dichiarandosi ancora creditrice di un residuo di euro 406.297,18, di cui €204.242,45 per sorte capitale, la BO s.p.a., beneficiaria della polizza, con raccomandata datata 16.02.2017, ha richiesto il pagamento di quanto dovutole in virtù della suddetta polizza, chiedendo il massimo importo garantito, corrispondente ad euro 111.038,23 (Lire 215.000.000).
La come documentato, ha corrisposto la somma escussa mediante bonifico emesso il CP_1
14.11.2018.
Successivamente, ha agito in regresso nei confronti dei controgaranti della fideiussione, tra i quali l'attuale opponente, in forza della dichiarazione contenuta nell'appendice n. 4 alla polizza, ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio.
La parte opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto eccependo: in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma e la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto;
nel merito, l'inammissibilità del decreto ingiuntivo e l'illegittimità ed infondatezza delle pretese creditorie per i motivi indicati in citazione.
La parte opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di opposizione sia in relazione alle eccezioni preliminari che di merito, ovvero, in subordine, di condannare
[...] al pagamento, in favore di essa opposta della somma ingiunta a titolo di diritto di regresso Pt_1
(rivalsa prevista in polizza).
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza del 6.04.2022 (a cui ci si riporta) si è disposto lo stralcio del procedimento in relazione alla parte opponente;
è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in Parte_5 relazione all'opposizione avanzata da ed è stata concessa la provvisoria esecuzione Parte_1 del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio nei confronti del medesimo.
Nel merito, va considerato, in primo luogo, che l'atto di garanzia sottoscritto dalla parte opponente deve considerarsi contratto autonomo di garanzia, essendo previsto il pagamento a prima richiesta (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010) e senza la possibilità di sollevare alcuna eccezione, pattuizione che rende la garanzia autonoma rispetto al rapporto principale, in modo da consentire al creditore di pretendere immediatamente, e con la semplice affermazione che il debitore risulta inadempiente, il pagamento dal garante.
Va rilevato che la dichiarazione di garanzia in parola, contenuta nell'appendice n.4, su cui si fonda la pretesa monitoria, risulta parte integrante della polizza fideiussoria GE0044302, in essa facendosi espresso riferimento alle obbligazioni garantite nella polizza di cui il garante dichiarava di averne piena conoscenza.
Pertanto, l'atto di garanzia risulta determinato in virtù del richiamo alle condizioni di polizza, tra cui il limite dell'importo garantito e l'importo preteso deve ritenersi esigibile in quanto determinato e determinabile in virtù delle prescrizioni delle condizioni di polizza.
Premesso, poi, che nel caso di specie non è applicabile la disciplina a tutela del consumatore, essendo il garante socio della società contraente la polizza, va rilevato che oggetto della dichiarazione fideiussoria sono principalmente le obbligazioni tipiche del contratto autonomo di garanzia, con l'approvazione specifica delle clausole relative alla rinuncia ai diritti di cui agli artt.
1952, 1953, 1955 e 1957 c.c. con sottoscrizione separata enunciandone il contenuto.
Pertanto, devono ritenersi infondate le eccezioni di carenza dei presupposti, invalidità, ed inefficacia dell'atto di fideiussione e del decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo all'eccezione di parte opponente sulla scadenza della polizza fideiussoria, va premesso che le condizioni generali di polizza prevedevano: all'art.1 che la garanzia cessava con la scadenza della polizza ovvero nel caso di antecedente liberazione del debitore o scioglimento del contratto;
all'art.3 che la valutazione del danno sarebbe stata effettuata d'accordo tra il beneficiario la polizza (nel caso di specie la BO in relazione al mutuo concesso alla e la Controparte_3 società assicuratrice, la quale avrebbe dovuto pagare l'importo così determinato entro trenta giorni dalla quantificazione del danno;
sempre all'art.3 che, in caso di fallimento della società contraente, l'assicuratore avrebbe corrisposto l'importo entro trenta giorni dalla data di esecutorietà dello stato passivo del fallimento in cui era stato ammesso il credito, con detrazione dall'indennizzo dei recuperi effettuati dal beneficiario nei confronti del contraente.
Va premesso, altresì, che nell'appendice di polizza era previsto che: la durata della polizza era prevista in cinque anni e sei mesi salvo quanto previsto agli articoli 1
e 3 delle condizioni generali;
la durata complessiva non poteva essere prolungata di oltre due anni (art.3); il pagamento dell'indennizzo doveva avvenire dopo l'escussione delle garanzie reali e previa consegna, tra l'altro, del provvedimento di assegnazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni gravati dalla garanzia reale (art.5); all'art.6) prevedeva le modalità di determinazione dell'indennizzo precisando, tra l'altro, che l'importo massimo garantito sarebbe stato determinato in relazione all'effettiva riduzione del capitale rimborsato dalla ditta finanziata;
che il credito dell'istituto finanziatore sarebbe stato rilevato con riferimento al momento della risoluzione del contratto di finanziamento o della decadenza del beneficio del termine;
che al credito come sopra determinato andavano imputate le somme ricavate dalla vendita coattiva dei beni gravati dalle garanzie reali.
Il Tribunale, ritiene, quindi, come dalla lettura sistematica delle predette pattuizioni era previsto che una volta verificatosi l'evento che giustificava l'escussione, nel caso di specie il fallimento della società contraente rimasta inadempiente all'obbligazione garantita di restituzione delle somme oggetto del mutuo, l'indennizzo poteva essere pagato solo all'esito dell'avvenuta conclusione della procedura di escussione delle garanzie reali (nel caso di specie l'ipoteca).
Va rilevato, quindi, che, come documentato, in conseguenza del fallimento, la BO, in ossequio al regolamento contrattuale della polizza, si è insinuata al passivo e ha comunicato l'apertura della procedura concorsuale alla ha poi avviato la procedura di esecuzione CP_1 immobiliare per il recupero del suo credito assistito da ipoteca.
La comunicazione dell'evento legittimante l'escussione della polizza avveniva tempestivamente nel 2001, iniziando, così, la procedura di determinazione dell'indennizzo la cui durata è dipesa dalla lunghezza della procedura concorsuale e dell'esecuzione immobiliare, il cui esito era necessario per effettuare le eventuali decurtazioni dell'indennizzo previste nelle condizioni di polizza.
In ragione dell'infruttuosità della procedura concorsuale e di quanto ottenuto dall'esecuzione immobiliare, la creditrice ha provveduto, poi, legittimamente, ad escutere la garanzia nei limiti massimi della polizza, non avendo ricavato nulla a seguito della conclusione della procedura concorsuale (rallentata anche da un procedimento avente ad oggetto la richiesta di invalidità del mutuo oggetto della garanzia) ed avendo ricavato dall'esecuzione immobiliare un importo non sufficiente a diminuire il credito per una somma minore a quella garantita dalla polizza in parola. Pertanto, non risulta che la garanzia fosse cessata al momento dell'evento legittimante il diritto all'escussione della polizza, prontamente comunicato alla società assicurativa ed ai garanti (cfr. documentazione allegata), né risulta una condotta in mala fede o abusiva della società opposta, essendo state rispettate le condizioni di polizza previste per la determinazione dell'indennizzo da versare.
Né può ritenersi che la polizza non fosse più efficace per il rientro del capitale mutuato nei limiti del massimale a seguito dell'esecuzione, in quanto le pattuizioni dell'appendice di polizza che prevedevano una graduale riduzione del massimale sino al suo azzeramento erano collegate al puntuale pagamento delle rate di ammortamento da parte del debitore, come desumibile dal contenuto di detta previsione e dagli artt.5 e 6 dell'appendice sopra detti, circostanza che non risulta avvenuta a seguito del fallimento della società debitrice/contraente la polizza.
Infine, non risulta prescritto il diritto di regresso della parte opposta, decorrendo il termine prescrizionale dalla data di pagamento dell'indennizzo.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione della soccombenza della parte opponente, quest'ultima va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
Le spese sono liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
conferma il decreto ingiuntivo n. 2884/2021 del giorno 8.02.2021 emesso dal Tribunale di
Roma nel procedimento monitorio R.G. 2621/2021 nei confronti di Parte_1 condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 13.000,00 per
[...] compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 29.07.2025 Il Giudice
AL ND